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Document 62015CJ0044

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2015.
    Hauptzollamt Frankfurt am Main contro Duval GmbH & Co. KG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof.
    Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 9025 – Nozione di “termometro” – Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione predeterminata.
    Causa C-44/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:783

    SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    26 novembre 2015 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 9025 — Nozione di “termometro” — Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione predeterminata»

    Nella causa C‑44/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione dell’11 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2015, nel procedimento

    Hauptzollamt Frankfurt am Main

    contro

    Duval GmbH & Co. KG,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da J. Malenovský, facente funzione di presidente di sezione, A. Prechal (relatore) e K. Jürimäe, giudici

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per lo Hauptzollamt Frankfurt am Main, da A. Vieth, in qualità di agente;

    per la Duval GmbH & Co. KG, da F.‑F. Casper, Rechtsanwalt;

    per la Commissione europea, da A. Caeiros e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 9025 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 301, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt Frankfurt am Main (autorità doganale di Francoforte sul Meno; in prosieguo: l’«autorità doganale») e la Duval GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Duval») in merito alla classificazione tariffaria degli indicatori di temperatura ambiente.

    Contesto normativo

    Il diritto internazionale

    3

    La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, è stata approvata unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), a nome della Comunità economica europea, con decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

    4

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La medesima disposizione prevede che ciascuna parte contraente si impegni altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le sue note di sezione, di capitolo e di sottovoce, e a non modificarne la portata.

    5

    Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione internazionale recante istituzione di detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative adottate dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’articolo 6 della medesima.

    6

    Ai sensi della nota esplicativa relativa alla regola generale 3 a) per l’interpretazione del SA, contenuta nelle note esplicative adottate da detto comitato, nella loro versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: le «note esplicative del SA»), è previsto quanto segue:

    «(...)

    IV)

    Non è possibile stabilire principi rigorosi che permettano di determinare se, per quanto riguarda le merci in esame, una voce sia più specifica di un’altra; tuttavia, si può dire a titolo generale quanto segue:

    a)

    una voce che nomina un particolare oggetto è più specifica di una voce collettiva che comprende numerosi oggetti (...)

    b)

    bisogna considerare come più specifica la voce che identifica la merce in esame in modo più chiaro e secondo una descrizione più precisa e più completa.

    (...)».

    7

    Le note esplicative del SA relative alla voce 9025 del SA contengono, in particolare, le seguenti precisazioni:

    «(...)

    B.

    Termometri e pirometri, con dispositivo di registrazione o no

    Tra gli apparecchi di questo gruppo, si possono citare:

    1)

    I termometri a liquidi, con tubo di vetro, dei quali i principali tipi sono: (...) Alcuni termometri a liquidi sono detti a massima e a minima, nel senso che essi sono costruiti per registrare le temperature massime e minime alle quali sono stati esposti.

    2)

    I termometri metallici, e in particolare (...)

    3)

    I termometri a dilatazione o a pressione, a elementi metallici, (...)

    4)

    I termometri a cristalli liquidi (...)

    5)

    I termometri e pirometri elettrici, che comprendono: (...)

    6)

    I pirometri a cubo fotometrico (...)

    7)

    I pirometri ottici a filamento evanescente (...)

    8)

    Le lenti pirometriche, basate sui fenomeni di polarizzazione rotatoria (...)

    9)

    I pirometri basati sulla contrazione di una materia solida (per esempio, l’argilla) (...)

    (...)

    D.

    Igrometri, con dispositivo di registrazione o meno

    Gli igrometri servono a calcolare il grado di umidità dell’aria, di altri gas o di materie solide (stato igrometrico). I principali tipi sono i seguenti:

    (...)

    Gli igroscopi di fantasia, detti igrometri, che consistono specialmente in oggetti più o meno decorativi (chalet, torri, ecc.) con personaggi che entrano ed escono, secondo che sta per fare bello o cattivo tempo, sono ugualmente classificati in questa voce. Al contrario, le carte impregnate di sostanze chimiche, il cui colore varia in funzione dell’umidità atmosferica, rientrano nella voce 3822.

    (...)».

