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Document 62015CJ0224

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 maggio 2016.
    Rose Vision, SL contro Commissione europea.
    Impugnazione – Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca – Audit che rileva irregolarità nell’attuazione di alcuni progetti – Decisioni della Commissione che sospendono il pagamento degli importi da corrispondere nell’ambito di alcuni progetti – Ricorso per risarcimento danni – Rigetto – Motivazione.
    Causa C-224/15 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:358

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    26 maggio 2016 ( *1 )

    «Impugnazione — Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca — Audit che rileva irregolarità nell’attuazione di alcuni progetti — Decisioni della Commissione che sospendono il pagamento degli importi da corrispondere nell’ambito di alcuni progetti — Ricorso per risarcimento danni — Rigetto — Motivazione»

    Nella causa C‑224/15 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 maggio 2015,

    Rose Vision SL, con sede in Pozuelo de Alarcón (Spagna), rappresentata da J. J. Marín López, abogado,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e M. Siekierzyńska, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan e M. Vilaras, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la Rose Vision LS chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 marzo 2015, Rose Vision e Seseña/Commissione (T‑45/13, non pubblicata, EU:T:2015:138; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento e al risarcimento dei danni.

    Fatti

    2

    La Rose Vision, società commerciale in liquidazione, ha concluso con la Commissione europea, che agiva per conto dell’Unione europea, cinque convenzioni di sovvenzione (in prosieguo: le «convenzioni») nell’ambito del settimo programma quadro per delle attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013), tra le quali figura la convenzione n. 246910, relativa al progetto «FutureNEM».

    3

    Conformemente alle disposizioni delle condizioni generali «FP7», applicabili a tali convenzioni (in prosieguo: le «condizioni generali applicabili»), la Commissione ha assegnato, nello specifico, ai propri servizi interni di audit il compito di effettuare un audit finanziario, in particolare, della gestione da parte della ricorrente del progetto «FutureNEM».

    4

    La bozza di rapporto di audit elaborata dai servizi interni di audit della Commissione, identificata con il riferimento 11-INFS-025, è stata trasmessa alla ricorrente il 2 febbraio 2012.

    5

    In tale bozza di rapporto di audit, si rilevava che la contabilità della ricorrente non rifletteva i costi sovvenzionabili, le fatture e gli interessi e che, pertanto, occorreva concludere che quest’ultima aveva gestito finanziariamente il suddetto progetto in modo inaccettabile e venendo meno agli obblighi di cui alla convenzione relativa al progetto «FutureNEM».

    6

    Dopo due riunioni informali, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni su detto progetto e ha trasmesso alla Commissione una documentazione complementare il 30 marzo 2012, vale a dire il giorno in cui scadeva il termine che le era stato assegnato a tal fine.

    7

    Il 21 maggio 2012, la Commissione ha indirizzato una lettera alla ricorrente, con la quale essa le ha comunicato la propria decisione di sospendere i pagamenti corrispondenti al secondo periodo del progetto «FutureNEM», ai sensi delle condizioni generali applicabili.

    8

    Il 31 luglio 2012, la Commissione ha informato la ricorrente che né la documentazione complementare, né le osservazioni che essa aveva presentato in merito alla bozza di rapporto di audit in esame permettevano di modificare le conclusioni di quest’ultima, secondo le quali taluni costi non erano sovvenzionabili, in quanto non erano effettivi, economici e necessari. Inoltre, la Commissione ha concesso alla ricorrente la possibilità di presentare nuove osservazioni; quest’ultima vi ha provveduto il 30 agosto 2012.

    9

    Il 9 ottobre 2012, i servizi interni di audit della Commissione hanno finalizzato il rapporto di audit 11-INFS-025, nel quale hanno concluso che determinate spese di personale non erano sovvenzionabili, segnatamente in ragione della violazione di diversi punti delle condizioni generali applicabili.

    10

    Nel corso dei mesi successivi, sono intervenuti numerosi scambi riguardanti le conseguenze di tali conclusioni, con riferimento tanto al progetto «FutureNEM», quanto ad altri progetti, ai quali la ricorrente aveva partecipato. In particolare, la ricorrente si è vista indirizzare una nota di debito relativa all’importo da rimborsare nell’ambito del progetto «FutureNEM».

    11

    Tutte le convenzioni contengono una clausola compromissoria secondo cui, il Tribunale o, in caso di impugnazione, la Corte dispongono di una competenza esclusiva per conoscere di ogni controversia tra le parti, relativa alla validità, all’esecuzione o all’interpretazione di tali contratti, nonché alla validità delle decisioni della Commissione che impongono obblighi pecuniari.

    Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

    12

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2013, la Rose Vision e il proprio amministratore hanno proposto un ricorso avente ad oggetto, in particolare, il risarcimento del presunto danno subito in ragione del comportamento della Commissione, per un valore di EUR 5854264.

    Sulla ricevibilità

    13

    Poiché la Commissione ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso della Rose Vision e del suo amministratore per mancanza di oggetto dello stesso, il Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, ha precisato l’oggetto della controversia, considerando che era in funzione del rapporto di audit 11-INFS-025 e della lettera della Commissione del 21 maggio 2012, che decideva la sospensione dei pagamenti relativi al progetto «FutureNEM» sulla base di detto rapporto, che occorreva esaminare le conclusioni presentate dai ricorrenti dinanzi al Tribunale.

    14

    Circoscritto dunque l’oggetto della controversia, il Tribunale ha esaminato gli altri motivi di irricevibilità dedotti dalla Commissione in relazione ai diversi capi della domanda e li ha respinti.

