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Document 62016CC0090

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 15 giugno 2017.
The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber).
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Nozione di “sport” – Attività caratterizzata da una componente fisica – Gioco del bridge duplicato.
Causa C-90/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section ; Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:464

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 15 giugno 2017 ( 1 )

Causa C‑90/16

The English Bridge Union Limited

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)]

«Direttiva 2006/112/CE – IVA – Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) – Esenzioni – Servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Nozione di “sport” – Bridge duplicato»

Introduzione

1.

«Considera, ad esempio, i processi che chiamiamo “giuochi”. Intendo giuochi da scacchiera, giuochi di carte, giuochi di palla, gare sportive, e via discorrendo. Che cosa è comune a tutti questi giuochi? – Non dire: “Deve esserci qualcosa di comune a tutti, altrimenti non si chiamerebbero giuochi” – ma guarda se ci sia qualcosa di comune a tutti. – Infatti, se li osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. Come ho detto: non pensare, ma osserva!» ( 2 ).

2.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito] solleva problemi analoghi a quelli che ha affrontato Wittgenstein quando ha tentato di trovare caratteristiche comuni che consentano di definire un’attività come «gioco». Nel presente procedimento, il termine da definire non è «gioco», ma «sport», per stabilire se – ai fini dell’esenzione dall’IVA – l’attività del bridge duplicato costituisca o meno uno «sport».

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3.

Il capo 2 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 ) è intitolato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico». Il suo articolo 132 è del seguente tenore:

«1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(…)

l)

le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

m)

talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;

(…)

n)

talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;

(…)».

Diritto del Regno Unito

4.

Il gruppo 10 dell’allegato 9 al Value Added Tax Act 1994 (legge del 1994 relativa all’imposta sul valore aggiunto) prevede l’esenzione applicabile a determinate prestazioni connesse allo sport:

«Gruppo 10: Sport, competizioni sportive ed attività di educazione fisica

(…)

1.

la concessione del diritto di partecipare ad una competizione sportiva o ad attività di educazione fisica, qualora la quota di iscrizione sia pagata in denaro e i proventi della vendita delle quote siano interamente devoluti all’acquisto del premio o dei premi assegnati nel corso della gara;

2.

la concessione, da parte di un ente qualificato istituito a fini sportivi o di educazione fisica, del diritto di partecipare a una competizione in tale ambito;

3.

la prestazione a un singolo, da parte di un ente qualificato, di servizi strettamente connessi ed essenziali allo sport o all’educazione fisica che il singolo sta esercitando».

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

5.

Il bridge è un gioco di carte giocato da quattro giocatori in due coppie contrapposte che siedono le une di fronte alle altre attorno a un tavolo. Il gioco si svolge in quattro fasi: distribuzione delle carte, puntate, rivelazione delle carte e calcolo dei punteggi. Milioni di persone al mondo giocano a bridge nei circoli, nei tornei, online e con gli amici.

6.

Nella maggior parte dei circoli e dei tornei si gioca il «bridge duplicato» in cui le carte detenute da ogni giocatore nel corso di ciascun turno non cambiano, cosicché ogni coppia gioca successivamente la stessa mano di carte delle rispettive controparti di altri tavoli, con punteggi basati sulla performance relativa.

7.

Tale forma di gioco è oggetto di competizioni a livello nazionale e internazionale.

8.

La English Bridge Union (EBU) è l’organismo nazionale responsabile del bridge duplicato in Inghilterra, costituito dalle organizzazioni locali di bridge. Esso organizza tornei di bridge e fa pagare ai giocatori una quota di iscrizione a tali tornei. Detta quota di iscrizione è soggetta ad IVA conformemente al diritto del Regno Unito ( 4 ).

9.

