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Document 62015CJ0097
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 14 July 2016.#Sprengen/Pakweg Douane BV v Staatssecretaris van Financiën.#Reference for a preliminary ruling — Common Customs Tariff — Combined Nomenclature — Headings 8471 and 8521 — Explanatory notes — Agreement on trade in information technology products — ‘Screenplays’.#Case C-97/15.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016.
Sprengen/Pakweg Douane BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8521 – Note esplicative – Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione – “Screenplays”.
Causa C-97/15.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016.
Sprengen/Pakweg Douane BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8521 – Note esplicative – Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione – “Screenplays”.
Causa C-97/15.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:556
*A9* Hoge Raad der Nederlanden, 3e kamer, arrest van 06/02/2015 (13/05848)
*P1* Hoge Raad der Nederlanden, 3e kamer, arrest van 18/11/2016 (13/05848bis)
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
14 luglio 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8521 — Note esplicative — Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione — “Screenplays”»
Nella causa C‑97/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 6 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2015, nel procedimento
Sprengen/Pakweg Douane BV
contro
Staatssecretaris van Financiën,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, C. Vajda (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 febbraio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la Sprengen/Pakweg Douane BV, da H. de Bie, S.S. Mulder e N. van den Broek, advocaten; |
— |
per il governo dei Paesi Bassi, da M. Noort, M. Bulterman e M. Gijzen, in qualità di agenti; |
— |
per la Commissione europea, da A. Caeiros, F. Wilman e W. Roels, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU 2006, L 301, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU 2007, L 286, pag. 1), e, più in particolare, sull’interpretazione delle voci 8471 e 8521 della NC. |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sprengen/Pakweg Douane BV (in prosieguo: la «Sprengen») e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le finanze) in merito alla classificazione nella NC di apparecchi, denominati «screenplays», dotati di un disco rigido multimediale e che consentono di riprodurre direttamente su un televisore o su un videomonitor una grande varietà di contenuti multimediali trasferiti da un computer, che vanno dalle foto e dalla musica ai film. |
Contesto normativo
La NC e il SA
3 |
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. |
4 |
La NC è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ed istituito mediante la Convenzione recante creazione del citato Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito mediante la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, e solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa proprie. |
5 |
L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87 prevede che la Commissione europea adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonome e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. |
6 |
Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che le versioni della NC applicabili ai fatti oggetto del procedimento principale sono quelle relative agli anni 2007 e 2008, risultanti, rispettivamente, dai regolamenti nn. 1549/2006 e 1214/2007. Nelle versioni risultanti da tali regolamenti, la formulazione delle norme generali e delle voci doganali dei capitoli 84 e 85 della NC nonché delle note dei medesimi capitoli rilevanti ai fini delle questioni pregiudiziali non differisce. |
7 |
La parte seconda della NC comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». |
8 |
Le note 3 e 5 della sezione XVI della NC sono formulate nei termini seguenti:
(…)
|
9 |
La sezione XVI della NC reca un capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi». |
10 |
La nota 5 di tale capitolo è così formulata: «(…)
|
11 |
Ai sensi della voce 8471 della NC e della sottovoce 8471 70 50 di quest’ultima:
(…)
(…) 8471 70 50 – – – – – Unità di memoria a dischi rigidi (…)». |
12 |
Nella sezione XVI della NC è parimenti incluso un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». |
13 |
La voce 8521 della NC e la sottovoce 8521 90 00 di quest’ultima sono così formulate:
(…) 8521 90 00 – altri». |
Le note esplicative del SA
14 |
