Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0111

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016.
    Občina Gorje contro Republika Slovenija.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Upravno sodišče Republike Slovenije.
    Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese – Condizione temporale – Esclusione completa – Riduzione dell’aiuto.
    Causa C-111/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:532

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    7 luglio 2016 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Regolamento (UE) n. 65/2011 — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese — Condizione temporale — Esclusione completa — Riduzione dell’aiuto»

    Nella causa C‑111/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), con decisione del 10 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2015, nel procedimento

    Občina Gorje

    contro

    Republika Slovenija,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,

    avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

    cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’Občina Gorje, da A. Mužina, odvetnik;

    per il governo sloveno, da V. Klemenc, in qualità di agente, assistita da B. Jovin Hrastnik, consigliere giuridico;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per il governo del Regno Unito, da S. Simmons, in qualità di agente, assistita da G. Facenna, QC;

    per la Commissione europea, da J. Aquilina e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Občina Gorje (comune di Gorje, Slovenia) e, dall’altro, la Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia) in merito al rifiuto opposto a tale comune di versare al medesimo un aiuto in base al programma di sviluppo rurale cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il considerando 61 del regolamento n. 1698/2005 era formulato come segue:

    «Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali».

    4

    Ai sensi dell’articolo 71 di tale regolamento:

    «1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall’organismo pagatore tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell’ammissibilità.

    Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell’articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

    2.   Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall’autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall’organo competente.

    3.   Le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

    (...)».

    5

    L’articolo 74, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

    «Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (...) per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’[Unione]».

    6

    Il regolamento n. 1698/2005 è stato oggetto di due regolamenti di attuazione successivi. Il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 (GU 2006, L 368, pag. 74), e successivamente il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 (GU 2011, L 25, pag. 8), che ha abrogato il precedente.

    7

    L’articolo 30 del regolamento n. 65/2011 prevede quanto segue:

    «1.   I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.

    Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l’importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

    a)

    l’importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

    b)

    l’importo erogabile al beneficiario in esito all’esame dell’ammissibilità della domanda di pagamento.

    Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3%, all’importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L’importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

    Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile.

    2.   Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell’ambito della stessa misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

    (...)».

    8

    A norma dell’articolo 34 di tale regolamento:

    «1.   Il regolamento (CE) n. 1975/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2011.

    Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamento presentate anteriormente al 1o gennaio 2011.

    (...)».

    Il diritto sloveno

    9

    La Zakon o kmetijstvu (legge sull’agricoltura, Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012; in prosieguo: lo «ZKme-1») stabilisce le disposizioni generali in materia di sviluppo rurale.

    10

    Ai sensi dell’articolo 10 dello ZKme-1:

    «Il governo adotta, conformemente ai documenti di programmazione, le disposizioni di attuazione delle misure di politica agricola».

    11

    L’articolo 12 di tale legge precisa:

    «Ai fini dell’attuazione delle misure di sviluppo rurale, il governo stabilisce:

    il tipo di misure, le condizioni, i beneficiari, i criteri e le procedure di presentazione e di attuazione di ciascuna misura di sviluppo rurale;

    le risorse finanziarie per ciascuna misura di sviluppo rurale».

    12

    Per quanto riguarda la decisione sul diritto a ottenere le sovvenzioni, l’articolo 53, paragrafo 1, dello ZKme-1 dispone quanto segue:

    «L’autorità competente emette una decisione sul diritto a ottenere le sovvenzioni destinata alle parti le cui domande soddisfino le condizioni previste dalla normativa e dal bando di gara, e le risorse sono concesse a tal fine».

    13

    Per quanto riguarda le domande di versamento di sovvenzioni, l’articolo 56, paragrafo 4, dello ZKme-1 è così redatto:

    «È respinta con decisione dell’autorità la domanda che non soddisfa le esigenze della normativa, del bando di gara o della decisione sul diritto a ottenere le sovvenzioni».

    14

    Sul fondamento dello ZKme-1, il governo sloveno ha adottato l’Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (decreto sulle misure degli assi 1, 3 e 4 del Programma di sviluppo rurale per il periodo dal 2007 al 2013, Uradni list RS, št. 40/2010, 85/2010; in prosieguo: il «decreto PRP»).

