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Document 62016CJ0616

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2018.
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. contro Gianni Pantuso e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
    Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data.
    Causa C-616/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:32

    SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    24 gennaio 2018 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data»

    Nelle cause riunite C‑616/16 e C‑617/16,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 5 luglio 2016, pervenute in cancelleria il 28 novembre 2016, nei procedimenti

    Presidenza del Consiglio dei Ministri,

    Università degli Studi di Palermo,

    Ministero della Salute,

    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

    Ministero del Tesoro

    contro

    Gianni Pantuso,

    Angelo Tralongo,

    Maria Michela D’Alessandro,

    Nello Grassi,

    Carmela Amato (C‑616/16),

    Giovanna Castellano,

    Maria Concetta Pandolfo,

    Antonio Marletta,

    Vito Mannino,

    Olga Gagliardo,

    Emilio Nardi,

    Maria Catania,

    Massimo Gallucci,

    Giovanna Pischedda,

    Giambattista Gagliardo (C‑617/16),

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da J. Malenovský, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Vilaras, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per G. Castellano e a., da F. Mazzarella e G. Mazzarella, avvocati;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Pignatone e B. Tidore, avvocati dello Stato;

    per la Commissione europea, da H. Støvlbæk e L. Malferrari, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1975, L 167, pag. 14), come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU 1982, L 43, pag. 21) (in prosieguo: la «direttiva 75/363 come modificata»).

    2

    Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), l’Università degli Studi di Palermo (Italia), il Ministero della Salute (Italia), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Italia) e il Ministero del Tesoro (Italia) ad alcuni medici specialisti, e vertenti, in via principale, sul pagamento a questi ultimi di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 come modificata, o, in via subordinata, sul risarcimento dei danni subiti dai predetti a motivo della mancanza di una trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Direttiva 75/363

    3

    L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/363 recitava:

    «Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

    a)

    essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell’ambito del ciclo di formazione di cui all’articolo 1;

    b)

    essa comprende un insegnamento teorico e pratico;

    c)

    essa si svolge a tempo pieno, sotto controllo delle autorità o degli enti competenti;

    d)

    essa si compie in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;

    e)

    essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all’attività e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi».

    4

    L’articolo 3 di detta direttiva così disponeva:

    «1.   Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere in conformità del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti, quando, per giustificati motivi, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

    2.   La durata complessiva della formazione specializzata non deve risultare abbreviata dalle misure di cui al paragrafo 1. Il livello della formazione non deve essere compromesso né per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto, né dall’esercizio di un’attività professionale lucrativa svolta a titolo privato.

    3.   Al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi, specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate».

    5

    L’articolo 7 della direttiva di cui sopra era formulato nei seguenti termini:

    «A titolo transitorio e in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 3, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono un metodo di formazione specializzata a tempo ridotto al momento della notifica della presente direttiva, possono mantenere l’applicazione di tali disposizioni a coloro che abbiano iniziato il ciclo di formazione di medico specialista al più tardi quattro anni dopo la notifica della direttiva stessa. Questo periodo potrà essere prolungato qualora il Consiglio non abbia preso decisioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3».

    6

    La direttiva 75/363 è stata notificata agli Stati membri il 20 giugno 1976.

    Direttiva 82/76

    7

    Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 82/76, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363 è stato sostituito dal seguente testo:

    «c)

    essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell’allegato».

    8

    In virtù dell’articolo 10 della direttiva 82/76, l’articolo 3 della direttiva 75/363 è stato sostituito dal seguente testo:

    «1.   Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno, enunciato nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere conformemente al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto, alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti, quando, per casi singoli giustificati, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

    2.   La formazione a tempo ridotto deve essere impartita conformemente al punto 2 dell’allegato ed il suo livello deve corrispondere qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno. Tale livello non deve essere compromesso né dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto né dall’esercizio a titolo privato di un’attività professionale rimunerata.

    La durata complessiva della formazione specializzata non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto.

    3.   Al più tardi il 25 gennaio 1989, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate».

    9

    A norma dell’articolo 12 della direttiva 82/76, l’articolo 7 della direttiva 75/363 è stato sostituito dal seguente testo:

    «In via transitoria e in deroga [a]ll’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e [a]ll’articolo 3, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative prevedevano, al momento della notifica [della direttiva 75/363], una formazione specializzata a tempo ridotto, possono continuare ad applicare tali disposizioni ai candidati che abbiano iniziato la loro formazione di medici specialisti al più tardi il 31 dicembre 1983.

    Ciascuno Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai beneficiari della deroga di cui al primo comma che i loro diplomi, certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono dedicati effettivamente e lecitamente, a titolo di medici specialisti, all’attività in questione durante almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato».