L’EBU ha chiesto agli Her Majesty’s Revenue and Customs (Autorità tributaria e delle dogane, Regno Unito) il rimborso dell’IVA assolta su tali quote di iscrizione, sostenendo che esse sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs hanno respinto tale richiesta con decisione del 12 febbraio 2014. L’EBU ha proposto ricorso avverso tale decisione. Il First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado, Regno Unito) ha respinto il ricorso dell’EBU autorizzando tuttavia l’appello dinanzi all’Upper Tribunal (Tribunale superiore, Regno Unito). A seguito di un’udienza tenutasi il 14 luglio 2015, l’Upper Tribunal (Tribunale superiore) si è pronunciato il 23 luglio 2015 dichiarando che, per poter statuire sul ricorso di appello, occorreva ottenere una pronuncia su una questione d’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m). Il 1o settembre 2015 detto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Si chiede quali caratteristiche essenziali debba presentare un’attività per poter essere qualificata come “sport” ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della [direttiva IVA]. In particolare, se un’attività debba avere una rilevante (o non irrilevante) componente fisica decisiva per il suo esito o se sia sufficiente che essa abbia una componente mentale significativa per detto esito.

2)

Se il bridge duplicato costituisca uno “sport” ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva (…) sull’IVA».

10.

L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte in data 15 febbraio 2016. Hanno presentato osservazioni scritte i governi del Regno Unito e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea. L’EBU, il governo del Regno Unito e la Commissione europea hanno partecipato all’udienza tenutasi il 2 marzo 2017.

Analisi

Prima questione: se lo «sport» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA sia un’attività fisica e/o mentale

11.

Con la prima questione, il giudice del rinvio intende accertare se, tra le caratteristiche che un’attività deve presentare per essere uno «sport» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, sia necessaria una componente fisica non irrilevante e decisiva per il suo esito o se sia sufficiente che essa abbia una componente mentale significativa per detto esito.

12.

In forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, gli Stati membri devono esentare dall’imposta «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica».

Osservazioni generali sulle esenzioni previste dalla direttiva IVA e sulla giurisprudenza pertinente

13.

Il principio generale sotteso al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva IVA è che tutte le operazioni sono soggette ad IVA. Le esenzioni, quali quelle contemplate all’articolo 132 di detta direttiva, devono essere considerate un’eccezione a tale principio.

– Le esenzioni cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA

14.

Tuttavia, le esenzioni previste all’articolo 132 della direttiva IVA non sono facoltative. Come risulta dall’impiego del termine imperativo «esentano», gli Stati membri sono tenuti ad esentare le operazioni elencate all’articolo 132 di detta direttiva. Ciò implica che è nell’interesse dell’Unione che le operazioni elencate siano esentate dall’IVA. Significa inoltre che, sebbene le esenzioni debbano essere interpretate restrittivamente in quanto eccezione al principio generale, non si deve perdere di vista tale interesse dell’Unione. I criteri sono quindi diversi da quelli applicabili alle cause di giustificazione o alle esigenze imperative nell’ambito delle libertà fondamentali dell’Unione e delle corrispondenti misure armonizzate, per le quali gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale. Per quanto concerne l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, gli Stati membri non dispongono di alcun margine di manovra. Se ricorrono le condizioni previste da detta disposizione, essi devono esentare le operazioni. Inoltre, tale obbligo degli Stati membri è necessario al fine di garantire l’applicazione uniforme delle esenzioni in tutta l’Unione europea.

15.

La Corte è stata chiamata in numerose occasioni ad interpretare le esenzioni previste dalla direttiva IVA e dai suoi predecessori. Tali casi possono essere raggruppati in tre categorie.

16.

In primo luogo, vi sono i casi relativi a questioni concernenti i soggetti passivi che possono fruire dell’esenzione. A tale proposito, la Corte ha costantemente dichiarato che il principio di neutralità fiscale impone agli Stati membri di non autorizzare una disparità di trattamento in ragione della forma giuridica o della struttura dell’organizzazione che effettua l’operazione ai fini della concessione di un’esenzione ( 5 ).

17.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato la questione se una determinata attività collegata a un’attività esente sia parimenti coperta dall’esenzione. Nelle sentenze Stockholm Lindöpark ( 6 ) e Turn- und Sportunion Waldburg ( 7 ) essa ha dichiarato che la locazione di beni immobili non era direttamente connessa allo sport e pertanto non era esentata dall’IVA, mentre la messa a disposizione di un campo da gioco o di un arbitro è essenziale alla pratica dello sport ( 8 ) e pertanto beneficia dell’esenzione dall’IVA.

18.

