EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0301

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018.
Commissione europea contro Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.
Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Nozione di “distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino – Vantaggi fiscali.
Causa C-301/16 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:132

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 febbraio 2018 ( *1 )

«Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Nozione di “distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino – Vantaggi fiscali»

Nella causa C‑301/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 maggio 2016,

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, con sede in Tschernitz (Germania), rappresentata da A. Bochon, avocat, e da R. MacLean, solicitor,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, con sede in Anhui (Cina), rappresentata da Y. Melin e V. Akritidis, avocats,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal (relatore) ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T‑586/14, EU:T:2016:154; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU 2014, L 142, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui tale regolamento riguardava la Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (in prosieguo: la «Xinyi PV»).

Contesto normativo

2

All’epoca dei fatti all’origine della controversia, le disposizioni che disciplinavano l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea figuravano nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

3

L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, prescriveva quanto segue:

«a)

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato [([i]nclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Corea del Nord, Kirghizistan, Moldova, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan)], il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi[,] compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(…)

b)

Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’[Organizzazione mondiale del commercio (OMC)] alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

c)

La domanda di cui alla lettera b) deve (…) contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:

le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;

le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e

le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

(…)».

Fatti

4

I fatti della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

5

La Xinyi PV è una società produttrice ed esportatrice di vetro solare, con sede in Cina. Essa ha come azionista unico la Xinyi Solar (Hong Kong) Ltd, società stabilita ad Hong Kong (Cina), la quale è quotata alla Borsa di Hong Kong.

6

A seguito di una denuncia depositata il 15 gennaio 2013 la Commissione ha avviato, il 28 febbraio 2013, un’inchiesta antidumping relativamente alle importazioni di determinati prodotti di vetro solare originarie della Cina.

7

Il 21 maggio 2013 la Xinyi PV ha presentato alla Commissione una domanda diretta a che le venisse riconosciuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, affinché il valore normale fosse calcolato, nei suoi confronti, a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento e non secondo il metodo cosiddetto «del paese di riferimento», contemplato dalle norme di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del suddetto regolamento.

8

Con lettera del 22 agosto 2013 la Commissione ha informato la Xinyi PV che non riteneva di poter dar seguito alla suddetta richiesta. In tale lettera, la Commissione ha affermato, a tal proposito, quanto segue:

«L’inchiesta ha rivelato che [la Xinyi PV] aveva beneficiato di diversi vantaggi fiscali a titolo d’imposta sul reddito, quali:

il programma “2 Free 3 Halve”. Tale regime fiscale permette alle società a capitale straniero di beneficiare di un’esenzione fiscale totale (0%) per due anni e, nei tre anni successivi, di un’aliquota fiscale del 12,5% invece dell’aliquota normale del 25%;

il regime fiscale delle imprese ad alta tecnologia. In applicazione di tale regime, la società è sottoposta ad un’aliquota ridotta del 15%, invece dell’aliquota normale del 25%. Tale aliquota preferenziale costituisce una sovvenzione in grado di adattarsi quasi in permanenza, la quale potrebbe anche avere l’obiettivo di attirare investimenti a tassi ridotti, falsando così la concorrenza.

Si ritiene che le aliquote ridotte creino vantaggi finanziari notevoli, di modo che [la Xinyi PV] non è stat[a] in grado di dimostrare che i propri costi di produzione e la propria situazione finanziaria non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato (…)

Pertanto, la Commissione propone di rigettare la richiesta [della Xinyi PV volta a ottenere il] TEM».

9

Il 1o settembre 2013 la Xinyi PV ha presentato le sue osservazioni sulla lettera summenzionata, alle quali la Commissione ha risposto con una lettera del 13 settembre 2013, con cui ha confermato il rigetto della domanda di concessione del TEM presentata da tale società.

10

In tale ultima lettera, la Commissione ha rilevato, segnatamente, quanto segue:

«Un regime d’imposta sul reddito che tratta [favorevolmente] alcune società o alcuni settori economici, considerati strategici dal governo, implica che tale regime fiscale non deriva da un’economia di mercato[,] ma [che esso] risulta ancora ampiamente da una pianificazione statale e può, pertanto, essere rilevante ai fini del terzo criterio [di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base]. L’applicazione di un regime d’aliquota preferenziale modifica l’importo degli utili pre-imposte che la società deve generare per essere attraente per gli investitori (…).

A tale proposito, conviene ricordare che era possibile applicare alla [Xinyi PV] l’aliquota ridotta (14,01%) poiché [essa] poteva cumulare il regime fiscale delle imprese ad alta tecnologia con un altro regime, quello del programma “2 Free 3 Half”. L’effetto combinato è stato un’aliquota sensibilmente ridotta rispetto all’aliquota normale (25%), che poteva, in particolare, perseguire l’obiettivo di attirare capitali a tassi ridotti e così influire sulla situazione finanziaria ed economica della società nel suo insieme.

(…)

Infine, voi sostenete che la valutazione della Commissione, secondo cui il regime fiscale è in grado di adattarsi quasi in permanenza, è priva di fondamento. I vostri argomenti secondo cui i due regimi fiscali sono limitati nel tempo sono stati presi in debito conto. Tuttavia, il fatto che questi due regimi fiscali non abbiano carattere permanente non può mettere in discussione il fatto (…) che essi hanno come obiettivo quello di avere un impatto sulla situazione finanziaria ed economica dell’impresa».

