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Document 62015CJ0084

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016.
Sonos Europe BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 – Apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo (“streaming”) file audio sotto forma di suono amplificato.
Causa C-84/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:184

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

17 marzo 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 — Apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo (“streaming”) file audio sotto forma di suono amplificato»

Nella causa C‑84/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi, Paesi Bassi), con decisione del 13 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 2015, nel procedimento

Sonos Europe BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Sonos Europe BV, da N. Ooyevaar, W. Schipper e H. Ooyevaar, adviseurs, assistiti da T. Lyons, QC e J. Wolfs, advocaat;

per il governo neerlandese, da M. Gijzen e M. Bulterman, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e G. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 della Nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1), e (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU L 287, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sonos Europe BV (in prosieguo: la «Sonos Europe») e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le Finanze; in prosieguo: l’«Amministrazione delle dogane») relativamente alla classificazione doganale di apparecchi autonomi, denominati «SONOS Zone Player zps5», concepiti per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo («streaming») file audio sotto forma di suono amplificato (in prosieguo: gli «Zoneplayer»).

Contesto normativo

Il SA

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione internazionale recante creazione di detto consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «Convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata a nome della Comunità economica europea, unitamente al relativo Protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, mediante la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del SA. Ogni parte contraente s’impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, come pure tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificare la portata di questi ultimi.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della Convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal Comitato del SA.

6

Le note esplicative del SA relative alla voce 8517 sono formulate nei termini seguenti:

«Questa voce comprende gli apparecchi di comunicazione per la trasmissione o la ricezione di parole o di altri suoni, di immagini o di dati, tra due punti, attraverso la modulazione di una corrente elettrica o di una onda ottica trasmessa attraverso un cavo o attraverso onde elettromagnetiche in una rete senza fili. Il segnale può essere analogico o digitale. Tra queste reti, che possono essere interconnesse, si può citare la telefonia, la telegrafia, la radiotelefonia, la radiotelegrafia, le reti locali o le reti geografiche.

(...)

Presentati isolatamente, i microfoni, i ricevitori, i microtelefoni e gli altoparlanti rientrano alla voce 85.18; gli avvertitori sonori sono classificati alla voce 85.31.

Gli apparecchi telefonici normali possono integrare o comportare: una memoria che permette di conservare e di richiamare dei numeri di telefono; un dispositivo di visualizzazione che mostri il numero composto, il numero della persona che chiama, la data e l’ora della chiamata e la sua durata; un altoparlante e un microfono supplementari che permettono una comunicazione senza l’apparecchio; dei dispositivi automatici di risposta alle chiamate, di trasmissione di un messaggio registrato, di registrazione dei messaggi in entrata e di ascolto, su richiesta, dei messaggi registrati; i dispositivi per mettere in attesa una persona mentre si parla con un’altra persona, su un altro telefono. Gli apparecchi di uso abituale che incorporano questo dispositivo possono essere anche dotati di tasti che gli permettono di farli funzionare, come ad esempio un tasto di commutazione grazie al quale il telefono può funzionare anche se il microtelefono è poggiato sul supporto commutatore. Alcuni di questi dispositivi fanno ricorso ad un microprocessore o a circuiti integrati digitali».

7

Ai termini delle note esplicative del SA relative alla voce 8518 di tale sistema:

«Questa voce comprende i microfoni, gli altoparlanti, gli auricolari e cuffie e gli amplificatori elettrici a bassa frequenza di tutti i tipi, presentati isolatamente, senza riguardo all’uso particolare in vista del quale alcuni di questi apparecchi sono costruiti (per esempio microfoni, auricolari e cuffie per apparecchi telefonici e altoparlanti per apparecchi di radiodiffusione).

Sono compresi ugualmente in questa voce gli apparecchi di amplificazione del suono.

(...)

B. Altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche

Gli altoparlanti hanno una funzione inversa di quella dei microfoni. Sono degli apparecchi che riproducono il suono mediante trasformazione di impulsi o di oscillazioni elettriche in vibrazioni meccaniche e lo diffondono comunicando queste vibrazioni alla massa di aria ambiente. Si distinguono generalmente:

(...)

