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Document 62015CN0275

    Causa C-275/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l’8 giugno 2015 — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

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    24.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l’8 giugno 2015 — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

    (Causa C-275/15)

    (2015/C 279/26)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

    Parti

    Ricorrenti: ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited

    Convenute: TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

    Intervenienti: The Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited

    Questioni pregiudiziali

    Sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1) (in prosieguo: la «direttiva»), in particolare della frase «La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente (…) accesso ai servizi di diffusione via cavo»:

    1.

    Se la frase citata consenta l’applicazione impregiudicata di una disposizione di diritto nazionale in base a una definizione di «cavo» fornita dalla legislazione nazionale, o se l’ambito di applicazione di questa parte dell’articolo 9 sia determinato da un significato di «cavo» definito dal diritto dell’UE.

    2.

    Qualora il termine «cavo» di cui all’articolo 9 sia definito dal diritto dell’UE, quale sia il suo significato. In particolare:

    a)

    se abbia un significato specifico dal punto di vista tecnologico, limitato alle reti cablate tradizionali gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali;

    b)

    in alternativa, se abbia un significato neutrale dal punto di vista tecnologico che include servizi funzionalmente analoghi trasmessi via Internet;

    c)

    in entrambi i casi, se comprenda la trasmissione di energia a microonde tra punti terrestri fissi.

    3.

    Se la frase citata si riferisca (1) a disposizioni che richiedono reti cablate per ritrasmettere determinati programmi o (2) a disposizioni che consentono la ritrasmissione via cavo di programmi (a) ove le ritrasmissioni sono simultanee e limitate alle zone alle quali le trasmissioni erano destinate e/o (b) ove le ritrasmissioni riguardano programmi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

    4.

    Qualora la portata del termine «cavo» di cui all’articolo 9 sia definita dal diritto nazionale, se la disposizione di diritto nazionale sia soggetta ai principi dell’UE di proporzionalità e di giusto equilibrio tra i diritti dei titolari del diritto d’autore, dei proprietari dei cavi e l’interesse pubblico.

    5.

    Se l’articolo 9 si riferisca soltanto alle disposizioni di diritto nazionale in vigore alla data in cui la direttiva è stata approvata, alla data della sua entrata in vigore o alla data ultima per la sua attuazione, o se si applichi anche alle successive disposizioni di diritto nazionale che riguardano l’accesso ai servizi di diffusione via cavo.


    (1)  GU L 167, pag. 10.


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