    15

    A norma dell’articolo 79, paragrafo 4, del decreto PRP:

    «Costituiscono spese di investimento ammissibili solo le spese sostenute a decorrere dalla data di adozione della decisione sul diritto a ottenere le sovvenzioni fino al termine del progetto di investimento ovvero, al più tardi, il 30 giugno 2015. L’avvio delle spese è costituito dalla sottoscrizione da parte del beneficiario di un’obbligazione a titolo di eventuali sovvenzioni concesse (stipula di contratti, ordini di materiali, attrezzature, servizi o lavori)».

    16

    Il Ministero dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’alimentazione della Repubblica di Slovenia ha indetto, in forza del decreto PRP, un bando di gara per la misura 322 «rinnovamento e sviluppo dei villaggi» (in prosieguo: il «bando di gara»).

    17

    Sotto il titolo «Condizioni di ammissibilità da soddisfare all’atto del deposito della domanda nell’ambito del bando di gara», il capo IV/1 di tale bando di gara, al punto 1 della sezione «Investimento», prevede che:

    «Non è possibile avviare la realizzazione dell’investimento prima dell’adozione della decisione sul diritto a ottenere le sovvenzioni».

    18

    Il punto 3 del capo VI del bando di gara prevede quanto segue:

    «Conformemente all’articolo 79 del decreto PRP, sono ammissibili al sostegno le spese di investimento che sono state sostenute tra la data di adozione della decisione sul diritto a ottenere le sovvenzioni e il termine del progetto di investimento, ovvero, al più tardi il 30 giugno 2015».

    19

    I punti 4 e 5 del capo VI del bando di gara così recitano:

    «(4)

    Sono altresì ammissibili al sostegno le eventuali spese generali, quali la preparazione della domanda, le spese di acquisizione della documentazione relativa alla costruzione, la stesura delle domande di pagamento, effettuate dopo il 1o gennaio 2007 fino al deposito dell’ultima domanda di versamento di una sovvenzione. L’autore della domanda, prima della data di inizio dell’ammissibilità delle spese, non può avviare i lavori, né assumere alcuna obbligazione a titolo delle eventuali sovvenzioni accordate.

    (5)

    Si ritiene costituisca avvio delle spese, conformemente all’articolo 79 del decreto PRP, la sottoscrizione, da parte del beneficiario, di una qualsiasi obbligazione a titolo di eventuali sovvenzioni concesse (conclusione di un contratto, ordine di materiale, attrezzature, servizi o lavori). L’autore della domanda può iniziare la procedura di selezione del prestatore conformemente alla legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, ma non può concludere il contratto con il prestatore selezionato prima dell’adozione della decisione sul diritto a ottenere le sovvenzioni».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    20

    L’Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agenzia del mercato agricolo e dello sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia; in prosieguo: l’«Agenzia») ha pubblicato un bando di gara per la concessione di aiuti finanziari per misure di rinnovamento e sviluppo dei villaggi nell’ambito del programma di sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia per gli anni da 2007 a 2013.

    21

    Il comune di Gorje ha depositato, il 19 agosto 2010, una domanda di aiuto nell’ambito di tale bando di gara, al fine di ottenere il cofinanziamento da parte del FEASR del progetto di ristrutturazione di un edificio di cui è comproprietario.

    22

    Preliminarmente al deposito della sua domanda di aiuto, esso ha organizzato una procedura di evidenza pubblica, al cui termine è stato scelto un prestatore di lavori. Il 12 luglio 2010, il comune di Gorje ha stipulato con tale prestatore due contratti corredati di una condizione sospensiva di esecuzione, secondo la quale tali contratti avrebbero avuto effetto solo nel caso in cui il progetto del comune di Gorje fosse stato ammesso al programma di sviluppo rurale sovvenzionato.

    23

    Con decisione del 19 ottobre 2010 l’Agenzia ha selezionato il progetto del comune di Gorje e gli ha concesso un cofinanziamento in base a tale programma per un importo pari a EUR 128200,52.

    24

    A seguito del deposito, il 1o giugno 2011, della domanda del comune di Gorje volta al pagamento della somma che gli è stata concessa, l’Agenzia ha effettuato un’ispezione in loco dell’edificio da ristrutturare. Essa ha così constatato, fondandosi sul diario di cantiere, che i lavori di demolizione del tetto dell’edificio erano iniziati il 16 agosto 2010.