Dei trasformatori di adattamento e degli amplificatori sono talvolta incorporati agli altoparlanti. Generalmente i segnali elettrici di ingresso ricevuti dagli altoparlanti sono trasmessi in forma analogica, anche se, talvolta, il segnale di ingresso può essere digitale. In questo caso, gli altoparlanti integrano dei convertitori digitale‑analogico e degli amplificatori le cui vibrazioni meccaniche sono trasmesse nell’aria.

A seconda dell’uso cui sono destinati, gli altoparlanti possono essere montati in intelaiature di forme varie, generalmente ad effetto acustico, che possono consistere anche in oggetti di arredamento. Questi complessi sono da classificare in questa voce purché la funzione principale che li caratterizza sia quella di altoparlanti. Le incorniciature e i telai, presentati isolatamente, sono classificati in questa voce purché siano riconoscibili come destinati principalmente al montaggio di altoparlanti, tranne il caso, beninteso, in cui si tratti di mobili ai sensi del Capitolo 94 che, oltre al loro uso normale, sono semplicemente predisposti a ricevere un altoparlante.

La presente voce comprende gli altoparlanti costruiti per essere collegati ad una macchina automatica di elaborazione delle informazioni, quando presentati separatamente».

8

Le note esplicative del SA relative alla voce 8519 di tale sistema dispongono quanto segue:

«Questa voce comprende gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono e la loro combinazione. In generale il suono [è] registrato su o riprodotto da un dispositivo di memoria interna o un supporto (nastro magnetico, [supporto ottico,] supporto a semi‑conduttori o altro supporto della voce 85.23).

Gli apparecchi di registrazione del suono modificano un supporto di registrazione affinché gli apparecchi di riproduzione del suono possano successivamente riprodurre l’onda sonora originale (parole, musica, ecc). Il fenomeno di registrazione comprende la registrazione basata sulla ricezione di un’onda sonora o con altri metodi, come il trasferimento di un archivio (file) sonoro per mezzo di una macchina automatica per l’elaborazione delle informazioni, da un sito Internet o da dischi compatti nella memoria interna (per esempio una memoria flash) di un apparecchio audio digitale (per esempio un lettore MP3). [I] dispositivi che registrano il suono sotto forma di un codice numerico (digitale) non sono in genere capaci di riprodurre il suono a meno che non incorporino un mezzo per convertire il codice numerico (digitale) in segnale analogico.

(...)

IV.‐ Altri apparecchi muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

Gli apparecchi di questo gruppo possono essere portatili. Essi possono essere muniti di dispositivi acustici (altoparlanti, auricolari, cuffie) e da un amplificatore elettrico o costruiti per essere collegati a questi.

(...)

C) Apparecchi che utilizzano un supporto a semiconduttore

Questo gruppo comprende gli apparecchi che utilizzano i supporti a semiconduttore (per esempio, i dispositivi di immagazzinamento permanente). Il suono è registrato sul supporto di registrazione sotto forma di codice numerico (digitale) trasformato a partire da correnti amplificate di intensità variabile (segnale analogico). Il suono è riprodotto leggendo tale supporto. Il supporto a semiconduttore può essere installato nell’apparecchio in maniera permanente o sotto forma di supporto removibile di immagazzinamento permanente di dati esportabili. A titolo di esempio di apparecchi di questo tipo, si possono citare i lettori audio a memoria flash (per esempio alcuni lettori MP3) che sono degli apparecchi portatili alimentati a batteria, composti essenzialmente da un involucro contenente la memoria flash (interna o amovibile), un microprocessore, un sistema elettronico che comprende un amplificatore elettrico di audio frequenza, un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi e dei tasti di comando. Il microprocessore è programmato per utilizzare degli archivi (file) in formato MP3, o di formato simile. L’apparecchio può essere connesso ad una macchina automatica per il trattamento dei dati per trasferire gli archivi (file) in formato MP3, o di formato simile».

9

Le note esplicative del SA relative alla voce 8543 sono formulate nei termini seguenti:

«Questa voce comprende, purché non ne siano esclusi dalle Note della Sezione o di questo Capitolo, l’insieme delle macchine e apparecchi elettrici che non sono nominati né compresi in altre voci del Capitolo, né previsti più specificatamente da una voce qualsiasi d’un altro Capitolo (in particolare i Capitoli 84 o 90).