11

Il 26 novembre 2013 la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1205/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 316, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). In applicazione del metodo del paese di riferimento, la Repubblica di Turchia è stata usata ai fini del calcolo del valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi, ivi inclusa la Xinyi PV. Un dazio antidumping provvisorio del 39,3% è stato istituito sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato dal suddetto produttore.

12

I considerando da 34 a 47 del regolamento provvisorio riguardano le richieste di concessione del TEM. I considerando 40, 41, 43 e da 45 a 47 del medesimo regolamento sono formulati nel modo seguente:

«(40)

Sono state (…) esaminate le richieste di TEM avanzate da quattro produttori esportatori (gruppi di società), composti di undici soggetti giuridici.

(41)

Dall’esame è emerso che nessuno dei quattro produttori esportatori (gruppi di società) che hanno chiesto il TEM ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(…)

(43)

[T]utti e quattro i produttori esportatori, individualmente o come gruppo, non sono stati in grado di dimostrare di non essere stati soggetti a distorsioni di rilievo dovute a un sistema ad economia non di mercato. Di conseguenza, tali società o gruppi di società non hanno soddisfatto il terzo criterio per l’ottenimento del TEM. Più precisamente, tutti e quattro i produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno beneficiato di regimi fiscali preferenziali.

(…)

(45)

La Commissione ha comunicato i risultati dell’inchiesta sul TEM alle società interessate, alle autorità della [Cina] e al denunciante e li ha invitati a presentare osservazioni.

(46)

Le osservazioni pervenute non hanno indotto la Commissione a modificare le sue conclusioni preliminari. Previa consultazione degli Stati membri, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), [del regolamento di base], il 13 settembre 2013 sono state notificate individualmente e formalmente a tutti i richiedenti le conclusioni finali della Commissione riguardo alle rispettive richieste di TEM.

(47)

Secondo tali conclusioni, nessuno dei quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della Cina che hanno collaborato e che avevano chiesto che venisse loro applicato il TEM è stato in grado di dimostrare di soddisfare tutti i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per cui le loro richieste di TEM sono state respinte».

13

Il 13 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, con cui ha confermato, al considerando 34 del medesimo, le conclusioni di cui ai considerando da 34 a 47 del regolamento provvisorio, secondo cui tutte le richieste di TEM dovevano essere respinte. In virtù del regolamento controverso, un dazio antidumping definitivo del 36,1% è stato instituito sulle importazioni di prodotti di vetro solare fabbricati dalla Xinyi PV.

14

Tale dazio antidumping definitivo è stato successivamente modificato e fissato al 75,4%, in forza del regolamento (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento n. 1225/2009 (GU 2015, L 215, pag. 42).

15

Parallelamente all’inchiesta antidumping, è stata avviata, il 23 aprile 2013, un’inchiesta antisovvenzioni che ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU 2014, L 142, pag. 23). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, un dazio compensativo del 3,2% è stato istituito sulle importazioni di vetro solare prodotto dalla Xinyi PV.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2014, la Xinyi PV chiedeva l’annullamento del regolamento controverso.

17

A sostegno del suo ricorso la Xinyi PV deduceva quattro motivi. Soltanto il primo di tali motivi, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, veniva esaminato dal Tribunale nella sentenza impugnata e riveste quindi interesse ai fini della presente impugnazione.

18

Con tale motivo la Xinyi PV faceva valere che, nel regolamento controverso, la Commissione aveva erroneamente ritenuto che i suoi costi di produzione e la sua situazione economica fossero soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

19

A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata, che era giocoforza concludere che, su questo punto, la valutazione della Commissione era manifestamente erronea.

20

In primo luogo, ai punti da 63 a 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato tale conclusione, in sostanza, sul motivo secondo cui non è possibile concludere che i vantaggi fiscali in questione derivano dal precedente sistema ad economia pianificata, nel senso che ne sono il risultato o la conseguenza, dal momento che notoriamente anche i paesi ad economia di mercato, quali gli Stati membri dell’Unione, accordano a talune imprese vantaggi fiscali sotto forma di esenzioni fiscali per un periodo determinato o di aliquote ridotte, come risulta del resto dalla giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato.

21

Ai punti da 68 a 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in secondo luogo, respinto gli argomenti della Commissione, vertenti sul fatto che, a causa delle loro caratteristiche specifiche, i vantaggi fiscali in questione sarebbero estranei a un’economia di mercato, in quanto, segnatamente, essi sarebbero ricollegabili a diversi piani attuati in Cina.

22

Pertanto, il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso e, di conseguenza, ha annullato l’articolo 1 del regolamento controverso nella parte in cui riguardava la Xinyi PV, senza esaminare gli altri motivi di annullamento dedotti da quest’ultima.

Conclusioni delle parti e procedura dinanzi alla Corte

23

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere, in quanto infondata in diritto, la prima parte del primo motivo del ricorso di primo grado;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso riesamini la seconda parte del primo motivo nonché i motivi dal secondo al quarto del ricorso di primo grado, e

riservare le spese sui due gradi di giudizio.

24

La Xinyi PV chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la ricorrente in sede di impugnazione e la parte interveniente alle spese.

