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Document 62015CJ0368

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017.
Causa promossa da Ilves Jakelu Oy.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Korkein hallinto-oikeus.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Libera prestazione dei servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti.
Causa C-368/15.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2017:462

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

15 giugno 2017 ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Articolo 9 — Libera prestazione dei servizi — Servizi postali — Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali — Autorizzazioni generali e individuali — Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente — Requisiti imposti»

Nella causa C‑368/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 10 luglio 2015, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2015, nel procedimento avviato dalla

Ilves Jakelu Oy,

con l’intervento di:

Liikenne- ja viestintäministeriö,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Ilves Jakelu Oy, da H. Piekkala e I. Aalto-Setälä, asianajajat;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo norvegese, da I. Thue e C. Rydning, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Costa de Oliveira e P. Aalto, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU 2008, L 52, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 97/67»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Ilves Jakelu Oy contro la decisione del valtioneuvosto (Consiglio dei Ministri, Finlandia), del 30 gennaio 2017, che subordina un’autorizzazione postale al rispetto di taluni oneri.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 15 della direttiva 97/67 così recita:

«considerando che le disposizioni della presente direttiva relative alla prestazione del servizio universale non pregiudicano il diritto degli operatori del servizio universale di negoziare individualmente contratti con i clienti».

4

L’articolo 2 di detta direttiva è del seguente tenore:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(…)

13)

“fornitore del servizio universale”: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4;

14)

“autorizzazioni”: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di “autorizzazione generale” oppure di “licenza individuale” definite come segue:

per “autorizzazione generale” si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolata da una “licenza per categoria” o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazione, non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione,

per “licenza individuale” si intende ogni autorizzazione concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione;

(…)

19)

“esigenze essenziali”: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;

(…)».

5

Il capo 2 della direttiva 97/67 riguarda il servizio universale. L’articolo 3 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

(…)

4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;

i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato».

6

L’articolo 9 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1.   Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

2.   Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

essere subordinata agli obblighi del servizio universale,

se necessario e giustificato, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione,

se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all’articolo 4,

se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 22,

se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale [o imporre il rispetto di tali condizioni].

Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all’articolo 3 possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale a norma dell’articolo 4, le autorizzazioni non possono:

essere limitate in numero,

per gli stessi elementi del servizio universale o parti del territorio nazionale, imporre obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, l’obbligo di contribuire finanziariamente ad un meccanismo di condivisione dei costi,

riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali,

imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

3.   Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso».

7

Il considerando 33 della direttiva 2008/6 dispone quanto segue:

«Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l’autorizzazione generale e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all’obiettivo perseguito (…)».

Diritto finlandese

8

Secondo l’articolo 1, primo comma, della postilaki (415/2011) (legge n. 415/2011, sul servizio postale), nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 415/2011»), l’obiettivo di quest’ultima consiste nel garantire la disponibilità dei servizi postali, in particolare del servizio universale, alle stesse condizioni in tutto il paese.

9

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 415/2011, qualsiasi attività postale comprendente l’invio di corrispondenza necessita di un’autorizzazione. L’articolo 4, primo comma, di tale legge, stabilisce che l’autorizzazione per la fornitura di un servizio postale deve essere richiesta al valtioneuvosto. La sua concessione non dà luogo alla pubblicazione di un avviso.

10

Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 415/2011, l’autorizzazione deve essere concessa se:

«1)

il richiedente è una società o un’associazione che dispone di risorse economiche sufficienti a far fronte agli obblighi di un’impresa postale;

2)

non sussiste alcuna ragione fondata di dubitare della capacità del richiedente di rispettare le disposizioni e le condizioni applicabili all’attività postale;

3)

il richiedente ha la capacità di garantire un esercizio regolare in accordo con l’autorizzazione;

4)

il territorio coperto dall’autorizzazione richiesta soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7:

5)

il governo non ha ragioni particolari di sospettare che la concessione dell’autorizzazione rischi di pregiudicare la sicurezza nazionale».

11

L’articolo 9 della legge n. 415/2011 contiene disposizioni in merito al contenuto dell’autorizzazione. Secondo tale articolo 9, secondo comma, punto 5, il valtioneuvosto deve prevedere, nell’autorizzazione, obblighi integrativi delle prescrizioni di tale legge o delle disposizioni adottate sulla base di quest’ultima e relativi a qualsiasi altro requisito, analogo a quelli elencati in detto articolo 9, secondo comma, punti da 1 a 4, che sia necessario per garantire la qualità, la disponibilità e l’esecuzione dei servizi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Con decisione del 30 gennaio 2014, il valtioneuvosto ha concesso alla Ilves Jakelu un’autorizzazione che le consentiva di esercitare un’attività postale consistente nell’invio di corrispondenza ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 415/2011. La prima clausola di tale autorizzazione elenca i comuni finlandesi coperti dall’autorizzazione richiesta. Ai sensi della seconda clausola di detta autorizzazione, che si riferisce al volume dell’attività, la Ilves Jakelu ha il diritto di esercitare un’attività postale illimitata destinata a clienti con i quali ha concluso un contratto in tale ambito territoriale.