    La NC

    8

    La NC contiene nella sua prima parte, capo I, sezione A, un insieme di regole generali per l’interpretazione di tale nomenclatura. Tale sezione dispone quanto segue:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    (...)

    3.

    Qualora (…) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

    a)

    la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (...)

    (...)».

    9

    Il capitolo 90 della NC è intitolato «Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». Tale capitolo contiene, in particolare, la voce 9025, che è formulata e struttura nel modo seguente:

    «9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro:

     

    - Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:

    9025 11

    - - a liquido, a lettura diretta:

    9025 11 20

    - - - per uso clinico

    9025 11 80

    - - - altri

    9025 19

    - - altri:

    9025 19 20

    - - - elettronici

    9025 19 80

    - - - altri

    (...)

    (...)»

    10

    Il capitolo 38 della NC è intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche». Tale capitolo comprende, in particolare, la voce 3822, che è intitolata «Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati». La voce 3824 della NC è intitolata «Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove». La sottovoce 3824 90 98 della NC è una sottovoce residuale che contempla i prodotti non nominati né compresi altrove nella voce 3824 della NC.

    11

    La nota 3, lettera e), del capitolo 38 della NC precisa, in particolare, quanto segue:

    «Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

    (...)

    e)

    i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger)».

    12

    Il capitolo 48 della NC è intitolato «Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone». La voce 4823 della NC è intitolata «Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa». La sottovoce 4823 90 85 della NC è una sottovoce residuale che contempla i prodotti non nominati né compresi altrove nella voce 4823 della NC.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    13

    I due tipi di prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono indicati, rispettivamente, con i termini «carte termiche» e «strisce termiche». Le prime sono in forma di strisce di carta sul cui lato bianco è stampata l’indicazione di una temperatura; quanto all’altro lato, sono rivestite di uno strato nero termosensibile. Al raggiungimento della temperatura stampata sul lato bianco, la striscia indicatrice si colora in modo irreversibile, passando da bianco a nero. Le seconde sono strisce indicatrici recanti cinque punti di misurazione della temperatura e ricoperte da una pellicola di plastica. I punti di misurazione, ciascuno recante un valore di temperatura, si colorano in modo irreversibile allorché detto valore è raggiunto.

    14

    Nel corso del 2007, la Duval ha importato i prodotti di cui al procedimento principale. L’autorità doganale ha emesso un avviso di accertamento classificando tali prodotti nella sottovoce 3824 90 98 della NC e applicando il relativo tasso del 6,5%.

    15

    Ritenendo che le «carte termiche» avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 4823 90 85 della NC e avrebbero dovuto, quindi, essere esentate da dazi doganali, mentre le «strisce termiche» avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 9025 19 80 della NC e, pertanto, essere assoggettate a un’aliquota di imposta del 2,1%, la Duval ha presentato ricorso avverso il summenzionato avviso di accertamento dinanzi al Finanzgericht (Tribunale tributario).

    16

    Poiché tale giudice ha dichiarato che i prodotti di cui al procedimento principale erano «termometri» ai sensi della voce 9025 della NC e, di conseguenza, ha condannato l’autorità doganale a rimborsare alla Duval i dazi doganali riscossi in eccesso, detta autorità ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale).

    17

    Rilevando che la nozione di termometro non è definita nella NC e che le note esplicative del SA contengono un elenco, non indicato come esemplificativo, degli strumenti appartenenti al gruppo dei termometri e pirometri nel quale non figurano né i prodotti di cui al procedimento principale né nessun altro strumento equiparabile di carta o strumenti di indicazione della temperatura monouso, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) si chiede se esigenze di certezza del diritto e di semplicità dell’operazione di classificazione non dovrebbero indurre a considerare che detto elenco riveste carattere tassativo e vincolante.

    18

    Se una tale interpretazione non dovesse prevalere, detto giudice osserva, allora, che il titolo del capitolo 90 della NC si riferisce agli «strumenti di misurazione», che con il termine «termometro» si intende, sia letteralmente che concettualmente, uno strumento di misurazione della temperatura e che con la nozione di misurazione si intende comunemente un confronto quantitativo di una grandezza misurata con un’unità di riferimento.