25

Con ordinanza del presidente della Corte del 13 ottobre 2016, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:796), la GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (in prosieguo: la «GMB») è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Sull’impugnazione

26

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce tre motivi, vertenti, il primo, su un errore di diritto nell’interpretazione dei termini «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato», di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione e, il terzo, su irregolarità procedurali.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dei termini «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato»

Argomenti delle parti

27

Il primo motivo della Commissione si articola in cinque parti.

– Sulla prima parte

28

Con la prima parte del primo motivo, la Commissione addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 63 e 69 della sentenza impugnata, che non è sufficiente dimostrare che una misura è destinata all’attuazione di un piano quinquennale in Cina per ritenere che essa derivi dal precedente sistema ad economia non di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, salvo privare tale disposizione di qualsiasi efficacia.

29

Infatti, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base dovrebbe essere interpretato nel senso che i vantaggi fiscali destinati all’attuazione di un piano quinquennale sono sempre indotti dal precedente sistema ad economia non di mercato.

30

La Xinyi PV fa valere, in risposta a questa prima parte, che emerge dal punto 57 della sentenza impugnata che l’argomento della Commissione, secondo cui i vantaggi fiscali destinati all’attuazione di un piano quinquennale deriverebbero sempre dal precedente sistema ad economia non di mercato, non è stato mai oggetto di discussione dinanzi al Tribunale. Si tratterebbe quindi di una nuova censura che, in quanto tale, dovrebbe essere respinta dalla Corte come irricevibile.

31

Nel merito, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giustamente dichiarato che il rigetto di una domanda di concessione del TEM motivato col fatto che esisterebbe un legame indiretto tra i vantaggi fiscali in questione e i vari piani attuati dall’odierna Repubblica popolare cinese priverebbe i termini «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato» di ogni efficacia.

– Sulla seconda parte

32

Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, ai punti da 74 a 76 della sentenza impugnata, nel ritenere che il sostegno a certi settori industriali, come quello dell’alta tecnologia, giudicati strategici da un determinato paese costituisca un obiettivo legittimo in un’economia di mercato.

33

A tale riguardo, la Commissione sostiene che, sebbene il concetto di economia di mercato consenta taluni interventi statali, questi hanno come obiettivo l’interesse generale e non la selezione di «campioni», la quale consiste nella promozione di un settore economico definito «strategico» rispetto ad un altro, attraverso aliquote diverse o altri tipi di vantaggi. In un’economia di mercato, gli aiuti di Stato sarebbero giustificati solo se destinati a correggere distorsioni del mercato o se perseguono obiettivi di equità.

34

La Xinyi PV sostiene che tale argomento, nella parte in cui è diretto contro i punti 75 e 76 della sentenza impugnata, verte su valutazioni in linea di principio insindacabili, da parte del Tribunale, degli elementi di prova che essa ha messo a disposizione di quest’ultimo, i quali non potrebbero costituire oggetto di esame in sede di impugnazione, dato che la Commissione non ha né addotto né dimostrato uno snaturamento manifesto di uno di tali elementi di prova.

35

I suddetti punti 75 e 76 avrebbero unicamente la funzione di illustrare il fatto che i vantaggi fiscali in questione non costituiscono distorsioni del tipo messo in atto in economie di Stato, ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

– Sulla terza parte

36

Con la terza parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, che l’argomento della Commissione, secondo cui i vantaggi fiscali in questione hanno avuto un impatto non soltanto sui costi direttamente collegati all’obiettivo perseguito, ma sull’insieme dei risultati finanziari della Xinyi PV e quindi sulla sua situazione economica globale, è utile unicamente per determinare l’entità della distorsione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, ma non per valutare se tale distorsione derivi dal precedente sistema ad economia non di mercato, ai sensi della medesima disposizione.

37

Come avrebbe dimostrato la Commissione sia nell’ambito della procedura amministrativa sia dinanzi al Tribunale, una delle caratteristiche comuni dei regimi di aiuto, in un’economia di mercato, riguarderebbe il fatto che gli aiuti sono mirati e limitati al finanziamento pubblico necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Per contro, le misure esaminate nella fattispecie non sarebbero limitate nel modo descritto ad una particolare categoria di costi legati a un investimento e non sarebbero nemmeno limitate nel tempo.

38

La Xinyi PV fa valere che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria affermazione, secondo cui le uniche sovvenzioni esistenti nelle economie di mercato sono quelle mirate e limitate al finanziamento pubblico necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, e non rinvia ad alcun elemento presentato al Tribunale.

39

Tale argomentazione sarebbe, inoltre, priva di fondamento giuridico, dal momento che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base verte non sulla questione se una distorsione rientri in un tipo di misura accettabile in un’economia di mercato, bensì su quella se essa rientri in un tipo di misura che esisteva nel precedente sistema ad economia non di mercato.

– Sulla quarta parte

40

Con la quarta parte del primo motivo, la Commissione censura il Tribunale per aver statuito, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, che i regimi di aiuti giudicati illegittimi e incompatibili con il mercato interno nelle sentenze del 29 gennaio 1998, Commissione/Italia (C‑280/95, EU:C:1998:28), del 21 marzo 2002, Spagna/Commissione (C‑36/00, EU:C:2002:196), e del 28 luglio 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione (da C‑471/09 P a C‑473/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:521), sono comparabili alle misure fiscali esaminate nella fattispecie, sicché l’esistenza di tali misure, in quanto tale, non è sufficiente a qualificarle come derivanti da un sistema ad economia non di mercato.

