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Document 62014TN0587

Causa T-587/14: Ricorso proposto il 6 agosto 2014 — Crosfield Italia/ECHA

GU C 361 del 13.10.2014, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/15


Ricorso proposto il 6 agosto 2014 — Crosfield Italia/ECHA

(Causa T-587/14)

2014/C 361/20

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Crosfield Italia Srl (Verona, Italia) (rappresentante: M. Baldassarri, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e dunque dichiarare invalida e/o priva di efficacia la decisione n. SME 2013 4672, del 28.05.2014, assunta dall’Agenzia ECHA e comunicata alla odierna ricorrente in data 09.06.2014 con conseguente caducazione di ogni effetto della predetta decisione, ivi compreso l’annullamento delle fatture per il recupero delle maggiori imposte e per le sanzioni asseritamene dovute.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento si rivolge contro la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha considerato che la ricorrente non soddisfi le condizioni per essere considerata una piccola o media impresa, nel senso del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 790/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e la direttiva della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 396, pag. 849), rifiutandole i benefici ivi previsti e prevedendo il pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.

I motivi ed argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-620/13, Marchi Industriale/ECHA.


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