    19

    In tali circostanze, il giudice del rinvio si interroga sull’eventuale possibilità di ricavare dalle note esplicative del SA una definizione più ristretta di «termometro», la quale richiederebbe che il dispositivo interessato soddisfi condizioni ulteriori, derivanti da diverse caratteristiche comuni, che sembrano accumunare gli apparecchi di misurazione indicati da dette note come rientranti nella voce 9025 del SA o di altre posizioni del medesimo capitolo di quest’ultimo, quali una fabbricazione minuziosa e un alto grado di precisione, una capacità di riprodurre l’esito della misurazione, l’indicazione continua dell’andamento della misurazione o, ancora, la possibilità di utilizzare lo strumento ripetutamente.

    20

    Tale medesimo giudice si chiede, allo stesso modo, se il fatto che la nota 3, lettera e), del capitolo 38 della NC precisi che i pirometri fusibili per il controllo della temperatura di forni rientrano nella voce 3824 della NC o la circostanza che dalle note esplicative del SA relative agli igrometri emerga che dispositivi aventi funzionamento analogo ai prodotti di cui al procedimento principale sono espressamente esclusi dalla voce 9025 della NC siano tali da influenzare la classificazione di questi ultimi.

    21

    È in tale contesto che il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, in assenza di una definizione astratta della nozione di termometro ai sensi della voce 9025 della NC, debbano essere classificati nella voce medesima (“termometri”) eccezionalmente soltanto gli apparecchi elencati nelle note esplicative del SA relative alla voce 9025, sezione B (termometri e pirometri, registratori o non [...]).

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

    2)

    Se dall’elenco degli apparecchi nelle note esplicative del SA relative alla voce 9025 della NC si debba desumere che i dispositivi che non presentino le modalità di funzionamento inerenti a tali apparecchi (misurazione della temperatura sulla base, ad esempio, dell’espansione meccanica di liquidi o metalli, di variazioni fisiche o di impulsi elettrici) non possano essere classificati nella voce 9025 della NC.

    In caso di risposta negativa anche a detta questione:

    3)

    Se sia classificabile come termometro, ai sensi della voce 9025 della NC, anche un dispositivo che indichi il raggiungimento del livello prescritto (soglia) da parte della temperatura di un oggetto da misurare, benché il suddetto dispositivo non soddisfi criteri quali la riproducibilità dell’esito della misurazione, l’indicazione continua dell’andamento della temperatura e la possibilità di utilizzare l’apparecchio ripetutamente».

    Sulle questioni pregiudiziali

    22

    Con le sue tre questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la voce 9025 della NC debba essere interpretata nel senso che essa contempla indicatori di temperatura ambiente di carta, se del caso rivestiti di una pellicola di plastica, i quali, come i prodotti di cui al procedimento principale, indicano, attraverso una modifica di colore, in modo irreversibile e senza possibilità di riutilizzo successivo, se una o più temperature soglia siano state raggiunte.

    23

    È d’uopo rammentare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza Douane Advies Bureau Rietveld, C‑541/13, EU:C:2014:2270, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

    24

    La Corte ha parimenti affermato che le note esplicative della NC nonché quelle del SA forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale di dette note deve, dunque, essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata. Qualora risulti che esse siano contrarie al testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli, le note esplicative della NC devono essere disattese (v., in particolare, sentenza JVC France, C‑312/07, EU:C:2008:324, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    25

    D’altro canto, si deve rammentare che la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in particolare, sentenza Douane Advies Bureau Rietveld, C‑541/13, EU:C:2014:2270, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

    26

    Per quanto riguarda la voce 9025 della NC, dalla sua formulazione emerge che quest’ultima riguarda in particolare i «termometri».

    27

    Benché la NC non definisca tale nozione, si deve rilevare che, nella sua accezione comune, quest’ultima rinvia agli strumenti di misurazione della temperatura, come indicato, tra l’altro, in svariate versioni linguistiche della NC, dalla combinazione dei termini di origine greca che la caratterizzano.

