EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0423

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017.
HX contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione – Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Versione in lingua bulgara – Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive – Scadenza della decisione di proroga – Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso.
Causa C-423/16 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:848

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 novembre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione – Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Versione in lingua bulgara – Annullamento da parte del Tribunale della decisione recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive – Scadenza della decisione di proroga – Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso»

Nella causa C‑423/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o agosto 2016,

HX, residente in Damasco (Siria), rappresentato da S. Koev, advokat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da I. Gurov e S. Kyriakopoulou, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev, S. Rodin e E. Regan, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, HX chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T‑723/14, EU:T:2016:332; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo, da una parte, ha annullato la decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 217, pag. 49), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 217, pag. 10), nei limiti in cui tale decisione di esecuzione e tale regolamento di esecuzione riguardano HX, e, dall’altra, ha respinto le sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC (GU 2015, L 132, pag. 82).

Contesto normativo

2

L’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale, nella sua versione applicabile al procedimento sfociato nella sentenza impugnata (in prosieguo: il «regolamento di procedura del Tribunale»), elenca le lingue processuali dinanzi al Tribunale, tra le quali compare la lingua bulgara.

3

L’articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale, intitolato «Determinazione della lingua processuale», inserito nel titolo secondo, rubricato «Regime linguistico», così dispone al suo paragrafo 1:

«Nei ricorsi diretti ai sensi dell’articolo 1, la lingua processuale è scelta dal ricorrente (…)».

4

Ai sensi dell’articolo 78 di tale regolamento:

«1.   Il ricorso è corredato, ove occorra, dei documenti indicati dall’articolo 21, secondo comma, dello statuto.

2.   Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dall’Unione o per conto di essa a norma dell’articolo 272 TFUE dev’essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola.

3.   Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).

4.   Il ricorso è corredato dei documenti previsti dall’articolo 51, paragrafi 2 e 3.

5.   Se il ricorso non è conforme alle condizioni elencate nei paragrafi da 1 a 4, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per produrre i documenti prima menzionati. In difetto di tale regolarizzazione entro il termine impartito, il Tribunale decide se l’inosservanza di dette condizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma».

5

L’articolo 86 del regolamento citato, dal titolo «Adattamento del ricorso», è redatto come segue:

«1.   Quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.

2.   L’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso.

3.   La memoria di adattamento contiene:

a)

le conclusioni adattate;

b)

ove occorra, i motivi e gli argomenti adattati;

c)

ove occorra, le prove e offerte di prova collegate all’adattamento delle conclusioni.

4.   La memoria di adattamento è corredata dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso. Se quest’atto non è prodotto, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato ai fini della sua produzione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l’inosservanza di tale obbligo comporti l’irricevibilità della memoria di adattamento del ricorso.

5.   Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento.

(…)».

6

A tenore dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale:

«Il cancelliere redige verbale di ogni udienza istruttoria. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico».

7

L’articolo 227 del regolamento di procedura del Tribunale prevede che tale regolamento è autentico nelle lingue indicate dal suo articolo 44.

Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

8

Il ricorrente è un uomo d’affari di nazionalità siriana che è stato sottoposto a misure restrittive nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il suo nome è stato aggiunto all’elenco che compare nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14), dalla decisione di esecuzione 2014/488, nonché all’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1), dal regolamento di esecuzione n. 793/2014. Egli ha chiesto, nel suo ricorso proposto dinanzi al Tribunale, l’annullamento di tale decisione di esecuzione e di tale regolamento di esecuzione nei limiti in cui lo riguardano.

9

Poiché la decisione 2013/255 è stata nel frattempo prorogata dalla decisione 2015/837, il ricorrente ha chiesto anche l’annullamento di quest’ultima mediante l’adattamento del suo ricorso, come previsto all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale.

10

Egli ha chiesto tale adattamento all’udienza dell’8 dicembre 2015, nel corso della quale sostiene di aver avuto conoscenza della decisione di proroga, in occasione dello svolgimento delle memorie difensive da parte del rappresentante del Consiglio dell’Unione europea.

11

Il Tribunale, che ha accolto le conclusioni di annullamento presentate nel ricorso, non ha tuttavia ammesso la ricevibilità della domanda di adattamento di quest’ultimo. Tale irricevibilità atteneva, secondo il Tribunale, al difetto di presentazione della domanda stessa mediante «atto separato», ai sensi dell’articolo 86 del suo regolamento di procedura.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

12

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, in quanto, con il punto 2 del suo dispositivo, il Tribunale ha respinto le sue conclusioni intese a ottenere l’annullamento della decisione 2015/837;

statuendo nel merito, annullare la decisione 2015/837 nei limiti in cui lo riguarda;

in subordine, annullare la sentenza impugnata in quanto, con il punto 2 del suo dispositivo, il Tribunale ha respinto le sue conclusioni dirette a ottenere l’annullamento della decisione 2015/837, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, nonché

condannare il Consiglio alle spese.

