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Document 62016CJ0439

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016.
    Procedimento penale a carico di Emil Milev.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.
    Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 3 e 6 – Applicazione nel tempo – Controllo giurisdizionale della custodia cautelare di un imputato – Normativa nazionale che vieta, durante la fase dibattimentale del procedimento, di esaminare se vi siano motivi plausibili di supporre che l’imputato abbia commesso un reato – Contrarietà all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Margine di discrezionalità lasciato dalla giurisprudenza nazionale ai giudici nazionali per decidere se applicare o meno detta Convenzione.
    Causa C-439/16 PPU.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:818

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    27 ottobre 2016 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva (UE) 2016/343 — Articoli 3 e 6 — Applicazione nel tempo — Controllo giurisdizionale della custodia cautelare di un imputato — Normativa nazionale che vieta, durante la fase dibattimentale del procedimento, di esaminare se vi siano motivi plausibili di supporre che l’imputato abbia commesso un reato — Contrarietà all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Margine di discrezionalità lasciato dalla giurisprudenza nazionale ai giudici nazionali per decidere se applicare o meno detta Convenzione»

    Nella causa C‑439/16 PPU,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 28 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2016, nel procedimento penale a carico di

    Emil Milev,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

    avvocato generale: M. Bobek

    cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 settembre 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    per E. Milev, da lui stesso, nonché da S. Barborski e B. Mutafchiev, advokati;

    per la Commissione europea, da V. Soloveytchik, R. Troosters e V. Bozhilova, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 ottobre 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 6 della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Emil Milev in merito al mantenimento della custodia cautelare nei suoi confronti.

    Contesto normativo

    La CEDU

    3

    Sotto la rubrica «Diritto alla libertà e alla sicurezza», l’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dispone quanto segue:

    «1.   «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:

    (...)

    c)

    se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

    (...)

    4.   Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

    (...)».

    4

    L’articolo 6, della CEDU, rubricato «Diritto ad un equo processo», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

    «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)».

    La direttiva 2016/343

    5

    Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2016/343, intitolato «Presunzione di innocenza»:

    «Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

    6

    L’articolo 6 di tale direttiva, rubricato «Onere della prova», così dispone:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

    2.   Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta».

    7

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva suddetta, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro e non oltre il 1o aprile 2018, e ne informano immediatamente la Commissione europea.

    8

    In forza del suo articolo 15, la direttiva 2016/343 è entrata in vigore il 31 marzo 2016, ossia il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Diritto bulgaro

    9

    Il Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale, in prosieguo: il «NPK»), al suo articolo 63, rubricato «Custodia cautelare», così dispone:

    «(1)   La misura della “custodia cautelare” è adottata quando vi sono motivi plausibili che consentono di supporre che l’imputato abbia commesso un reato punito con una pena “privativa della libertà” o altra pena più severa ed emerge dalle prove nel procedimento che esiste un pericolo reale che l’imputato si dia alla fuga o commetta un altro reato.

    (...)».

    10

    L’articolo 64 del NPK, relativo all’adozione della misura coercitiva della «custodia cautelare» durante la fase istruttoria, prevede quanto segue:

    «(1)   Durante la fase istruttoria, la misura coercitiva della “custodia cautelare” è adottata dal tribunale competente di prima istanza su richiesta del pubblico ministero.

    (...)

    (4)   Il tribunale adotta la misura coercitiva della “custodia cautelare” se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 63, paragrafo 1, e, in caso contrario, il tribunale può decidere di non adottare alcuna misura coercitiva o di adottarne una meno restrittiva.

    (...)».

    11

    Ai sensi dell’articolo 65 del NPK, rubricato, «Controllo giurisdizionale della custodia cautelare durante la fase istruttoria»:

    «(1)   In qualsiasi momento del procedimento istruttorio l’imputato o il suo difensore possono chiedere che la misura coercitiva della “custodia cautelare” adottata sia commutata.

    (...)

    (4)   Il tribunale valuta tutte le circostanze relative alla legittimità della custodia cautelare e statuisce mediante ordinanza notificata alle parti durante l’udienza.

    (...)».

    12

    L’articolo 256 del NPK, rubricato «Preparazione dell’udienza», è del seguente tenore:

    «(1)   Ai fini della preparazione dell’udienza, il giudice relatore si esprime relativamente a:

    (...)

    2.

    La misura coercitiva, senza valutare la questione dell’esistenza di motivi plausibili di supporre che sia stato commesso un reato;

    (...)

    (3)   Nell’ipotesi di una domanda relativa alla misura coercitiva della “custodia cautelare”, il giudice relatore presenta una relazione sulla causa in udienza pubblica, in presenza del procuratore, dell’imputato e del suo difensore. Al momento dell’adozione dell’ordinanza, il tribunale esamina se sono soddisfatti i requisiti per una commutazione o per un annullamento della misura coercitiva, senza valutare se vi sono motivi plausibili di supporre che sia stato commesso un reato.