    28

    Al punto 34 della sentenza Raytek e Fluke Europe (C‑134/13, EU:C:2015:82), la Corte ha, pertanto, dichiarato segnatamente, in merito a un regolamento della Commissione europea che classificava termocamere a infrarossi sotto il codice 9025 19 20 della NC, che tale istituzione aveva ritenuto correttamente che, poiché detti apparecchi erano in grado di misurare la temperatura e di esprimere i valori misurati in forma di cifre, rispondessero a una funzione rientrante nella voce 9025 della NC e dovessero essere classificati come termometri ai sensi di tale disposizione.

    29

    Al punto 35 della medesima sentenza, la Corte ha altresì sottolineato che la semplice misurazione della temperatura costituiva la proprietà specifica rientrante in detta voce.

    30

    Orbene, si deve constatare, al riguardo, che prodotti quali quelli di cui al procedimento principale sono destinati, in ragione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, a essere usati esclusivamente come strumenti di misurazione della temperatura. Infatti, avendo come unica funzione quella di indicare, attraverso una misurazione della temperatura ambiente, se è stato raggiunto un livello di temperatura preciso predefinito, indicando, in questo caso, tramite un cambiamento di colore, il risultato in questo senso di detta misurazione, tali prodotti devono essere classificati come termometri sotto il codice 9025 della NC.

    31

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale conclusione non può essere compromessa dalla nota 3, lettera e), che figura al capitolo 38 della NC, secondo cui i «i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger)» rientrano nella voce 3824 della NC e non in un’altra voce della medesima. Invero, oltre al fatto che detta nota riguarda soltanto la categoria delle merci molto specifiche alle quali essa si riferisce e a cui non corrispondono manifestamente prodotti come quelli di cui al procedimento principale, si deve rilevare che, a differenza di tali ultimi prodotti e, più in generale, dei termometri, la funzione di tali pirometri fusibili non consiste in una semplice misurazione precisa delle temperatura ambiente. Infatti, i pirometri fusibili di cui trattasi, chiamati anche «coni pirometrici», utilizzati nei forni per ceramica hanno come funzione di consentire, fondendo e curvandosi progressivamente sotto l’effetto del calore, il monitoraggio dell’evoluzione della cottura dei lavori di ceramica e di determinare il momento in cui questi ultimi hanno raggiunto il livello di cottura desiderato.

    32

    Per quanto riguarda la circostanza che l’elenco degli strumenti rientranti nel gruppo delle merci qualificate come termometri e pirometri che comportano, nella sezione B, le note esplicative del SA relative alla voce 9025 di quest’ultimo non menziona prodotti quali quelli di cui al procedimento principale, occorre sottolineare che, come emerge dalla formulazione medesima di tali note e secondo quanto deriva dalla giurisprudenza ricordata al punto 28 della presente sentenza, detto elenco non intende affatto essere esaustivo. Inoltre, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 24 della presente sentenza, tali note esplicative non possono, in ogni caso, avere l’effetto di restringere la portata di una voce della NC quale risulta dal tenore di quest’ultima.

    33

    Pertanto, la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che tutti i prodotti così elencati in detta sezione delle note esplicative del SA abbiano, oltre alla proprietà comune specifica menzionata ai punti da 27 a 29 della presente sentenza e che consiste nell’effettuare una misurazione della temperatura, altre caratteristiche comuni attinenti in particolare alle loro modalità tecniche di funzionamento, al fatto che essi possono essere oggetto di molteplici e ripetuti usi o al fatto che consentano un’indicazione continua dell’andamento della temperatura, non può condurre a interpretare restrittivamente la nozione di termometro che figura alla voce 9025 della NC, facendo assurgere tali ulteriori caratteristiche al rango di elementi costitutivi di detta nozione.

    34

    Per quanto riguarda il criterio attinente alla possibilità di un’indicazione continua dell’andamento delle temperatura, occorre, del resto, osservare altresì che, come sottolineato dalla Commissione, le note esplicative del SA relative alla voce 9025 di quest’ultimo precisano espressamente nella loro sezione B, punto 1, che rientrano in detta voce i termometri a liquidi detti a «massima» o a «minima» costruiti per registrare le temperature massime e minime alle quali sono stati esposti.

