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Document 62015TN0435

Causa T-435/15: Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commissione

GU C 328 del 5.10.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/19


Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commissione

(Causa T-435/15)

(2015/C 328/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: P. Bentley, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 (1) nella parte in cui:

(i) respinge la domanda della ricorrente volta all’esonero da qualsiasi estensione delle misure antidumping alle importazioni di biciclette spedite dal Pakistan;

(ii) estende il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio (2) sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla ricorrente dal Pakistan, e

(iii) dispone la riscossione del suddetto dazio sulle importazioni di biciclette dal Pakistan e registrate ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 938/2014 (3).

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51). Più in particolare, applicando l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), la convenuta ha commesso errori di procedura e di diritto e ha utilizzato un ragionamento incoerente.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122, pag. 4).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 263, pag. 5).


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