13

Le clausole dalla quarta all’ottava di detta autorizzazione mirano a garantire la qualità, la disponibilità e l’esecuzione dei servizi postali. Secondo la quarta clausola della medesima autorizzazione, la Ilves Jakelu deve redigere le condizioni di distribuzione prima di intraprendere la fornitura del servizio di distribuzione della corrispondenza. La quinta clausola dell’autorizzazione concessa con decisione del 30 gennaio 2014 impone alla Ilves Jakelu di aver cura di organizzare i propri servizi in modo che gli invii in giacenza vengano recapitati almeno una volta alla settimana, giorni festivi esclusi. In base alla sesta clausola di tale autorizzazione, la Ilves Jakelu deve istituire un servizio di sospensione della distribuzione e di cambiamento di indirizzo. La settima clausola impone alla Ilves Jakelu di contrassegnare i suoi invii in modo da renderli identificabili e distinguibili da analoghi invii effettuati da altri titolari di autorizzazione. In base all’ottava clausola della stessa autorizzazione la Ilves Jakelu è tenuta a istituire almeno un punto di raccolta in ogni comune dell’ambito territoriale per il quale le è stata concessa l’autorizzazione, ai fini della raccolta della corrispondenza di cui all’articolo 47 della legge n. 415/2011 e della rispedizione di invii erroneamente recapitati.

14

Secondo la Ilves Jakelu l’articolo 9 della legge n. 415/2011 è contrario alla direttiva 97/67 in quanto esso non contemplerebbe nessun rilascio di autorizzazioni generali e in quanto consentirebbe di assoggettare le autorizzazioni concernenti servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale a condizioni diverse da quelle corrispondenti a esigenze essenziali.

15

Il procedimento principale verte sulla questione se il valtioneuvosto potesse subordinare il rilascio dell’autorizzazione concessa alla Ilves Jakelu al rispetto delle clausole dalla quarta all’ottava della stessa. Secondo il governo finlandese tali clausole sarebbero necessarie a garantire la qualità, la disponibilità e l’esecuzione dei servizi postali oggetto dell’autorizzazione.

16

In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) ha disposto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, nell’interpretazione dell’articolo 9 [della direttiva 97/67], la distribuzione di invii postali di abbonati debba essere considerata un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo oppure un servizio rientrante nell’ambito di applicazione del servizio universale ai sensi del paragrafo 2 [della medesima direttiva], nel caso in cui l ’impresa attiva nel settore postale definisca con i suoi clienti le condizioni di distribuzione e addebiti ai medesimi una tariffa appositamente concordata.

2)

Nel caso in cui tale distribuzione di invii postali di abbonati si configuri come un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale, se l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 2, punto 14, [della direttiva 97/67,] debbano essere interpretati nel senso che la fornitura di siffatti servizi postali, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, possa essere subordinata ad una licenza individuale, quale prevista nella legge in materia di servizi postali.

3)

Nel caso in cui tale distribuzione di invii postali di abbonati si configuri come un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale, se l’articolo 9, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che un’autorizzazione concernente tali servizi possa essere subordinata esclusivamente ad obblighi miranti a garantire la conformità alle esigenze essenziali, ai sensi dell’articolo 2, punto 19, della direttiva [97/67] e che le autorizzazioni concernenti tali servizi non possano essere subordinate a oneri inerenti alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva.

4)

Nel caso in cui le autorizzazioni concernenti la (…) distribuzione di invii postali di abbonati possano essere subordinate esclusivamente ad obblighi miranti a garantire la conformità alle esigenze essenziali, se obblighi come quelli in questione nel procedimento principale, che riguardano le condizioni di distribuzione del servizio postale, la frequenza della distribuzione degli invii, il servizio di cambiamento di indirizzo e di sospensione della distribuzione, la marcatura degli invii e i punti di raccolta, possano essere considerati corrispondenti alle esigenze essenziali di cui all’articolo 2, punto 19, [della direttiva 97/67,] e necessari per garantire la conformità alle esigenze essenziali ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1[, di tale direttiva]».

Giudizio della Corte

Sulle questioni prima e seconda

17

Con le questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67 debba essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esuli dall’ambito del servizio universale, nel caso in cui l’impresa postale che lo fornisce definisca con i suoi clienti le condizioni di distribuzione e addebiti ai medesimi una tariffa appositamente concordata. Il giudice del rinvio domanda, eventualmente, se la prestazione di tali servizi postali in circostanze come quelle di cui al procedimento principale possa essere subordinata alla concessione di una licenza individuale.

18

Al fine di determinare, in primo luogo, se la prestazione di un servizio di distribuzione di invii postali di abbonati come quello di cui al procedimento principale rientri in tale disposizione o, al contrario, rientri nell’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva, si deve determinare, in via preliminare, se tale servizio rientri nella nozione di «servizio universale», ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva. Spetta, quindi, al giudice del rinvio esaminare se le attività esercitate dalla Ilves Jakelu, oggetto della sua richiesta di autorizzazione, soddisfino i criteri stabiliti a tale proposito dalla direttiva 97/67.