41

Innanzitutto, i regimi di aiuti in questione nelle citate tre sentenze della Corte avrebbero avuto in comune il fatto di essere mirati e limitati all’importo necessario a raggiungere l’obiettivo strategico perseguito e avrebbero condiviso, quindi, una caratteristica propria ad una economia di mercato. Per contro, le due misure in esame nella presente causa non sarebbero limitate a una specifica categoria di costi e, inoltre, l’aliquota impositiva ridotta prevista a favore delle imprese ad alta tecnologia non sarebbe limitata nel tempo.

42

Inoltre, i tre regimi di aiuti addotti avrebbero perseguito un obiettivo strategico tipico di un’economia di mercato, vale a dire la tutela dell’ambiente, la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e lo sviluppo regionale. Le misure esaminate nel caso di specie mirerebbero, invece, a promuovere settori strategici e non perseguirebbero quindi un obiettivo tipico di un’economia di mercato.

43

Infine, secondo la Commissione, i beneficiari degli aiuti di Stato giudicati illegittimi e incompatibili con il mercato interno nelle tre sentenze citate al punto 66 della sentenza impugnata non avevano avuto, contrariamente alla Xinyi PV, il diritto di mantenere tali aiuti, dato che ne era stato disposto il recupero.

44

La Xinyi PV ritiene che le constatazioni fatte dal Tribunale ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata siano valutazioni in fatto che non possono costituire oggetto di esame nella fase dell’impugnazione, dal momento che la Commissione non ha né addotto né dimostrato uno snaturamento manifesto di un elemento di prova.

45

Nel merito, la Commissione non preciserebbe in che modo gli incentivi fiscali in questione non siano limitati all’importo necessario al conseguimento dell’obiettivo da essi perseguito. In ogni caso, il criterio enunciato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base non esigerebbe la dimostrazione che le sovvenzioni percepite siano limitate all’importo necessario alla realizzazione degli obiettivi da esse perseguiti. Peraltro, i vantaggi fiscali in questione riguarderebbero senz’altro obiettivi ambientali.

46

La GMB critica, anzitutto, il punto 66 della sentenza impugnata, facendo valere che il Tribunale confonde due nozioni distinte. La nozione di «distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato», nel caso di specie la Repubblica popolare cinese, riguarderebbe una questione di pertinenza della legislazione e della politica antidumping dell’Unione, ossia se un esportatore cinese abbia il diritto di beneficiare del TEM. Per contro, la nozione di «sovvenzioni o di aiuti di Stato» farebbe parte di un insieme di norme che disciplinano una questione diversa, ossia se determinati aiuti di Stato, concessi in un paese ad economia di mercato, siano ammessi.

47

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la differenza esistente tra il controllo centralizzato di un’economia e gli interventi limitati e mirati che possono essere osservati in un’economia di mercato, i quali sono intesi ad attirare investimenti esteri e a promuovere l’attività economica.

48

Infine, la GMB critica il ragionamento svolto al punto 67 della sentenza impugnata, facendo valere che i vantaggi fiscali in questione, essendo espressamente ed appositamente concepiti per organizzare in un determinato modo la struttura dell’economia cinese, non possono essere considerati in maniera isolata rispetto alla pianificazione globale dell’economia cinese, volta a manipolare le forze del mercato che operano al suo interno.

– Sulla quinta parte

49

Con la quinta parte del primo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel basarsi, ai punti 75 e 76 nonché ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, su un’interpretazione erronea della nozione di «economia non di mercato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

50

La Commissione sostiene, in primo luogo, che, allorché il Tribunale ha affermato, al punto 76 della sentenza impugnata, che un sistema di economia non di mercato è caratterizzato da «un modello d’organizzazione economica basato sulla proprietà collettiva o statale delle imprese sottoposte a obiettivi di produzione definiti da un piano centralizzato», ha fatto erroneamente riferimento alla definizione di paese ad economia di Stato.

51

La nozione di «sistema ad economia non di mercato» sarebbe più ampia di quella di «paese ad economia di Stato», in quanto la prima riguarderebbe in particolare i paesi inclusi nell’elenco di cui alla nota a piè di pagina che accompagna l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, i quali, in taluni se non nella maggior parte dei casi, sarebbero economie in transizione verso un’economia di mercato.

52

Analogamente, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, tale paese, anche all’epoca in cui era incluso nella suddetta lista, prima di essere spostato, in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1998, L 128, pag. 18), nella categoria di paesi a cui si applica la disposizione corrispondente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, era già dal 1979 un’economia cosiddetta «in transizione».

53

In seguito, la Repubblica popolare cinese avrebbe introdotto, nel corso del 1986, alcune misure volte ad attirare investimenti esteri diretti, tra cui figurava il programma «2 Free 3 Halve», in particolare per le imprese straniere del settore dell’alta tecnologia.

54

Pertanto il Tribunale, affermando, al punto 76 della sentenza impugnata, che l’obiettivo di attirare investimenti esteri diretti è in antitesi con la nozione di «economia non di mercato», avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto si sarebbe fondato su un’interpretazione erronea di tale nozione. In effetti, la maggior parte, se non tutti, i paesi non retti da un’economia di mercato, una volta avviate le riforme economiche, tenterebbero di attirare investimenti esteri, ricorrendo spesso a esenzioni fiscali come quelle di cui al procedimento principale.