    (...)».

    13

    Ai sensi dell’articolo 270 del NPK, rubricato «Decisioni sulla misura coercitiva e le altre misure di controllo giudiziario durante la fase istruttoria»:

    «(1)   La questione della commutazione della misura coercitiva può essere sollevata in qualsiasi momento della fase istruttoria. In caso di mutamento delle circostanze, può essere proposta una nuova domanda relativa alla misura coercitiva dinanzi al giudice competente.

    (2)   Il tribunale statuisce mediante ordinanza in udienza pubblica, senza valutare se vi sono motivi plausibili di supporre che l’imputato ha commesso un reato.

    (...)

    (4)   L’ordinanza di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere oggetto di appello, alle condizioni stabilite nel capitolo ventidue».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    14

    Nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2013, il sig. Milev è stato accusato di diversi reati gravi, tra i quali figurano i reati di direzione di una banda criminale organizzata e armata, rapimento, furti a mano armata e tentato omicidio, che sono punibili con pene detentive che vanno dai tre anni all’ergastolo senza possibilità di commutazione. Egli si trova in stato di custodia cautelare dal 24 novembre 2013.

    15

    Tale procedimento è entrato nella fase dibattimentale l’8 giugno 2015. Da tale data lo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato, Bulgaria), ha statuito quindici volte su domande di revoca di tale custodia cautelare presentate dal sig. Milev.

    16

    Conformemente all’articolo 270, paragrafo 2, del NPK, tale giudice si è pronunciato su tali domande senza valutare se vi fossero motivi plausibili che consentivano di supporre che l’imputato aveva commesso un reato.

    17

    Lo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato) ritiene che il diritto nazionale che disciplina il processo penale sia contrario ai requisiti derivanti dalla CEDU. Infatti, mentre tale diritto nazionale vieta al giudice, nel corso della fase dibattimentale della causa, di pronunciarsi in sede di controllo giurisdizionale di una misura di custodia cautelare sulla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che l’imputato ha commesso i reati che gli sono contestati, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della CEDU consente di mantenere un imputato in detenzione solo «quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato».

    18

    In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato) si è rivolto al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria). In un parere reso il 7 aprile 2016 in adunanza plenaria, la sezione penale di tale organo giurisdizionale ha confermato l’esistenza di un conflitto tra il diritto processuale penale nazionale e la CEDU, che ha dato luogo a diverse condanne della Repubblica di Bulgaria da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, la prima delle quali risale al 1999 (v. Corte EDU del 5 marzo 1999, Nikolova c. Bulgaria [GC], CE:ECHR:1999:0325JUD003119596).

    19

    Il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha altresì indicato, in tale parere, da un lato che la soluzione che consiste nel conferire a un collegio appartenente al giudice di prima istanza diverso da quello che ha deciso l’adozione della custodia cautelare o un altro giudice il potere di pronunciarsi sui motivi del mantenimento della custodia cautelare si scontrerebbe con ostacoli tanto di ordine giuridico quanto pratico. Dall’altro lato, esso ha considerato che la circostanza che il giudice incaricato della causa durante la fase istruttoria statuisca anche sull’esistenza di motivi plausibili che consentono di supporre che l’imputato ha commesso il reato che gli è contestato, potrebbe essere in contrasto con l’esigenza di imparzialità del giudice sancita dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

    20

    In tali circostanze, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), ritenendo che le disposizioni di diritto processuale penale nazionali rischiano, in ogni caso, di essere in contrasto con quelle della CEDU e sottolineando al contempo la necessità di un intervento legislativo per mettere fine al conflitto sopracitato, ha esposto, nel parere del 7 aprile 2016, che «[è] chiaro che non siamo in grado di proporre una qualunque soluzione al problema. A nostro avviso, ogni collegio giudicante deve decidere se dare la priorità alla CEDU o alla legge nazionale e se è in grado di statuire in tale ambito». Tale giudice ha altresì indicato, in detto parere, che è stato deciso di comunicarlo al Ministero della Giustizia al fine di avviare una modifica delle disposizioni legislative di cui trattasi.

    21

    Secondo lo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato), l’autorità del parere del 7 aprile 2016 deve essere analoga a quella di un atto interpretativo e le motivazioni in esso contenute sono, quindi, vincolanti per tutti gli organi giurisdizionali nazionali. Esso dubita, tuttavia, della conformità di tali motivazioni agli articoli 3 e 6 della direttiva 2016/343. Consapevole del fatto che il termine per la trasposizione di tale direttiva non è ancora scaduto, esso ricorda, tuttavia, che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, gli organi nazionali competenti, compresi i giudici, dovrebbero astenersi dall’adottare misure tali da compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto da detta direttiva.

