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Document 62016CJ0438

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018.
Commissione europea contro République française e IFP Énergies nouvelles.
Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti attuato dalla Francia – Garanzia illimitata dello Stato prestata all’Institut Français du Pétrole (IFP) mediante conferimento dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) – Decisione che dichiara tale misura parzialmente non costitutiva di un aiuto di Stato e parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni – Nozione di “regime di aiuti” – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Onere e livello della prova.
Causa C-438/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:737

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 settembre 2018 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti attuato dalla Francia – Garanzia illimitata dello Stato prestata all’Institut Français du Pétrole (IFP) mediante conferimento dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) – Decisione che dichiara tale misura parzialmente non costitutiva di un aiuto di Stato e parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni – Nozione di “regime di aiuti” – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Onere e livello della prova»

Nella causa C‑438/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 agosto 2016,

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e D. Grespan, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Repubblica francese, rappresentata da D. Colas e J. Bousin, in qualità di agenti,

IFP Énergies nouvelles, con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata da E. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avocats,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 maggio 2016, Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione (T‑479/11 e T‑157/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:320), nella parte in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, nonché gli articoli da 2 a 12, della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all’aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/2008) concesso dalla Francia all’ente pubblico «Institut français du pétrole» (GU 2012, L 14, pag 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, era così formulato:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

“aiuti” qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [107, paragrafo 1, TFUE];

(…)

c)

“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d)

“regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e)

“aiuti individuali”: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

(…)».

3

Il punto 1.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione sulle garanzie»), intitolato «Tipi di garanzie», prevede quanto segue:

«La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Le garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell’ambito di uno specifico regime.

Possono tuttavia esistere diverse forme di garanzia, a seconda della loro base giuridica, del tipo di operazioni a cui si applicano, della durata ecc. In un elenco non esaustivo, è possibile individuare le seguenti forme di garanzie:

(…)

le garanzie illimitate contrapposte alle garanzie limitate in termini di importo e/o di tempo. La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l’acquisizione di partecipazioni statali in un’impresa con assunzione di responsabilità illimitata anziché normale responsabilità limitata,

(…)».

4

Il punto 2.1 della comunicazione sulle garanzie, intitolato «Osservazioni generali», dispone quanto segue:

«L’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE] sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato ed imputabili alle autorità pubbliche.

Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L’eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l’impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE] può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L’aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l’eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata.

(…)».

5

Ai sensi del punto 2.2 della comunicazione sulle garanzie, intitolato «Aiuti concessi al mutuatario»:

«Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. Come precisato al punto 2.1, l’assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. (…)».

Fatti all’origine della controversia e decisione impugnata

6

L’IFP Énergies nouvelles (in prosieguo: l’«IFPEN»), denominato Institut français du pétrole prima del 13 luglio 2010, è un ente pubblico francese incaricato, in particolare, di compiti di ricerca e sviluppo nel settore della prospezione petrolifera e del gas, delle tecnologie di raffinazione e della petrolchimica, nonché di formazione di ingegneri e tecnici e di informazione e documentazione per i settori suddetti.

7

Fino al 2006, l’IFPEN era costituito in forma di persona giuridica di diritto privato, sottoposta, conformemente alla legislazione nazionale in vigore, al controllo economico e finanziario del governo francese.

8

In forza della legge n. 2005-781, del 13 luglio 2005, che fissa gli orientamenti della politica energetica (JORF del 14 luglio 2005, pag. 11570), l’IFPEN è stato trasformato, con effetto dal 6 luglio 2006, in ente pubblico a carattere industriale e commerciale (in prosieguo: l’«EPIC»).

9

Nel diritto francese, gli EPIC hanno personalità giuridica distinta dallo Stato, autonomia finanziaria nonché competenze speciali di attribuzione, le quali includono, in genere, l’espletamento di uno o più compiti di servizio pubblico. In quanto persone giuridiche di diritto pubblico, tali enti non sono sottoposti al diritto ordinario delle procedure di insolvenza in forza del principio generale dell’impignorabilità dei beni pubblici.

10

Atteso che le peculiarità dello status giuridico degli EPIC hanno attirato l’attenzione della Commissione, quest’ultima, nella decisione 2010/605/UE, del 26 gennaio 2010, relativa all’aiuto di Stato C‑56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste (GU 2010, L 274, pag. 1; in prosieguo: la «decisione “La Poste”») ha esaminato tale status alla luce delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato nell’Unione europea. A tal proposito, dopo aver costatato che, a causa del loro status, gli EPIC beneficiano di una garanzia implicita e illimitata dello Stato, la Commissione ha ritenuto che, nel caso di specie, una tale garanzia costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto consentiva alla Poste di ottenere condizioni di finanziamento preferenziali rispetto a quelle che avrebbe ottenuto se fosse stato valutato solo in base ai suoi meriti.

11

È durante il procedimento che ha portato all’adozione della decisione «La Poste» che, nel corso del 2006, le autorità francesi hanno informato la Commissione della trasformazione dell’IFPEN da persona giuridica di diritto privato in EPIC. Tale informazione è stata trasmessa alla Commissione nell’ambito di un procedimento avviato nel 2005 e riguardante l’esame, alla luce delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato, di un finanziamento pubblico concesso all’IFPEN dalle autorità francesi.

12

La Commissione ha deciso di separare l’esame della questione se la trasformazione dell’IFPEN in EPIC potesse costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dall’esame del finanziamento pubblico dell’IFPEN. Così, da un lato, il 16 luglio 2008, essa ha concluso l’esame del finanziamento pubblico concesso all’IFPEN con l’adozione della decisione 2009/157/CE, concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (GU 2009, L 53, pag. 13). Dall’altro lato, in pari data, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 259, pag. 12), essa ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale relativo alla garanzia illimitata dello Stato a favore dell’IFPEN e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

13

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha adottato la decisione controversa.

14

In tale decisione, la Commissione ha considerato, in primo luogo, sulla base di un ragionamento analogo a quello svolto nella decisione «La Poste», che la trasformazione dell’IFPEN in EPIC avesse conferito a tale ente, a partire dal 6 luglio 2006, il beneficio di una garanzia gratuita, illimitata e implicita dello Stato.

15

A tal riguardo la Commissione ha rilevato, in sostanza, che le peculiarità intrinseche allo status di EPIC implicavano che lo Stato svolga il ruolo di garante in ultima istanza del rimborso dei crediti dell’IFPEN. Per questo sarebbero sussistiti sia un vantaggio per tale ente sia una perdita di risorse pubbliche, poiché lo Stato rinuncerebbe alla remunerazione normalmente associata alle garanzie. Inoltre, la garanzia creerebbe un rischio di impegno potenziale e futuro delle risorse dello Stato, il quale potrebbe trovarsi obbligato a pagare i debiti dell’IFPEN.

16

In secondo luogo, la Commissione ha precisato che la garanzia illimitata dello Stato che deriva dallo status di EPIC dell’IFPEN poteva costituire un aiuto di Stato in quanto copriva attività economiche di quest’ultimo. Essa ha pertanto deciso di limitare la portata del suo esame relativo all’esistenza di un aiuto di Stato alle sole attività aventi natura economica dell’IFPEN.