L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’articolo 6 della medesima. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre emendamenti a quest’ultima e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione nonché altri pareri per l’interpretazione del SA. |
15 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente s’impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna inoltre ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata. |
16 |
Nella versione adottata nel corso del 2007, le note esplicative del SA relative alla voce 8521 erano redatte nei seguenti termini: «A.- APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E APPARECCHI COMBINATI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE VIDEOFONICA Questi apparecchi, quando sono connessi ad una telecamera o ad un ricevitore televisivo, registrano gli impulsi elettrici su un supporto (segnali analogici) o dei segnali analogici trasformati in codice numerico (digitale) (o ancora una combinazione di questi segnali) che corrispondono alle immagini e al suono catturati da una telecamera o giunti al ricevitore. Generalmente, le immagini e il suono sono registrati sullo stesso supporto. La registrazione può effettuarsi secondo procedimenti magnetici o ottici; i supporti di registrazione sono generalmente costituiti da dischi o cassette. Questa voce comprende ugualmente gli apparecchi che registrano, spesso su disco magnetico, un codice numerico (digitale) che rappresenta immagini video e sonoro, trasferendo il codice numerico (digitale) da una macchina automatica per l’elaborazione dei dati (per esempio, registratori video digitali). In una registrazione magnetica su cassetta, le immagini e i suoni sono registrati su piste differenti, mentre in una registrazione magnetica su disco questi stessi dati sono registrati come altrettanti codici o punti magnetici sul tracciato a spirale che ricopre il disco. In una registrazione ottica, i dati numerici (digitali) che rappresentano le immagini e il suono sono codificati da un laser su di un disco. Gli apparecchi di registrazione video che ricevono segnali da un ricevitore di televisione incorporano ugualmente un sistema di regolazione che permette di scegliere il segnale desiderato (o il canale) tra le bande di frequenza dei segnali trasmessi dalla stazione di trasmissione della televisione. Allorché sono utilizzati per la riproduzione, tali apparecchi trasformano la registrazione in un segnale videofonico. Questo segnale è trasmesso sia a una stazione d’emissione, sia a un televisore. B. ‑ APPARECCHI DI RIPRODUZIONE Tali apparecchi sono destinati unicamente a riprodurre direttamente immagini e suono sul televisore. I supporti utilizzati in questi apparecchi sono registrati preventivamente in modo meccanico, magnetico o ottico con l’ausilio di un materiale di registrazione speciale. Si possono citare: Gli apparecchi a dischi in cui le informazioni (immagini e suono) sono registrate sul disco con diversi metodi e lette da un sistema di lettura ottico a raggio laser, un sensore capacitivo, un sensore o una cellula magnetica. Con riserva della Nota 3 della Sezione XVI, gli apparecchi suscettibili di riprodurre simultaneamente delle registrazioni video e audio devono essere classificati in questa voce. Gli apparecchi che decodificano e convertono in segnale videofonico le informazioni relative all’immagine registrate su un film fotosensibile (il suono è registrato magneticamente sulla stessa pellicola)». |
L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione
17 |
L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, costituito dalla dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione approvata il 13 dicembre 1996 durante la prima conferenza dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Singapore, dagli allegati e dalle appendici di quest’ultima (in prosieguo: l’«ITA»), nonché la comunicazione sulla sua attuazione sono stati approvati, a nome della Comunità, con decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU 1997, L 155, pag. 1). L’ITA precisa, al suo paragrafo 1, che il regime commerciale di ciascuna parte contraente dovrebbe evolvere in modo tale da favorire le opportunità di accesso al mercato dei prodotti delle tecnologie dell’informazione. |
18 |
Il regolamento (CE) n. 2559/2000 del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2000, L 293, pag. 1), è stato adottato al fine di applicare l’ITA, come emerge dai suoi considerando 2 e 3. |
19 |
Le appendici A e B dell’allegato dell’ITA sono così formulate: «Attachment A, Section 1 (…)
(…)