    22

    Per questi motivi, lo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se sia conforme agli articoli 3 e 6 della direttiva 2016/343 (riguardante la presunzione di innocenza e l’onere della prova nell’ambito dei procedimenti penali), una giurisprudenza nazionale — in particolare, un parere vincolante del Varhoven [kasatsionen] sad (Corte suprema di cassazione) (reso dopo l’adozione della suddetta direttiva, ma prima della scadenza del termine per il suo recepimento) conformemente al quale il Varhoven [kasatsionen] sad (Corte suprema di cassazione), avendo constatato un conflitto tra l’articolo 5, paragrafo 4, letto in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo della CEDU e la normativa nazionale (articolo 270, paragrafo 2, del NPK), in merito alla presa in considerazione o meno di motivi che consentano di supporre la commissione di un reato (nell’ambito del procedimento di controllo di un’estensione di una misura coercitiva di “custodia cautelare” durante la fase dibattimentale del procedimento penale), ha concesso in sostanza ai giudici la libertà di decidere se rispettare la CEDU».

    Sul procedimento di urgenza

    23

    Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

    24

    A sostegno di tale domanda, tale giudice rileva che il sig. Milev si trova in stato di custodia cautelare dal 24 novembre 2013. Esso considera, inoltre, che nell’ipotesi di risposta negativa alla questione pregiudiziale, se il giudice nazionale chiamato a statuire sul mantenimento in custodia del sig. Milev dovesse constatare l’assenza di motivi plausibili di supporre che ha commesso i reati di cui è accusato, egli dovrebbe essere immediatamente rimesso in libertà.

    25

    A tal proposito, occorre sottolineare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, la quale rientra nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

    26

    In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, secondo la giurisprudenza della Corte si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia principale (sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Nella specie, dagli elementi trasmessi dal giudice del rinvio e richiamati ai punti da 17 a 20 della presente sentenza, emerge che il sig. Milev si trova in stato di custodia cautelare e che la soluzione data al procedimento principale potrebbe condurre il giudice del rinvio alla decisione di porre fine a tale custodia (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 24).

    27

    Di conseguenza, il 17 agosto 2016 la Quarta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

    Sulla questione pregiudiziale

    28

    Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 6 della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che ostano al parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) all’inizio del periodo di trasposizione di detta direttiva, che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione di custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo alla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli.

    29

    Va innanzitutto rilevato che, conformemente al suo articolo 15, la direttiva 2016/343 è entrata in vigore il 31 marzo 2016 e che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della stessa, il termine per la sua trasposizione scade il 1o aprile 2018.

    30

    Poiché questo termine è diretto, in particolare, a dare agli Stati membri il tempo necessario all’adozione dei provvedimenti di trasposizione, non si può contestare agli stessi Stati l’omessa trasposizione della direttiva nel loro ordinamento giuridico interno prima della scadenza di tale termine (v. sentenze del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, EU:C:1997:628, punto 43, e del 15 ottobre 2009, Hochtief e Linde-Kca-Dresden, C‑138/08, EU:C:2009:627, punto 25).

    31

    Vero è tuttavia che gli Stati membri, già nel periodo di pendenza del termine di trasposizione, devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva (v. sentenze del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, EU:C:1997:628, punto 45 e del 2 giugno 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, punto 32). A questo proposito poco rileva il fatto che siffatte disposizioni di diritto nazionale, adottate dopo l’entrata in vigore della direttiva di cui trattasi, siano o meno finalizzate al recepimento di tale direttiva (v. sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 121).

    32

    Ne consegue che dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore le autorità degli Stati membri e i giudici nazionali devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare il diritto nazionale in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito (v. sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punti 122123).

    33

    Orbene, il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se il parere emesso dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) il 7 aprile 2016 possa costituire una misura interpretativa del diritto nazionale che rischia di compromettere gravemente la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2016/343.

    34

    A tale proposito, va constatato, come risulta dal tenore letterale del parere stesso, che esso non impone ai giudici nazionali aditi di un ricorso contro misure di mantenimento della custodia cautelare, di adottare, nella fase dibattimentale del procedimento penale, una determinata decisione. Al contrario, emerge dalla decisione di rinvio che detto parere lascia a tali giudici la libertà di applicare le disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, o quelle del diritto processuale penale nazionale.

    35

    Ne consegue che il parere del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) del 7 aprile 2016 non è tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2016/343, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest’ultima.

    36

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale che il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) all’inizio del periodo di trasposizione della direttiva 2016/343 e che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione di custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo anche alla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli, non è tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest’ultima.

    Sulle spese

    37

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    Il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) all’inizio del periodo di trasposizione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione di custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo anche alla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli, non è tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest’ultima.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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