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Document 62015TB0522

    Causa T-522/15: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2015 — CCPL e a./Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Intese — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio — Decisione che infligge ammende — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»)

    GU C 78 del 29.2.2016, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 78/20


    Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2015 — CCPL e a./Commissione

    (Causa T-522/15) (1)

    ((«Procedimento sommario - Concorrenza - Intese - Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio - Decisione che infligge ammende - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Urgenza - Bilanciamento degli interessi»))

    (2016/C 078/30)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrenti: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emila, Italia), Coopbox group SpA (Reggio Emilia), Poliemme Srl (Reggio Emilia), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Spagna), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia) (rappresentanti: S. Bariatti e E. Cucchiara, avvocati)

    Convenuta: Commissione (rappresentanti: inizialmente F. Jimeno Fernandez, A. Biolan e P. Rossi, successivamente Jimeno Fernandez, Rossi e L. Malferrari, agenti)

    Oggetto

    Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui essa impone alle ricorrenti l’obbligo di costituire una garanzia bancaria o di effettuare il pagamento provvisorio dell’importo delle ammende inflitte quale condizione per evitare la riscossione immediata di detto importo.

    Dispositivo

    1)

    È sospeso l’obbligo imposto alle ricorrenti, CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL, e Coopbox Eastern s.r.o., di costituire a favore della Commissione europea una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata delle ammende loro inflitte ai sensi dell’articolo 2 della decisione C (2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), a condizione che:

    entro un mese dalla notifica della presente ordinanza, poi ogni tre mesi fino all’adozione della decisione nel procedimento principale, e comunque al sopravvenire di ogni evento atto a influire sulla loro futura capacità di assolvere le ammende inflitte, le ricorrenti presentino per iscritto alla Commissione un resoconto particolareggiato dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione del gruppo CCPL e dell’importo dei proventi liberati dalla vendita degli attivi di quest’ultimo tanto in esecuzione quanto «al di fuori» di detto piano;

    le ricorrenti versino alla Commissione la somma di EUR 5 milioni, non appena l’avranno realizzata da detta vendita, nonché la totalità dei proventi liberati dalla programmata dismissione delle partecipazioni in Refincoop SpA, Erzelli Energia Srl e Smec Srl, non appena saranno realizzati.

    2)

    Le spese sono riservate.


    (1)  GU C 354 del 26.10.2015.


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