Sono da considerare come macchine o apparecchi ai sensi di questa voce, i dispositivi elettrici aventi una funzione propria. Le disposizioni della nota esplicativa della voce 84.79, relative alle macchine e agli apparecchi aventi una funzione propria, sono applicabili, mutatis mutandis, alle macchine e agli apparecchi di questa voce.

Sono per la maggior parte dei complessi di dispositivi elettrici elementari (lampade, trasformatori, condensatori, self, resistenze, ecc.), che assicurano la loro funzione esclusivamente mediante un mezzo puramente elettrico. Sono tuttavia compresi in questa voce gli oggetti elettrici comportanti dei dispositivi meccanici, a condizione che questi dispositivi non abbiano che un’importanza secondaria in rapporto a quella delle parti elettriche della macchina o dell’apparecchio».

La NC

10

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si fonda sul SA.

11

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risultante dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

12

Le versioni della NC applicabili ai fatti in esame nel procedimento principale, che hanno avuto luogo negli anni 2009 e 2010, sono quelle risultanti dai regolamenti n. 1031/2008 e n. 948/2009.

13

La Parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, nell’ambito del titolo I, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

14

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene in particolare una sezione XVI, la cui nota 3 così recita:

«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

15

Il capitolo 85 della NC, contenuto nella citata sezione XVI, è intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Tale capitolo contiene segnatamente le seguenti voci doganali:

«8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo: altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

 

‐ Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

(...)

(...)

8517 18 00

(...)

 

‐ altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 61 00

‐ ‐ Stazioni fisse

8517 62 00

‐ ‐ Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

8517 69

‐ ‐ altri:

(...)

(...)

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

(...)

(...)

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:

8519 20

‐ Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento:

(...)

(...)

8519 30 00

‐ Piatti giradischi

8519 50 00

‐ Segreterie telefoniche

 

‐ altri apparecchi:

8519 81

‐ ‐ muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:

(...)

(...)

8519 89

‐ ‐ altri:

 

‐ ‐ ‐ Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:

(...)

(...)

8519 89 19

‐ ‐ ‐ ‐ altri.

(...)

(...)

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

(...)

(...)

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo»

Causa principale e questione pregiudiziale

16

Nel periodo dal 7 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010, la Sonos Europe ha presentato nove dichiarazioni di immissione in libera pratica per degli Zoneplayer.

17

Tale apparecchio consiste in una cassa acustica nella quale sono integrati cinque altoparlanti, ciascuno dotato di un amplificatore digitale. La cassa è munita di pulsanti per la regolazione del suono («mute» e «volume»), di un collegamento per una cuffia, di un ingresso audio, di due porte di rete e di un raccordo per l’alimentazione elettrica dell’apparecchio. Inoltre, lo Zoneplayer è dotato di una scheda madre che contiene, in particolare, un processore. Il software istallato sulla scheda madre include, tra l’altro, il software operativo Linux, che può essere aggiornato attraverso una connessione a Internet.

18

Per stabilire tale connessione, lo Zoneplayer deve essere collegato ad un modem o a un router mediante un cavo «Ethernet». Una volta collegato a Internet, lo Zoneplayer permette al suo utilizzatore di ascoltare in particolare musica in streaming, cioè l’apparecchio procede alla lettura di file audio a mano a mano che procede allo scaricamento degli stessi, senza che per questo i file vengano registrati nella memoria dell’apparecchio. Lo Zoneplayer offre parimenti la possibilità di ascoltare le trasmissioni diffuse in streaming dalle stazioni radio presenti su Internet. Per permettere tale lettura in streaming, lo Zoneplayer compie uno scambio di dati grezzi con i server informatici sui quali sono memorizzati i file audio, di cui l’utilizzatore dell’apparecchio desidera ascoltare il contenuto.

19

Più di 25000 emittenti radiofoniche, programmi e podcast sono pre‑programmati sullo Zoneplayer e quest’ultimo non offre la possibilità di memorizzare i dati.