In terzo luogo, la Corte si è pronunciata sulla questione relativa a quali tipi di attività possano essere considerati come sport. Nella sentenza Žamberk ( 9 ) essa ha dichiarato che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive ricadono in detta esenzione. Nella sentenza Commissione/Paesi Bassi ( 10 ) ha statuito che il noleggio di imbarcazioni da diporto non può essere considerato un’attività sportiva, in quanto il suo scopo può essere puramente ricreativo ( 11 ). Tuttavia, quella causa non verteva sulla definizione dello sport in quanto tale, poiché era pacifico che la navigazione possa essere uno sport.

– Altre esenzioni previste dalla direttiva IVA

19.

Nella sentenza Rank Group ( 12 ) la Corte ha dichiarato che una differenza di trattamento ai fini dell’IVA di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest’ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione del principio di neutralità fiscale nel contesto dell’esenzione dei giochi d’azzardo con poste di denaro prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA ( 13 ). La questione se l’attività considerata rientrasse tra le «scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro» è stata risolta in base alla logica di mercato: se i clienti ritengono che i servizi siano simili, essi devono essere tassati allo stesso modo.

20.

Per quanto riguarda le esenzioni relative ai servizi medici, la Corte ha precisato fin dall’inizio che le prestazioni rese dai veterinari ( 14 ), le analisi biologiche di affinità genetica ( 15 ) e la conservazione di cellule staminali per eventuali trattamenti terapeutici futuri ( 16 ) non beneficiano delle esenzioni dall’IVA previste dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), e/o c), mentre le prestazioni di cure a domicilio fornite da personale infermieristico ( 17 ), le analisi mediche effettuate da imprese private ( 18 ) nonché il distacco e la coltura di cellule della cartilagine articolare ( 19 ) rientrano nella definizione di cure mediche ( 20 ). Dalle suddette cause deriva che la nozione di «cure mediche» non deve essere interpretata in maniera particolarmente restrittiva, in quanto l’esenzione delle operazioni strettamente connesse alle cure mediche e ospedaliere è destinata a garantire che il beneficio di tali cure non divenga inaccessibile a causa dell’aumento dei costi ( 21 ).

21.

Deduco dalla giurisprudenza sopra citata che la nozione di «sport» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA deve essere interpretata in senso restrittivo, pur tenendo a mente la finalità e l’oggetto dell’esenzione.

22.

La direttiva 2006/112 non contiene una definizione del termine «sport». Non esiste nemmeno una definizione onnicomprensiva di «sport» a livello di Unione applicabile all’interno della stessa a qualsiasi atto di diritto primario e derivato. Pertanto, occorre fare ricorso alla classica tecnica di interpretazione del tenore letterale, dell’impianto (o dell’economia generale) del contesto e della finalità (o dello spirito) nonché della genesi.

Il testo

23.

In mancanza di una definizione chiara, il punto di partenza dell’interpretazione deve essere il significato corrente del termine «sport». Nel caso di specie, vocabolari autorevoli contengono definizioni che corrispondono al nostro intuito in quanto richiedono chiaramente una componente fisica. È sufficiente esaminare le definizioni offerte, da questa parte dell’Atlantico ( 22 ), dall’Oxford Advanced Learner’s Dictionary («attività praticata per piacere che richiede sforzo o abilità fisica, normalmente esercitata in un luogo dedicato secondo regole predeterminate») ( 23 ), il Cambridge Dictionary («un gioco, una competizione o un’attività che richiedono uno sforzo o qualità fisiche svolto o praticato secondo determinate regole a scopo ricreativo e/o professionale» ( 24 )), lo Słownik języka polskiego polacco (vocabolario della lingua polacca) PWN – Polskie Wydawnictwo Naukowe («esercizi e giochi destinati allo sviluppo della condizione fisica e della competitività per raggiungere i migliori risultati possibili») ( 25 ), il Larousse francese («attività fisica destinata a migliorare la condizione fisica») ( 26 ) o il Duden tedesco («attività fisica diretta a realizzare esercizio fisico, effettuata per il piacere del movimento e del gioco secondo determinate regole [nelle competizioni]» ( 27 ).

L’impianto sistematico

24.