    Nel merito

    15

    Per quanto riguarda le diverse violazioni delle convenzioni prodotte dai ricorrenti dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha ricordato, al punto 87 della sentenza impugnata, che veniva contestato alla Commissione di essere venuta meno alle clausole contrattuali di cui alla convenzione relativa al progetto «FutureNEM» riguardanti, in primo luogo, la procedura di audit, in secondo luogo, la sospensione dei pagamenti e, in terzo luogo, la riservatezza degli audit.

    16

    Per quanto riguarda, in particolare, l’argomento relativo all’asserita violazione delle clausole contrattuali concernenti la sospensione dei pagamenti, si rileva, ai punti 99 e 101 della sentenza impugnata, che dall’esame delle conclusioni della bozza di rapporto di audit 11-INFS-025 emerge che queste erano sufficienti a giustificare detta sospensione. Invero, tali conclusioni avrebbero già messo in evidenza l’esistenza di determinate spese di personale non sovvenzionabili, nonché la violazione di determinate clausole contrattuali, circostanza confermata nella versione definitiva di detto rapporto di audit, in relazione al quale la ricorrente non avrebbe presentato, dinanzi al Tribunale, alcun elemento idoneo a rimettere in discussione le conclusioni ivi riportate.

    17

    Il Tribunale ha, pertanto, respinto tale argomento in quanto infondato. Avendo altresì disatteso gli altri argomenti presentati dinanzi ad esso, il Tribunale ha respinto il ricorso.

    Conclusioni delle parti

    18

    La Rose Vision chiede che la Corte voglia, in particolare, annullare la sentenza impugnata.

    19

    La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la Rose Vision alle spese.

    Sull’impugnazione

    20

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    21

    Nel caso di specie, occorre innanzitutto esaminare il secondo motivo di impugnazione, vertente sull’assenza di motivazione della sentenza impugnata.

    Argomenti delle parti

    22

    Con tale secondo motivo, la ricorrente rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente in un’assenza di motivazione, in quanto, al punto 99 della sentenza impugnata, ha considerato che la bozza del rapporto di audit 11‑INFS‑025, del 2 febbraio 2012, metteva già in evidenza l’esistenza di determinate spese di personale non sovvenzionabili, nonché il mancato rispetto di determinate clausole contrattuali, circostanza confermata nella versione definitiva di detto rapporto di audit.

    23

    La Commissione replica che tale secondo motivo deve essere considerato infondato. Infatti, la sentenza impugnata presenterebbe esplicitamente gli argomenti delle due parti e farebbe risultare chiaramente il ragionamento seguito dal Tribunale.

    Giudizio della Corte

    24

    A tal riguardo occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la motivazione della sentenza impugnata deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in particolare, sentenza dell’11 giugno 2015, EMA/Commissione, C‑100/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:382, punto 67 e giurisprudenza citata).

    25

    Ciò nonostante, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenze del 22 ottobre 2014, British Telecommunications/Commissione, C‑620/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2309, punto 56, nonché dell’11 giugno 2015, EMA/Commissione, C‑100/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:382, punto 75).

    26

    La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, invocata nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2012, Planet/Commissione, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, punto 63).

    27

    In relazione, in primo luogo, alle spese di personale, il Tribunale ha ricordato, al punto 99 della sentenza impugnata, che le conclusioni della bozza di rapporto di audit 11-INFS-025 mettevano già in evidenza l’esistenza di determinate spese di personale che non erano sovvenzionabili.

    28

    In secondo luogo, per quanto attiene alla violazione di alcune clausole contrattuali rilevate dal Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata, in quest’ultima non è presente alcuna precisione in merito a tali clausole.

    29

    Orbene, emerge in particolare dal punto 101 della sentenza impugnata che la ricorrente ha contestato il rapporto di audit sul quale si fondava la sospensione dei pagamenti nell’ambito del progetto «FutureNEM», invocando a tal proposito numerosi errori e inesattezze. Dal punto 32 della sentenza impugnata risulta, ancora, che la ricorrente ha rilevato, in particolare, che il contenuto di detto rapporto era contrario alle regole in materia di audit e, segnatamente, alla guida finanziaria.

    30

    Ciò nondimeno, il Tribunale si è limitato, nel caso di specie, a dichiarare che la ricorrente non aveva presentato alcun elemento idoneo a rimettere in discussione le conclusioni del suddetto rapporto di audit.

    31

    Si deve, pertanto, constatare che la motivazione della sentenza impugnata non illustra in maniera chiara e comprensibile il ragionamento del Tribunale (v., tal proposito, sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Planet, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, punto 66), il quale non ha in alcun modo indicato le ragioni per cui le censure della ricorrente presentate contro le conclusioni del rapporto di audit in questione non permettevano di rimettere in questione queste ultime. Di conseguenza, le motivazioni della sentenza impugnata non consentono agli interessati di conoscere le giustificazioni di tale sentenza, né alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale. In particolare, una siffatta motivazione, redatta in maniera apodittica, impedisce alla Corte di controllare se il ragionamento sotteso alla decisione adottata dal Tribunale non sia viziato da contraddittorietà.

    32

    Ne discende che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per essere venuto meno al suo obbligo di motivazione.

    33

    Di conseguenza, occorre accogliere il secondo motivo di impugnazione e, senza che vi sia la necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punto 30), dichiarare quest’ultima fondata.

    34

    Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui riguarda la Rose Vision.

    35

    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Nel caso di specie, si deve dichiarare che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia.

    36

    Occorre, quindi, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 marzo 2015, Rose Vision e Seseña/Commissione (T‑45/13, non pubblicata, EU:T:2015:138), è annullata nella parte in cui riguarda la Rose Vision SL.

     

    2)

    La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

     

    3)

    Le spese sono riservate.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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