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Document 62015CA0024

    Causa C-24/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) — Trasferimento di beni all’interno dell’Unione europea — Diritto all’esenzione — Mancato rispetto dell’obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione — Mancanza di indizi seri dell’esistenza di una frode fiscale — Diniego del beneficio dell’esenzione — Ammissibilità)

    GU C 475 del 19.12.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 475/3


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen

    (Causa C-24/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) - Trasferimento di beni all’interno dell’Unione europea - Diritto all’esenzione - Mancato rispetto dell’obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione - Mancanza di indizi seri dell’esistenza di una frode fiscale - Diniego del beneficio dell’esenzione - Ammissibilità))

    (2016/C 475/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht München

    Parti

    Ricorrente: Josef Plöckl

    Convenuto: Finanzamt Schrobenhausen

    Dispositivo

    L’articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall’articolo 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l’articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l’esenzione.


    (1)  GU C 138 del 27.4.2016.


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