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Document 62016CN0123

    Causa C-123/16 P: Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea

    GU C 191 del 30.5.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 191/10


    Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea

    (Causa C-123/16 P)

    (2016/C 191/12)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Orange Polska SA (rappresentanti: D.M. Beard QC, A. Howard, barristers, M. Modzelewska de Raad, adwokat, P. Paśnik, adwokat)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive Telecommunications Association

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corta voglia:

    annullare la sentenza;

    annullare integralmente la decisione; in subordine,

    annullare integralmente l’articolo 2 della decisione; o in subordine,

    ridurre l’importo dell’ammenda ivi previsto in misura adeguata; o in subordine,

    rinviare la decisione relativa all’ammenda alla Commissione; e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi: il primo motivo verte sulla validità sostanziale dell’accertamento della violazione nella decisione della Commissione impugnata, mentre gli altri due motivi vertono sull’importo dell’ammenda imposta dall’articolo 2 della decisione.

    1)

    In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e di ragionamento, non avendo richiesto alla Commissione di provare la sussistenza di un interesse legittimo nel procedere all’indagine e nell’adottare una decisione accertante una violazione relativa alla condotta passata.

    2)

    In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori di diritto e/o snaturato gli elementi di prova, in quanto ha confermato la valutazione della Commissione sull’impatto della violazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

    3)

    In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova, essendosi rifiutato di dar credito agli investimenti effettuati dalla Orange al fine di ridurre l’importo dell’ammenda per via di circostanze attenuanti.


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