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Document 62014TN0506

    Causa T-506/14: Ricorso proposto il 27 giugno 2014 — Grandi Navi Veloci/Commissione

    GU C 282 del 25.8.2014, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 282/55


    Ricorso proposto il 27 giugno 2014 — Grandi Navi Veloci/Commissione

    (Causa T-506/14)

    2014/C 282/74

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Grandi Navi Veloci SpA (Palermo, Italia) (rappresentanti: S. Grassani, S. Ravenna e A. Franchi, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea C (2013) 9101 final del 22 gennaio 2014 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la sovvenzione concessa a Saremar per lo svolgimento di attività promozionali e le garanzie (fidi bancari e lettere di patronage) concesse dalla Regione Sardegna non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’Articolo 107(1) TFUE;

    condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea C (2013) 9101 final del 22 gennaio 2014 relativa alle misure di aiuto cui la Regione autonoma della Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar [casi SA.32014 (2011/C), SA32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C)]. Con tale decisione la Commissione ha stabilito, inter alia, che la sovvenzione concessa a Saremar per lo svolgimento di attività promozionali e le garanzie (fidi bancari e lettere di patronage) concesse dalla Regione Sardegna non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’Articolo 107(1) TFUE.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

    1.

    Con il primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’Articolo 107(1) TFUE, Grandi Navi Veloci denuncia il vizio della decisione in relazione all’asserita insussistenza di un vantaggio economico in capo a Saremar con riferimento al corrispettivo versato dalla Regione Sardegna per supposte attività promozionali. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato l’Articolo 107(1) TFUE nella parte in cui ha ritenuto che il prezzo pagato dalla Regione Sardegna quale corrispettivo per le attività promozionali affidate a Saremar a fronte del corrispettivo di € 3 0 00  000 fosse in linea con i valori di mercato e che non sussistesse il requisito del vantaggio economico in capo al beneficiario.

    2.

    Con il secondo motivo, Grandi Navi Veloci denuncia, in primo luogo, l’errore manifesto di valutazione, da parte della Commissione, in merito all’asserita inadeguatezza del metodo usato dal perito incaricato dal Tribunale di Genova; e, in secondo luogo, la condotta della Commissione sotto il profilo della carenza di istruttoria e la violazione del principio di buona amministrazione.

    3.

    Con il terzo motivo, Grandi Navi Veloci fa valere la contraddittorietà e insufficienza di motivazione della decisione ai sensi dell’Articolo 296 TFUE in relazione alla qualificazione come non aiuto della misura connessa alle supposte attività promozionali.

    4.

    Con il quarto motivo, Grandi Navi Veloci denuncia, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’Articolo 107(1) TFUE in relazione all’asserita inesistenza dell’aiuto di Stato rappresentato dai fidi bancari e dalle lettere di patronage; e, in secondo luogo, la connessa violazione dell’obbligo di motivazione della decisione ai sensi dell’Articolo 296 TFUE.


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