55

In secondo luogo, ai punti 66, 67, 75 e 76 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe fondato sulla premessa secondo cui tutto ciò che può essere osservato in un’economia di mercato non può, per definizione, derivare da un sistema ad economia non di mercato.

56

Una premessa simile sarebbe erronea in quanto, da un lato, la maggior parte dei paesi non retti da un’economia di mercato sono economie in transizione, che si orientano verso un’economia di mercato, e, dall’altro, varie distorsioni provocate da interventi dello Stato possono essere osservate anche nelle economie di mercato. La questione decisiva sarebbe non se taluni elementi possano essere osservati anche in un’economia di mercato, ma se essi siano caratteristici di tale economia.

57

La Xinyi PV sostiene che il termine «precedente», che figura all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, non darebbe adito ad alcun dubbio quanto al fatto che, per valutare le domande di TEM presentate da produttori cinesi a partire dal 1o luglio 1998, ossia alla data di entrata in vigore del regolamento n. 905/98, il quale ha introdotto la possibilità di ottenere tale trattamento, la Commissione deve verificare se esistano distorsioni derivanti dal sistema ad economia pianificata in vigore prima di tale data, vale a dire quando la Repubblica popolare cinese era ancora un paese ad economia di Stato tradizionale.

58

Il Tribunale avrebbe pertanto interpretato correttamente, al punto 76 della sentenza impugnata, i termini «economia non di mercato», di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, nel senso di «economia di Stato».

59

La GMB sostiene che i punti 65 e 67 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto. Essa sottolinea che una distorsione può essere considerata «derivante», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, fintanto che l’economia cinese non abbia risolutamente abbandonato l’economia non di mercato a favore di un’economia di mercato.

60

Orbene, l’economia cinese rimarrebbe ancora, per molti aspetti, un’economia non riformata, in cui i flussi di controllo statale continuerebbero a svolgere un ruolo organizzativo. I piani quinquennali consecutivi rifletterebbero un pacchetto obbligatorio di istruzioni del governo centrale cinese, attuato a livello nazionale, regionale e locale per organizzare l’economia cinese sulla falsariga della pianificazione centrale. Il modello economico cinese non sarebbe cambiato, dopo il 1998, in maniera significativa tanto da poter essere descritto come un’economia di mercato.

61

La GMB censura il suddetto approccio del Tribunale, che essa qualifica come eccessivamente formalistico rispetto alla nozione di «distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato», in quanto detta nozione implicherebbe che qualsiasi distorsione introdotta dalla Repubblica popolare cinese nella sua economia, posteriormente al 1998, escluderebbe la possibilità per la Commissione di rifiutare di concedere il TEM.

62

Tale società sostiene che il Tribunale ha commesso anche un errore di diritto, dal momento che una corretta analisi delle distorsioni verte non tanto sull’«esistenza» delle misure in questione come incentivi economici, ma piuttosto sul ruolo che esse svolgono in quanto emanazione degli obiettivi politici del governo centrale cinese. La genesi del dazio antidumping del 36,1%, poi del 75,4%, imposto alla Xinyi PV, dimostrerebbe che le distorsioni di cui essa ha potuto beneficiare nel perseguimento degli obiettivi economici pianificati del governo cinese l’hanno fortemente aiutata ad abbassare i suoi prezzi fino ad un livello minimo, senza tener conto della totalità dei suoi costi di produzione. L’inelasticità totale dei prezzi non si sarebbe prodotta in assenza delle distorsioni in questione.

63

La GMB sostiene, infine, che il punto 65 della sentenza impugnata è, in ogni caso, viziato da un errore in quanto il programma «2 Free 3 Halve» è stato introdotto dal governo cinese nel 1986 e risale quindi a un’epoca in cui la Cina non presentava ancora alcuna delle caratteristiche di un’economia di mercato.

Giudizio della Corte

– Osservazioni preliminari

64

In via preliminare occorre rilevare che, secondo l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme stabilite all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del medesimo regolamento, il valore normale è determinato, in linea di principio, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, vale a dire secondo il metodo del paese di riferimento. Detta disposizione mira così ad evitare che vengano presi in conto prezzi e costi vigenti in paesi non retti da un’economia di mercato, nei limiti in cui tali parametri non sono ivi la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato (v., in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 66).

65

Tuttavia, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni provenienti in particolare dalla Cina, il valore normale è determinato conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del medesimo regolamento e, di conseguenza, non secondo il metodo del paese di riferimento, qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del citato regolamento, sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o i produttori in questione, relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile di cui trattasi.

66

Come risulta dai vari regolamenti da cui deriva l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, tale dispositivo mira a consentire ai produttori soggetti alle condizioni di un’economia di mercato emergenti, in particolare in Cina, di beneficiare di un trattamento corrispondente alla loro situazione individuale, piuttosto che alla situazione complessiva del paese in cui sono stabiliti (sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 108).

67

In applicazione dei poteri ad essa conferiti dal regolamento di base, spetta alla Commissione valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sono soddisfatti in vista del riconoscimento a favore di detto produttore del beneficio del TEM, di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento, ed al giudice dell’Unione verificare che tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 70).

68

È pacifico che, nel caso di specie, la domanda della Xinyi PV, diretta ad essere ammessa a beneficiare del TEM, è stata respinta in ragione del solo fatto che tale società non aveva dimostrato di soddisfare il criterio enunciato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

69

In virtù della suddetta disposizione, il produttore interessato deve presentare prove sufficienti, atte a dimostrare che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non sono soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente alle svalutazioni del patrimonio, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti.

