Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0584

    Causa T-584/15: Ricorso proposto il 7 ottobre 2015 — POA/Commissione

    GU C 406 del 7.12.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 406/40


    Ricorso proposto il 7 ottobre 2015 — POA/Commissione

    (Causa T-584/15)

    (2015/C 406/41)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione di accettare il fascicolo contenente la domanda CY/PDO/0005/01243, presentata dalle autorità della Repubblica di Cipro, in quanto essa soddisfa le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1), come disposto dall’articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento, e di disporre la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea con il numero 2015/C 246/12;

    condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione, da parte della Commissione, della conformità della domanda CY/PDO/0005/01243 al regolamento (UE) n. 1151/2012

    La domanda CY/PDO/0005/01243 non rispetta lo standard CYS 94 (Parti 1 e 2) 1985 concernente la percentuale di latte nel procedimento di fabbricazione «Halloumi».

    La domanda CY/PDO/0005/01243 viola l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul mancato esame, da parte della Commissione, del rispetto, da parte della domanda CY/PDO/0005/01243, del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012

    Non è stato concesso un termine ragionevole per esercitare il diritto di ricorso.

    Le autorità nazionali non hanno esaminato adeguatamente l’obiezione sollevata dalla ricorrente.


    Top