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA menziona la «pratica dello sport o dell’educazione fisica». Il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono che il fatto che la disposizione si riferisca alla «pratica dello sport o dell’educazione fisica» implica altresì che il termine «sport» presupponga anche una componente fisica. Infatti, si potrebbe ritenere che l’impiego della congiunzione «o» indichi che l’espressione «educazione fisica» ha una portata coincidente con quella della parola «sport», nel senso che ogni sport deve presentare una componente fisica. Se ne potrebbe quindi dedurre che, per il legislatore, i due termini, «sport» ed «educazione fisica», erano strettamente connessi, se non sinonimi.

25.

Tuttavia, questo argomento non mi convince.

26.

A mio avviso, il fatto che il legislatore dell’Unione abbia incluso il termine «sport» e l’espressione «educazione fisica» nella medesima disposizione indica semplicemente che essi sono collegati in qualche modo, ma non devono essere necessariamente connessi alla componente «fisica». Potrebbe anche trattarsi semplicemente dell’aspetto «educativo» dell’«educazione fisica», o di qualsiasi altro elemento comune alle due nozioni, quali i benefici per la salute, il senso della comunità, le questioni organizzative o il fatto di assicurare che attività la cui componente fisica può essere messa in dubbio ma che sono ampiamente considerate come «sport», quali il tiro a segno, il tiro con l’arco o gli scacchi, rientrino nella definizione ( 28 ) – o magari il legislatore dell’Unione intendeva semplicemente garantire che l’«educazione fisica», pur non contenendo di norma un elemento di competitività, rientrasse nel campo di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA. Infatti, interpreto tale distinzione, semmai, come una precisazione nel senso che l’educazione fisica che, per qualsiasi motivo, potrebbe non costituire uno «sport» ricade parimenti nell’ambito dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di detta direttiva. Un esempio che mi sovviene a tale proposito è quello dell’eduzione fisica svolta senza alcun elemento competitivo diretto, quale un allenamento. Certamente, ad esempio, un allenamento di calcio rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA.

27.

In altri termini, non si dovrebbe presumere che l’uso dell’espressione «pratica dello sport o dell’educazione fisica» mirasse ad escludere le attività la cui caratteristica principale non sia una componente fisica.

28.

Pertanto, il sistema della direttiva IVA nel suo complesso non è decisivo per rispondere alla questione se un’attività basata principalmente su uno sforzo mentale anziché fisico possa essere uno «sport» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di detta direttiva.

La genesi

29.

Inoltre, i lavori preparatori della direttiva IVA non offrono una definizione più precisa. La delegazione del Regno Unito aveva osservato, nel protocollo del Consiglio del 17 maggio 1977 sulla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio ( 29 ), che l’(attuale) articolo 132, paragrafo 1, lettere m) e n), richiedeva una definizione più precisa delle attività corrispondenti ( 30 ), ma tale definizione, a quanto mi consta, non è mai stata inserita nella direttiva IVA.

Gli obiettivi

30.

Il legislatore dell’Unione considera che determinate prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica fornite da organizzazioni senza scopo di lucro alle persone che praticano lo sport o l’educazione fisica costituiscono un servizio di pubblico interesse che deve essere esentato. Inoltre, la ratio di tale esenzione deve essere esaminata nel contesto dell’articolo 165, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, secondo cui l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

31.

Per quanto riguarda la prassi comune degli Stati membri relativa alla questione se attività sportive prive di una componente fisica possano essere qualificate come sport, il panorama è piuttosto eterogeneo. A tale proposito, l’esempio più evidente è dato dal gioco degli scacchi, un’attività ampiamente considerata come sport ( 31 ), anche se, a quanto mi risulta, non nel Regno Unito.

32.

In un contesto più ampio, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha pubblicato nel 1992 una Carta dello sport ( 32 ) che, nella definizione di «sport», menziona specificamente l’«attività fisica».

33.

È vero che le attività del Consiglio d’Europa costituiscono un riferimento per le attività dell’Unione europea. Infatti, l’Unione non è soggetta solo all’obbligo generale di attuare ogni utile forma di cooperazione con il Consiglio d’Europa ( 33 ), ma anche all’obbligo specifico di favorire la cooperazione in materia di sport ( 34 ) e di cultura ( 35 ). Per quanto riguarda lo sport, il Consiglio d’Europa costituisce, secondo i termini dell’articolo 165, paragrafo 3, TFUE, una «organizzazion[e] internazional[e] competent[e]».

34.