    25

    Orbene, sia lo ZKme-1 sia il bando di gara prevedevano l’ammissibilità al cofinanziamento da parte della FEASR delle sole spese effettuate successivamente all’adozione della decisione di concessione della sovvenzione.

    26

    Pertanto, con decisione del 3 novembre 2011, l’Agenzia ha rifiutato di effettuare il pagamento dell’integralità dell’aiuto previsto per l’operazione di rinnovamento di cui al procedimento principale.

    27

    Il giudice del rinvio è stato investito una prima volta dal comune di Gorje di un ricorso volto all’annullamento della decisione del 3 novembre 2011. Dopo aver accolto il ricorso di tale comune, l’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia) ha rinviato la controversia dinanzi all’Agenzia affinché essa statuisse nuovamente.

    28

    Con decisione del 25 aprile 2013, l’Agenzia ha rifiutato una seconda volta di effettuare il pagamento dell’aiuto concesso dalla decisione del 19 ottobre 2010. Il comune di Gorje ha contestato nuovamente tale rifiuto dinanzi al giudice del rinvio.

    29

    In sostanza, il comune di Gorje sostiene che, da un lato, le condizioni di ammissibilità applicate dall’Agenzia sono più restrittive di quelle previste dal regolamento n. 1698/2005. Dall’altro lato, solo i lavori eseguiti su iniziativa del comproprietario dell’edificio da ristrutturare sarebbero iniziati prima del deposito della domanda di aiuto, poiché il comune di Gorje ha assunto obblighi solo a condizione della concessione dell’aiuto in questione.

    30

    Il giudice del rinvio si interroga, pertanto, sulla compatibilità delle disposizioni nazionali in quanto prevedono condizioni di ammissibilità più restrittive nel tempo rispetto a quelle che derivano dal regolamento n. 1698/2005. Inoltre, essa vorrebbe sapere se tale regolamento consenta alle autorità nazionali, in caso di inammissibilità di determinate spese, di respingere integralmente la domanda di cofinanziamento o se una tale sanzione sia troppo severa.

    31

    Alla luce di ciò, l’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se il regolamento n. 1698/2005, e in particolare il suo articolo 71, paragrafo 3, ai sensi del quale le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite da tale regolamento per talune misure di sviluppo rurale, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale prevista dall’articolo 79, paragrafo 4, del [decreto PRP] e dal punto 3, capo VI., del [bando di gara], in forza della quale costituiscono spese di investimento ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di adozione della decisione sul diritto a ottenere le risorse (fino al termine dell’investimento, ovvero, al più tardi, fino al 30 giugno 2015).

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se il regolamento n. 1698/2005, e in particolare il suo articolo 71, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale prevista dall’articolo 56, paragrafo 4, dello [ZKme-1], ai sensi del quale deve essere integralmente respinta la domanda che non soddisfa le esigenze dell’articolo 79, paragrafo 4, del decreto PRP sulle spese ammissibili dell’investimento, sostenute successivamente alla data di adozione della decisione».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    32

    Con la sua prima domanda, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 71 del regolamento n. 1698/2005 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale sono ammissibili al contributo del FEASR al cofinanziamento di un’operazione di sviluppo rurale selezionata dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima solo le spese sostenute successivamente all’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto.

    33

    Il giudice del rinvio ritiene, più precisamente, che la normativa nazionale di cui trattasi nella controversia sottopostagli stabilisca condizioni significativamente più restrittive in materia di cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale rispetto al regolamento n. 1698/2005, e che, pertanto, essa possa violare le disposizioni di quest’ultimo.

    34

    A tale riguardo, occorre rammentare che, sebbene a causa della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producano in genere effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione, alcune delle loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli Stati membri (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 35; ordinanza del 16 gennaio 2014, Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, C‑24/13, EU:C:2014:40, punto 14, e sentenza del 15 maggio 2014, Szatmári Malom, C‑135/13, EU:C:2014:327, punto 54).

    35

    Inoltre, è pacifico che gli Stati membri possono adottare misure di attuazione di un regolamento se essi non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura di atto di diritto dell’Unione e se precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenze del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 36, e del 15 maggio 2014, Szatmári Malom, C‑135/13, EU:C:2014:327, punto 55).