13

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

respingere in toto l’impugnazione, e

condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

14

Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, a torto, della sua domanda di adattamento del ricorso, sebbene quest’ultima, per quanto espressa oralmente in udienza, sia stata messa per iscritto anteriormente alla chiusura della fase orale del procedimento, essendo stata menzionata nel verbale d’udienza. Egli afferma che, in tal modo, e malgrado l’assenza di deposito di un documento scritto e separato in senso proprio, si sarebbe dovuto ritenere che la sua domanda di adattamento del ricorso soddisfacesse i requisiti dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale. Egli asserisce, inoltre, che l’assenza di una vera e propria domanda scritta non ha pregiudicato i diritti della controparte e non ha ostacolato il lavoro del Tribunale.

15

Il ricorrente ritiene, inoltre, che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, non prendendo in considerazione le particolarità della lingua processuale che egli aveva scelto, cioè la lingua bulgara. Orbene, la versione in tale lingua del regolamento di procedura del Tribunale si avvarrebbe di un termine ambivalente che non implica necessariamente l’esigenza di un documento scritto e separato per presentare una domanda di adattamento del ricorso.

16

Egli afferma, per giunta, che il Tribunale ha travisato il principio del contraddittorio, non concedendogli un termine supplementare per presentare una domanda diretta all’annullamento della decisione 2015/837, sebbene egli avesse preso conoscenza di tale decisione soltanto in udienza.

17

Il Consiglio sostiene che l’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale implica, senza alcuna ambiguità, la presentazione di una domanda scritta. Anche supponendo che la sua versione in lingua bulgara diverga al riguardo dalle altre versioni linguistiche, tale istituzione considera che detta versione non possa prevalere. Infatti, tutte le altre versioni linguistiche impiegano, secondo il Consiglio, termini che esprimono incontestabilmente la necessità di un atto scritto e separato. Comunque sia, un’analisi contestuale dell’insieme dell’articolo 86 di tale regolamento sarebbe sufficiente a dimostrare che si può trattare soltanto di un atto scritto, in particolare in quanto si tratta di documenti «allegati» all’atto.

Giudizio della Corte

18

Si deve osservare, preliminarmente, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che le conclusioni delle parti sono caratterizzate, in linea di principio, dalla loro immutabilità (v., in particolare, sentenza dell’11 novembre 2010, Commissione/Portogallo, C‑543/08, EU:C:2010:669, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). L’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale costituisce una codificazione di una giurisprudenza preesistente relativa alle eccezioni cui tale principio di invariabilità può andare soggetto. Le osservazioni della Corte, nella presente impugnazione, valgono pertanto solo in tale contesto derogatorio.

19

Occorre ricordare che, nei ricorsi diretti, l’articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale consente al ricorrente di scegliere la lingua processuale. Nella fattispecie, HX ha effettuato nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, sfociato della sentenza impugnata, la scelta della lingua bulgara, conosciuta dal suo avvocato.

20

Il ricorrente sostiene dinanzi alla Corte, senza essere contraddetto dal Consiglio, che la versione in tale lingua dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale è ambigua, nel senso che, in contrasto con le versioni di lingua inglese («separate document») e francese («acte séparé») di detta disposizione, la sua versione in lingua bulgara impiega non il termine «atto», ma il termine «molba» («domanda»). Orbene, tale termine non comporterebbe necessariamente il requisito del carattere scritto, perché significherebbe più in generale l’espressione di una volontà, che potrebbe essere tanto orale quanto scritta.

21

Non si può pertanto escludere che tale ambiguità abbia indotto il rappresentante del ricorrente a considerare che sarebbe ricevibile la domanda di adattamento del ricorso presentata oralmente all’udienza nel corso della quale egli afferma di aver appreso l’esistenza della decisione oggetto della domanda. Per giunta, il ricorrente può essere stato confortato in tale impressione dal fatto che tale domanda sia successivamente stata consegnata al verbale d’udienza, che costituisce atto pubblico in forza dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

22

Al Tribunale, anche se riteneva che una domanda di adattamento del ricorso in tal modo presentata non rispettasse le forme previste dal suo regolamento di procedura, spettava allora quantomeno segnalare al ricorrente l’errore commesso e metterlo in grado di rettificarlo.