Tuttavia, nulla indica che il legislatore dell’Unione intendesse stabilire un nesso tra il termine impiegato nella direttiva IVA e quello utilizzato nella Carta dello sport del 1992.

35.

Il bridge è considerato uno sport nell’ambito del programma Erasmus+. Con detto programma possono essere finanziate anche attività non necessariamente esenti da IVA. In altre parole, sebbene la nozione di sport debba essere definita in modo autonomo ai fini della direttiva IVA ( 36 ), il termine non deve necessariamente avere un significato generalmente accettato nel diritto dell’Unione europea. Non credo che si possa presumere che il Consiglio d’Europa o le istituzioni politiche dell’Unione utilizzino una definizione di sport comune a tutti gli atti giuridici, in particolare perché la definizione di tale termine può dipendere dalla finalità dell’atto di cui trattasi.

36.

Pertanto, la questione in esame non è se lo sport, secondo determinate definizioni, debba comportare un elemento di sforzo o di esercizio fisico, ma semmai se le attività che beneficiano dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA sotto il termine «sport» debbano necessariamente comportare un elemento di sforzo o di esercizio fisico. Pertanto, esporrò ora gli elementi essenziali di una definizione del termine «sport» ai fini dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, che rispecchi la finalità generale di detta disposizione nell’ambito del sistema di tale direttiva.

Verso una definizione dello sport ( 37 )

37.

Il significato del termine «sport» ha subito modifiche sostanziali tra i primi Giochi olimpici dell’antichità in Grecia e il XXI secolo. Originariamente, quando il termine è stato introdotto nella lingua inglese nel XIV secolo, «sport» significava «ricreazione». Solo più tardi esso è stato associato a un’attività fisica diretta ad allenare il corpo secondo regole prestabilite ( 38 ). Tuttavia, tale definizione, che, come si è visto, è ancora ampiamente accettata, non è affatto universale.

38.

Infatti, la SportAccord International Federations’ Union ( 39 ), la Federazione internazionale dello sport universitario ( 40 ) e il Comitato olimpico internazionale ( 41 ) includono espressamente in tale nozione gli sport mentali o promuovono attività che non presentano una componente fisica. L’esempio più evidente a tale riguardo è il gioco degli scacchi. Quando non è necessaria una componente fisica, lo sport è definito dal suo carattere competitivo e dal fatto che l’attrezzatura non viene fornita da un unico fornitore ( 42 ) – il che esclude le attività prive di un’ampia base nella società civile, quali i prodotti commerciali immessi sul mercato e progettati dalle imprese per fini di puro consumo (ad esempio i videogiochi).

39.

A mio parere, tali definizioni non possono essere utilizzate per delimitare esaustivamente il termine «sport» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, ma costituiscono un buon punto di partenza. Il carattere internazionale loro conferito dal Comitato olimpico internazionale e/o dalla Sportaccord implica una certa accettazione da parte del pubblico e potrebbe significare che, in generale, le attività in questione sono equiparate a sport organizzati. Per rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre rilevare che, alla luce del criterio di comparabilità elaborato nella sentenza Rank Group ( 43 ), l’accettazione da parte di associazioni sportive internazionali dovrebbe essere rilevante per stabilire se un’attività possa essere considerata, in linea di principio, uno sport.

40.

Osservo che il Comitato olimpico internazionale include lo sport non fisico degli scacchi tra le attività che beneficiano dello status olimpico ( 44 ). Ne deduco che un’attività non deve necessariamente presentare una componente fisica per essere considerata uno sport. Ciò mi pare semplicemente logico. Una componente fisica obbligatoria escluderebbe ipso facto un certo numero di attività che generalmente sono considerate sport e la cui qualificazione come sport è indubbia, sebbene la componente fisica sia più che marginale. A tale proposito mi vengono in mente il tiro a segno o il tiro con l’arco.

41.

Tuttavia, il termine «sport» deve essere interpretato anche alla luce della finalità delle esenzioni della direttiva IVA. Come indica il titolo del capo 2 del titolo IX di detta direttiva («Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico»), per rientrare nell’esenzione, un’attività deve presentare un interesse pubblico.

42.

