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Document 62015CN0519

Causa C-519/15 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 dalla Trafilerie Meridionali SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-422/10

GU C 406 del 7.12.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 406/23


Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 dalla Trafilerie Meridionali SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-422/10

(Causa C-519/15 P)

(2015/C 406/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Trafilerie Meridionali SpA (rappresentanti: P. Ferrari, G.M.T. Lamicela, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la Sentenza nella parte in cui respinge il motivo di ricorso secondo il quale il Club Europa non può essere imputato a Trame (neppure) per il periodo compreso tra il 9.10.2000 e il 19.9.2002, nonché nella parte concernente la sanzione comminata alla Ricorrente (punti 3 e 4 del dispositivo), con conseguente accoglimento delle relative conclusioni già formulate in primo grado dinanzi al Tribunale, anche in termini di ammenda; in subordine, annullare la Sentenza nelle suddette parti e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi esso stesso sul punto, alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

annullare la Sentenza nella parte in cui respinge il motivo di ricorso secondo il quale anche a Trame deve essere concesso un beneficio di ammenda a titolo di incapacità contributiva in applicazione del principio della parità di trattamento, nonché nella parte concernente la sanzione comminata alla Ricorrente (punti 3 e 4 del dispositivo), con conseguente accoglimento delle relative conclusioni già formulate in primo grado dinanzi al Tribunale, anche in termini di ammenda; in subordine, annullare la Sentenza nelle suddette parti e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi esso stesso sul punto, alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

annullare la Sentenza nella parte concernente il calcolo della sanzione comminata a Trame (punto 3 del dispositivo), definendo con propria decisione la controversia; in subordine, annullare la Sentenza nella suddetta parte e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi esso stesso sul punto, alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

annullare la Sentenza nella parte in cui dispone che Trame si debba fare carico delle proprie spese concernenti il giudizio principale di primo grado, causa T-422/10 (punto 5 del dispositivo), e porre tali spese, o quantomeno una loro quota, a carico della Commissione;

porre le spese del presente giudizio a carico della Commissione;

accertare che il Tribunale ha violato il proprio obbligo di decidere entro un termine ragionevole la controversia sottoposta alla sua attenzione dalla Ricorrente, causa T-422/10, secondo quanto disposto dall’art. 47(2) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

adottare ogni altra misura ritenuta opportuna.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo: sull’imputazione a Trame del Club Europa. Travisamento degli elementi di prova. Lettura e valutazione degli stessi manifestamente irragionevole.

Il Tribunale ha errato in diritto, rigettando il motivo di ricorso secondo cui il Club Europa non può essere imputato a Trame (neppure) per il periodo compreso tra il 9.10.2000 e il 19.9.2002 a causa di un travisamento degli elementi di prova, ovvero di una loro lettura e valutazione manifestamente irragionevole. Alla luce di ciò, la Sentenza risulta altresì viziata nella parte concernente la sanzione comminata alla Ricorrente.

2.

Secondo motivo: sulla mancata concessione a Trame di un beneficio di ammenda per incapacità contributiva. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 36 e 53, comma 1, dello Statuto della Corte di Giustizia. Violazione dell’art. 117 del Regolamento di procedura del Tribunale

Il Tribunale ha errato in diritto, trascurando di chiarire adeguatamente, anche solo in via implicita, le ragioni del rigetto del motivo di ricorso concernente la violazione del principio della parità di trattamento da parte della Commissione in sede di concessione del beneficio dell’incapacità contributiva, con conseguente impossibilità da parte della Ricorrente di conoscere le ragioni sulle quali la Sentenza si fonda e impendendo altresì alla Corte di disporre di elementi sufficienti al fine di esercitare il suo controllo. Sotto un altro punto di vista, il Tribunale non ha tenuto in considerazione elementi di importanza chiave al fine di statuire sul punto. Alla luce di ciò, la Sentenza risulta altresì viziata nella parte concernente la sanzione comminata alla Ricorrente.

3.

Terzo motivo: sulla metodologia impiegata dal Tribunale al fine della rideterminazione della sanzione. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 36 e 53, comma 1, dello Statuto della Corte di Giustizia. Violazione dell’art. 117 del Regolamento di procedura del Tribunale

Il Tribunale ha errato in diritto, omettendo di fornire una adeguata spiegazione in merito alle modalità di quantificazione dell’ammenda da esso impiegate al fine di rideterminare la sanzione da comminarsi a Trame e, particolare, al «peso» attribuito a ciascuno dei diversi elementi fattuali rilevanti in tale contesto. Tale mancanza impedisce, inter alia, di verificare che il Tribunale, in sede di quantificazione della sanzione, abbia operato conformemente al principio della parità di trattamento.

4.

Quarto motivo: sulle spese concernenti il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale

L’accoglimento di uno o entrambi i motivi di impugnazione di cui alle sezioni A. e B. non può che riverberarsi anche sulla conclusione cui il Tribunale è giunto ai punti 411-412 della Sentenza, ai sensi della quale ciascuna parte sarebbe tenuta a sopportare le proprie spese. Occorre dunque annullare la Sentenza anche nella parte in cui essa impone alla Ricorrente di farsi carico delle proprie spese concernenti il giudizio principale di primo grado, causa T-422/10, e porre quest’ultime, o quantomeno una loro quota, a carico della Commissione.

5.

Quinto motivo: sul diritto ad una tutela giurisdizionale entro un termine ragionevole. Violazione dell’art. 47(2) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Trame ritiene che il Tribunale non si sia conformato al suo obbligo di decidere entro un termine ragionevole la controversia ad esso sottoposta dalla Ricorrente, causa T-422/10, e abbia dunque violato l’art. 47(2) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


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