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Document 62016CN0111

    Causa C-111/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 24 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a.

    GU C 191 del 30.5.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 191/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 24 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a.

    (Causa C-111/16)

    (2016/C 191/10)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Udine

    Procedimento penale a carico di

    Giorgio Fidenato, Leandro Taboga e Luciano Taboga

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, ai sensi del 1o comma dell’art. 54 del reg. n. 178/2002 (1), la Commissione è obbligata, qualora venga sollecitata da uno Stato membro, anche se valuta che non sussistano, per determinati alimenti o mangimi, motivi di rischio grave e manifesto per la salute umana, animale e dell’ambiente, ad adottare delle misure di emergenza ai sensi dell’art. 53 del reg. n. 178/2002;

    2)

    se, qualora la Commissione comunichi allo Stato membro sollecitante la sua valutazione contraria alle richieste dello stesso, valutazione che concettualmente inibisce la necessità di adottare misure di emergenza e per tale motivo non adotta le misure di emergenza ai sensi dell’art. 34 del reg. n. 1829/2003 (2) richieste dallo stesso Stato membro, lo Stato membro sollecitante è autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del reg. n. 178/2002, ad adottare misure di emergenza provvisorie;

    3)

    se considerazioni legate al principio di precauzione che esulino da parametri di rischio grave e manifesto per la salute dell’uomo, animale o per l’ambiente nell’utilizzo di un alimento o mangime, possano giustificare l’adozione di misure di emergenza provvisorie da parte di uno Stato membro ai sensi dell’art. 34 del reg. CE n. 1829/2003;

    4)

    se è chiaro e manifesto che la Commissione Europea ha valutato che non esistono le condizioni sostanziali per adottare misure di emergenza per un alimento o un mangime, confermate poi in seguito da Opinione scientifica dell’EFSA, e tali valutazioni sono state trasmesse allo Stato membro sollecitante in forma scritta, lo Stato membro può continuare a mantenere vigenti le sue misure provvisorie di emergenza e/o rinnovare la vigenza di tali misure di emergenza provvisorie, qualora sia esaurito il periodo provvisorio per cui erano state poste.


    (1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).


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