20

Alle porte di rete situate sulla parte posteriore della cassa possono essere collegati – tramite un cavo – dispositivi come un videolettore digitale, un personal computer, una consolle o un dispositivo di stoccaggio di rete [«Network Attached Storage (NAS)»] per connettere questi apparecchi ad Internet e/o per collegare lo Zoneplayer ai computer presenti in una rete locale. Il contenuto dei file audio presenti su questi altri terminali può essere parimenti diffuso mediante gli altoparlanti dello Zoneplayer. Anche in tal caso, questi file non vengono previamente memorizzati nello Zoneplayer, ma vengono letti in streaming da quest’ultimo durante il processo di trasferimento di dati che si crea tra gli apparecchi collegati in rete.

21

Due o più Zoneplayer possono inviare e ricevere reciprocamente senza filo dati digitali e formare così congiuntamente una rete di dati senza filo (in prosieguo: la «rete Sonos»). Il software istallato negli Zoneplayer consente, all’interno della rete Sonos, di inviare e diffondere musica in streaming verso ciascuno degli Zoneplayer separatamente. La rete Sonos funziona al riguardo indipendentemente dalla presenza di un’eventuale rete WIFI; infatti, il sistema stesso genera le chiavi di codificazione che utilizza per la trasmissione dei dati digitali da uno Zoneplayer all’altro.

22

Gli Zoneplayer sono stati dichiarati dalla Sonos Europe come ricadenti sotto la sottovoce 8519 89 90 della NC, per la quale è dovuto un dazio doganale del 2%. Conformemente a tali dichiarazioni, l’Amministrazione delle dogane ha inviato alla Sonos Europe intimazioni di pagamento di dazi doganali fino a concorrenza dell’importo dovuto.

23

La Sonos Europe ha presentato opposizione contro le intimazioni di pagamento in parola. A suo parere, lo Zoneplayer doveva essere classificato nella sottovoce 8517 62 00 della NC, per la quale è prevista un’aliquota di dazi doganali dello 0%. L’Amministrazione delle dogane ha respinto tale opposizione, precisando, nella sua decisione, che lo Zoneplayer ricadeva in linea di principio nella sottovoce 8519 89 19 della NC, con un’aliquota doganale del 4,5%, sicché l’importo dei dazi doganali indicato nelle intimazioni di pagamento controverse non sarebbe stato troppo elevato.

24

Contro tali decisioni dell’Amministrazione delle dogane la Sonos Europe ha proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank te Haarlem (Tribunale di Harlem), che l’ha dichiarato infondato. La Sonos Europe ha impugnato tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam).

25

Il giudice d’appello ha ritenuto che, in considerazione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, lo Zoneplayer era classificabile sia nella voce 8517, sia nella voce 8519 della NC. Sulla base di questa constatazione, detto giudice ha ritenuto opportuno determinare la classificazione tariffaria dello Zoneplayer facendo riferimento al contenuto della nota 3 della sezione XVI della NC. A parere del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), lo Zoneplayer, considerato dal punto di vista del consumatore, è destinato principalmente alla riproduzione del suono e tale funzione di riproduzione del suono è inerente all’apparecchio. Questa risulterebbe essere, quindi, la funzione principale dello Zoneplayer, mentre la funzione di rete resterebbe secondaria. A parere del giudice d’appello, lo Zoneplayer deve, per questo motivo, in forza delle regole 1 e 6 delle regole generali per l’interpretazione della NC e in applicazione della nota 3 della sezione XVI di tale nomenclatura, essere classificato nella sottovoce 8519 89 19 della nomenclatura stessa.

26

La Sonos Europe ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo ha espresso dubbi relativamente alla classificazione tariffaria dello Zoneplayer.

27

Esso ritiene infatti che, considerata la formulazione delle voci 8517, 8518 e 8519 della NC e tenuto conto delle note esplicative del SA relative alle voci corrispondenti di tale sistema, lo Zoneplayer presenti proprietà e caratteristiche in comune con le macchine e gli apparecchi che devono essere classificati in dette voci tariffarie. Nondimeno, lo Zoneplayer si distinguerebbe dagli apparecchi classificabili nelle voci tariffarie di cui sopra, tenuto conto in particolare del suo sviluppo tecnologico, poiché esso attuerebbe una tecnologia nuova ed avanzata. Il funzionamento dello Zoneplayer pertanto non si troverebbe descritto come tale nella NC ai termini di nessuna delle voci tariffarie della stessa.