70

Emerge dalla formulazione di tale disposizione, come ha osservato anche il Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, che essa impone due condizioni cumulative relative, l’una, all’esistenza di una significativa distorsione dei costi di produzione e della situazione finanziaria dell’impresa interessata e, l’altra, al fatto che tale distorsione risulti derivare dal precedente sistema ad economia non di mercato.

71

La sentenza impugnata riguarda unicamente la seconda delle due condizioni citate, in quanto il Tribunale si era limitato ad esaminare e poi ad accogliere la parte del primo motivo addotto dalla Xinyi PV, vertente sul fatto che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione, ritenendo che le agevolazioni fiscali previste dalla normativa cinese di cui la Xinyi PV aveva beneficiato dovevano essere qualificate come distorsioni «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

– Sulla quinta parte

72

Con la quinta parte del suo primo motivo, che occorre esaminare per prima, la Commissione contesta l’interpretazione, accolta dal Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata, della seconda condizione posta all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, facendo valere, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che i termini «precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, si riferiscono a un «sistema di organizzazione economica basato sulla proprietà collettiva o statale delle imprese sottoposte a obiettivi di produzione definiti da un piano centralizzato».

73

In tale contesto, si deve ricordare che, dinanzi al Tribunale, la Xinyi PV aveva sostenuto, in particolare, che i vantaggi fiscali di cui essa aveva beneficiato non potevano essere considerati parte di un sistema in cui il commercio è oggetto di un monopolio completo o quasi completo e in cui i prezzi interni sono fissati dallo Stato, ossia un paese ad economia di Stato.

74

Ne consegue che, ai fini della definizione dei termini «precedente sistema ad economia non di mercato», di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, il Tribunale si è espressamente riferito, al punto 76 della sentenza impugnata, a un sistema economico di un paese ad economia di Stato; circostanza questa che del resto non è stata contestata da nessuna delle parti dinanzi alla Corte.

75

A tal proposito, va ricordato che, come enunciato ai considerando quarto e quinto del regolamento n. 905/98, l’introduzione del dispositivo ulteriormente ripreso, in particolare all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, è stata motivata dal fatto che il processo di riforma in corso in Cina ha modificato in modo essenziale l’economia di tale paese e ha portato all’emergere di imprese per le quali prevalgono condizioni di economia di mercato, sicché il paese suddetto si è discostato dal modello economico che aveva giustificato il ricorso al metodo del paese di riferimento (sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 68).

76

Tuttavia, nella misura in cui, malgrado tali riforme, la Repubblica popolare cinese non costituisce ancora un paese ad economia di mercato, alle cui esportazioni si applichino automaticamente le norme stabilite all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, il paragrafo 7, lettera c), di questo medesimo articolo impone a ciascun produttore che desideri beneficiare delle norme suddette di fornire prove sufficienti, quali specificate in questa stessa disposizione, atte a dimostrare che esso opera in condizioni di economia di mercato per giustificare la concessione del TEM (sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 69).

77

Pertanto, occorre considerare che i termini «precedente sistema ad economia non di mercato», di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, rinviano al precedente sistema economico che aveva giustificato l’impiego sistematico del metodo del paese di riferimento nei confronti dei produttori cinesi, dal quale tuttavia la Repubblica popolare cinese si è discostata.

78

Ora, è noto che, ben prima del 1o luglio 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 905/98, che ha introdotto il dispositivo successivamente ripreso, segnatamente, all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, il sistema economico prevalente in Cina non era già più quello di un paese ad economia di Stato. Infatti, esso era quello di un paese che, seppure ancora privo di un’economia di mercato, era già stato oggetto di alcune riforme che riducevano il controllo dello Stato, ma la cui economia in molti settori rimaneva caratterizzata, in particolare, dal ruolo centrale svolto dai piani quinquennali.

79

È peraltro pacifico, come ha altresì rilevato l’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, che l’obiettivo perseguito con l’introduzione del suddetto dispositivo era quello di riconoscere le riforme già portate a termine in alcuni settori dell’economia cinese e a promuovere riforme ancora più fondamentali affinché, in un futuro relativamente prossimo, in tutti i settori di tale economia, i costi che gravano sui produttori e i prezzi che essi praticano non siano più determinati o significativamente influenzati dallo Stato ma risultino, essenzialmente, dal libero gioco dell’offerta e della domanda.

80

Tuttavia, nel frattempo, in forza dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, il metodo del paese di riferimento continua di regola ad applicarsi ai fini del calcolo del valore normale, in quanto è solamente se un produttore dimostra adeguatamente di soddisfare tutte e cinque le condizioni stabilite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base che tale metodo non gli sarà applicato e che la Commissione sarà tenuta a calcolare il valore normale, per quanto riguarda tale produttore, applicando il metodo previsto all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, per le importazioni provenienti da paesi ad economia di mercato.

81

La conclusione secondo cui i termini «precedente sistema ad economia non di mercato», che figurano all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base non si riferiscono necessariamente e specificamente al sistema economico storico di un paese ad economia di Stato bensì, più in generale, a un sistema economico non retto da un’economia di mercato che, se del caso, ha già subito alcune riforme, è corroborata dalla circostanza che, in numerose versioni linguistiche di tale disposizione, figurano diverse espressioni come «sistema precedente ad economia non soggetta alle leggi del mercato» («sistema anterior de economia no sujeta a las leyes del mercado» in lingua spagnola), «precedente sistema ad economia non di mercato» («former non-market economy system» in lingua inglese) o «precedente sistema ad economia centralizzata» («antigo sistema de economia centralizada» in lingua portoghese).

