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Document 62016CJ0363

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2018.
Commissione europea contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 14, paragrafo 3 – Società beneficiaria dichiarata fallita – Procedure di insolvenza – Iscrizione dei crediti al passivo fallimentare – Cessazione delle attività – Sospensione della procedura concorsuale ai fini dell’esame della possibilità di rilancio delle attività – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione.
Causa C-363/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:12

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 gennaio 2018 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 14, paragrafo 3 – Società beneficiaria dichiarata fallita – Procedure di insolvenza – Iscrizione dei crediti al passivo fallimentare – Cessazione delle attività – Sospensione della procedura concorsuale ai fini dell’esame della possibilità di rilancio delle attività – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione»

Nella causa C‑363/16,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, proposto il 30 giugno 2016,

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar e B. Stromsky, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata da K. Boskovits, V. Karra, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini previsti tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2012/541/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato SA.26534 (C 27/10 ex NN 6/2009), concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] AE (GU 2012, L 279, pag. 30) e, in ogni caso, non avendo comunicato adeguatamente, conformemente all’articolo 4 della decisione, alla Commissione le misure adottate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 2 a 4 di detta decisione nonché in forza del Trattato FUE.

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1) è stato abrogato dal regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) Tuttavia, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, il regolamento n. 659/1999 resta applicabile alla presente controversia.

3

Il considerando 13 del regolamento n. 659/1999 così recitava:

«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».

4

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 disponeva quanto segue:

«Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione]».

Fatti e procedimento precontenzioso

5

La Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] AE (in prosieguo: la «United Textiles») è una società tessile greca che produce capi di abbigliamento, fibre e tessuti. La situazione di tale società è peggiorata costantemente almeno dal 2004, con un graduale calo delle vendite. I suoi stabilimenti non sono operativi dal 2008 a causa della mancanza di capitale circolante. Da allora, i pagamenti di quasi tutti i suoi crediti bancari sono in arretrato. Nel marzo 2009, la produzione si è arrestata quasi completamente.

6

Nel 2007 la Repubblica ellenica ha accordato alla United Textiles una garanzia collegata alla rinegoziazione di un prestito bancario esistente e all’accensione di un nuovo prestito (in prosieguo: l’«aiuto di Stato del 2007»). Nel corso del 2009, la Repubblica ellenica ha proceduto alla rinegoziazione dei debiti relativi ai contributi previdenziali in sofferenza della United Textiles per il periodo compreso tra il 2004 e il 2009 (in prosieguo: l’«aiuto di Stato del 2009»).

7

Il 22 febbraio 2012, la Commissione ha adottato la decisione 2012/541, notificata alla Repubblica ellenica il 23 febbraio 2012, e i cui articoli da 1 a 4 sono formulati come segue:

«Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato concesso dalla Grecia a favore di [United Textiles] in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell’Unione europea, nel 2007 sotto forma di garanzia statale e nel 2009 sotto forma di rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza, è incompatibile con il mercato interno.

(…)

Articolo 2

1.   La Grecia recupera gli aiuti di Stato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, presso il beneficiario

(…)

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è immediato ed effettivo.

2.   La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della suddetta.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Su richiesta della Commissione, trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario».

8

Il 21 giugno 2012, le autorità elleniche hanno accertato un credito di EUR 19181729,10 comprendente l’importo dell’aiuto di Stato del 2007. Il 29 agosto 2012, dette autorità hanno accertato un credito supplementare di EUR 15827427,78 comprendente l’importo dell’aiuto di Stato del 2009.

9

In tale contesto, a seguito di richieste di informazioni, le autorità elleniche, con lettera del 3 agosto 2012, hanno informato la Commissione che la United Textiles era stata ufficialmente dichiarata fallita il 19 luglio 2012.

10

Nell’ambito della procedura concorsuale, il termine accordato ai fini della notifica dei crediti ha iniziato a decorrere il 30 luglio 2012.