19

Da un lato, emerge dall’articolo 2, punto 13, di tale direttiva che il fornitore del servizio universale è l’organismo, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione.

20

Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, un servizio universale corrisponde ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

21

Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione a tale proposito rientra la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che non sia stato imposto alla Ilves Jakelu alcun obbligo di fornire un servizio universale. Tale constatazione emerge altresì dalle osservazioni scritte del governo finlandese secondo le quali la Ilves Jakelu non è il fornitore del servizio universale il cui nome è stato comunicato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67.

22

Lo stesso dicasi della circostanza secondo la quale la Ilves Jakelu ha chiesto un’autorizzazione postale per fornire servizi postali nel territorio di determinati comuni. Infatti, come è stato ricordato al punto 20 della presente sentenza, il servizio postale universale deve essere fornito in tutti i punti del territorio.

23

Inoltre, il governo finlandese ha rilevato, nelle sue osservazioni scritte, che la Ilves Jakelu propone i suoi servizi solo a clienti con i quali ha concluso accordi commerciali. Emerge, infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’importo dovuto per i servizi postali forniti da tale società è concordato singolarmente e pagato su fattura.

24

A tale proposito, va ricordato che i servizi di posta celere si differenziano dal servizio postale universale per il loro valore aggiunto fornito ai clienti, per il quale essi accettano di pagare di più. Prestazioni del genere corrispondono a servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse pubblico, rispondenti ad esigenze specifiche di operatori economici e che richiedono prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 1993, Corbeau, C‑320/91, EU:C:1993:198, punto 19).

25

Dal considerando 15 della direttiva 97/67 risulta che la possibilità di negoziare individualmente contratti con i clienti non corrisponde, a priori, alla nozione di prestazione del servizio universale (sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, punto 48).

26

Di conseguenza, l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che un’attività di invii postali come quella di cui al procedimento principale deve essere considerata come un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale, ove non corrisponda ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

27

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’attività di cui trattasi nel procedimento principale sia subordinata alla concessione di una licenza individuale, va ricordato che l’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva consente agli Stati membri di assoggettare le imprese del settore postale ad autorizzazioni generali per quanto riguarda servizi che esulano dall’ambito del servizio universale, mentre il paragrafo 2, primo comma, di tale articolo prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre procedimenti di autorizzazione, comprese le licenze individuali, per quanto riguarda i servizi che rientrano nel servizio universale [v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C‑2/15, EU:C:2016:880, punto 20].

28

Va rilevato che, anche se dal considerando 33 della direttiva 2008/6 deriva che agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare un sistema di autorizzazioni generali e di licenze individuali ogniqualvolta ciò sia necessario e proporzionato all’obiettivo perseguito, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, contrariamente al paragrafo 2 del medesimo articolo, non prevede la possibilità di assoggettare la fornitura di servizi postali alla concessione di una licenza individuale.

29

Ciò posto, si deve constatare che la fornitura di tali servizi può essere assoggettata solo alla concessione di un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, della medesima direttiva.

30

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67 deve essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esula dall’ambito del servizio universale ove non corrisponda ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. La fornitura di servizi di invii postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere assoggettata solo alla concessione di un’autorizzazione generale.

Sulla terza questione

31

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67 debba essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere subordinata ad obblighi come quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, di tale direttiva.

32

Orbene, la Corte è già stata chiamata a pronunciarsi su tale questione nella sentenza del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria) (C‑2/15, EU:C:2016:880) e la risposta che ivi ha fornito è interamente applicabile alla presente causa.

33

Infatti, al punto 26 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, di detta direttiva, consente agli Stati membri di subordinare la concessione di autorizzazioni al rispetto di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi corrispondenti. Essa ha ritenuto che, in mancanza di precisazioni sui servizi contemplati da tale obbligo, va sottolineato che dai lavori preparatori della direttiva 2008/6, emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso eliminare non solo gli ultimi ostacoli alla completa apertura del mercato per taluni fornitori di servizio universale, ma altresì tutti gli altri ostacoli alla fornitura di servizi postali. La Corte ne ha tratto la conclusione che, in assenza di indicazione contraria e alla luce della natura dell’obbligo di cui trattasi, risulta pertanto che tutti i fornitori di servizi postali possono essere assoggettati all’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, della direttiva 97/67.

34

Ciò premesso, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67 deve essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere subordinata ad obblighi come quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, di tale direttiva.

Sulla quarta questione

35

La quarta questione deve essere intesa come posta esclusivamente nell’ipotesi in cui l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67 fosse stato interpretato nel senso che un’autorizzazione per la fornitura di servizi postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere subordinata esclusivamente a oneri che mirino a garantire la conformità alle esigenze essenziali ai sensi dell’articolo 2, punto 19, di tale direttiva. Orbene, tenuto conto della soluzione data alla terza questione, non occorre risolvere la quarta questione.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esula dall’ambito del servizio universale ove non corrisponda ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. La fornitura di servizi di invii postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere assoggettata solo alla concessione di un’autorizzazione generale.

 

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere subordinata ad obblighi come quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, di tale direttiva, come modificata.

 

Firme


( 1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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