(…) Attachment B Positive list of specific products to be covered by this agreement wherever they are classified in the HS. (…) Proprietary format storage devices including media therefore for automatic data processing machines, with or without removable media and whether magnetic, optical or other technology, including Bernoulli Box, Syquest, or Zipdrive cartridge storage units. (…)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20 |
Negli anni 2007 e 2008 la Sprengen ha presentato, in nome e per conto proprio, dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ad apparecchi denominati «screenplays» a favore della sua committente Iomega International SA (in prosieguo: la «Iomega»). |
21 |
Dalla decisione di rinvio risulta che gli screenplays sono apparecchi in grado di memorizzare contenuti multimediali e di riprodurli su un televisore o su un videomonitor. |
22 |
A tal fine, gli screenplays contengono un disco rigido, sul quale possono essere memorizzati, a partire da un personal computer, contenuti video, musicali o anche fotografie nei vari formati correnti. Il collegamento con il personal computer è effettuato con l’aiuto della porta firewire o USB incorporata negli screenplays. |
23 |
Tali apparecchi possono essere successivamente scollegati dal computer e collegati attraverso un cavo a un televisore o a un videomonitor al fine di riprodurre i suddetti video, musica o fotografie. Mediante l’hardware e il software presenti negli screenplays, i contenuti multimediali (digitali) memorizzati sul loro disco rigido sono decodificati e convertiti in un segnale (analogico) pal/ntsc, che può essere visualizzato su un dato televisore o su un dato videomonitor. |
24 |
Le istruzioni per l’uso fornite insieme agli screenplays indicano quanto segue: «Con il lettore multimediale Iomega Screenplay, potete riprodurre i vostri contenuti multimediali preferiti sul vostro televisore a partire dal vostro computer. Copiate semplicemente films, fotografie e musica da un pc o da un computer Mac sul lettore Screenplay Pro attraverso la porta USB o FireWire. In seguito, potrete riprodurre i films, presentazioni delle fotografie e la vostra musica su qualsiasi apparecchio televisivo». |
25 |
Gli screenplays sono stati dichiarati dalla Sprengen nella sottovoce 8471 70 50 della NC, come «unità di memoria a dischi rigidi», cui corrisponde un dazio doganale pari allo 0%. |
26 |
Le autorità doganali dei Paesi Bassi, in seguito ad esame, hanno ritenuto che gli screenplays dovessero essere classificati come «apparecchi per la videoriproduzione» nella sottovoce 8521 90 00 della NC, cui corrisponde un dazio doganale pari al 13,9%. In tale contesto, sono state predisposte e inviate alla Sprengen talune ingiunzioni di pagamento. |
27 |
La Sprengen ha presentato opposizione avverso dette ingiunzioni. In seguito al rigetto di tale opposizione, essa ha presentato ricorso avverso le medesime ingiunzioni dinanzi allo rechtbank Haarlem (Tribunale di Haarlem, Paesi Bassi), che lo ha respinto il 22 dicembre 2011. La Sprengen ha quindi interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), che è stato anch’esso respinto, mediante una sentenza del 24 ottobre 2013, con la motivazione che gli screenplays dovevano essere classificati nella voce 8521 della NC. |
28 |
Avverso la sentenza resa in appello, la Sprengen ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi). Dinanzi a detto giudice, la Sprengen ha dedotto, in primo luogo, che il giudice d’appello ha interpretato la portata della voce 8521 della NC e, in particolare, la nozione di «apparecchi per la videoriproduzione», ai sensi di tale voce, in modo troppo ampio e che siffatta interpretazione è contraria al SA nonché alla NC. In secondo luogo la Sprengen ha osservato che, anche laddove gli screenplays potessero essere classificati nella voce 8521 della NC, il giudice d’appello ha interpretato in modo erroneo la nota 3 della sezione XVI della NC, in base alla quale le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. In ultimo luogo, la Sprengen ha dedotto che il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ha ingiustamente dichiarato che gli screenplays non rientravano nell’ambito di applicazione dell’ITA e che la stessa non poteva utilmente avvalersi di detto accordo relativamente all’applicazione della tariffa doganale. |
29 |
In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
30 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare separatamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che apparecchi come gli screenplays oggetto del procedimento principale, aventi la funzione di memorizzare contenuti multimediali, da un lato, e di riprodurli su un televisore o un videomonitor, dall’altro, rientrino nella sottovoce 8471 70 50 della NC oppure nella voce 8521 di tale nomenclatura. |