11

La Repubblica ellenica ha proceduto alle notifiche dei crediti concernenti e comprendenti gli importi da recuperare a titolo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2012/541.

12

I crediti sono stati notificati presso la cancelleria del tribunale fallimentare il 3 agosto 2012 per l’aiuto di Stato del 2007 e il 14 settembre 2012 per l’aiuto di Stato del 2009. L’ultima notifica è stata effettuata il 7 febbraio 2013.

13

Nel corso del 2013, è stata avviata una procedura di messa all’asta pubblica degli attivi della United Textiles.

14

Con messaggi di posta elettronica del 7 e del 17 dicembre 2015, il curatore fallimentare della United Textiles ha informato la Commissione di tentativi del governo ellenico di rilanciare detta impresa.

15

Detta istituzione, con lettera del 18 dicembre 2015, ha chiesto alle autorità elleniche di precisare se sussistevano effettivamente progetti di rilancio della United Textiles.

16

Con lettera del 19 gennaio 2016, tali autorità hanno indicato alla Commissione che esse avevano deciso, con un atto di contenuto legislativo del 30 dicembre 2015 (in prosieguo: l’«ACL»), di sospendere, per una durata di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di tale atto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, la procedura di messa all’asta pubblica degli attivi della United Textiles per esaminare più in dettaglio la possibilità di ripresa dell’attività di tale impresa nel contesto più ampio della politica di rilancio dell’industria ellenica e di tutela dell’impiego. Dette autorità hanno anche indicato che esse intendevano, in ogni caso, tener conto della comunicazione della Commissione intitolata «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU 2007, C 272, pag. 4).

17

In occasione di una riunione ad Atene (Grecia), l’11 febbraio 2016, e con lettera del 22 febbraio 2016, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità elleniche di procedere immediatamente al recupero integrale dell’aiuto o di proseguire la procedura concorsuale della United Textiles.

18

Con una lettera dell’11 aprile 2016, le autorità elleniche hanno annunciato alla Commissione che il piano di rilancio esaminato dalla Repubblica ellenica include un recupero totale ed immediato degli aiuti di Stato erogati, inclusi gli interessi, prima dell’eventuale ripresa dell’attività della United Textiles. Con tale lettera, esse hanno chiesto un termine di 30 giorni lavorativi per concludere la procedura di valutazione di detto piano.

19

In tali circostanze, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

20

A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere due censure, vertenti su una violazione, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della decisione 2012/541 nonché dell’articolo 4 di tale decisione.

21

La Commissione sostiene, in primo luogo, che la Repubblica ellenica non ha adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili e, in secondo luogo, che tale Stato non l’ha adeguatamente informata delle misure adottate in applicazione di detta decisione.

Sul primo motivo, vertente sul mancato recupero degli aiuti incompatibili

Argomenti delle parti

22

La Commissione ritiene che, alla data della scadenza del termine previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2012/541, vale a dire il 25 giugno 2012, la Repubblica ellenica non aveva garantito l’esecuzione di tale decisione. Tale istituzione sottolinea che essa non ha prorogato il termine di esecuzione di detta decisione.

23

La Commissione considera che, per soddisfare il proprio obbligo di recuperare un aiuto incompatibile, uno Stato membro può o recuperare presso l’impresa beneficiaria l’integralità dell’importo di tale aiuto, nonché gli interessi, o, in mancanza, provocare la dichiarazione di fallimento di tale impresa a prescindere dalle eventuali difficoltà finanziarie di detta impresa e, nell’ambito della procedura concorsuale, iscrivere al passivo fallimentare il credito relativo a detto aiuto. In quest’ultimo caso, la liquidazione dell’impresa in questione dovrebbe essere accompagnata dalla cessazione definitiva dell’attività della medesima.

24

Secondo la Commissione è manifesto che, alla data della scadenza del termine di esecuzione, la Repubblica ellenica non aveva soddisfatto tali obblighi.