17

In terzo luogo, la Commissione ha esaminato la questione se tale garanzia gratuita e illimitata fornisse un vantaggio selettivo all’IFPEN, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari, nonché con i fornitori e i clienti.

18

Anzitutto, per quanto riguarda i rapporti con gli istituti bancari e finanziari, la Commissione ha concluso che tale ente non aveva tratto un effettivo vantaggio economico dalla garanzia dello Stato inerente al suo status di EPIC durante il periodo compreso fra la sua trasformazione in EPIC, nel luglio 2006, e la fine del 2010 (in prosieguo: il «periodo considerato»). Tale istituzione ha tuttavia sottolineato che una siffatta conclusione valeva solo per il passato, nella misura in cui essa stessa non poteva presumere comportamenti futuri degli operatori del mercato né l’evoluzione della loro percezione dell’impatto della garanzia statale sul rischio di insolvenza dell’IFPEN.

19

Per quanto riguarda, poi, i rapporti con i fornitori, la Commissione ha concluso che l’IFPEN aveva beneficiato di un vantaggio economico effettivo, consistente in una riduzione dei prezzi praticati dai suoi fornitori. Tale riduzione dei prezzi sarebbe derivata da una valutazione più favorevole, da parte di questi ultimi, del rischio di insolvenza dell’IFPEN, in quanto tale ente non poteva essere messo in liquidazione giudiziaria in forza del suo status di EPIC. A tal proposito, la Commissione ha considerato, in sostanza, che, in mancanza della garanzia dello Stato, un fornitore che avesse voluto beneficiare di un’analoga garanzia avrebbe dovuto far ricorso ai servizi di un istituto di credito o di un ente assicurativo specializzato. Di conseguenza, la riduzione dei prezzi poteva essere valutata in termini di costo della copertura del rischio equivalente.

20

Infine, per quanto riguarda i rapporti con i clienti, la Commissione ha considerato che, grazie alla garanzia fornita dallo Stato all’IFPEN, i suoi clienti erano certi che quest’ultimo non avrebbe mai versato in situazione di liquidazione giudiziaria e sarebbe quindi stato sempre in grado di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali oppure, nell’ipotesi in cui non lo fosse stato, erano certi di essere risarciti per tale inadempimento. Orbene, in mancanza di siffatta garanzia, un cliente che avesse voluto beneficiare dello stesso livello di protezione si sarebbe trovato costretto a sottoscrivere presso un intermediario finanziario una garanzia di buon fine. Di conseguenza, l’IFPEN avrebbe beneficiato di un effettivo vantaggio economico, consistente nella possibilità di offrire ai propri clienti di non pagare alcun premio corrispondente a una garanzia di buon fine o, quantomeno, di buona esecuzione.

21

La Commissione ha ritenuto che il vantaggio economico tratto dall’IFPEN dalla garanzia di Stato fosse selettivo, nei limiti in cui i concorrenti dell’IFPEN, soggetti alle procedure di insolvenza di diritto ordinario, non beneficiavano di un’analoga garanzia dello Stato.

22

In quarto e ultimo luogo, la Commissione ha esaminato la compatibilità di tale aiuto di Stato tenendo conto delle norme riportate nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2006, C 323, pag. 1). Essa ha concluso che l’aiuto di Stato concesso al «gruppo IFPEN» era compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni precisate nella decisione controversa.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 9 settembre 2011 (causa T‑479/11) e il 5 aprile 2012 (causa T‑157/12), la Repubblica francese e l’IFPEN hanno proposto ciascuno un ricorso avverso la decisione controversa.

24

A sostegno dei loro ricorsi, la Repubblica francese e l’IFPEN hanno contestato alla Commissione di aver violato i suoi obblighi probatori in materia di aiuti di Stato e di aver erroneamente interpretato la nozione di «vantaggio selettivo», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

25

Con ordinanza del 2 dicembre 2013, il Tribunale ha sospeso il procedimento nelle cause T‑479/11 e T‑157/12 fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C‑559/12, relativa alla legittimità della decisione «La Poste».

26

Il 3 aprile 2014, la Corte ha pronunciato la sentenza Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217).

27

Con decisione dell’8 settembre 2015, il Tribunale ha riunito le cause T‑479/11 e T‑157/12 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

28

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Repubblica francese e dall’IFPEN nelle suddette cause e ha annullato la decisione controversa, nella parte in cui aveva qualificato la garanzia derivante dallo status di EPIC dell’IFPEN come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e aveva determinato le conseguenze di tale qualificazione. Per il resto, il Tribunale ha respinto i ricorsi.

29

La motivazione della sentenza impugnata, rilevante per la presente impugnazione, è in sostanza la seguente.

30

In primo luogo, il Tribunale ha spiegato, ai punti da 78 a 89 della sentenza impugnata, che il metodo scelto dalla Commissione al fine di accertare l’esistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – consistente nell’esaminare il beneficio che l’IFPEN avrebbe tratto dal suo status di EPIC nei rapporti con gli istituti bancari e finanziari, nonché con i fornitori e i clienti – non era erroneo.

31

Tuttavia, al punto 90 della suddetta sentenza, il Tribunale ha rilevato che il modo in cui la Commissione aveva applicato tale metodo nella fattispecie presentava gravi vizi, segnatamente per quanto riguarda la definizione del vantaggio che l’IFPEN avrebbe asseritamente tratto dalla garanzia illimitata dello Stato, inerente al suo status di EPIC, nei suoi rapporti con i fornitori e i clienti. In particolare, al punto 94 della sentenza in parola, il Tribunale ha ritenuto che la conclusione della Commissione, secondo cui tale garanzia aveva procurato all’IFPEN un «effettivo vantaggio economico», fosse fondata su un ragionamento puramente ipotetico.

32

Così, da un lato, per quanto riguarda i rapporti tra l’IFPEN e i suoi fornitori, il Tribunale ha constatato, al punto 95 della medesima sentenza, che, secondo la Commissione, il vantaggio che tale ente avrebbe potuto trarre dalla garanzia illimitata dello Stato consisteva in una riduzione dei prezzi da parte dei suoi fornitori a motivo dell’assenza di rischio di inadempimento.

33

Tuttavia, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che nessun elemento provava l’esistenza, nel mercato interessato o nella prassi commerciale in generale, di un fenomeno di riduzione dei prezzi concessa, dai rispettivi fornitori, agli enti che beneficiano di una garanzia statale contro il rischio di insolvenza.

34

Dall’altro lato, per quanto riguarda i rapporti fra l’IFPEN e i suoi clienti, il Tribunale ha ricordato, al punto 111 di tale sentenza, che la Commissione aveva individuato il vantaggio che tale ente avrebbe potuto trarre dalla garanzia di Stato inerente al suo status nel mancato pagamento di un premio corrispondente a una garanzia di buon fine o di buona esecuzione, vantaggio che tale ente avrebbe potuto offrire ai suoi clienti.