82

Analogamente, tale conclusione è corroborata dalla circostanza che, come ha altresì rilevato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi da 70 a 73 delle sue conclusioni, il termine «derivanti» collocato prima dei termini «dal precedente sistema ad economia non di mercato», deve essere inteso, alla luce della ratio legis delle disposizioni relative al TEM, nel senso che tale precedente sistema deve aver portato o condotto alle distorsioni in questione o, in altri termini, nel senso che i vantaggi in questione devono derivare da un tale sistema, come ha del resto dichiarato il Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, sulla base di un raffronto tra alcune versioni linguistiche del regolamento di base.

83

Infine, tale conclusione è suffragata dalla finalità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il quale mira a garantire che il produttore operi in condizioni di economia di mercato e, in particolare, che i costi che egli deve sostenere ed i prezzi da lui praticati siano la risultante del libero gioco delle forze del mercato (sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 82).

84

Rispetto a tale finalità, infatti, è irrilevante, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, di tale regolamento, che il sistema economico in questione sia un’economia di Stato o un altro tipo di economia non di mercato.

85

Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base deve essere interpretato nel senso che esso impone al produttore di dimostrare adeguatamente che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti da un sistema ad economia non di mercato, il quale, eventualmente, sia un sistema già in fase di transizione, per taluni settori, verso un sistema di economia di mercato.

86

Alla luce di quanto precede, si deve constatare che, facendo riferimento, al punto 76 della sentenza impugnata, ai fini della definizione dei termini «precedente sistema ad economia non di mercato», di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, a un sistema economico di un paese ad economia di Stato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

87

Pertanto, occorre accogliere la quinta parte del primo motivo.

– Sulla prima parte

88

Con la prima parte del primo motivo, che occorre esaminare in secondo luogo, la Commissione addebita, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 63 e 69 della sentenza impugnata, che non è sufficiente dimostrare che una misura è ricollegabile ad un piano attuato in Cina per considerare tale misura come derivante dalla precedente economia non di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, salvo privare tale disposizione di qualsiasi efficacia.

89

A tal riguardo, occorre respingere, in via preliminare, l’eccezione sollevata dalla Xinyi PV, secondo cui tale argomento della Commissione sarebbe irricevibile, poiché si tratterebbe di una nuova censura che non sarebbe stata oggetto di discussione dinanzi al Tribunale.

90

La Commissione può, infatti, utilmente proporre un’impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi tratti dalla stessa sentenza impugnata e volti a criticarne, in diritto, la fondatezza (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102). Inoltre, risulta dai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che l’argomento in questione è stato sollevato dalla Commissione dinanzi al Tribunale, di modo che quest’ultimo era tenuto a esaminarlo.

91

Nel merito, occorre rilevare, in via preliminare, che, contrariamente a quanto sostiene la Xinyi PV, il Tribunale non si è basato, al punto 69 della sentenza impugnata, sulla considerazione secondo cui i piani quinquennali predisposti dall’odierna Repubblica popolare cinese non sono comparabili a quelli attuati all’epoca in cui il paese era ancora un’economia di Stato.

92

Infatti, in tale punto il Tribunale ha respinto l’argomento tratto, dalla Commissione, «dal legame indiretto tra i vantaggi fiscali in questione e i diversi piani attuati in Cina», per il fatto che quest’ultimo «è il risultato di un formalismo eccessivo, poiché la continuità dei suddetti piani non implica necessariamente che tali regimi derivassero dalla precedente economia non di mercato della Cina, a meno che non si voglia concludere che tutte le misure adottate in Cina e ricollegabili ad un piano derivino dalla sua precedente economia non di mercato, circostanza che priverebbe l’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base di ogni efficacia».

93

Inoltre, al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il ricorso a piani centralizzati che definiscono gli obiettivi di produzione costituisce un sistema ad economia pianificata.

94

A tale riguardo, occorre constatare che, anche supponendo che, d’ora in poi, i piani quinquennali cinesi non prevedano più, per tutti i settori dell’economia, obiettivi di produzione definiti, come avveniva all’epoca in cui la Repubblica popolare cinese era ancora un paese ad economia di Stato, resta il fatto che, come altresì rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 89 e 99 delle sue conclusioni, è notorio che tali piani svolgono ancora, persino dopo le riforme che ha conosciuto il sistema economico cinese, un ruolo fondamentale nell’organizzazione di tale economia, in quanto contengono, per un gran numero di settori, obiettivi specifici, che hanno carattere vincolante per tutti i livelli governativi.

95

Pertanto, nei limiti in cui, come si è già rilevato al punto 85 della presente sentenza, il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base impone al produttore di dimostrare adeguatamente che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti da un sistema economico non retto da un’economia di mercato, che si tratti di un sistema ad economia di Stato o di un sistema in transizione verso un’economia di mercato, il legame tra una misura, come quella di cui trattasi nel caso di specie, consistente nella concessione di agevolazioni fiscali agli investimenti esteri in settori ritenuti strategici, come le alte tecnologie, e i diversi piani attuati in Cina è sufficiente per presumere che tale misura costituisca una distorsione «derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi di tale disposizione.

