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Document 62016CN0111
Case C-111/16: Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Udine (Italy) lodged on 24 February 2016 — Criminal proceedings against Giorgio Fidenato and Others
Causa C-111/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 24 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a.
Causa C-111/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 24 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a.
GU C 191 del 30.5.2016, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 24 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a.
(Causa C-111/16)
(2016/C 191/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Udine
Procedimento penale a carico di
Giorgio Fidenato, Leandro Taboga e Luciano Taboga
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ai sensi del 1o comma dell’art. 54 del reg. n. 178/2002 (1), la Commissione è obbligata, qualora venga sollecitata da uno Stato membro, anche se valuta che non sussistano, per determinati alimenti o mangimi, motivi di rischio grave e manifesto per la salute umana, animale e dell’ambiente, ad adottare delle misure di emergenza ai sensi dell’art. 53 del reg. n. 178/2002; |
2) |
se, qualora la Commissione comunichi allo Stato membro sollecitante la sua valutazione contraria alle richieste dello stesso, valutazione che concettualmente inibisce la necessità di adottare misure di emergenza e per tale motivo non adotta le misure di emergenza ai sensi dell’art. 34 del reg. n. 1829/2003 (2) richieste dallo stesso Stato membro, lo Stato membro sollecitante è autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del reg. n. 178/2002, ad adottare misure di emergenza provvisorie; |
3) |
se considerazioni legate al principio di precauzione che esulino da parametri di rischio grave e manifesto per la salute dell’uomo, animale o per l’ambiente nell’utilizzo di un alimento o mangime, possano giustificare l’adozione di misure di emergenza provvisorie da parte di uno Stato membro ai sensi dell’art. 34 del reg. CE n. 1829/2003; |
4) |
se è chiaro e manifesto che la Commissione Europea ha valutato che non esistono le condizioni sostanziali per adottare misure di emergenza per un alimento o un mangime, confermate poi in seguito da Opinione scientifica dell’EFSA, e tali valutazioni sono state trasmesse allo Stato membro sollecitante in forma scritta, lo Stato membro può continuare a mantenere vigenti le sue misure provvisorie di emergenza e/o rinnovare la vigenza di tali misure di emergenza provvisorie, qualora sia esaurito il periodo provvisorio per cui erano state poste. |
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).