35

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, al punto 114 della sentenza impugnata, che un simile ragionamento presupponeva che, in condizioni normali di mercato, i clienti degli istituti di ricerca, come l’IFPEN, ricorrano a questo tipo di garanzie per tutelarsi contro il rischio di insolvenza della loro controparte contrattuale e che, in presenza di una garanzia come quella di cui beneficia l’IFPEN, i clienti di quest’ultimo non avevano bisogno di procurarsi una garanzia equivalente.

36

Orbene, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la fondatezza o la plausibilità di tale ragionamento.

37

Ai punti da 133 a 181 della suddetta sentenza, il Tribunale ha poi respinto gli argomenti dedotti dalla Commissione concernenti la portata e l’applicazione della presunzione di vantaggio stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217).

38

A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 136 della sentenza impugnata, che la possibilità di ricorrere a una presunzione come mezzo di prova dipende dalla plausibilità delle ipotesi sulle quali quest’ultima è fondata e ha ricordato, ai punti 139 e 140 della sentenza in parola, che la presunzione stabilita nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), si fondava su una doppia premessa che la Corte aveva ritenuto plausibile, ossia l’esistenza di un’influenza favorevole della garanzia sulla valutazione, da parte dei creditori, del rischio di insolvenza del beneficiario e una riduzione del costo del credito. Orbene, il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, per contro, la Commissione non aveva fornito, nella decisione controversa, alcun elemento in grado di dimostrare la plausibilità di tali ipotesi, segnatamente di quella secondo cui lo status di EPIC dell’IFPEN fosse tale da incentivare i fornitori a concedere riduzioni di prezzo.

39

Pertanto, il Tribunale ha rilevato, al punto 142 della sua sentenza, che la Commissione non poteva applicare la presunzione stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), per dimostrare l’esistenza di un vantaggio nei rapporti dell’IFPEN con i suoi fornitori e persino con i suoi clienti. Tale presunzione consentirebbe, infatti, soltanto di dimostrare l’esistenza di un vantaggio in forma di condizioni di finanziamento più favorevoli e si applicherebbe, pertanto, unicamente ai rapporti fra un EPIC e gli istituti finanziari e bancari.

40

Ai punti 162 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale si è parimenti pronunciato sull’argomento addotto dalla Commissione, a partire dalla giurisprudenza dell’Unione in materia, secondo il quale la Commissione, quando valuta un regime di aiuti, può limitarsi a studiare le caratteristiche generali del regime di cui trattasi al fine di verificare se esso contenga elementi di aiuto di Stato.

41

A tale riguardo, senza statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’IFPEN e dalla Repubblica francese avverso tale argomento, vertente sul fatto che la decisione controversa non qualificava la garanzia di cui trattasi come «regime di aiuti», il Tribunale ha respinto tale argomento in quanto infondato.

42

Se è vero, infatti, che il Tribunale, al punto 168 della sentenza impugnata, ha considerato che la garanzia inerente allo status di EPIC rientri in generale nella nozione di «regime di aiuti», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, lo stesso ha tuttavia ritenuto, ai punti da 169 a 172 di tale sentenza, che la trasformazione dell’IFPEN in EPIC, nei limiti in cui poteva essere qualificata come «aiuto di Stato», costituisse un aiuto concesso sulla base di un regime di aiuti soggetto a notifica, vale a dire un aiuto individuale, ai sensi dell’articolo 1, lettera e), di tale regolamento.

43

Infine, per quanto riguarda i rapporti tra l’IFPEN e gli istituti bancari e finanziari, il Tribunale ha rilevato, al punto 187 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva far valere, in linea di principio, la presunzione stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217). Tuttavia, ai punti 188 e 189 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che tale presunzione era stata rovesciata dalla stessa Commissione, poiché quest’ultima aveva constatato, nella decisione controversa, che l’IFPEN non aveva tratto alcun vantaggio economico effettivo sotto forma di condizioni di finanziamento più favorevoli che gli sarebbero state concesse dagli istituti bancari e finanziari in forza del suo status di EPIC. Il Tribunale ha concluso, al punto 190 di tale sentenza, che dall’esame effettuato dalla Commissione era emerso che l’IFPEN non aveva tratto alcun vantaggio dalla sua trasformazione in EPIC nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari durante il periodo considerato.

44

Il Tribunale ha concluso il proprio ragionamento, al punto 197 della sentenza impugnata, dichiarando che, nella decisione controversa, la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio che l’IFPEN avrebbe potuto trarre dalla garanzia statale inerente al suo status di EPIC nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari nonché con i fornitori e i clienti.

45

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, nonché gli articoli da 2 a 12 della decisione controversa, mediante i quali la Commissione aveva qualificato la garanzia derivante dallo status di EPIC dell’IFPEN come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e aveva determinato le conseguenze di tale qualificazione.

Conclusioni delle parti

46

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un nuovo esame;

riservare le spese.

47

La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare la Commissione alle spese.

48

L’IFPEN chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare la Commissione alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Sull’impugnazione

49

La Commissione deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Sul primo motivo

50

Con il suo primo motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti, la Commissione contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto, vietandole di circoscrivere il suo esame alle caratteristiche generali del regime di aiuti in questione, e di aver erroneamente concluso che la garanzia di cui beneficia l’IFPEN nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari non costituisce un aiuto di Stato, basandosi sull’assenza, in passato, di un vantaggio effettivo a favore di tale ente (prima e seconda parte). La Commissione contesta inoltre al Tribunale di aver violato i limiti del suo controllo giurisdizionale, accogliendo una censura che non era stata sollevata dall’IFPEN e che non era stata sufficientemente circostanziata dalla Repubblica francese (terza parte).

Sulla prima parte del primo motivo

 Argomenti delle parti

51

Nell’ambito della prima parte del primo motivo, diretto avverso i punti 162 e 164 nonché avverso i punti da 168 a 173 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente statuito che la garanzia di cui beneficia l’IFPEN non rientra nella nozione di «regime di aiuti» di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999 e che, di conseguenza, essa non poteva fondarsi sulle caratteristiche generali di tale garanzia per dimostrare che si trattasse di un aiuto di Stato.

52

A tal proposito, la Commissione rileva che la suddetta nozione di «regime di aiuti» comprende misure caratterizzate dal fatto che taluni elementi non sono definiti e restano indeterminati al momento della loro adozione o addirittura, in determinati casi, durante la loro applicazione. Per questo, allorché valuta la portata di misure del genere al fine di determinare se costituiscano aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione può limitarsi ad esaminare le loro caratteristiche generali.

53

Nella fattispecie, la Commissione ritiene che la garanzia statale di cui beneficia l’IFPEN, la quale non è collegata a uno specifico progetto e gli è concessa per un periodo di tempo e un ammontare indefiniti, debba essere qualificata come «regime di aiuti». Secondo la Commissione si tratta, in particolare, di un «regime di regimi di aiuti», dal momento che la concessione della garanzia a favore dell’IFPEN apparterrebbe essa stessa ad un regime di aiuti più ampio, ossia la garanzia implicita e illimitata dello Stato collegata dalla legge allo status di EPIC.

