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Document 62015CA0161

    Causa C-161/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Abdelhafid Bensada Benallal/État belge (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Autonomia processuale degli Stati membri — Ricevibilità di motivi di cassazione — Motivo di ordine pubblico)

    GU C 156 del 2.5.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 156/18


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Abdelhafid Bensada Benallal/État belge

    (Causa C-161/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Diritto al contraddittorio - Autonomia processuale degli Stati membri - Ricevibilità di motivi di cassazione - Motivo di ordine pubblico))

    (2016/C 156/25)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti

    Ricorrente: Abdelhafid Bensada Benallal

    Convenuto: État belge

    Dispositivo

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando, conformemente al diritto nazionale applicabile, un motivo attinente alla violazione del diritto interno sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, è ricevibile solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come garantito dal diritto dell’Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al medesimo giudice, deve essere dichiarato ricevibile se tale diritto, come garantito dall’ordinamento nazionale, soddisfa le condizioni previste da detto ordinamento per essere qualificato come motivo di ordine pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 190 dell’8.6.2015.


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