25

Per quanto riguarda la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa beneficiaria, la Commissione fa valere che per garantire l’eliminazione del vantaggio concorrenziale, tale impresa dovrebbe sparire dal momento in cui si trova nell’impossibilità assoluta di restituire gli aiuti percepiti. In tale caso, detta impresa si avvierebbe verso un processo di sparizione irreversibile che non potrebbe essere arrestato, nemmeno temporaneamente, sulla base del motivo che lo Stato membro desidera esaminare la possibilità di recupero totale e di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria.

26

Nella fattispecie, poiché le autorità elleniche, in virtù dell’articolo 17 dell’ACL, hanno sospeso la procedura concorsuale nella fase della messa all’asta pubblica degli attivi della United Textiles al fine di esplorare la possibilità di una ripresa dell’attività di tale impresa, esse non avrebbero soddisfatto la condizione di cessazione definitiva dell’attività di detta impresa. Tali autorità avrebbero, infatti, proceduto ad una sospensione effettiva della procedura concorsuale al fine di realizzare un esame ipotetico della possibilità di una ripresa dell’attività della United Textiles. Esse avrebbero così invertito il processo di sparizione di tale società.

27

La Repubblica ellenica considera che la circostanza che imprese beneficiarie di aiuti di Stato siano in difficoltà o fallite non incide sull’obbligo di recupero di tali aiuti.

28

Essa rileva, inoltre, che il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione.

29

Tale Stato membro sottolinea, da una parte, che è in applicazione della decisione 2012/541 che la United Textiles è stata dichiarata fallita il 19 luglio 2012 e che, pertanto, essa non esercita alcuna attività sul mercato, per cui non esiste più alcuna distorsione della concorrenza sul medesimo. D’altra parte, le autorità elleniche sarebbero rimaste permanentemente in contatto con i servizi della Commissione in modo da fornire tutte le informazioni utili sulla procedura concorsuale e, segnatamente, sull’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti illegali, sulla classificazione dei crediti in tale passivo e sulla cessazione di attività della United Textiles. Pertanto, la Repubblica ellenica afferma di aver adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti illegalmente erogati alla United Textiles nel corso della procedura concorsuale della medesima.

30

Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui tale procedura concorsuale deve essere irreversibile e culminare nella cessazione definitiva dell’attività dell’impresa che ha beneficiato degli aiuti illegali, la Repubblica ellenica osserva che né la giurisprudenza né la prassi della Commissione richiedono che la dichiarazione di fallimento di un’impresa culmini in un processo di sparizione irreversibile. La finalità e la logica del diritto degli aiuti di Stato risiederebbero nell’eliminazione dei vantaggi concorrenziali ottenuti da un’impresa a causa dell’aiuto, e non nella sparizione definitiva di tale impresa.

31

Ne consegue, secondo la Repubblica ellenica, che, quando durante la procedura concorsuale, sia dimostrato che l’impresa beneficiaria degli aiuti ha cessato le proprie attività, si è posta fine alla distorsione della concorrenza, poiché è stato in tal modo eliminato il vantaggio concorrenziale connesso al beneficio degli aiuti di Stato. In siffatte circostanze, nulla escluderebbe che un piano di ripresa durevole delle attività di tale impresa che preveda il recupero integrale degli aiuti interessati prima di qualsiasi ripresa delle attività possa essere presentato all’assemblea dei creditori.

32

Inoltre, la Repubblica ellenica deduce dalla comunicazione della Commissione, citata al punto 16 della presente sentenza e il cui punto 67 menziona espressamente la possibilità di proporre un piano di proseguimento delle attività, che l’avvio e il proseguimento della procedura concorsuale non ostacolano, in determinati casi, la ripresa dell’attività dell’impresa, purché gli aiuti erogati siano effettivamente recuperati.

33

Pertanto, la sospensione per sei mesi, in virtù dell’articolo 17 dell’ACL, della procedura di messa all’asta pubblica degli attivi di tale società, potrebbe essere considerata una misura ragionevole e limitata nel tempo.