    10

    L’articolo 13 della direttiva 82/76 ha aggiunto alla direttiva 75/363 un allegato, intitolato «Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti». Tale allegato così disponeva:

    «1. Formazione a tempo pieno dei medici specialisti

    Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti.

    Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione.

    La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni.

    2. Formazione a tempo ridotto dei medici specialisti

    Essa risponde alle stesse esigenze della formazione a tempo pieno, dalla quale si distingue unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomeno alla metà di quella prevista al punto 1, secondo comma.

    La autorità competenti vigilano affinché la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno.

    Tale formazione a tempo ridotto forma quindi oggetto di una rimunerazione adeguata».

    11

    L’articolo 14 della direttiva 82/76 disponeva quanto segue:

    «Le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del 1o gennaio 1983, in applicazione dell’articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo».

    12

    Ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 82/76:

    «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

    13

    La direttiva 82/76 è stata notificata agli Stati membri il 29 gennaio 1982 ed è entrata in vigore quello stesso giorno, in conformità dell’articolo 191, secondo comma, del Trattato CEE.

    14

    La direttiva 75/363 come modificata è stata abrogata il 15 aprile 1993 dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU 1993, L 165, pag. 1), direttiva quest’ultima a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

    Diritto italiano

    15

    La direttiva 82/76 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo dell’8 agosto 1991, n. 257, intitolato «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428» (GURI del 16 agosto 1991, n. 191; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 257»). Questo decreto legislativo è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione ed è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, intitolato «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE» (supplemento ordinario alla GURI del 23 ottobre 1999, n. 250).

    16

    L’articolo 8.2 del decreto legislativo n. 257 prevedeva che le disposizioni di quest’ultimo si applicassero a partire dall’anno accademico 1991/1992.

    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    17

    I medici che hanno instaurato le controversie di cui ai procedimenti principali hanno seguito in Italia, negli anni dal 1982 al 1990, delle formazioni come medici specialisti.

    18

    Il 16 febbraio 2001 (causa C‑617/16) e il 18 marzo 2003 (causa C‑616/16), essi hanno presentato dinanzi al Tribunale di Palermo (Italia) dei ricorsi contro l’Università di Palermo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero del Tesoro e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

    19

    Tali medici hanno chiesto, in via principale, la condanna dell’università e delle amministrazioni statali suddette al pagamento a loro favore di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 come modificata, in virtù delle formazioni come medici specialisti che essi avevano compiuto. In subordine, essi hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a motivo della mancata trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76.

    20

    Con sentenze in data 27 aprile e 17 giugno 2006 (causa C‑616/16), nonché 30 aprile e 28 maggio 2007 (causa C‑617/16), il Tribunale di Palermo ha respinto le domande di cui sopra.

    21

    Investita di ricorsi di appello proposti contro tali sentenze, la Corte d’appello di Palermo (Italia), con sentenze in data 18 luglio e 27 settembre 2012 (causa C‑616/16) e 10 ottobre 2012 (causa C‑617/16), ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare a ciascuno dei medici interessati la somma di EUR 11103,82 (causa C‑616/16) e di EUR 6713,93 (causa C‑617/16), oltre agli interessi legali.

    22

    Tanto la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto alcune altre parti dei procedimenti principali hanno proposto ricorsi in cassazione contro le summenzionate sentenze di appello.

    23

    Il giudice del rinvio constata che i procedimenti principali vertono sulla valutazione del regime giuridico applicabile alle formazioni di medici specialisti che sono iniziate prima del 31 dicembre 1982 e che hanno avuto termine dopo tale data.

    24

    Ritenendo che la soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali dipendesse dall’interpretazione della direttiva 75/363 come modificata, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nella causa C‑616/16 e nella causa C‑617/16:

    «1)

    Se la [direttiva 75/363 come modificata] debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli Stati membri dall’articolo 16 della direttiva [82/76] per adottare le misure necessarie per conformarsi.

    In caso di risposta affermativa al quesito sub 1):

    2)

    se l’allegato, aggiunto alla direttiva [75/363] dall’articolo 13 della direttiva [82/76], debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l’insorgenza dell’obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall’assolvimento dell’obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette direttive;

    3)

    se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al l° gennaio 1983, sia insorto o meno l’obbligo di adeguata remunerazione per l’intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni».

    25

    Con decisione del presidente della Corte in data 16 dicembre 2016, le cause C‑616/16 e C‑617/16 sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento nonché della sentenza.

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    26

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 come modificata debbano essere interpretati nel senso che qualsiasi periodo di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziato nel corso dell’anno 1982 e proseguito fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto.

