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Document 62015CA0424

    Causa C-424/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 3 — Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Riforma istituzionale — Fusione dell’autorità nazionale di regolamentazione con altre autorità di regolamentazione — Destituzione del presidente e di un consigliere dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione prima della scadenza dei loro mandati — Motivo della destituzione non previsto dal diritto nazionale)

    GU C 475 del 19.12.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 475/6


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

    (Causa C-424/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 3 - Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Riforma istituzionale - Fusione dell’autorità nazionale di regolamentazione con altre autorità di regolamentazione - Destituzione del presidente e di un consigliere dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione prima della scadenza dei loro mandati - Motivo della destituzione non previsto dal diritto nazionale))

    (2016/C 475/08)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti

    Ricorrenti: Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros

    Convenuto: Administración del Estado

    Dispositivo

    1)

    La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la fusione di un’ autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle della concorrenza, del settore postale e del settore dell’energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di detta direttiva, come modificata, purché, nell’esercizio di tali funzioni, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste da quest’ultima e le decisioni da esso adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

    2)

    L’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istituzionale volta alla fusione di un’autorità nazionale di regolamentazione, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di tale direttiva come modificata, il presidente e un consigliere, membri dell’organo collegiale direttivo dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione, siano destituiti dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.


    (1)  GU C 363 del 3.11.2015.


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