Giudizio della Corte

34

Emerge dalla giurisprudenza della Corte che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno è tenuto, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. Esso deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute, al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato da tali aiuti (sentenza del 24 gennaio 2013, Commissione/Spagna, C‑529/09, EU:C:2013:31, punto 91).

35

Risulta dall’articolo 14, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 659/1999, letto alla luce del considerando 13 di detto regolamento, che il recupero di un aiuto illegale dichiarato incompatibile con il mercato interno va effettuato senza indugio e secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine, gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione (sentenza dell’11 settembre 2014, Commissione/Germania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, punto 38).

36

Quanto ai casi in cui gli aiuti illegittimamente versati debbano essere recuperati presso un’impresa beneficiaria in stato di fallimento o in difficoltà, occorre ricordare che tali difficoltà non incidono sull’obbligo di recupero dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 71). Lo Stato membro è pertanto tenuto, a seconda dei casi, a provocare la liquidazione della società, a far iscrivere il proprio credito nel passivo fallimentare della medesima o ad adottare qualsiasi altra misura che consenta la restituzione dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑280/05, non pubblicata, EU:C:2007:753, punto 28).

37

Infatti, secondo costante giurisprudenza, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione (sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

38

Tuttavia, occorre rilevare che una siffatta iscrizione consente di porsi in regola con l’obbligo di recupero solo qualora, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti, la procedura concorsuale giunga alla liquidazione dell’impresa, ossia alla cessazione definitiva della sua attività, che le autorità statali possono provocare in qualità di azionisti o creditori (sentenza del 13 ottobre 2011, Commissione/Italia, C‑454/09, non pubblicata, EU:C:2011:650, punto 36).

39

Ne deriva che la cessazione definitiva delle attività dell’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato risulta necessaria solo nel caso in cui il recupero della totalità dell’importo dell’aiuto sia impossibile nel corso della procedura concorsuale.

40

Quanto ai profili temporali del recupero degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno, da una parte, occorre ricordare che un recupero tardivo, ossia successivo ai termini impartiti, non può soddisfare i requisiti del Trattato (sentenza del 12 dicembre 2013, Commissione/Italia, C‑411/12, non pubblicata, EU:C:2013:832, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

41

D’altra parte, occorre rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, che sembra improbabile che le diverse tappe di una procedura concorsuale, dalla domanda iniziale di fallimento alla dichiarazione di fallimento e le iscrizioni al passivo fallimentare sino alla liquidazione del beneficiario e al recupero integrale degli aiuti interessati o, eventualmente, la cessazione definitiva delle attività di detto beneficiario, abbiano luogo, normalmente, entro il termine di quattro mesi abitualmente fissato dalla Commissione per il recupero dell’aiuto illegale.

42

Ciò premesso, l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti interessati deve essere considerata, in linea di principio, una misura adeguata idonea ad assicurare l’eliminazione della distorsione di concorrenza, come è stato ricordato al punto 37 della presente sentenza, purché una siffatta misura sia seguita o dal recupero dell’integralità dell’importo di detti aiuti o dalla liquidazione dell’impresa e dalla cessazione definitiva delle sue attività, ove un tale recupero sia impossibile nel corso della procedura concorsuale.

43

Purché una tale misura sia efficace segnatamente alla luce del requisito di un’esecuzione immediata della decisione che ordina il recupero di un aiuto illegale dichiarato incompatibile con il mercato interno, essa deve, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, essere effettuata entro il termine impartito dalla Commissione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2011, Commissione/Polonia, C‑331/09, EU:C:2011:250, punti da 60 a 65; del 13 ottobre 2011, Commissione/Italia, C‑454/09, non pubblicata, EU:C:2011:650, punti da 38 a 42, e dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punti da 73 a 75).

44

Di conseguenza, per poter valutare nella fattispecie l’esistenza di un’infrazione a titolo dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, occorre determinare la data in cui la Repubblica ellenica doveva iscrivere al passivo fallimentare i crediti relativi alla restituzione degli aiuti di cui trattasi.