54

La Commissione contesta, pertanto, le affermazioni del Tribunale, di cui ai punti da 168 a 170 della sentenza impugnata, secondo le quali la garanzia inerente allo status di EPIC deve essere qualificata come «regime di aiuti», mentre il riconoscimento dello status di EPIC, con la concessione della garanzia che ne risulta, costituisce un aiuto individuale che deve essere notificato alla Commissione.

55

A tal riguardo, la Commissione rileva, da un lato, che, contrariamente a quanto constatato al punto 171 della sentenza impugnata, l’obbligo di notifica dell’aiuto non dimostrerebbe affatto che la garanzia di cui beneficia l’IFPEN non costituisca un regime di aiuti. Infatti, tanto gli aiuti individuali, quanto i regimi di aiuti devono essere notificati alla Commissione.

56

Dall’altro lato, la Commissione mette in evidenza la circostanza che l’interpretazione del Tribunale avrebbe l’effetto di privare la Commissione della possibilità di adottare misure opportune per chiedere alle autorità francesi di revocare la garanzia per un determinato EPIC. In conformità all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, la Commissione può infatti proporre misure opportune solo per i regimi di aiuti, e non per gli aiuti individuali.

57

L’IFPEN replica che la prima parte del primo motivo è, per un duplice ordine di ragioni, manifestamente irricevibile.

58

Al riguardo, l’IFPEN osserva, in primo luogo, che il ragionamento svolto dalla Commissione si basa su un’interpretazione inedita del concetto di «regime di aiuti», secondo la quale la garanzia di cui beneficia l’IFPEN sarebbe un «regime di regimi di aiuti». Pertanto, detta prima parte si fonderebbe su una linea argomentativa nuova, inammissibile in fase di impugnazione alla luce dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

59

In secondo luogo, l’IFPEN rileva che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale al punto 164 della sentenza impugnata, la decisione controversa non ha qualificato come «regime di regimi di aiuti» la concessione della garanzia a favore dell’IFPEN. Tale decisione sarebbe stata infatti adottata sulla base del diritto sostanziale e del diritto procedurale dell’Unione, che escludono che la Commissione possa ritenere che la misura in questione costituisca un regime di aiuti.

60

Nel merito, l’IFPEN e il governo francese contestano l’argomento della Commissione.

 Giudizio della Corte

61

Occorre ricordare, da un lato, che, conformemente all’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, costituisce un «regime di aiuti» qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è collegato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

62

Dall’altro lato, l’articolo 1, lettera e), del regolamento in parola definisce la nozione di «aiuto individuale» come gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

63

Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato, la Commissione può, nel caso di un regime di aiuti, limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione al fine di verificare se detto regime contenga elementi di aiuto (sentenze del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 130, nonché del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 122).

64

È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se, come sostenuto dalla Commissione, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 169 a 172 della sentenza impugnata, che la garanzia di cui beneficia l’IFPEN non costituisce un regime di aiuti e che la Commissione non poteva, di conseguenza, basarsi sulle caratteristiche generali della misura in parola al fine di dimostrare che essa costituisce un aiuto di Stato.

65

A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 169 della sentenza impugnata, che la misura esaminata nella decisione controversa costituisse, in via generale, non la garanzia inerente allo status giuridico di EPIC bensì, come emerge segnatamente dai punti da 21 a 24 della suddetta decisione, una misura specifica, ossia la trasformazione dell’IFPEN in EPIC.

66

Si deve necessariamente rilevare che la misura in questione non contiene alcuna disposizione in base alla quale sarebbe possibile concedere aiuti, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999. Detta misura si limita, infatti, a consentire a una determinata persona giuridica, nel caso di specie l’IFPEN, il beneficio di una garanzia illimitata e implicita dello Stato connesso allo status di EPIC, che comporta la concessione al suddetto operatore di una simile garanzia.

67

Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, detta misura non rientra nell’ambito della nozione di «regime di aiuti» di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999.

68

In secondo luogo, occorre rilevare, al pari dell’IFPEN, che, avendo la Commissione scelto di analizzare la misura in questione come un aiuto individuale ad hoc, è alla luce di questa sola qualificazione che spettava al Tribunale verificare la validità della decisione controversa.

69

In particolare, come ricordato dal Tribunale al punto 171 della sentenza impugnata, la Commissione ha rilevato, ai punti da 256 a 259 della decisione controversa, che la trasformazione dell’IFPEN in EPIC costituiva un aiuto nuovo ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, soggetto all’obbligo di notifica e che, nei limiti in cui il cambiamento di status dell’IFPEN non le era stato formalmente notificato, ma solo segnalato incidentalmente nell’ambito di un altro procedimento, tale obbligo non era stato rispettato dalle autorità francesi, cosicché la trasformazione dell’IFPEN in EPIC costituiva un aiuto illegittimo.

70

In tali circostanze, si deve necessariamente constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel giudicare, al punto 172 della sentenza impugnata, che, nei limiti in cui la trasformazione dell’IFPEN in EPIC poteva essere qualificata come «aiuto di Stato», essa costituiva un aiuto concesso in base a un regime di aiuti che doveva essere notificato, vale a dire un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 1, lettera e), del regolamento n. 659/1999.

71

Inoltre, l’argomento della Commissione tratto dalla nozione di «regime di regimi di aiuti» non può rimettere in discussione tale conclusione dato che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, una siffatta nozione è assente dal regolamento n. 659/1999. A tal proposito, l’articolo 1 di quest’ultimo, che elenca le diverse categorie di aiuti, si limita a definire i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, senza prevedere la possibilità che una misura rientrante nella nozione di «regime di aiuti» di cui all’articolo 1, lettera d) del medesimo regolamento possa, di per sé, far parte di un regime di aiuti più ampio.

72

Lo stesso vale per l’argomento della Commissione secondo cui la qualificazione della trasformazione dell’IFPEN in EPIC come «aiuto individuale», accertata dal Tribunale, avrebbe l’effetto di privare la Commissione della possibilità di adottare misure opportune ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, per chiedere alle autorità francesi di porre fine alla garanzia per un EPIC determinato.

73

A tal proposito, è sufficiente osservare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, che le considerazioni del Tribunale relative alla natura di aiuto individuale della misura esaminata, di cui ai punti da 169 a 172 della sentenza impugnata, si fondano sulle circostanze specifiche connesse alla trasformazione dell’IFPEN in EPIC e non sono applicabili, in via di principio, a tutti gli enti di questo tipo.

74

In tali circostanze, e senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità della prima parte del primo motivo, si deve, in ogni caso, respingere tale parte in quanto infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

75

Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello statuire che la garanzia inerente allo status di EPIC non procurava alcun vantaggio all’IFPEN nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari, basandosi unicamente sull’assenza di un vantaggio effettivo a favore di tale ente nei suddetti rapporti durante il periodo considerato.