    27

    Occorre ricordare, anzitutto, che, in applicazione delle disposizioni menzionate al punto precedente, abrogate il 15 aprile 1993 dalla direttiva 93/16, le formazioni che permettono di conseguire un diploma, un certificato o un altro titolo di medico specialista, effettuate a tempo pieno o a tempo ridotto, devono di norma essere oggetto di una remunerazione adeguata.

    28

    Occorre poi ricordare che l’obbligo, per gli Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C‑371/97, EU:C:2000:526, punto 35 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    29

    Risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che tale obbligo di procedere alla remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, previsto dall’allegato della direttiva 75/363 come modificata, è, come tale, incondizionato e sufficientemente preciso (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 44, nonché del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C‑371/97, EU:C:2000:526, punti 3441).

    30

    In proposito, occorre rilevare che l’obbligo suddetto, inizialmente non previsto dalla direttiva 75/363, è stato introdotto dalla direttiva 82/76, che è entrata in vigore il 29 gennaio 1982 ed alla quale gli Stati membri erano tenuti a conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’articolo 16 della direttiva stessa.

    31

    La direttiva 82/76 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 257, il quale è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione, avvenuta il 16 agosto 1991.

    32

    Invero, l’articolo 14 della direttiva 82/76 ha previsto che le formazioni a tempo ridotto dei medici specialisti iniziate prima del 1o gennaio 1983 in applicazione dell’articolo 3 della direttiva 75/363 avrebbero potuto essere completate conformemente a tale articolo 3.

    33

    Tuttavia, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la norma transitoria prevista dall’articolo 14 della direttiva 82/76 riguardava la legittimità stessa di tali formazioni a tempo ridotto di medici specialisti, e non l’obbligo di remunerare le stesse.

    34

    Infatti, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti era già prevista, all’articolo 3 della direttiva 75/363, come un’eccezione all’obbligo di effettuare tali formazioni a tempo pieno, con la precisazione che la necessità di mantenere tale eccezione era sottoposta a un riesame periodico da parte del legislatore dell’Unione.

    35

    Allo stesso modo, neppure può ritenersi che la norma transitoria riguardante le formazioni a tempo ridotto dei medici specialisti, prevista all’articolo 12 della direttiva 82/76, che ha modificato l’articolo 7 della direttiva 75/363, abbia limitato nel tempo l’obbligo di corrispondere una remunerazione adeguata per le formazioni.

    36

    Tale interpretazione è corroborata dai lavori preparatori della direttiva 82/76. Infatti, dai punti 4 e 8 del titolo II del preambolo della proposta di direttiva del Consiglio recante modifiche alla direttiva 75/362 e alla direttiva 75/363 [COM (80) 914 def.], all’origine della direttiva 82/76, risulta che le due disposizioni transitorie menzionate ai punti 33 e 35 della presente sentenza sono state previste nell’interesse dei medici che hanno iniziato la propria formazione prima della scadenza del termine di trasposizione di quest’ultima direttiva, al fine di assicurare la continuità di tale formazione.

    37

    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non risulta dalla direttiva 75/363 come modificata che l’obbligo imposto agli Stati membri di procedere ad una remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto come medico specialista non trovi applicazione a quelle tra tali formazioni che siano iniziate prima della scadenza, il 1o gennaio 1983, del termine di trasposizione della direttiva 82/76 e che siano proseguite dopo questa data.

    38

    Alla luce di tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 come modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362.

    Sulla seconda questione

    39

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 come modificata debbano essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, delle misure di trasposizione della direttiva 82/76, nonché dall’attuazione effettiva di tali misure.

    40

    A questo proposito, conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 29 della presente sentenza, l’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata, previsto dalla direttiva 75/363 come modificata, è, come tale, incondizionato e sufficientemente preciso.

    41

    Indubbiamente, da tale giurisprudenza risulta che la direttiva 75/363 come modificata non reca alcuna definizione né per quanto riguarda la remunerazione da considerarsi adeguata né in merito ai metodi di fissazione di tale remunerazione. Simili definizioni rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, i quali devono, in questo settore, adottare misure di attuazione particolari (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 45, nonché del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C‑371/97, EU:C:2000:526, punto 36).

    42

    Tuttavia, la Corte ha già statuito che l’obbligo degli Stati membri, risultante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, nonché il loro dovere di adottare qualsiasi misura a carattere generale o particolare idonea ad assicurare l’esecuzione di tale obbligo, si impongono a tutte le autorità degli Stati membri, ivi comprese, nell’ambito delle loro competenze, le autorità giurisdizionali. Dunque, nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge che siano state specificamente introdotte al fine di assicurare la trasposizione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto interno quanto più possibile alla luce del tenore letterale e della finalità della direttiva medesima allo scopo di raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 48 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    43

    Nel caso di specie, come si è ricordato al punto 31 della presente sentenza, la direttiva 82/76 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 257, il quale è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione, avvenuta il 16 agosto 1991.