A tale riguardo, mi sembra che la maggior parte delle attività generalmente considerate come sport abbiano in comune 1) il fatto di richiedere un certo sforzo per vincere una sfida o superare un ostacolo (e di non essere quindi puramente ricreative) ( 45 ), sfida che può consistere in una competizione con un avversario o nel superamento di limiti individuali fisici o mentali, 2) il fatto che per vincere tali sfide o superare tali ostacoli i) si esercita una certa abilità fisica o mentale e ii) ciò produce benefici per il benessere fisico o mentale delle persone che praticano lo sport, e 3) il fatto che, di norma, dette attività non vengono praticate solo in un contesto puramente commerciale. Infine, 4) la percezione da parte del pubblico (locale) o il riconoscimento internazionale costituiscono indizi dell’esistenza di uno «sport». In altri termini, lo «sport» ai sensi della direttiva deve essere inteso come l’allenamento della condizione mentale o fisica in un modo che generalmente arreca beneficio alla salute e al benessere dei cittadini, dato che, se così non fosse, lo sport non sarebbe conforme alla finalità delle esenzioni di cui al capo 2 del titolo IX della direttiva IVA ( 46 ).

43.

Infine, desidero sottolineare la componente culturale inerente all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA. Sebbene la definizione dello «sport» sia, come già rilevato, una nozione autonoma di diritto dell’Unione, non si deve dimenticare che molti sport sono regionali per natura e non vengono praticati in tutta l’Unione. È il caso, ad esempio, dello hurling in Irlanda o del kumoterki ( 47 ) in Polonia. Inoltre, alcuni sport sono più praticati in determinati paesi o regioni che non in altri. Ad esempio, il rugby è più popolare tra i cittadini britannici e francesi che non tra quelli polacchi. Analogamente, mi sembra che il bridge presenti un grado di partecipazione più elevato nel Regno Unito, in Irlanda e nei paesi nordici dell’Unione europea che non altrove. Occorre dunque tenere conto delle percezioni regionali per definire il termine «sport» in maniera autonoma a livello di Unione europea.

44.

Da quanto precede risulta che molte attività continueranno ad essere escluse dal termine «sport». La definizione esclude necessariamente i giochi d’azzardo, poiché non sussiste alcun nesso tra lo sforzo investito e il risultato, e le azioni implicate non richiedono alcuna abilità mentale o fisica.

45.

A mio avviso, non deve necessariamente esistere una determinata componente fisica. È vero che poche attività non fisiche rientreranno nella definizione di uno sport, in quanto non possono essere puramente ricreative, devono avere un certo grado di accettazione e devono presentare le caratteristiche e i benefici associati alla maggior parte degli sport fisici, nella misura in cui gli effetti sulla condizione e il benessere mentali possono essere equiparati alla condizione e al benessere fisici.

46.

Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che, tra le caratteristiche che un’attività deve presentare per essere uno «sport» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, non è necessaria una componente fisica non irrilevante e decisiva per il suo esito. È sufficiente che l’attività presenti una componente mentale rilevante e decisiva per il suo esito.

Seconda questione: il bridge

47.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il bridge duplicato costituisca uno sport ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA.

48.

Spetta in definitiva al giudice del rinvio, che è l’unico competente a valutare i fatti e ad interpretare la normativa nazionale, esaminare, alla luce dei principi enunciati al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, se il bridge duplicato sia uno «sport» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA.

49.

Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite, propongo di rispondere a tale questione in senso affermativo.

50.

Il bridge non è un gioco d’azzardo e la sua classificazione come sport sembra contraria ai principi precedentemente enunciati. Il fatto che, secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, si svolgano tornei a livello internazionale e il risultato del gioco dipenda direttamente dalle qualità e dall’allenamento investito nell’attività indica che il bridge è uno sport. Per competere nel bridge duplicato occorrono uno sforzo mentale e un allenamento notevoli.

51.

Inoltre, vi è ampio consenso internazionale sulla definizione del bridge duplicato come sport, anche in ragione del fatto che il Comitato olimpico internazionale, nel 1998, ha deciso di classificarlo come tale. Gli è stato altresì riconosciuto lo status olimpico ( 48 ), il che significa che esso verrà proposto ai Giochi olimpici del 2020.

52.

Infine, il ruolo relativamente modesto che assume l’azzardo nell’ottenimento dei punti indica che il bridge duplicato è uno «sport» ai fini del presente procedimento.