45

A tale riguardo, occorre rilevare che da costante giurisprudenza emerge che la data di riferimento per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE è quella prevista nella decisione di cui si fa valere la mancata esecuzione o, eventualmente, quella che la Commissione ha fissato successivamente (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/Francia, C‑37/14, non pubblicata, EU:C:2015:90, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

46

Orbene, quando, in un caso particolare, le circostanze o le ragioni legate alle procedure interne impediscono allo Stato membro di iscrivere al passivo fallimentare il credito relativo all’aiuto interessato entro il termine impartito, tale Stato dovrebbe, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sottoporre tali problemi alla valutazione della Commissione proponendo modifiche adeguate della decisione di cui trattasi. Detto Stato e la Commissione, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e, in particolare, di quelle relative agli aiuti (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione /Francia, C‑37/14, non pubblicata, EU:C:2015:90, punto 67).

47

Tuttavia, a condizione che lo Stato membro non abbia chiesto la proroga del termine impartito mediante la decisione che ordina il recupero dell’aiuto illegalmente erogato, la data di riferimento per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE e, in particolare, per l’iscrizione al passivo fallimentare dei crediti relativi alla restituzione degli aiuti interessati resta quella prevista in tale decisione.

48

Pertanto, se alla data prevista nella decisione che ordina detto recupero o, eventualmente, alla data fissata, successivamente, dalla Commissione, lo Stato membro interessato non ha adottato tutte le misure necessarie che consentono di soddisfare l’obbligo di recupero dell’aiuto di cui trattasi e, in particolare, di ripristinare la situazione anteriore e di eliminare la distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti di Stato interessati, si deve considerare, ai fini del procedimento di constatazione dell’inadempimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, che tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dalla decisione della Commissione e che, pertanto, tutte le altre misure intervenute successivamente al termine impartito non saranno rilevanti ai fini della valutazione della questione se tale Stato membro abbia adottato tutte le misure necessarie all’esecuzione di detta decisione alla data di scadenza del termine di esecuzione impartito dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2001, Commissione/Belgio, C‑378/98, EU:C:2001:370, punto 28).

49

Nel caso di specie, la Repubblica ellenica era tenuta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2012/541, a garantire il recupero immediato ed effettivo dell’aiuto di cui trattasi. Detto Stato membro disponeva a tale scopo, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 3, di un termine di quattro mesi dalla notifica della decisione suddetta.

50

Poiché nessuna proroga di tale termine è stata accordata dalla Commissione, la data di riferimento per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE è quella prevista nella decisione 2012/541.

51

Poiché la suddetta decisione è stata notificata alla Repubblica ellenica il 23 febbraio 2012, occorre constatare che il termine impartito a tale Stato membro per il recupero degli aiuti illegalmente percepiti scadeva il 25 giugno 2012, dato che il 23 giugno 2012 era un sabato.

52

È tuttavia pacifico che la United Textiles è stata dichiarata ufficialmente fallita solo il 19 luglio 2012.

53

Emerge, inoltre, dai documenti del fascicolo che il termine accordato ai fini della notifica dei crediti ha iniziato a decorrere il 30 luglio 2012 e che le autorità elleniche hanno notificato i crediti presso il cancelliere del tribunale fallimentare il 3 agosto 2012, per l’aiuto di Stato del 2007, e il 14 settembre 2012, per l’aiuto di Stato del 2009.

54

Infine, come emerge dalle spiegazioni fornite dalla Repubblica ellenica in udienza dinanzi alla Corte, l’ultima notifica è stata effettuata il 7 febbraio 2013.

55

Pertanto, poiché la Repubblica ellenica non ha adottato, entro i termini impartiti, tutte le misure necessarie all’esecuzione della decisione 2012/541, occorre accogliere la prima censura della Commissione, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 3 di tale decisione.

