This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CN0123
Case C-123/16 P: Appeal brought on 27 February 2016 by Orange Polska SA against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 17 December 2015 in Case T-486/11: Orange Polska SA v European Commission
Causa C-123/16 P: Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea
Causa C-123/16 P: Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea
GU C 191 del 30.5.2016, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/10 |
Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea
(Causa C-123/16 P)
(2016/C 191/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Orange Polska SA (rappresentanti: D.M. Beard QC, A. Howard, barristers, M. Modzelewska de Raad, adwokat, P. Paśnik, adwokat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive Telecommunications Association
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corta voglia:
— |
annullare la sentenza; |
— |
annullare integralmente la decisione; in subordine, |
— |
annullare integralmente l’articolo 2 della decisione; o in subordine, |
— |
ridurre l’importo dell’ammenda ivi previsto in misura adeguata; o in subordine, |
— |
rinviare la decisione relativa all’ammenda alla Commissione; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi: il primo motivo verte sulla validità sostanziale dell’accertamento della violazione nella decisione della Commissione impugnata, mentre gli altri due motivi vertono sull’importo dell’ammenda imposta dall’articolo 2 della decisione.
1) |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e di ragionamento, non avendo richiesto alla Commissione di provare la sussistenza di un interesse legittimo nel procedere all’indagine e nell’adottare una decisione accertante una violazione relativa alla condotta passata. |
2) |
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori di diritto e/o snaturato gli elementi di prova, in quanto ha confermato la valutazione della Commissione sull’impatto della violazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. |
3) |
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova, essendosi rifiutato di dar credito agli investimenti effettuati dalla Orange al fine di ridurre l’importo dell’ammenda per via di circostanze attenuanti. |