Conclusione

53.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito]:

1)

Tra le caratteristiche che un’attività deve presentare per essere uno «sport» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («direttiva IVA»), non è necessaria una componente fisica.

2)

Il bridge duplicato, in quanto attività in discussione nel procedimento principale, è uno «sport» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Wittgenstein, L., Ricerche filosofiche, 1953, paragrafo 66, Einaudi, Torino (1967).

( 3 ) Direttiva del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1, nella versione applicabile all’epoca dei fatti) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

( 4 ) Per quanto riguarda la situazione negli Stati membri diversi dal Regno Unito, le parti concordano sul fatto che il bridge duplicato è considerato uno «sport» ai fini dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA dalle autorità fiscali austriache, belghe, danesi, francesi e olandesi. Secondo le parti, il bridge duplicato non è considerato uno «sport» in Irlanda e in Svezia.

( 5 ) V, in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Commissione/Francia, C‑216/11, EU:C:2013:162, punto 20. V. altresì sentenza del 3 aprile 2003, Hoffman, C‑144/00, EU:C:2003:192, punto 24, nonché, per quanto riguarda l’esenzione specifica relativa agli sport, sentenza del 16 ottobre 2008, Canterbury Hockey Club e Canterbury Ladies Hockey Club, C‑253/07, EU:C:2008:571, punto 30.

( 6 ) Sentenza del 18 gennaio 2001, C‑150/99, EU:C:2001:34.

( 7 ) Sentenza del 12 gennaio 2006, C‑246/04, EU:C:2006:22.

( 8 ) Sentenza del 16 ottobre 2008, Canterbury Hockey Club e Canterbury Ladies Hockey Club, C‑253/07, EU:C:2008:571.

( 9 ) Sentenza del 21 febbraio 2013, C‑18/12, EU:C:2013:95, punti 2425.

( 10 ) Sentenza del 25 febbraio 2016, C‑22/15, non pubblicata, EU:C:2016:118.

( 11 ) Sentenza del 25 febbraio 2016, C‑22/15, non pubblicata, EU:C:2016:118, punto 30.

( 12 ) Sentenza del 10 novembre 2011, C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 36.

( 13 ) All’epoca articolo 13, parte B, lettera f), della direttiva 77/388.

( 14 ) Sentenza del 24 maggio 1988, Commissione/Italia, 122/87, EU:C:1988:256, punto 9.

( 15 ) Sentenza del 14 settembre 2000, D., C‑384/98, EU:C:2000:444, punto 22.

( 16 ) Sentenza del 10 giugno 2010, CopyGene, C‑262/08, EU:C:2010:328, punto 52.

( 17 ) Sentenza del 10 settembre 2002, Kügler, C‑141/00, EU:C:2002:473, punto 41.

( 18 ) Sentenza dell’8 giugno 2006, L.u.p., C‑106/05, EU:C:2006:380, punto 31.

( 19 ) Sentenza del 18 novembre 2010, Verigen Transplantation Service International, C‑156/09, EU:C:2010:695, punto 32.

( 20 ) Più complessa è la situazione della psicoterapia: v. sentenze del 6 novembre 2003, Dornier, C‑45/01, EU:C:2003:595, punto 50, e del 13 settembre 2007, Common Market Fertilizers/Commissione, C‑443/05 P, EU:C:2007:511, punto 46.

( 21 ) Sentenza dell’11 gennaio 2001, Commissione/Francia, C‑76/99, EU:C:2001:12, punto 23.

( 22 ) Infatti, ho trovato una sola definizione di «sport» che risulti ambigua riguardo alla necessità di una componente fisica, quella del Merriam-Webster Dictionary, che offre tre definizioni, di cui solo una fa riferimento all’«attività fisica svolta per piacere»; v. https://www.merriam-webster.com/dictionary/sport.

( 23 ) V. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sport_1?q=sport.

( 24 ) V. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sport.

( 25 ) Mia traduzione di «ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników»; v. http://sjp.pwn.pl/sjp/sport;2523172.html.

( 26 ) Mia traduzione di «activité physique visant à améliorer sa condition physique»; v. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sport/74327?q=sport#73493.