Sulla seconda censura vertente sulla mancata informazione della Commissione

Argomenti delle parti

56

Con la sua seconda censura, la Commissione fa valere che, in ogni caso, la Repubblica ellenica non l’ha informata adeguatamente delle misure adottate ai fini dell’esecuzione della decisione 2012/541. Innanzitutto, la Commissione constata di essere stata informata della sospensione della procedura di messa all’asta pubblica degli attivi della United Textiles con la lettera delle autorità elleniche del 19 gennaio 2016. La Commissione ha poi rilevato che tale Stato membro non ha fornito alcuna informazione concreta da cui emerga che la United Textiles non opera sul mercato e che tale società non esercita più alcuna attività per il periodo successivo al dicembre 2015. Infine, secondo la Commissione, a decorrere dalla loro lettera dell’11 aprile 2016, le autorità elleniche non hanno fornito alcuna informazione concernente la United Textiles.

57

La Repubblica ellenica sostiene di aver sufficientemente informato la Commissione delle misure adottate ai fini dell’esecuzione della decisione 2012/541.

Giudizio della Corte

58

L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/541, impone alla Repubblica ellenica di fornire talune informazioni relative al recupero dell’aiuto entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica di detta decisione. Poiché detta decisione è stata notificata alla Repubblica ellenica il 23 febbraio 2012, occorre constatare che il termine ad essa impartito per fornire tali informazioni è scaduto il 23 aprile 2012.

59

L’articolo 4, paragrafo 2, della medesima decisione prevede l’obbligo per tale Stato membro, da un lato, di informare regolarmente la Commissione dei progressi delle misure adottate per il recupero dell’aiuto finché non sia stato effettuato il rimborso di tale aiuto e, dall’altro, di trasmettere informazioni dettagliate sugli importi dell’aiuto e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.

60

Per quanto riguarda l’obbligo previsto al detto articolo 4, paragrafo 1, è giocoforza constatare che tale Stato membro non ha soddisfatto il medesimo, dato che, come emerge dai documenti del fascicolo, la Repubblica ellenica non si è rivolta alla Commissione prima del maggio 2012. Inoltre, emerge dalle spiegazioni fornite dalla Repubblica ellenica in udienza che le informazioni relative al recupero dell’aiuto che avrebbero dovuto essere comunicate alla Commissione non sono state fornite entro il termine fissato a tale articolo 4, paragrafo 1.

61

Quanto all’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2012/541, sebbene dai documenti del fascicolo emerga che esisteva una frequente corrispondenza tra la Commissione e la Repubblica ellenica, a partire dal maggio 2012, sullo stato di avanzamento della procedura di insolvenza della United Textiles, tale Stato membro non ha tuttavia debitamente informato preventivamente la Commissione dell’adozione dell’ACL con cui è stata sospesa la messa all’asta pubblica degli attivi della United Textiles. Solo successivamente alla lettera della Commissione del 18 dicembre 2015, con cui essa ha chiesto alla Repubblica ellenica di precisare la situazione, tale Stato membro ha informato la Commissione, con una lettera del 19 gennaio 2016, di aver sospeso detta messa all’asta pubblica per un periodo di sei mesi prima di valutare un piano di rilancio della United Textiles. Peraltro, le autorità elleniche non hanno fornito, a decorrere dalla loro lettera dell’11 aprile 2016, alcuna informazione concernente la United Textiles.

62

Occorre, pertanto, constatare che l’inadempimento all’obbligo di informare la Commissione delle misure adottate in applicazione della decisione 2012/541 si è realizzato.

63

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini impartiti, tutte le misure necessarie all’esecuzione della decisione 2012/541 e non avendo informato adeguatamente la Commissione delle misure adottate in applicazione di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 2 a 4 di detta decisione nonché in forza del Trattato FUE.

Sulle spese

64

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini impartiti tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2012/541/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato SA.26534 (C 27/2010 ex NN 6/2009), concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] AE, e non avendo comunicato adeguatamente alla Commissione europea le misure adottate in applicazione di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 2 a 4 di detta decisione nonché in forza del Trattato FUE.

 

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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