    44

    In occasione, in particolare, di rinvii pregiudiziali effettuati ai fini dell’interpretazione della direttiva 75/363 come modificata, la Corte ha statuito che un giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di questa direttiva (sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 54, nonché del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C‑371/97, EU:C:2000:526, punto 45).

    45

    Sul punto, occorre ricordare che, anche in assenza di specifiche misure nazionali di trasposizione di una direttiva, spetta al giudice nazionale interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del tenore letterale e della finalità della direttiva in questione, in modo da raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima, ciò che esige che detto giudice faccia tutto quanto gli compete prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Schoenimport Italmoda Mariano Previti e a., C‑131/13, C‑163/13 e C‑164/13, EU:C:2014:2455, punto 52 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    46

    Per quanto riguarda la finalità dell’allegato della direttiva 75/363 come modificata, la Corte ha già statuito che esso mira a garantire che i medici in questione dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa oppure, nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 33, nonché del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C‑371/97, EU:C:2000:526, punto 43).

    47

    Pertanto, nel procedere all’interpretazione del diritto nazionale in conformità alla direttiva 75/363 come modificata, il giudice nazionale deve tener conto della finalità di tale direttiva, ricordata al punto precedente. A questo proposito, al fine di determinare il livello e i metodi di fissazione di una remunerazione adeguata per il periodo antecedente alla trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva 82/76, occorre prendere in considerazione, in particolare, le soluzioni fornite al riguardo nella normativa nazionale di trasposizione di tale direttiva.

    48

    Come risulta dalla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, l’obbligo di riconoscere ai medici di cui trattasi una remunerazione adeguata si estende a qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990.

    49

    Occorre ricordare come la Corte abbia più volte statuito che, nel caso in cui il risultato prescritto da tale direttiva non possa essere raggiunto per via interpretativa, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni che essi abbiano causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva in parola, purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire ai singoli determinati diritti il cui contenuto può essere identificato, che la violazione sia sufficientemente qualificata, e che esista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 52).

    50

    A questo proposito, l’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 permetterà di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di quest’ultima, a condizione che tale direttiva sia stata regolarmente trasposta. Tuttavia, spetta al giudice nazionale assicurare che il risarcimento del danno subìto dai beneficiari sia congruo. Un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 sarà a tal fine sufficiente, salvo che i beneficiari dimostrino l’esistenza di perdite supplementari che essi hanno subìto per il fatto di non aver potuto beneficiare nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva in parola e le quali andrebbero dunque parimenti risarcite (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 53, e del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C‑371/97, EU:C:2000:526, punto 39).

    51

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 come modificata devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinché, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro.

    Sulla terza questione

    52

    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 come modificata debbano essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per l’intera durata di tale formazione.

    53

    A questo proposito, occorre ricordare che, poiché il termine di trasposizione di una direttiva mira, in particolare, a dare agli Stati membri il tempo necessario per adottare le misure destinate al recepimento della direttiva stessa, questi Stati non possono vedersi imputare l’omessa trasposizione della direttiva nel loro ordinamento giuridico prima che il termine di cui sopra sia giunto a scadenza (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, Milev, C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

    54

    Nel caso di specie, dal tenore stesso della direttiva 82/76 risulta che gli Stati membri erano tenuti a prendere le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982.

    55

    Indubbiamente, come risulta dalla giurisprudenza dalla Corte, a partire dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore, le autorità degli Stati membri e i giudici nazionali devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare il diritto nazionale in un modo che rischi di compromettere seriamente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione dell’obiettivo da questa perseguito (sentenza del 27 ottobre 2016, Milev, C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

    56

    Tuttavia, non è minimamente dimostrato che, nel caso di un periodo di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziato nel corso dell’anno 1982 e proseguito fino all’anno 1990, il fatto di prevedere una remunerazione adeguata soltanto per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76 rischierebbe di compromettere seriamente l’obiettivo perseguito da quest’ultima.

    57

    Alla luce di tali circostanze, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 come modificata devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1o gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

    Sulle spese

    58

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

     

    2)

    L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinché, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro.

     

    3)

    L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1o gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

     

    Malenovský

    Safjan

    Vilaras

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 gennaio 2018.

    Il cancelliere

    A. Calot Escobar

    Il presidente dell’Ottava Sezione

    J. Malenovský


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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