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Document 62014TN0384

Causa T-384/14: Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — Italia/Commissione

GU C 235 del 21.7.2014, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/32


Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-384/14)

2014/C 235/43

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: B. Tidore, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione n. C (2014) 2008 del 4 aprile 2014, notificata in data 7 aprile 2014, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri, e più concretamente dall’Italia, nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano deduce tre motivi di ricorso:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi comunitari e su un’insufficiente istruttoria.

Si fa valere a questo riguardo che nella decisione impugnata, la Commissione ha operato una rettifica finanziaria sul presupposto di alcune carenze riscontrate in un’ispezione in loco, che ha avuto luogo nelle sole regioni di Lazio e Abbruzzo. La ricorrente contesta che gli esiti di tale ispezione possano estendersi al di fuori delle regioni considerate e che la rettifica possa essere quantificata nella misura del 5 %, perché la realtà delle varie regioni italiane è estremamente diversificata e in ogni caso è stato coinvolto un unico O.P. (AGEA).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 43 e 48 del reg. 1782/2003 (1).

Nella propria decisione, la Commissione ha contestato allo Stato italiano una erronea applicazione della normativa in tema di diritti speciali, affermando che si sarebbe realizzato un rischio per il Fondo. La ricorrente deduce che gli artt. 43 e 48 del Reg.1782/2003 non prevedono una specifica modalità di redistribuzione dei diritti speciali, per i casi presi in esame dalla Commissione, e che la metodologia adottata in Italia non è soltanto del tutto conforme a tale normativa, ma non presenta di per sé particolari rischi per il Fondo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali in tema di rettifica finanziaria e di rispetto dei criteri di riconoscimento, nonché su una insufficiente motivazione.

Nella propria decisione, la Commissione ha operato una rettifica relativa alle lacune operative addebitabili all’ARBEA, OP cui è stato revocato il riconoscimento con provvedimento dell’amministrazione del 12 maggio 2010 e con decorrenza 16 ottobre 2010, momento in cui le competenze dell’ARBEA sono state assunte dall’AGEA. La ricorrente contesta il modo di procedere della Commissione, che ha esteso al 2010 la rettifica già operata per gli esercizi finanziari 2007-2009, presupponendo il persistere dei rischi già accertati e adottando la stessa percentuale, nonché l’applicazione della rettifica al periodo intercorrente tra la revoca del riconoscimento e l’assunzione delle funzioni da parte dell’AGEA.


(1)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.


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