76

A tale riguardo, la Commissione rileva, in primo luogo, che atteso che la misura in questione costituisce un regime di aiuti, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se tale garanzia, tenuto conto delle sue caratteristiche generali, fosse tale da procurare un vantaggio a favore dell’IFPEN in futuro, e ciò a prescindere dall’assenza di un vantaggio effettivo in termini di condizioni di finanziamento durante il periodo considerato. La Commissione sottolinea, a tal proposito, che essa ha esaminato gli effetti concreti della garanzia relativa a tale periodo al solo scopo di verificare se un vantaggio effettivo si fosse concretizzato nel corso di tale periodo e non per ricercare se la garanzia costituisse o no un aiuto di Stato, questione che dipendeva esclusivamente dalla valutazione degli effetti potenziali di tale misura.

77

Inoltre, secondo la Commissione, l’approccio del Tribunale equivarrebbe ad accordare un trattamento più favorevole agli Stati membri che non notificano la concessione di garanzie illimitate rispetto agli Stati membri che vi procedono in conformità all’articolo 108 TFUE, laddove, secondo un principio costante in materia di aiuti di Stato, i primi Stati membri non possano essere avvantaggiati rispetto ai secondi.

78

Quando, infatti, uno Stato membro notifica la propria intenzione di concedere una garanzia di tal genere, la Commissione, se e in quanto non può conoscere gli effetti concreti della misura, ne esamina unicamente gli effetti potenziali. Per contro, uno Stato membro che conceda una siffatta garanzia senza prima notificarla potrà successivamente dimostrare che tale misura non ha prodotto alcun effetto concreto e, di conseguenza, escludere la sua qualificazione come «aiuto di Stato». Per questo motivo, gli Stati membri sarebbero indotti a non notificare la concessione di garanzie illimitate.

79

In subordine, la Commissione fa valere che, anche a volere ritenere che la garanzia di cui beneficia l’IFPEN non costituisca un regime di aiuti, bensì un aiuto individuale, il Tribunale avrebbe dovuto basare il suo esame sugli effetti potenziali della garanzia, vale a dire sugli effetti che tale misura poteva produrre.

80

L’IFPEN e il governo francese contestano tale argomento.

– Giudizio della Corte

81

Si deve rilevare, in limine, come è stato constatato nell’ambito della prima parte del primo motivo, che la misura in questione non costituisce un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999.

82

Pertanto, il Tribunale ha concluso a buon diritto, al punto 173 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza relativa agli obblighi probatori gravanti sulla Commissione in materia di regimi di aiuti non era applicabile al caso di specie.

83

In tali circostanze, poiché la seconda parte del primo motivo di impugnazione si basa sull’errata premessa che la misura in questione costituisca un regime di aiuti, tale parte deve essere respinta in quanto infondata.

84

Per quanto riguarda l’argomento dedotto in subordine dalla Commissione, occorre verificare se, come sostiene quest’ultima, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quando ha giudicato che, per dimostrare l’esistenza di un vantaggio a favore dell’IFPEN nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari, la Commissione non poteva limitarsi a esaminare i possibili effetti che la misura in questione poteva produrre e che avrebbe dovuto altresì esaminare gli effetti concreti prodotti dalla garanzia collegata allo status di EPIC.

85

Tuttavia, tale argomento si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata.

86

Ai punti 79 e 182 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato infatti che, nella decisione controversa, la Commissione aveva ammesso che, durante il periodo considerato, l’IFPEN non aveva tratto un effettivo vantaggio economico dalla garanzia collegata al suo status di EPIC nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, al considerando 199 di tale decisione, la Commissione aveva osservato che il possibile vantaggio che l’IFPEN avrebbe potuto trarre dalla garanzia illimitata sotto forma di un tasso inferiore ai tassi di mercato non si era concretizzato nel periodo considerato.

87

Tenuto conto di tale constatazione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 188 della sentenza impugnata, che la presunzione relativa ai sensi della sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), secondo cui la garanzia implicita e illimitata dello Stato, inerente allo status di EPIC, ha come conseguenza di migliorare la situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria interessata, era stata invertita nel caso di specie.

88

Pertanto, e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non ha affatto sostenuto che essa avrebbe dovuto verificare gli effetti concreti della misura in questione nel periodo considerato al fine di accertare l’esistenza di un vantaggio a favore dell’IFPEN nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari. Il Tribunale si è infatti limitato a rilevare che, avendo la Commissione stessa constatato l’assenza di effetti concreti in tale periodo, la presunzione relativa stabilita con la sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), era rovesciata.

89

Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di impugnazione dev’essere respinta nella sua integralità.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

90

Con la terza parte del primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale di aver statuito oltre i limiti delle censure sollevate dalle parti in merito all’esistenza di un vantaggio per l’IFPEN nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari.

91

A tal riguardo, la Commissione rileva che la sua analisi relativa all’esistenza di un simile vantaggio non era stata oggetto di critiche da parte dell’IFPEN nel suo ricorso in primo grado. Quanto alla Repubblica francese, quest’ultima si sarebbe limitata a contestare l’esistenza di tale vantaggio, adducendo unicamente che la Commissione non l’aveva dimostrato, senza dedurre un qualsiasi argomento a sostegno di tale affermazione.

92

Di conseguenza, accogliendo una censura che non era stata sollevata da una delle ricorrenti in primo grado né era stata sufficientemente circostanziata dall’altra ricorrente, il Tribunale avrebbe violato i limiti delle sue competenze giurisdizionali.

93

L’IFPEN e il governo francese contestano tale argomento.

– Giudizio della Corte

94

Occorre evidenziare, in limine, che dai punti 58 e 185 della sentenza impugnata risulta che la Repubblica francese ha effettivamente contestato, nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, le conclusioni della Commissione nella decisione controversa vertenti sull’esistenza di un vantaggio per l’IFPEN nei suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari.

95

Allo stesso modo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, l’IFPEN ha contestato a più riprese, nel ricorso e nella replica depositata dinanzi al Tribunale, l’analisi della Commissione relativa all’esistenza di un simile vantaggio.

96

In tali circostanze, la terza parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

97

Poiché nessuna delle parti del primo motivo è stata accolta, quest’ultimo deve essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

98

Con il suo secondo motivo, diretto, in sostanza, avverso i punti da 134 a 137 e da 188 a 193 della sentenza impugnata, la Commissione contesta al Tribunale, da un lato, di aver commesso un errore di diritto per quanto riguarda la definizione della portata della presunzione dell’esistenza di un vantaggio, definita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), e, dall’altro, di aver erroneamente statuito che la presunzione in parola era stata rovesciata, nel caso di specie, quanto ai rapporti tra l’IFPEN e gli istituti bancari e finanziari.

99

Nell’ambito di tale motivo, la Commissione ricorda, anzitutto, che, in forza di tale sentenza, essa non è tenuta a dimostrare gli effetti concreti di una garanzia per stabilire l’esistenza di un vantaggio in capo all’ente che beneficia dello status di EPIC. Essa potrebbe basarsi, al riguardo, infatti, su una presunzione relativa, derivante dalla garanzia stessa.