( 27 ) Mia traduzione di «nach bestimmten Regeln [im Wettkampf] aus Freude an Bewegung und Spiel, zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung»; v. http://www.duden.de/rechtschreibung/Sport.

( 28 ) Tornerò più avanti sul caso di questi tre sport.

( 29 ) Direttiva del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

( 30 ) V. Birkenfeld, W., e Forst, Ch., Das Umsatzsteuerrecht im Europäischen Binnenmarkt, 3a ed., Erich Schmidt Verlag, Bielefeld 1998, pag. 310.

( 31 ) A quanto mi consta, il gioco degli scacchi è considerato uno sport in Danimarca, Belgio, Italia, Francia e Austria. In Germania non è considerato uno sport, ma gode comunque delle medesime esenzioni in virtù del diritto tedesco (articolo 52, paragrafo 2, dell’Abgabenordnung). Il bridge non è stato considerato uno «sport», ma nella sentenza del Finanzgericht Köln (Tribunale tributario di Colonia, Germania) 13 K K3949/09, del 17 ottobre 2013, è stato equiparato ad un’«attività culturale» affinché potesse beneficiare delle medesime esenzioni.

( 32 ) Articolo 2, lettera a), della raccomandazione n. R (92) 13 REV del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta europea dello sport rivista (adottata dal Comitato dei Ministri il 24 settembre 1992 in occasione della 480a riunione dei Delegati dei Ministri e rivista il 16 maggio 2001 in occasione della 752a riunione). È interessante notare che, conformemente all’articolo 2, lettera b), della Carta, quest’ultima completa i principi etici e gli orientamenti politici che figurano: i) nella Convenzione europea sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare durante gli incontri di calcio, e ii) nella Convenzione contro il doping. I due atti citati trattano questioni che riguardano sostanzialmente lo sport fisico professionale.

( 33 ) V. articolo 220, paragrafo 1, TFUE.

( 34 ) V. articolo 165, paragrafo 3, TFUE.

( 35 ) V. articolo 167, paragrafo 3, TFUE.

( 36 ) È costante giurisprudenza della Corte che le esenzioni previste da tale articolo costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del regime dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v. sentenza del 21 febbraio 2013, Žamberk, C‑18/12, EU:C:2013:95, punto 17).

( 37 ) McBride, F., «Toward a non-definition of sport», Journal of the Philosophy of Sport, Volume 2, n. 1, 1975, pagg. da 4 a 11, sostiene che, ai fini filosofici, non è necessaria una definizione di «sport». Dal momento che il presente procedimento verte sulla questione più prosaica della direttiva IVA, temo che occorra tentare di definire il termine «sport».

( 38 ) Harper, Douglas. «sport (n.)». Online Etymological Dictionary, accessibile all’indirizzo http://www.etymonline.com/index.php?search=sport&searchmode=none.

( 39 ) SportAccord International Federations’ Union, Ginevra, 2016: «Definition of Sport»; v. http://www.sportaccord.com/about/membership/definition-of-sport.php.

( 40 ) V. il sito Internet della FISU, accessibile all’indirizzo http://www.fisu.net/sports/world-university-championships/chess.

( 41 ) V. l’inclusione del bridge e del gioco degli scacchi tra gli sport riconosciuti dal Comitato olimpico internazionale, https://www.olympic.org/recognised-federations.

( 42 ) V. «Definizione di sport», SportAccord International Federations Union, Ginevra, 2016; v. http://www.sportaccord.com/about/membership/definition-of-sport.php.

( 43 ) Sentenza del 10 novembre 2011, C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 36.

( 44 ) Elenco degli sport riconosciuti, Comitato olimpico internazionale, https://www.olympic.org/recognised-federations.

( 45 ) V. sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Paesi Bassi, C‑22/15, non pubblicata, EU:C:2016:118, punto 24.

( 46 ) Se l’attività debba essere lecita per poter beneficiare dell’esenzione è una questione diversa che non può essere risolta nel presente procedimento. Per quanto riguarda il requisito della liceità e il principio di neutralità fiscale, v. sentenza dell’11 giugno 1998, Fischer, C‑283/95, EU:C:1998:276, punto 21.

( 47 ) Le slitte e gli sci sono trainati da cavalli. Viene praticato principalmente nella regione di Zakopane.

( 48 ) V. https://www.olympic.org/recognised-federations.

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