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Document 62014TN0285

    Causa T-285/14: Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione

    GU C 223 del 14.7.2014, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 223/36


    Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione

    (Causa T-285/14)

    2014/C 223/40

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf), Buderus Edelstahl Schmiedetechnik GmbH (Wetzlar), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld), Peiner Träger GmbH (Peine), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen), Pruna Betreiber GmbH (Grünwald), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen), Salzgitter Mannesmann Rohr Sachsen GmbH (Zeithain), HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH (Dortmund), Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH (Mülheim an der Ruhr), Mülheim Pipecoatings GmbH (Mülheim an der Ruhr), Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland GmbH (Remscheid), Salzgitter Hydroforming GmbH & Co. KG (Crimmitschau), Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH (Siegen), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg) (rappresentanti: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler e T. Woltering, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare la nullità della decisione della convenuta del 18 dicembre 2013, con la quale quest’ultima ha avviato il procedimento d’indagine formale nella causa «Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia» (GU C 37/73 del 7 febbraio 2014);

    unire il presente procedimento a quello relativo al ricorso proposto dalla Germania dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della decisione impugnata (presentazione del ricorso il 21 marzo 2014);

    in subordine: far inserire nel fascicolo gli atti di detto procedimento relativo al ricorso della Germania;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

    1.

    Primo motivo: nessun vantaggio

    Le ricorrenti fanno valere che il regime speciale di compensazione previsto dalla legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: la «EEG») non comporta alcun vantaggio per gli utenti a forte consumo di energia nell’industria siderurgica in generale e per le ricorrenti dal n. 2 al n. 24 in particolare.

    2.

    Secondo motivo: nessun vantaggio selettivo

    Inoltre, le ricorrenti sostengono che, per esse, non esiste a fortiori alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel regime speciale di compensazione.

    3.

    Terzo motivo: nessun utilizzo di risorse statali

    Le ricorrenti fanno valere, per di più, che il regime speciale di compensazione non costituisce un aiuto «concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    4.

    Quarto motivo: nessuna distorsione della concorrenza

    Le ricorrenti sostengono che il regime speciale di compensazione non falsa la concorrenza in seno all’Unione europea.

    5.

    Quinto motivo: assenza di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri

    Le ricorrenti fanno valere inoltre che il regime speciale di compensazione non pregiudica nemmeno il commercio tra gli Stati membri.

    6.

    Sesto motivo: una cessazione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione viola i diritti fondamentali delle ricorrenti

    Le ricorrenti sostengono che il fatto di qualificare il regime speciale di compensazione come aiuto o di ridurlo in maniera sostanziale violerebbe non solo i limiti dell’articolo 107 TFUE, chiaramente definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche il requisito fondamentale dell’equità sostanziale nella ripartizione degli oneri. Una soppressione o una riduzione sostanziale del regime speciale di compensazione violerebbe quindi altresì i diritti fondamentali delle ricorrenti, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    7.

    Settimo motivo: il regime speciale di compensazione rientra nell’ambito della decisione della Commissione del 22 maggio 2002

    Le ricorrenti affermano altresì che la Commissione, nella propria decisione del 22 maggio 2002, ha constatato espressamente che la EEG e i suoi «regimi di compensazione» non configurano la fattispecie di un aiuto (1). Tale decisione copre altresì il regime speciale di compensazione.

    8.

    Ottavo motivo: errore manifesto di valutazione ed esame preliminare insufficiente

    Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha esaminato sufficientemente e, pertanto, non ha neanche realizzato che le eccezioni previste per gli utenti a forte consumo di energia sono giustificate dall’obiettivo, dalla natura e dalla struttura interna della EEG e non costituiscono quindi un vantaggio selettivo.

    9.

    Nono motivo: violazione del diritto al contraddittorio

    Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione le avrebbe dovute comunque consultare prima dell’adozione di una decisione avente tali effetti giuridici gravi.


    (1)  Lettera della Commissione del 22 maggio 2002, C (2002) 1887 def./Aiuto di Stato NN 27/2000-Germania


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