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Document 62016CN0422

    Causa C-422/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier (Germania) il 1° agosto 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e. V./TofuTown.com GmbH

    GU C 350 del 26.9.2016, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 350/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier (Germania) il 1o agosto 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e. V./TofuTown.com GmbH

    (Causa C-422/16)

    (2016/C 350/22)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Trier

    Parti

    Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

    Convenuta: TofuTown.com GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1308/2013») possa essere interpretato nel senso che le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita figuranti nell’allegato VII non debbano essere conformi ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato, qualora le corrispondenti definizioni, designazioni o denominazioni di vendita siano integrate da indicazioni chiarificatrici o descrittive (come ad esempio «burro di tofu» per un prodotto puramente vegetale).

    2)

    Se l’allegato VII, parte III, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere inteso nel senso che il «latte» è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione oppure — eventualmente con l’aggiunta di diciture esplicative quali «latte di soia» — che esso possa essere utilizzato anche per prodotti vegetali (vegani) all’atto della loro commercializzazione.

    3)

    Se l’allegato VII, parte III, punto 2, relativo all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che le denominazioni ivi specificamente indicate al punto 2, lettera a), come «siero di latte», «crema di latte o panna», «burro», «latticello», «formaggio», «iogurt» o la dicitura «panna» ecc. sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari o se anche prodotti puramente vegetali/vegani, ottenuti senza latte (animale), ricadano nell’ambito di applicazione dell’allegato VII, parte III, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.


    (1)  GU L 347, pag. 671.


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