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Document 62015CJ0569

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017.
X contro Staatssecretaris van Financiën.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Hoge Raad der Nederlanden.
Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge attività subordinate nel territorio di un altro Stato membro durante un congedo non retribuito di tre mesi.
Causa C-569/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:673

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 settembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge attività subordinate nel territorio di un altro Stato membro durante un congedo non retribuito di tre mesi»

Nella causa C‑569/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 30 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2015, nel procedimento

X

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. van Beek e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) avente ad oggetto un avviso di accertamento per l’imposta sul reddito e per i contributi previdenziali.

Contesto normativo

3

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1408/71:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a)

i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:

i)

qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;

(…)».

4

L’articolo 13 di tale regolamento così dispone:

«1.   Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(…)».

5

L’articolo 14 di detto regolamento prevede quanto segue:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(…)

2)

La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

(…)

b)

la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i)

alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

Dal 1o marzo 2006 X, cittadino dei Paesi Bassi, risiede e lavora nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito nel medesimo Stato membro.

7

X ha convenuto con il suo datore di lavoro che da dicembre 2008 a febbraio 2009 compreso avrebbe fruito di un periodo di congedo non retribuito di tre mesi. Con lettera del 12 novembre 2008, il suo datore di lavoro ha riportato i termini e le condizioni da applicarsi al loro rapporto di lavoro durante tale periodo di congedo. In particolare, vi precisava che il contratto di lavoro sarebbe rimasto in vigore durante tale congedo e che X avrebbe ripreso la sua normale attività il 1o marzo 2009.

8

Da dicembre 2008 sino a febbraio 2009, X ha soggiornato in Austria, dove ha lavorato come maestro di sci per un altro datore di lavoro, stabilito in tale Stato membro.

9

Negli anni successivi X non ha fruito di periodi di congedo non retribuito. Tuttavia, dalle informazioni che l’amministrazione tributaria dei Paesi Bassi ha raccolto dalle autorità austriache risulta che, nel 2010, l’interessato risulta per due volte presente come lavoratore nei registri della sicurezza sociale austriaca. Lo stesso vale per gli anni dal 2011 al 2013 compreso, nei quali risulta iscritto nei suddetti registri una volta all’anno per un periodo di circa una o due settimane.

10

La controversia tra X e il Segretario di Stato alle Finanze verte sulla determinazione dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali per il 2009. In particolare, riguarda la questione se, durante gennaio e febbraio 2009, X fosse assicurato a titolo obbligatorio tramite il sistema di previdenza sociale dei Paesi Bassi e fosse tenuto dunque, a tale titolo, al versamento dei contributi previdenziali.

11

Nell’impugnazione avverso la sentenza del rechtbank Gelderland (Tribunale di Gelderland, Paesi Bassi) il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi) ha dichiarato che il rapporto di lavoro tra X e il suo datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi è rimasto vigente durante il periodo di congedo non retribuito e che, anche durante i mesi di gennaio e febbraio 2009, era applicabile la legislazione dei Paesi Bassi.

12

Avverso tale decisione, X ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

13

In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che si deve considerare che un lavoratore residente nei Paesi Bassi, che svolge di norma le sue attività nei Paesi Bassi e che per tre mesi fruisce di un congedo non retribuito, in tale periodo continui ad esercitare attività subordinate (anche) nei Paesi Bassi qualora i) il rapporto di lavoro permanga in essere durante detto periodo e ii) ai fini del Werkloosheidswet (legge dei Paesi Bassi sulla disoccupazione) detto periodo venga considerato un periodo in cui sono esercitate attività subordinate.

2)

a)

Quale normativa sia indicata come applicabile dal regolamento n. 1408/71, nel caso in cui nel periodo di congedo non retribuito siffatto lavoratore eserciti attività subordinate in un altro Stato membro.

b)

Se al riguardo sia rilevante che l’interessat[o], nell’anno successivo per due volte e nei successivi tre anni per periodi di circa da una a due settimane, abbia svolto attività subordinate nel medesimo diverso Stato membro, senza tuttavia fruire di un congedo non retribuito nei Paesi Bassi».

Sulle questioni pregiudiziali

14

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 2), lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona, che risiede ed esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e che per un periodo di tre mesi fruisce di un congedo non retribuito durante il quale svolge un’attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, eserciti di norma un’attività lavorativa nel territorio di due Stati membri ai sensi di tale disposizione.

15

A tal riguardo occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, delle quali fa parte l’articolo 14, paragrafo 2, costituiscono, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un sistema completo e uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

16

A tale fine, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 fissa il principio secondo cui la persona che svolge un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche laddove risieda nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 30).

17

Tale principio è tuttavia formulato «[c]on riserva degli articoli da 14 a 17» del regolamento n. 1408/71. Infatti, in alcune situazioni particolari, l’applicazione pura e semplice della regola generale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento rischierebbe non già di evitare, bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento (sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 31).

18

L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71, prevede che la persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio.