28

In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le voci 8517, 8518, 8519 e 8527 della NC debbano essere interpretate nel senso che un prodotto come quello descritto nella presente sentenza (lo Zoneplayer), che riceve informazioni digitali e, senza memorizzarle (“streaming”), le riproduce amplificate sotto forma di suono mediante cinque altoparlanti (integrati) e/o le trasmette ad altri dispositivi nella rete locale, è classificabile in una o più di dette voci e, in caso affermativo, in quale di esse. Oppure se la voce 8543 della NC debba essere interpretata nel senso che un apparecchio come lo Zoneplayer deve esservi ricompreso in quanto apparecchio elettrico con una funzione specifica».

Sulla questione pregiudiziale

29

In via preliminare va ricordato che, quando la Corte è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste più nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, che non nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Il giudice nazionale risulta comunque in posizione migliore per effettuare tale classificazione (sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 27).

30

Spetterà, dunque, al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale alla luce degli elementi di interpretazione forniti dalla Corte nella sua risposta alla questione sottopostale da detto giudice.

31

Per dare una risposta utile al giudice del rinvio, è importante sottolineare, anzitutto, che, da un lato, come risulta dal punto 13 della presente sentenza, le regole generali per l’interpretazione della NC stabiliscono che la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, mentre la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore puramente indicativo.

32

Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

33

Relativamente alle note esplicative del SA, si deve aggiungere che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono validi elementi per l’interpretazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punto 25, e Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 28). Lo stesso vale per le note esplicative della NC (v., in tal senso, sentenze Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, EU:C:1994:252, punto 21, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 92).

34

Con la questione sollevata, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che un apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in streaming file audio sotto forma di suono amplificato, come l’apparecchio di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere classificato nella voce tariffaria 8517, 8518, 8519, 8527 o 8543 di tale nomenclatura.

35

A tal proposito, risulta dalla formulazione stessa delle voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 della NC, nonché dalle relative note esplicative, che la funzione del prodotto di cui trattasi è determinante per la classificazione di quest’ultimo in una di tali voci.

36

Infatti, le voci sopra menzionate descrivono in maniera specifica la funzione svolta dai prodotti cui esse si riferiscono. Così, la voce tariffaria 8517 della NC è relativa, per esempio, agli «apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo». La voce 8518 della NC riguarda in particolare gli «altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche». La voce 8519 della NC concerne gli apparecchi per la registrazione del suono, gli apparecchi per la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono. La voce 8527 della NC include gli «apparecchi riceventi per la radiodiffusione». Quanto alla voce 8543 della NC, essa designa «macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove [nel capitolo 85 della NC]».

37

Nella fattispecie, è pacifico che – come rilevato dalla Commissione – lo Zoneplayer svolge una sola funzione.

38

Risulta, infatti, dalla descrizione compiuta dal giudice del rinvio, come ripresa, in sostanza, ai punti da 17 a 21 della presente sentenza, che lo Zoneplayer è concepito per prelevare, ricevere e riprodurre sotto forma di suono, amplificato attraverso i cinque altoparlanti di cui l’apparecchio è provvisto, file audio disponibili su Internet. Qualora sia collegato alla rete locale, esso può anche leggere in streaming i file audio immagazzinati nella memoria degli apparecchi che fanno parte di questa rete. Ne risulta che lo Zoneplayer non genera di per sé la sorgente del suono che diffonde, poiché tale sorgente è un file audio memorizzato, a seconda dei casi, su un server esterno a cui lo Zoneplayer è collegato attraverso Internet o su un altro apparecchio con cui lo Zoneplayer condivide una rete locale.