100

La Commissione rileva, poi, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 188 a 192 della sentenza impugnata, che la presunzione di vantaggio fosse stata invertita a causa della mancanza di effetti concreti sui rapporti tra l’IFPEN e gli istituti bancari e finanziari durante il periodo considerato, in quanto quest’ultima circostanza non era sufficiente a rovesciare tale presunzione. Al fine di accertare che detta presunzione era stata rovesciata, occorreva dimostrare che la garanzia in questione non potesse, a causa delle peculiarità dell’IFPEN, procurare un vantaggio a tale ente nei suoi rapporti con i suddetti operatori.

101

Infine, la Commissione conclude che, avendo così ristretto la portata della presunzione di vantaggio, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché le norme concernenti la prova dell’esistenza di un vantaggio ai sensi di tale disposizione.

102

L’IFPEN e la Repubblica francese contestano tale argomento.

103

L’IFPEN rileva che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, nel caso di specie, la Commissione non poteva far valere la presunzione derivante dalla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217).

104

L’IFPEN evidenzia che tale presunzione costituisce un’eccezione al principio secondo il quale incombe alla Commissione dimostrare che una misura soddisfi le condizioni fissate all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per essere qualificata come «aiuto di Stato». Una simile presunzione dovrebbe, dunque, essere interpretata restrittivamente e, di conseguenza, dovrebbe trovare applicazione unicamente allorché l’esistenza di un vantaggio effettivo è plausibile.

105

L’IFPEN aggiunge che, nella decisione controversa, la Commissione non ha precisato le ragioni per le quali sarebbe plausibile presumere l’esistenza di un vantaggio a favore dell’IFPEN. Per questo motivo, detta decisione non soddisferebbe gli obblighi di motivazione risultanti dall’articolo 296 TFUE.

106

Per quanto riguarda l’inversione della presunzione, l’IFPEN osserva che il Tribunale ha a buon diritto rilevato, ai punti da 189 a 192 della sentenza impugnata, che, durante il periodo considerato, tale ente non aveva ricavato alcun beneficio, nei rapporti con gli istituti bancari e finanziari, dalla garanzia inerente al suo status di EPIC. Inoltre, la Commissione non avrebbe fornito nessun elemento che consentisse di accertare un possibile mutamento della situazione dopo il 2010, che avrebbe condotto l’IFPEN a prendere in prestito somme a condizioni diverse da quelle di mercato.

107

La Repubblica francese, da parte sua, ritiene che il secondo motivo della Commissione debba essere respinto in quanto infondato. A tal riguardo essa richiama, in sostanza, gli argomenti elaborati nell’ambito della sua risposta alla seconda parte del primo motivo.

Giudizio della Corte

108

Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 13).

109

Quanto, in particolare, al terzo di tali requisiti, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza parimenti costante della Corte, sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

110

Occorre evidenziare che, come rilevato dal Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, spetta alla Commissione produrre la prova dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte relativa ai principi di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato risulta che la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 63)

111

Tuttavia, dalla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punti 9899), emerge che, nell’ambito del suddetto esame, la Commissione può avvalersi di una presunzione relativa, secondo la quale la concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato a favore di un’impresa, che non sia soggetta alle procedure ordinarie di amministrazione controllata e di liquidazione, ha per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Pertanto, nell’ambito della procedura relativa ad aiuti esistenti, per dimostrare il vantaggio procurato da una siffatta garanzia all’impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione stabilisca l’esistenza stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest’ultima a decorrere dal momento della sua concessione.

112

È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se, come sostiene la Commissione, il Tribunale abbia commesso errori di diritto quando ha definito la portata della presunzione relativa di esistenza di un vantaggio stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), e, di conseguenza, statuito che quest’ultima era stata rovesciata nel caso di specie.

113

A tal proposito, occorre rilevare che, ai punti da 134 e 137 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in primo luogo, evidenziato che la possibilità di ricorrere a una presunzione come mezzo di prova dipende dalla plausibilità delle ipotesi sulle quali quest’ultima è fondata. In particolare, la presunzione stabilita nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), si fonderebbe sulla doppia premessa, dichiarata plausibile dalla Corte, secondo la quale, da un lato, l’esistenza di una garanzia delle autorità pubbliche di uno Stato membro ha un’influenza favorevole sulla valutazione, da parte dei creditori, del rischio di insolvenza del beneficiario di tale garanzia e, dall’altro, tale influenza favorevole si traduce nella riduzione del costo del credito.

114

In secondo luogo, per quanto riguarda i rapporti tra l’IFPEN e gli istituti bancari e finanziari, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 188 a 190 della sentenza impugnata, che la presunzione così stabilita dalla Corte era stata, nel caso di specie, rovesciata, perché l’esame effettuato dalla Commissione aveva evidenziato che, durante il periodo considerato, l’IFPEN non aveva tratto un effettivo vantaggio economico dalla garanzia collegata al suo status di EPIC.

115

Orbene, occorre constatare che il ragionamento del Tribunale esposto ai punti da 134 a 137 e da 188 a 190 della sua sentenza è viziato da errori di diritto.

116

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, infatti, la sola circostanza che l’IFPEN benefici di una garanzia di Stato era tale da consentire alla Commissione di avvalersi della presunzione di vantaggio, come concluso dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), atteso che tale presunzione si basa sull’idea che, grazie alla garanzia inerente al suo status, un EPIC beneficia o potrebbe beneficiare di condizioni finanziarie migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Per avvalersi di tale presunzione, la Commissione non era quindi tenuta a dimostrare gli effetti concreti prodotti dalla garanzia in questione (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 99).

117

Pertanto, anche se è vero che tale presunzione è soltanto una presunzione relativa – e quindi ammette la prova contraria – tuttavia essa, in quanto tale, può essere rovesciata soltanto nei limiti in cui sia dimostrato che, tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce la garanzia collegata allo status dell’EPIC in questione, quest’ultimo non ha ottenuto in passato e, verosimilmente, non otterrà in futuro un qualsivoglia vantaggio economico effettivo da detta garanzia.

118

In tali circostanze, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 134 a 137 e da 188 a 190 della sentenza impugnata, la sola circostanza che il beneficiario di una simile garanzia non abbia tratto in passato alcun vantaggio economico effettivo dal suo status di EPIC non è sufficiente, di per sé, a invertire la presunzione di esistenza di un vantaggio.

119

Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti da 134 a 137 della sentenza impugnata, che la possibilità di avvalersi della presunzione stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), si basava sull’esistenza di effetti concreti in capo al beneficiario della garanzia e poi, ai punti da 188 a 190 di tale sentenza, che, per quanto riguarda i rapporti dell’IFPEN con gli istituti bancari e finanziari, detta presunzione era stata rovesciata.

120

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il secondo motivo.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

121

Con il suo terzo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 134 a 161 della sentenza impugnata, la Commissione contesta al Tribunale di aver erroneamente concluso che essa non poteva far valere una presunzione relativa di esistenza di un vantaggio a favore dell’IFPEN nell’ambito dei rapporti di quest’ultimo con i suoi fornitori e i suoi clienti.

122

Secondo la Commissione, detta conclusione del Tribunale sarebbe fondata, in sostanza, da un lato, su un’interpretazione errata della sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217) e della comunicazione sulle garanzie nonché, dall’altro lato, su un’asserita assenza di plausibile incidenza della garanzia sui rapporti dell’IFPEN con i suoi fornitori e i suoi clienti.