    35

    Per quanto riguarda, infine, la precisazione che figura alla sezione D di tali medesime note esplicative del SA, secondo cui le carte impregnate di sostanze chimiche, il cui colore varia in funzione dell’umidità atmosferica, rientrano nella voce 3822 della NC, si deve sottolineare, in primo luogo, che detta precisazione riguarda il gruppo delle merci qualificate come igrometri e non quello dei termometri, in quanto tale gruppo non contiene precisazioni corrispondenti per quanto riguarda prodotti come quelli di cui al procedimento principale. Occorre, in secondo luogo, ricordare che, nella sentenza Douane Advies Bureau Rietveld (C‑541/13, EU:C:2014:2270), pronunciata in relazione a prodotti analoghi a quelli di cui al procedimento principale, la Corte ha statuito che la voce 3822 della NC doveva essere interpretata nel senso che tali prodotti non vi rientrano.

    36

    Da tutto quanto precede deriva che la circostanza che i prodotti di cui al procedimento principale siano di carta, eventualmente rivestiti di una pellicola di plastica, e che abbiano un funzionamento più semplice di taluni altri strumenti di misurazione in cui si ricorre a meccanismi più sofisticati, o il fatto che consentano soltanto la misurazione di determinate temperature soglia predeterminate, o ancora la circostanza che non possano essere utilizzati più volte tenuto conto del carattere irreversibile della marcatura che si verifica nel momento in cui sono raggiunte tali temperature soglia non ostano a che prodotti di tal genere siano classificati sotto la voce 9025 della NC.

    37

    Inoltre, nel caso della sottovoce 3824 90 98 della NC utilizzata dall’autorità doganale nell’avviso di accertamento di cui al procedimento principale, occorre ricordare che, secondo la sua formulazione, la posizione 3824 della NC riguarda, in particolare, i «prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove» e che la sottovoce 90 98 è, all’interno di tale voce 3824, una sottovoce residuale che contempla i prodotti chimici non nominati o ripresi altrove in detta voce.

    38

    In tali circostanze, è sufficiente rilevare che, anche supponendo che prodotti quali quelli di cui al procedimento principale possano rientrare anche nella voce 3824 della NC, resterebbe il fatto che, in forza della regola generale 3, lettera a), della NC, la voce più specifica deve avere la priorità rispetto alle voci di portata più generale. Orbene, come è stato precisato ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, la misurazione della temperatura costituisce la proprietà specifica che caratterizza le merci indicate come termometri alla voce 9025 della NC e i prodotti di cui al procedimento principale possiedono tale specifica proprietà. Al contrario, la voce 3824 della NC, che si riferisce ai prodotti chimici e alle preparazioni chimiche non nominati né compresi altrove, riveste una portata molto più generale.

    39

    Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda la sottovoce 4823 90 85 della NC di cui si è in particolare avvalsa la Duval, per quanto riguarda le «strisce termiche», a sostegno del suo ricorso avverso l’avviso di accertamento di cui al procedimento principale. Infatti, occorre ricordare che, secondo la sua formulazione, la voce 4823 della NC riguarda «altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa» e che la sottovoce 90 85 è, all’interno di tale voce 4823, essa stessa una sottovoce residuale che contempla i prodotti non nominati o compresi altrove in detta voce.

    40

    Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la voce 9025 della NC deve essere interpretata nel senso che essa contempla gli indicatori di temperatura ambiente di carta, se del caso rivestiti di una pellicola di plastica, i quali, come i prodotti di cui al procedimento principale, indicano attraverso una modifica di colore, in modo irreversibile e senza possibilità di riutilizzo successivo, se una o più temperature soglia siano state raggiunte.

    Sulle spese

    41

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    La voce 9025 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, deve essere interpretata nel senso che essa contempla gli indicatori di temperatura ambiente di carta, se del caso rivestiti di una pellicola di plastica, i quali, come i prodotti di cui al procedimento principale, indicano attraverso una modifica di colore, in modo irreversibile e senza possibilità di riutilizzo successivo, se una o più temperature soglia siano state raggiunte.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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