39

Di conseguenza, lo Zoneplayer svolge unicamente una funzione di riproduzione del suono. A tale proposito, l’unità centrale che permette il trattamento dei file audio, le diverse porte che permettono il collegamento ad una rete locale e la connessione Internet non costituiscono funzioni distinte svolte dall’apparecchio, ma caratteristiche tecniche necessarie al suo funzionamento. Infatti, la ricezione del suono attraverso una comunicazione in rete è un’innovazione tecnologica per la maniera in cui i dati di una sorgente sonora sono ricevuti, convertiti e riprodotti.

40

Date tali circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dal governo neerlandese, la nota 3 della sezione XVI della NC, che si applica alle macchine e alle combinazioni di macchine destinate a compiere due o più funzioni diverse, alternative o complementari, non è pertinente ai fini della classificazione doganale di una merce come lo Zoneplayer. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 32 della presente sentenza, il criterio decisivo al riguardo va ricercato nelle caratteristiche e nelle proprietà oggettive del prodotto di cui si tratta.

41

Nel caso di specie, la funzione di riproduzione del suono svolta dallo Zoneplayer corrisponde alla formulazione letterale della voce 8519 della NC.

42

Oltre a ciò, le note esplicative del SA relative alla voce 8519 di tale sistema precisano che, «in generale», il suono è registrato su o riprodotto a partire da un dispositivo di memoria interna o da un supporto, il che non esclude altre sorgenti. Dunque, il solo fatto che la sorgente del suono non sia un dispositivo di memoria interna non esclude la classificazione di detto prodotto in tale voce tariffaria. Di conseguenza, la funzione di riproduzione del suono di un apparecchio come lo Zoneplayer non può essere messa in discussione per il fatto che la sorgente del suono che esso riproduce provenga da Internet, da un altro apparecchio con il quale esso condivide una rete locale, o da un apparecchio al quale esso è collegato attraverso un cavo.

43

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché essa sia inerente a detto prodotto, tenendo presente che l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenza Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

44

Nel caso di specie, lo Zoneplayer è destinato a riprodurre suoni e, più specificamente, musica. Secondo il governo neerlandese, infatti, la Sonos Europe presenta lo Zoneplayer al consumatore come un sistema senza fili destinato a realizzare la riproduzione di un suono stereo ad «alta fedeltà» (HIFI). Ne consegue che la messa in rete dell’apparecchio serve unicamente a permettere a quest’ultimo di svolgere la funzione alla quale è destinato. Date tali circostanze, la destinazione di un apparecchio come lo Zoneplayer corrobora la sua classificazione nella voce 8519 della NC.

45

Da tali elementi, nonché dalla descrizione dello Zoneplayer fatta dal giudice del rinvio, come ripresa, in sostanza, ai punti da 17 a 21 della presente sentenza, risulta che, fatta salva la valutazione del complesso degli elementi fattuali a disposizione di tale giudice, che compete a quest’ultimo effettuare, l’apparecchio in questione, in considerazione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive nonché della sua destinazione, svolge la funzione di riproduzione del suono, come descritta nella voce 8519 della NC.

46

Tale constatazione non può essere messa in discussione dalla tesi sostenuta dalla Sonos Europe, secondo cui lo Zoneplayer dovrebbe essere classificato nella voce 8517 della NC.

47

Lo Zoneplayer, infatti, svolge la funzione di riproduzione del suono e non può dunque ricadere sotto la voce 8517 della NC. Come risulta dal punto 39 della presente sentenza, la ricezione del suono attraverso una comunicazione in rete è un’innovazione tecnologica che unicamente permette allo Zoneplayer di funzionare. Di conseguenza, la circostanza che la messa in rete sia indispensabile per la riproduzione della musica non rimette minimamente in discussione la classificazione di quest’apparecchio nella voce 8519 della NC.

48

Alla luce dell’insieme delle considerazioni precedenti, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo («streaming») file audio sotto forma di suono amplificato, come quello in esame nel procedimento principale, deve essere classificato nella voce 8519 di detta nomenclatura, fatta salva la valutazione, da parte del giudice del rinvio, dell’insieme degli elementi fattuali a sua disposizione.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

La Nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo («streaming») file audio sotto forma di suono amplificato, come quello in esame nel procedimento principale, deve essere classificato nella voce 8519 di detta nomenclatura, fatta salva la valutazione, da parte del giudice del rinvio, dell’insieme degli elementi fattuali a sua disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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