31 |
Al fine di rispondere alle questioni sollevate, è opportuno, da un lato, sottolineare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note delle sezioni o dei capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (v. sentenze del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 33, e dell’11 giugno 2015, Baby Dan, C‑272/14, EU:C:2015:388, punto 25). |
32 |
Dall’altro, secondo costante giurisprudenza, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze del 16 febbraio 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 21, e del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, EU:C:2015:152, punto 21 nonché giurisprudenza citata). |
33 |
A tale riguardo, dalla formulazione stessa delle voci 8471, in cui rientra la sottovoce 8471 70 50, e 8521 della NC nonché delle relative note esplicative si evince che la funzione della merce considerata è determinante per la classificazione di quest’ultima in una di tali voci. |
34 |
Infatti, tali voci descrivono in modo specifico la funzione che svolgono le merci in esse ricomprese. Così, la voce 8471 della NC si riferisce, in particolare, alle «Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità». A sua volta, la voce 8521 della NC riguarda gli «apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici». |
35 |
Dalla decisione di rinvio risulta che gli apparecchi oggetto del procedimento principale hanno funzioni che, considerate di per sé, permettono di classificarli nelle due voci indicate al punto 30 della presente sentenza. Tali apparecchi hanno più in particolare le funzioni di memorizzare contenuti multimediali, da un lato, e di riprodurli su un televisore o un videomonitor, dall’altro. |
36 |
Dalla suddetta decisione risulta altresì che la funzione principale degli apparecchi in esame consiste nella videoriproduzione. |
37 |
Ora, in primo luogo occorre rilevare che la nota 3 della sezione XVI della NC, che contiene i capitoli 84 e 85 di tale nomenclatura, precisa che, salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. |
38 |
Ne consegue che, tenuto conto della loro funzione principale, gli apparecchi come gli screenplays oggetto del procedimento principale dovrebbero, in via di principio, essere classificati nella voce 8521 della NC, la quale concerne specificamente gli apparecchi di videoriproduzione. |
39 |
Una tale affermazione non può essere messa in discussione dall’argomento della Sprengen secondo cui una siffatta classificazione è esclusa a motivo della nota esplicativa riguardante la voce 8521 del SA. Al riguardo, la Sprengen fa valere che, conformemente alla suddetta nota, solo gli apparecchi destinati «unicamente» a riprodurre direttamente immagini e suono sul televisore rientrano in tale voce. Orbene, secondo la Sprengen, anche volendo ritenere che gli screenplays abbiano una tale funzione di riproduzione, non si tratterebbe comunque dell’«unica» funzione di tali apparecchi. |
40 |
A tal proposito, secondo una costante giurisprudenza, le note esplicative del SA forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale di dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenza del 26 novembre 2015, Duval, C‑44/15, EU:C:2015:783, punto 24). |
41 |
Così, il fatto che la sezione B della nota esplicativa relativa alla voce 8521 del SA affermi che gli apparecchi inclusi in tale voce sono destinati «unicamente» a riprodurre direttamente immagini e suono su un televisore non osta alla constatazione di cui al punto 38 della presente sentenza. Invero, l’uso del termine «unicamente» non è tale da escludere ogni apparecchio che abbia altresì funzioni diverse da quella di videoriproduzione, ma è volto a distinguere tali apparecchi da quelli, detti «apparecchi combinati di registrazione e di riproduzione videofonica», oggetto della sezione A di tale nota esplicativa. |
42 |
In secondo luogo, una siffatta interpretazione è confermata dalla nota 5 del capitolo 84 della NC, che contiene la sottovoce 8471 70 50 della NC. La nota 5 C di tale capitolo reca disposizioni che si applicano con riserva di quelle contenute alle note 5 D e 5 E del medesimo capitolo. A termini della nota 5 E del capitolo 84 della NC «[l]e macchine che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua». |
43 |
Dal tenore letterale della suddetta nota 5 E risulta che l’espressione «specifica funzione» da essa adoperata indica una funzione «diversa dall’elaborazione dell’informazione» (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Kip Europe e a., C‑362/07 e C‑363/07, EU:C:2008:710, punto 32). |
