EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0423

Causa C-423/16 P: Impugnazione proposta il 1° agosto 2016 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-723/16, HX/Consiglio

GU C 350 del 26.9.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/18


Impugnazione proposta il 1o agosto 2016 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-723/16, HX/Consiglio

(Causa C-423/16 P)

(2016/C 350/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: avv. S. Koev)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il presente ricorso integralmente ammissibile e fondato, così come tutti i motivi di ricorso in esso contenuti;

dichiarare che gli atti giuridici impugnati possono essere parzialmente annullati;

annullare la parte della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 2 giugno 2016 nella causa T-723/16, HX/Consiglio dell'Unione europea, nella parte in cui respinge il ricorso del sig. HX;

annullare la decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255 (GU L 132, pag. 82), con cui il Consiglio ha prolungato la durata della validità della decisione 2013/255 fino al 1o giugno 2016, nella parte che si riferisce al sig. HX;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese sostenute dal ricorrente e a tutti i costi, gli onorari ecc. sopportati per la propria rappresentanza in giudizio

Motivi e principali argomenti

1.

Errore nell’applicazione del diritto, che ha comportato una violazione del diritto dell’Unione: poiché la decisione oggetto del ricorso respinto, non è stata notificata personalmente al ricorrente, sebbene il Consiglio conoscesse il suo indirizzo, occorre ritenere che l’adattamento del ricorso relativo a tali atti giuridici fosse ammissibile e avvenuto entro i termini;

2.

Errore nell’applicazione del diritto, consistente in una violazione delle norme di procedura che ha inciso negativamente sugli interessi del ricorrente nelle seguenti forme:

La mancanza di una domanda scritta separata non violerebbe i diritti della parte avversa e non renderebbe più difficoltoso il lavoro del Tribunale.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della lingua processuale, in quanto la versione bulgara del regolamento di procedura non prevede obbligatoriamente che debba essere prodotto un documento separato.

Violazione del principio del contraddittorio, sancito dall’articolo 64 del regolamento di procedura, in quanto il Tribunale non ha offerto al ricorrente l’occasione di acquisire dimestichezza con la decisione del Consiglio stessa o con le altre versioni linguistiche del regolamento di procedura per avere la possibilità di predisporre la domanda secondo le conoscenze linguistiche e le aspettative del Tribunale.

Il Tribunale non avrebbe adempiuto ai propri obblighi discendenti dall’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento di procedura, che prevede la possibilità, ed eventualmente un termine aggiuntivo, per la produzione di una copia della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio del 28 maggio 2015, la quale giustifica l’adattamento del ricorso.

Il Tribunale, in violazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nella sua relazione preliminare non avrebbe esaminato interamente le circostanze della causa.


Top