    36

    Deve farsi, dunque, riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento in questione, interpretate alla luce degli obiettivi del medesimo, al fine di stabilire se queste ultime vietino, impongano o consentano agli Stati membri di emanare talune misure di attuazione e, in particolare, in quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 37).

    37

    In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni pertinenti del regolamento in questione, occorre, da un lato, rilevare che, in forza dell’articolo 71, paragrafo 3, di tale regolamento, le norme sull’ammissibilità delle spese sono, in linea di principio, adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite da tale regolamento per talune misure di sviluppo rurale (v., in particolare, sentenza del 15 maggio 2014, Szatmári Malom, C‑135/13, EU:C:2014:327, punto 27).

    38

    Dall’altro lato, l’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1698/2005 prevede che le «operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell’ammissibilità», ossia il 1o gennaio 2007, e che le spese sono ammissibili solo se erogate per operazioni selezionate dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima.

    39

    Ne consegue che, nei limiti in cui il paragrafo 3 del medesimo articolo conferisce agli Stati membri la competenza di principio per determinare le norme di ammissibilità delle spese, si deve constatare che detti Stati membri possono legittimamente prevedere una condizione di ammissibilità di queste ultime legata, in particolare, alla circostanza che tali spese sono state sostenute successivamente all’approvazione della domanda di aiuto.

    40

    Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che una tale condizione contribuisce alla realizzazione del principio di attribuzione delle spese a un’operazione specifica, come previsto dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 1698/2005.

    41

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento n. 1698/2005, occorre rilevare che esso consiste, ai sensi del suo quinto considerando, nel favorire lo sviluppo rurale. Pertanto, una condizione che limita l’ammissibilità delle spese relative a un’operazione cofinanziata alle sole spese sostenute successivamente alla decisione di concessione degli aiuti è adeguata a tale obiettivo, in quanto essa garantisce, come ha constatato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, una più efficace distribuzione dei fondi del FEASR. Infatti, da un lato, una tale condizione consente di orientare meglio lo stanziamento dei fondi, riducendo i rischi legati ai cambiamenti di circostanze che possono verificarsi tra la data di esecuzione delle spese e quella dell’adozione della decisione di concessione. Dall’altro lato, detta condizione consente di ridurre il rischio che i fondi siano attribuiti a investimenti per la cui realizzazione non sarebbe necessaria una sovvenzione pubblica, in quanto tali investimenti sono già in corso, o persino conclusi, prima della concessione dell’aiuto.

    42

    Inoltre, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Orbene, qualora un aiuto sia erogato nell’ambito del FEASR per spese sostenute prima ancora dell’adozione della decisione di concessione, la verifica della pertinenza di tali spese potrebbe, per tale motivo, risultare difficile, di modo che l’efficacia di una tale protezione potrebbe essere diminuita.

    43

    In terzo luogo, dalla decisione di rinvio non emerge che la normativa nazionale di cui al procedimento principale ostacoli l’applicabilità diretta o dissimuli la natura di diritto dell’Unione del regolamento n. 1698/2005. Al contrario, l’articolo 12 dello ZKme‑1 prevede che è al fine dell’attuazione delle misure di sviluppo rurale, che il governo determina il tipo di misura, le condizioni, i beneficiari, i criteri e le procedure di presentazione e di attuazione di ciascuna misura di sviluppo rurale. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie al riguardo.

    44

    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, fatte salve dette verifiche, prevedendo che siano ammissibili al cofinanziamento da parte del FEASR solo le spese effettuate per un’operazione selezionata in vista di tale cofinanziamento sostenute successivamente all’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, la Repubblica di Slovenia non ha oltrepassato il margine di discrezionalità che le è conferito dal regolamento n. 1698/2005.

    45

    Ne consegue che l’articolo 71 del regolamento n. 1698/2005 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale sono ammissibili al contributo del FEASR al cofinanziamento di un’operazione selezionata dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima solo le spese sostenute successivamente all’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto.

    Sulla seconda questione

    46

    Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il rigetto integrale della domanda di pagamento relativa a un’operazione selezionata nell’ambito del cofinanziamento da parte del FEASR, qualora talune spese effettuate per tale operazione siano state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione di tale aiuto.