123

In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione della sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), la Commissione fa valere che da tale sentenza non risulta in alcun modo che la presunzione di esistenza di un vantaggio non possa essere applicata ai rapporti dell’EPIC con i suoi fornitori e clienti. A tal riguardo, essa evidenzia che il vantaggio individuato dalla Corte nella suddetta sentenza si basa su due elementi, ossia il miglioramento delle condizioni di finanziamento e il mancato pagamento da parte dell’EPIC di un premio adeguato corrispondente al rischio assunto dallo Stato. Orbene, tali considerazioni si applicherebbero parimenti ai rapporti tra un EPIC, come l’IFPEN, e i suoi creditori commerciali.

124

Inoltre, il fatto che la sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217) e la comunicazione sulle garanzie facciano riferimento, nell’ambito dell’esame della presunzione di esistenza di un vantaggio, unicamente ai crediti accordati da istituti bancari o finanziari non escluderebbe che detta presunzione sia parimenti applicabile nell’ambito dei rapporti fra l’EPIC e i suoi creditori commerciali, nei limiti in cui è soltanto a titolo di esempio che la Corte ha, in tale sentenza, proceduto a tale riferimento.

125

In secondo luogo, quanto all’asserita assenza di plausibile incidenza della garanzia sui rapporti di un EPIC, quale l’IFPEN, con i suoi fornitori e i suoi clienti, la Commissione rileva, anzitutto, che non può ragionevolmente sostenersi che i creditori commerciali siano in generale indifferenti al rimborso dei loro crediti. Al contrario, in qualsiasi operazione di credito, che si tratti di un credito finanziario o di un credito commerciale, il rischio di mancato rimborso è un elemento che grava sul rapporto fra le parti contrattuali. Di conseguenza, nel caso di specie, l’assicurazione per un creditore commerciale dell’IFPEN di essere rimborsato del proprio credito dallo Stato in caso di insolvenza di quest’ultimo rivestirebbe, in linea di principio, un’importanza non trascurabile per il creditore commerciale.

126

La Commissione osserva poi che, al punto 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la plausibilità dell’ipotesi di un’influenza favorevole dell’esistenza di una garanzia statale sui rapporti tra l’IFPEN e i suoi fornitori, che si traduca in una riduzione dei prezzi consentiti da questi ultimi, non risultava di per sé evidente. Orbene, secondo la Commissione, pur riconoscendo che una riduzione di prezzo può derivare da una pluralità di fattori e non soltanto dall’esistenza di una garanzia collegata allo status di EPIC, una siffatta circostanza non è idonea ad escludere l’applicazione della presunzione di esistenza di un vantaggio derivante dalla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), nell’ambito del rapporto di un EPIC con i suoi fornitori.

127

L’IFPEN replica affermando che, con il suo terzo motivo, la Commissione mira, in realtà, a contestare le valutazioni in punto di fatto e di prova formulate dal Tribunale ai punti da 90 a 131 della sentenza impugnata. Detto motivo dovrebbe quindi essere respinto in quanto irricevibile.

128

Nel merito, l’IFPEN e la Repubblica francese contestano l’argomento della Commissione.

129

L’IFPEN osserva che, nella misura in cui la concessione della garanzia inerente allo status di EPIC costituisce un aiuto individuale e la presunzione stabilita dalla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217) non è applicabile nella fattispecie, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 129 della sentenza impugnata, che la Commissione doveva esaminare gli effetti concreti della garanzia al fine di dimostrare l’esistenza di un vantaggio per l’IFPEN.

130

Inoltre, l’IFPEN sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione nella sua impugnazione, quest’ultima non ha individuato, nella decisione controversa, un vantaggio in capo ai suoi creditori, segnatamente in capo ai suoi fornitori e ai suoi clienti.

131

A tale riguardo, esso rileva che, nella decisione controversa e nella sua impugnazione, la Commissione avrebbe erroneamente concluso, da un lato, quanto ai rapporti tra l’IFPEN e i suoi fornitori, che questi ultimi non sono tenuti a pagare una commissione di factoring per cedere i loro crediti nei confronti dell’IFPEN, dal momento che essi beneficiano della garanzia implicita dello Stato, e, dall’altro lato, quanto ai rapporti tra l’IFPEN e i suoi clienti, che, grazie alle garanzia connessa al suo status di EPIC, l’IFPEN ha potuto offrire ai suoi clienti una garanzia di buon fine o di buona esecuzione. Pertanto, il Tribunale avrebbe correttamente considerato, ai punti, rispettivamente, da 99 a 108 e da 111 a 120 della sentenza impugnata, che l’ipotesi evocata dalla Commissione, basata sull’asserito vantaggio per l’IFPEN nei suoi rapporti con i clienti e i fornitori, era teorica e non plausibile.

132

La Repubblica francese, da parte sua, ritiene che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto nella definizione dell’ambito di applicazione della presunzione di esistenza di un vantaggio derivante dalla garanzia implicita e illimitata dello Stato. Secondo tale Stato membro, infatti, il Tribunale ha avuto ragione a non estendere tale garanzia ai rapporti dell’EPIC con i suoi fornitori e i suoi clienti.

133

A tal riguardo il governo francese ricorda che la presunzione stabilita dalla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217) non si fonda su un’ipotesi di rapporti dell’EPIC con i suoi fornitori o i suoi clienti, cosicché la Commissione non potrebbe farla valere in siffatte circostanze.

134

In ogni caso, come rilevato dal Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata, la possibilità di ricorrere ad una presunzione del genere come mezzo di prova dipende dalla plausibilità delle ipotesi sulle quali la presunzione è fondata.

135

A tal proposito, la decisione controversa si fonderebbe, da un lato, sull’ipotesi secondo la quale l’EPIC che beneficia di una garanzia dello Stato trae vantaggio da una riduzione dei prezzi da parte dei suoi fornitori. Orbene, il Tribunale avrebbe giustamente rilevato che una riduzione dei prezzi nei rapporti fra un fornitore e l’EPIC di cui trattasi si basa su una pluralità di fattori, segnatamente il volume degli ordini effettuati, i termini di pagamento concessi dal fornitore o la durata dei rapporti contrattuali. Una riduzione dei prezzi non deriverebbe, dunque, dall’esistenza di una garanzia delle autorità pubbliche a favore dell’EPIC.

136

Dall’altro lato, per quanto riguarda i rapporti fra l’IFPEN e i suoi clienti, detto Stato membro sostiene che il Tribunale ha avuto ragione a considerare, al punto 141 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva definito, nella decisione controversa, il vantaggio che sarebbe derivato all’IFPEN dall’esistenza della garanzia dello Stato e che, di conseguenza, la presunzione che essa intendeva far valere era, al riguardo, priva di oggetto. Infatti, secondo la Repubblica francese, la Commissione non ha dimostrato in che modo la garanzia gratuita e illimitata dello Stato inerente allo status di EPIC comporterebbe un miglioramento della posizione dell’IFPEN nei rapporti con i suoi clienti.