19

Da tale disposizione, che deroga alla regola generale di collegamento con lo Stato membro d’impiego, risulta che l’applicazione della disposizione stessa è subordinata alla condizione che l’interessato di norma eserciti un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri.

20

Di conseguenza, una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare nell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 solamente qualora si possa ritenere che la persona interessata, a cui venga concesso dal suo datore di lavoro un congedo non retribuito di diversi mesi, durante i quali il rapporto di lavoro rimane in essere, eserciti durante tale congedo un’attività subordinata, ai sensi di tale disposizione, nel territorio dello Stato membro in cui è stato preso il congedo.

21

Si deve rilevare, al riguardo, che la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda la sospensione di un rapporto di lavoro per congedo parentale, una persona possiede la qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale menzionato all’articolo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro (sentenza del 7 giugno 2005, Dodl e Oberhollenzer, C‑543/03, EU:C:2005:364, punto 34).

22

D’altro canto, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, sebbene le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, a differenza delle disposizioni di cui al titolo I, si riferiscano a persone che svolgono un’attività subordinata o autonoma e non a lavoratori subordinati o autonomi, un’interpretazione logica e coerente dell’ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito impone di interpretare le nozioni di cui trattasi, contenute nel titolo II di detto regolamento alla luce delle definizioni di cui all’articolo 1, lettera a), del medesimo (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 1997, de Jaeck, C‑340/94, EU:C:1997:43, punto 22, nonché del 30 gennaio 1997, Hervein e Hervillier, C‑221/95, EU:C:1997:47, punto 20).

23

Di conseguenza, così come lo status di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi del regolamento n. 1408/71, risulta dal regime previdenziale nazionale al quale tale lavoratore è iscritto, si devono intendere per «attività subordinata» e «attività autonoma», ai sensi del titolo II del regolamento n. 1408/71, le attività lavorative considerate tali dalla normativa previdenziale vigente nello Stato membro nel cui territorio le attività vengono svolte (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 1997, de Jaeck, C‑340/94, EU:C:1997:43, punto 23, nonché del 30 gennaio 1997, Hervein e Hervillier, C‑221/95, EU:C:1997:47, punto 21).

24

Parimenti, nei limiti in cui una persona conserva la qualità di lavoratore subordinato durante il periodo di congedo non retribuito accordatogli dal suo datore di lavoro, si può ritenere che essa eserciti un’attività subordinata ai sensi del titolo II del regolamento n. 1408/71 nonostante la sospensione dei principali obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per tale periodo di tempo determinato.

25

Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la normativa nazionale applicabile in materia di previdenza sociale dispone, secondo il giudice del rinvio, che una persona che fruisca di un congedo non retribuito di diversi mesi ma continui ad esercitare un’attività subordinata durante tale periodo di congedo sarà considerata, per detto periodo di congedo, una persona che svolge un’attività subordinata ai sensi del titolo II del regolamento n. 1408/71 nel territorio dello Stato membro in cui è stato preso il congedo.

26

In siffatta ipotesi, se durante tale periodo la persona interessata svolge un’attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, la sua situazione potrà rientrare nell’articolo 14, paragrafo 2), lettera b), i), del regolamento n. 1408/71, purché le attività svolte nel territorio di quest’ultimo Stato membro abbiano un carattere abituale e significativo (v., in tal senso, sentenza pronunciata in data odierna, X, C‑570/15, punto 19).

27

Nella valutazione del carattere abituale e significativo delle attività svolte durante tale periodo nel territorio di quest’ultimo Stato membro, occorre prendere in considerazione, in particolare, la durata dei periodi di attività e la natura del lavoro subordinato come definite nei documenti contrattuali, nonché, eventualmente, le reali attività esercitate (v., in tal senso, sentenza pronunciata in data odierna, X, C‑570/15, punto 21).

28

In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se l’attività subordinata svolta in Austria dalla persona interessata durante i tre mesi di cui trattasi nel procedimento principale abbia carattere abituale e significativo, posto che non rileva al riguardo il fatto che tale persona abbia o meno esercitato siffatta attività successivamente a tale periodo.

29

Alla luce di quanto suesposto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona che risiede ed esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e che fruisce di un congedo non retribuito per un periodo di tre mesi durante i quali svolge un’attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro eserciti di norma un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri ai sensi di tale disposizione, purché, da un lato, durante tale periodo di congedo, sia considerata dalla normativa previdenziale vigente nel primo Stato membro una persona che esercita un’attività subordinata e, dall’altro lato, l’attività svolta nel territorio del secondo Stato membro abbia carattere abituale e significativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona, che risiede ed esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e che fruisce di un congedo non retribuito per un periodo di tre mesi durante i quali svolge un’attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, eserciti di norma un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri ai sensi di tale disposizione, purché, da un lato, durante tale periodo di congedo, sia considerata dalla normativa previdenziale vigente nel primo Stato membro una persona che esercita un’attività subordinata e, dall’altro, l’attività svolta nel territorio del secondo Stato membro abbia carattere abituale e significativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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