    47

    Al riguardo, occorre rilevare che, come emerge dai punti 38 e 39 della presente sentenza, l’articolo 71, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1698/2005, prevedendo che siano ammissibili al contributo del FEASR solo le spese effettuate per un’operazione selezionata dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima, conferisce agli Stati membri, in linea di principio, il compito di stabilire le norme di ammissibilità delle spese.

    48

    Benché tali disposizioni stabiliscano il quadro relativo alle condizioni di ammissibilità delle spese al contributo del FEASR che possono essere oggetto di una domanda di pagamento, esse non precisano tuttavia le conseguenze del mancato rispetto di una di tali condizioni per quanto riguarda l’estensione del pagamento.

    49

    In tali circostanze, si deve sottolineare che l’articolo 30 del regolamento n. 65/2011, applicabile, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, del medesimo regolamento, alle domande di pagamento presentate a partire dal 1o gennaio 2011, si riferisce specificamente alle riduzioni e alle esclusioni delle spese sostenute per operazioni ammissibili a un cofinanziamento da parte del FEASR.

    50

    Tale articolo 30 prevede, in sostanza, al paragrafo 1, che gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento al fine di stabilire gli importi ammissibili al sostegno. Pertanto, se l’importo erogabile a titolo di cofinanziamento da parte del FEASR sulla sola base della domanda di pagamento è superiore di oltre il 3% all’importo erogabile dopo la verifica dell’ammissibilità della domanda di pagamento, si applica una riduzione di quest’ultimo importo corrispondente alla differenza tra i due importi.

    51

    Peraltro, l’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 65/2011 indica che qualsiasi falsa dichiarazione resa deliberatamente dal beneficiario dell’aiuto comporta l’esclusione dal sostengo del FEASR dell’operazione di cui trattasi nella sua interezza e il recupero degli importi già versati per tale operazione.

    52

    Nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che talune spese effettuate per l’operazione di cui trattasi al procedimento principale sono state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione dell’aiuto. Peraltro, il giudice del rinvio ha precisato che, in forza delle disposizioni nazionali relative alle condizioni di ammissibilità delle spese, ossia l’articolo 56, paragrafo 4, dello ZKme-1, in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 4, del decreto PRP, dal momento che una delle spese effettuate per un’operazione selezionata per il cofinanziamento da parte del FEASR è stata sostenuta prima dell’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, l’autorità competente respinge la domanda di pagamento relativa all’intera operazione selezionata.

    53

    Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, gli Stati membri non possono applicare una misura di rifiuto di pagamento così radicale a situazioni diverse da quella prevista dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 65/2011, relativa all’ipotesi in cui sia stata deliberatamente resa una falsa dichiarazione da parte del beneficiario dell’aiuto. In tutti gli altri casi, l’articolo 30 di tale regolamento prevede una riduzione dell’importo dell’aiuto, calcolata conformemente al metodo stabilito al paragrafo 1 di tale articolo.

    54

    Un tale metodo, che consiste nell’escludere le spese che non sono ammissibili, vale a dire, nel caso di specie, quelle che sono state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, comporta un elemento dissuasivo, dal momento che l’importo effettivamente erogabile è ridotto di un importo significativamente superiore a quello corrispondente alle spese non ammissibili. In tale contesto, un siffatto metodo tende a prevenire i cosiddetti effetti «inerziali» pur conservando proporzionalità, in quanto le spese effettivamente ammissibili non sono integralmente escluse dal beneficio dell’aiuto.

    55

    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere al secondo quesito nel senso che l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, in combinato disposto con l’articolo 30 del regolamento n. 65/2011, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il rigetto nella sua integralità della domanda di pagamento relativa a un’operazione selezionata a titolo di cofinanziamento da parte del FEASR, qualora talune spese effettuate per tale operazione siano state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto, ove il beneficiario dell’aiuto non abbia reso deliberatamente una falsa dichiarazione nella propria domanda di pagamento.

    Sulle spese

    56

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al cofinanziamento di un’operazione di sviluppo rurale selezionata dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima solo le spese sostenute successivamente all’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto.

     

    2)

    L’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, in combinato disposto con l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il rigetto nella sua integralità della domanda di pagamento relativa a un’operazione selezionata a titolo di cofinanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, qualora talune spese effettuate per tale operazione siano state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto, ove il beneficiario dell’aiuto non abbia reso deliberatamente una falsa dichiarazione nella propria domanda di pagamento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.

    Top