Giudizio della Corte

137

In via preliminare, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’IFPEN, la Commissione non intende, con il suo terzo motivo, contestare le valutazioni in punto di fatto e di prova formulate dal Tribunale nella sentenza impugnata.

138

Con tale motivo di impugnazione, infatti, la Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’affermare, ai punti da 134 a 160 della sentenza impugnata, che essa non poteva invocare la presunzione dell’esistenza di un vantaggio stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), per dimostrare l’esistenza, a favore dell’IFPEN, nei suoi rapporti con i suoi fornitori e con i suoi clienti, di un vantaggio derivante dalla garanzia dello Stato.

139

A tale riguardo, è vero che, nella suddetta sentenza, la Corte ha espressamente riconosciuto l’esistenza di una presunzione relativa di vantaggio connesso alla garanzia inerente allo status di EPIC per quanto concerne soltanto i rapporti che quest’ultimo può mantenere con istituti bancari e finanziari. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 168 delle sue conclusioni, da tale sentenza non risulta che detta presunzione non possa applicarsi, in linea di principio, ad altri rapporti dell’EPIC, in particolare a quelli che lo stesso intrattiene con i suoi fornitori e i suoi clienti.

140

In primo luogo, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, non si può dedurre alcuna considerazione utile dal fatto che, nella decisione «La Poste», che era stata contestata nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), la dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio a favore dell’EPIC è stata effettuata dalla Commissione esaminando soltanto i rapporti di quest’ultimo con gli istituti bancari e finanziari, senza procedere ad alcun esame dei suoi rapporti con i fornitori e i clienti. Tale circostanza non è stata in alcun modo rilevata dalla Corte ai punti da 94 a 99 di quest’ultima sentenza, nei quali è stata dimostrata la presunzione relativa di un vantaggio collegato alla garanzia inerente allo status di EPIC.

141

Per quanto riguarda, poi, le conclusioni che il Tribunale ha tratto, al punto 152 della sentenza impugnata, dal rinvio alla sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814), effettuato dalla Corte al punto 96 della sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), si deve rilevare che, nella prima di tali sentenze, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che i giudici nazionali erano competenti ad annullare, sul fondamento dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una garanzia dello Stato in una situazione in cui l’aiuto illegittimo è stato attuato mediante tale garanzia, la quale era stata concessa da una pubblica autorità al fine di coprire un prestito concesso da una società finanziaria a favore di un’impresa che non avrebbe potuto ottenere un simile finanziamento in normali condizioni di mercato.

142

Nella causa che ha portato alla sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814), la qualificazione della garanzia concessa dall’autorità pubblica come «aiuto di Stato» a favore del mutuatario non era stata oggetto di discussione dinanzi alla Corte, essendo pacifico che, al momento della sua costituzione, il mutuatario si trovava già in difficoltà, cosicché senza tale garanzia, non sarebbe stato in grado di ottenere un finanziamento sul mercato dei capitali.

143

Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 152 della sentenza impugnata, il rinvio a tale sentenza non fornisce alcuna indicazione utile quanto alla portata della presunzione relativa di un vantaggio stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217).

144

Allo stesso modo, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale non poteva trarre alcuna conseguenza sulla portata della suddetta presunzione dal rinvio da parte della Corte, al punto 97 della sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), ai punti 1.2, 2.1 e 2.2 della comunicazione sulle garanzie.

145

È vero, certo, che tali punti della comunicazione sulle garanzie si riferiscono unicamente al vantaggio di cui il beneficiario di una garanzia di Stato può usufruire sotto forma di condizioni di finanziamento più favorevoli, quali un tasso di prestito ridotto o requisiti meno rigorosi in termini di coperture. Tuttavia, il rinvio della Corte ai suddetti punti della comunicazione sulle garanzie era giustificato alla luce delle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), nella quale si discuteva soltanto del vantaggio che l’EPIC in questione poteva trarre dalla garanzia derivante dal suo status nei rapporti con gli istituti bancari e finanziari.

146

Infine, occorre rilevare che l’argomento che il Tribunale, al punto 159 della sentenza impugnata, ha inteso trarre dalle osservazioni formulate dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), in particolare al punto 104 di quest’ultima, è, quanto meno, privo di chiarezza. Non è chiaro, infatti, in che modo tali osservazioni confermino, come invece enunciato dal Tribunale, che il mezzo di prova allegato ammesso dalla Corte al fine di stabilire se una garanzia implicita e illimitata dello Stato inerente allo status di EPIC costituisca un vantaggio economico, sarebbe esclusivamente applicabile al caso di un mutuatario che, grazie alla garanzia in parola, benefici di tassi di interesse ridotti o possa offrire coperture minori.

147

In tali circostanze, è necessario constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello statuire, al punto 160 della sentenza impugnata, che la presunzione di esistenza di un vantaggio stabilita dalla Corte nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), è limitata ai rapporti che implicano un’operazione di finanziamento, un prestito o, in senso più ampio, un credito da parte del creditore di un EPIC, segnatamente ai rapporti tra tale EPIC e gli istituti bancari e finanziari.

148

Pertanto, il terzo motivo deve essere accolto.

149

Ciò premesso, occorre precisare che tale sentenza non può essere interpretata nel senso che detta presunzione possa essere estesa automaticamente ai rapporti di un EPIC con i suoi fornitori e clienti, senza che sia necessario esaminare, in via preliminare, se, tenuto conto dei comportamenti dei suddetti operatori, il vantaggio che l’ente può trarne sia simile a quello che il medesimo trae dai suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari.

150

Come è stato constatato al punto 116 della presente sentenza, infatti, la presunzione stabilita nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), si basa sull’ipotesi secondo cui, grazie alla garanzia inerente al suo status, l’EPIC in questione beneficia o potrebbe beneficiare di condizioni finanziarie migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Pertanto, l’applicazione di tale presunzione ai rapporti dell’EPIC con i fornitori e i clienti sarebbe giustificata soltanto nei limiti in cui tali condizioni più favorevoli sussistano anche nei rapporti con questi ultimi nei mercati interessati.

151

Di conseguenza, quando la Commissione intende applicare detta presunzione, deve esaminare il contesto economico e giuridico in cui si inserisce il mercato su cui incidono i rapporti in questione. In particolare, la Commissione è tenuta a verificare se i comportamenti degli operatori nel mercato interessato giustifichino un vantaggio analogo a quello che sussiste nei rapporti dell’EPIC con gli istituti bancari e finanziari.

152

Da quanto precede risulta che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, nonché gli articoli da 2 a 12 della decisione controversa.

Sul rinvio della causa al Tribunale

153

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

154

Poiché lo stato degli atti non consente di statuire quanto agli argomenti sottesi al secondo e al terzo motivo, la Corte deve rinviare la causa al Tribunale per l’esame degli stessi.

Sulle spese

155

Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare la pronuncia sulle spese relative al presente procedimento d’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 maggio 2016, Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione (T‑479/11 e T‑157/12, EU:T:2016:320), è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, nonché gli articoli da 2 a 12 della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all’aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/2008) concesso dalla Francia all’ente pubblico «Institut français du pétrole».

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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