96

Peraltro, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata, tale presunzione non priva l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base di ogni efficacia.

97

In effetti, oltre al fatto che essa si applica solo a misure che sono effettivamente connesse a un piano quinquennale, il produttore interessato può confutare tale presunzione qualora dimostri adeguatamente che la misura in questione non è intrinsecamente contraria ad un’economia di mercato.

98

In ogni caso, detto produttore conserva la possibilità di dimostrare che tale misura, per le modalità con cui è stata attuata nel suo caso, non comporta alcuna distorsione che possa essere qualificata come «di rilievo», ai sensi della medesima disposizione.

99

Ne consegue che le considerazioni esposte al punto 69 della sentenza impugnata sono viziate da un errore di diritto.

100

Di conseguenza, si deve concludere che anche la prima parte del primo motivo di impugnazione è fondata.

– Sulla seconda e sulla quarta parte

101

Con la seconda e la quarta parte del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente in terzo luogo, la Commissione addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 66, 67, 75 e 76 della sentenza impugnata, che non si può ritenere che i vantaggi fiscali in questione derivino da un precedente sistema ad economia non di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base, dal momento che, da un lato, è noto che anche i paesi ad economia di mercato, come gli Stati membri dell’Unione, conferiscono ad imprese vantaggi fiscali con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri in settori ritenuti strategici, come quello delle alte tecnologie, e, dall’altro, tale obiettivo risulta, quanto meno in teoria, in antitesi con un modello d’organizzazione economica basato sulla proprietà collettiva o statale delle imprese sottoposte a obiettivi di produzione definiti da un piano centralizzato, situazione tipica di un sistema ad economia pianificata.

102

Sebbene, come sostiene la Xinyi PV, non spetti certamente alla Corte verificare, in sede di impugnazione, il rilievo, di natura essenzialmente materiale, svolto ai suddetti punti della sentenza impugnata, secondo cui vantaggi fiscali della stessa natura di quelli di cui ha beneficiato tale produttore esistono anche nei paesi ad economia di mercato, come gli Stati membri dell’Unione, la Commissione è tuttavia legittimata a criticare, in sede d’impugnazione, la conclusione che ne ha tratto il Tribunale sotto forma di qualificazione giuridica di tali fatti, e cioè che non si può ritenere che tali benefici rappresentino una distorsione «derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

103

Orbene, si deve constatare che tale censura è fondata.

104

In effetti, come altresì rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 95 a 99 delle sue conclusioni, dal momento che è pacifico che i vantaggi fiscali in questione possono essere ricollegati a diversi piani attuati in Cina e che tale paese, nonostante le riforme del proprio modello economico, è ancora considerato, come risulta dal dispositivo previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, come un paese, in linea di principio, non retto da un’economia di mercato, il contesto nel quale tali agevolazioni fiscali intervengono è radicalmente diverso da quello in cui operano misure eventualmente simili in paesi ad economia di mercato.

105

A tale proposito, per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione, occorre ricordare che tali agevolazioni fiscali sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, e quindi vietate, se possono essere qualificate come «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale richiede che siano soddisfatti i quattro requisiti previsti dalla medesima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).

106

Peraltro, come ha sostenuto la Commissione senza essere contraddetta sul punto, le tre sentenze citate dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata vertevano su aiuti fiscali giudicati illegittimi e incompatibili con il diritto dell’Unione, che dovevano essere recuperati dai loro beneficiari e ciò quand’anche gli stessi fossero stati concessi con precise limitazioni ai fini della realizzazione di obiettivi specifici. Per contro, nel caso di specie, i vantaggi fiscali concessi riguardano settori strategici definiti in modo esteso e non sono limitati nel tempo, né risulta che la concessione degli aiuti sia soggetta a un controllo statale che esponga i loro beneficiari al rischio di un recupero degli stessi.

107

Per quanto riguarda il particolare sistema economico prevalente in Cina, di cui al dispositivo previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, vale a dire un sistema economico in transizione verso un’economia di mercato, ma che è ancora considerato, di regola, un sistema non retto da un’economia di mercato, qualora, come nel caso di specie, i vantaggi fiscali di cui trattasi siano riconducibili a diversi piani attuati in Cina, non si può ritenere che tali vantaggi siano in antitesi con tale sistema.

108

Al contrario, come ha altresì rilevato l’avvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, poiché i vantaggi fiscali in questione attuano un piano quinquennale, elemento caratteristico delle economie pianificate e fondamentale nell’organizzazione economica cinese, la Commissione poteva presumere che tali misure «deriva[ssero] dal precedente sistema ad economia non di mercato».

109

Pertanto, deve ravvisarsi la fondatezza della seconda e della quarta parte del primo motivo della Commissione.

110

Ne consegue, senza che sia necessario esaminare la terza parte del primo motivo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di concedere alla Xinyi PV il TEM, sulla base della considerazione secondo cui le distorsioni risultanti da tali misure non erano «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

111

Pertanto, poiché il primo motivo della Commissione è fondato nella sua prima, seconda, quarta e quinta parte, occorre annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare il secondo e il terzo motivo di impugnazione.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

112

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

113

Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, poiché il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla Xinyi PV senza aver esaminato la seconda parte del primo motivo, né i motivi dal secondo al quarto, dedotti dinanzi ad esso. Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

114

Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese devono essere riservate.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T‑586/14, EU:T:2016:154), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Top