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Document 62016CA0290

Causa C-290/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV [Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Disposizioni tariffarie — Articolo 22, paragrafo 1 — Articolo 23, paragrafo 1 — Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte al pubblico — Obbligo di indicare l’importo reale di tasse, diritti o supplementi — Libertà in materia di tariffe — Fatturazione di spese amministrative in caso di annullamento della prenotazione di un volo da parte del passeggero o di mancata presentazione all’imbarco — Tutela dei consumatori]

GU C 283 del 28.8.2017, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Causa C-290/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Disposizioni tariffarie - Articolo 22, paragrafo 1 - Articolo 23, paragrafo 1 - Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte al pubblico - Obbligo di indicare l’importo reale di tasse, diritti o supplementi - Libertà in materia di tariffe - Fatturazione di spese amministrative in caso di annullamento della prenotazione di un volo da parte del passeggero o di mancata presentazione all’imbarco - Tutela dei consumatori])

(2017/C 283/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

Convenuto: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV.

Dispositivo

1)

L’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità va interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso.

2)

L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 va interpretato nel senso che non osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola contenuta, nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


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