23

Infatti, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, anche se è del tutto giustificato porre determinati requisiti formali a un adattamento del ricorso, tali requisiti non sono fini a se stessi e, al contrario, servono a garantire il contraddittorio e la buona amministrazione della giustizia.

24

Al riguardo, l’articolo 86, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale prevede esso stesso che il mancato compimento di talune formalità nella presentazione delle domande di adattamento del ricorso non le rende necessariamente irricevibili. Lo stesso margine di valutazione del Tribunale si riscontra, peraltro, rispetto agli allegati del ricorso, dato che l’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento suddetto prevede una possibilità di regolarizzazione, a cura del cancelliere, in assenza della quale il Tribunale può ancora decidere che il ricorso rimane nondimeno ricevibile.

25

Tale conclusione non può essere invalidata dagli argomenti presentati dal Consiglio il quale si basa, da una parte, sulla circostanza che la versione in lingua bulgara del regolamento di procedura del Tribunale è l’unica a contenere l’ambiguità segnalata dal ricorrente e, dall’altra, sulla giurisprudenza della Corte secondo cui la necessità di applicare e di interpretare uniformemente il diritto dell’Unione esclude l’esame isolato di una disposizione in una delle sue versioni linguistiche e richiede, per contro, la sua interpretazione alla luce di tutte le altre versioni linguistiche in funzione della volontà dell’autore (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punto 3; del 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, C‑219/95 P, EU:C:1997:375, punto 15, nonché del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 42).

26

Infatti, trattandosi di una disposizione del regolamento di procedura di una giurisdizione dell’Unione, peraltro adottato e reso autentico in tutte le lingue processuali dalla medesima giurisdizione, in conformità al combinato disposto dell’articolo 44 e dell’articolo 227, paragrafo 1, di tale regolamento, attendersi che i soggetti dell’ordinamento facciano riferimento all’insieme delle versioni linguistiche di tale regolamento per evitare che un’eventuale divergenza nella sua versione di lingua processuale comporti l’irricevibilità, sarebbe in contrasto con il loro diritto di rivolgersi al giudice dell’Unione nella lingua ufficiale da loro scelta, diritto risultante sia dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e dall’articolo 24, quarto comma, TFUE, sia dall’articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale.

27

Pertanto, a torto il Tribunale ha respinto, dichiarandola irricevibile, la domanda di adattamento del ricorso presentata da HX senza averlo previamente invitato a regolarizzarla, per il solo motivo che essa non era stata presentata con atto scritto separato.

28

Conseguentemente, senza che occorra esaminare l’altro motivo d’impugnazione, si deve annullare, il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata.

Sulla domanda di adattamento del ricorso presentata in primo grado

29

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Nel caso di specie occorre applicare detta disposizione.

30

Come affermato dalla Corte in una costante giurisprudenza, sia l’interesse ad agire di un ricorrente che l’oggetto del ricorso non solo devono sussistere al momento della presentazione del ricorso, ma devono perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire. Ciò presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13; del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42, nonché del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61).

31

Al riguardo, occorre ricordare che HX intende sostanzialmente adattare il proprio ricorso iniziale di primo grado, che era segnatamente diretto all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/488 che iscrive il suo nome nell’elenco che figura all’allegato I della decisione 2013/255, per includervi la domanda di annullare la decisione di proroga di detto elenco per un anno supplementare.

32

Orbene, per l’effetto retroattivo spiegato dall’annullamento della decisione di esecuzione 2014/488, disposto al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, divenuto definitivo dato che l’impugnazione nella presente causa riguardava soltanto il punto 2 del dispositivo di tale sentenza, si deve ritenere che l’elenco che figura nell’allegato I della decisione 2013/255 non abbia mai contenuto il nome del ricorrente.

33

Quest’ultimo, di conseguenza, non può trarre da un annullamento della decisione 2015/837, recante proroga dell’esistenza di tale elenco, alcun vantaggio che vada oltre quanto egli ha potuto ottenere con l’annullamento della decisione di esecuzione 2014/488 che vi iscrive il suo nome.

34

Di conseguenza, non occorre più statuire sulla domanda di adattamento del ricorso presentata da HX in primo grado.

Sulle spese

35

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese.

36

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

37

Poiché HX ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da HX sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T‑723/14, EU:T:2016:332), è annullato.

 

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento del ricorso presentata da HX dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da HX sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Top