44 |
Inoltre, dall’impianto generale e dalla finalità della detta nota risulta che la frase «sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione», che ivi figura, mira ad impedire che apparecchi la cui funzione sia estranea all’elaborazione dell’informazione vengano classificati nella voce 8471 della NC per il solo fatto che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o lavorano in collegamento con siffatta macchina (sentenza dell’11 dicembre 2008, Kip Europe e a., C‑362/07 e C‑363/07, EU:C:2008:710, punto 33). |
45 |
Occorre constatare, come hanno fatto il governo dei Paesi Bassi e la Commissione dinanzi alla Corte, che gli apparecchi oggetto del procedimento principale hanno una funzione specifica, ai sensi di detta disposizione, consistente nella riproduzione di immagini e di suoni su schermi televisivi. Tale funzione non può, in effetti, essere considerata come una funzione di elaborazione dell’informazione ai sensi della voce 8471 della NC. |
46 |
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del rinvio, il fatto che un apparecchio garantisca due funzioni, come gli apparecchi oggetto del procedimento principale, è irrilevante ai fini dell’applicabilità della nota 5 E del capitolo 84 della NC. Infatti, tale nota presuppone necessariamente che l’apparecchio interessato possa garantire più funzioni. |
47 |
Pertanto, ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC, gli apparecchi oggetto del procedimento principale non rientrano nella voce 8471 della NC e, più in particolare, nella sottovoce 8471 70 50 di tale nomenclatura. |
48 |
In terzo luogo, occorre verificare se siffatta interpretazione della NC sia rimessa in discussione dalle disposizioni dell’ITA richiamate dal giudice del rinvio. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, benché le disposizioni di un accordo quale l’ITA non siano idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possono invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell’Unione, dato che nel settore di cui trattasi esiste una normativa dell’Unione, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi (sentenza del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 39 nonché giurisprudenza citata). |
49 |
Secondo la Sprengen, gli apparecchi oggetto del procedimento principale rientrano sia nell’appendice A, quali «storage units», sia nell’appendice B, quali «proprietary format storage devices», dell’allegato dell’ITA. |
50 |
Tale appendice A include un riferimento alla sottovoce 8471 70 del SA, che corrisponde alla sottovoce 8471 70 della NC. Orbene, come risulta dal punto 47 della presente sentenza, tali apparecchi non possono essere classificati in questa voce della NC. Pertanto, la suddetta appendice A non è pertinente ai fini del procedimento principale. |
51 |
L’appendice B dell’allegato dell’ITA, recante un elenco di prodotti specifici rientranti nell’ITA, a prescindere da quale sia la loro classificazione nel SA, si riferisce a «proprietary format storage devices». Come affermato dalla Commissione durante l’udienza, al fine di stabilire se gli apparecchi oggetto del procedimento principale rientrino in tale nozione occorre tener conto della loro funzione principale e delle loro caratteristiche oggettive. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la funzione principale di tali apparecchi è la videoriproduzione e non quella di memorizzazione dei dati. Di conseguenza, i suddetti apparecchi non rientrano nella nozione di «proprietary format storage devices» cui fa riferimento detta appendice B. |
52 |
Per tali ragioni, si deve affermare che le appendici A e B dell’allegato dell’ITA sono privi di rilevanza ai fini del procedimento principale. |
53 |
In considerazione di tutto quanto precede, alle questioni sollevate occorre rispondere che la NC deve essere interpretata nel senso che apparecchi come gli screenplays oggetto del procedimento principale, aventi la funzione di memorizzare contenuti multimediali, da un lato, e di riprodurli su un televisore o un videomonitor, dall’altro, rientrano nella sottovoce 8521 di tale nomenclatura. |
Sulle spese
54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, e dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che apparecchi come gli screenplays oggetto del procedimento principale, aventi la funzione di memorizzare contenuti multimediali, da un lato, e di riprodurli su un televisore o un videomonitor, dall’altro, rientrano nella sottovoce 8521 di tale nomenclatura. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.