Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0141

    Causa T-141/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio

    GU C 142 del 12.5.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 142/41


    Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio

    (Causa T-141/14)

    2014/C 142/54

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, Solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    annullare l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (1);

    disporre la riunione della presente causa alla causa T-507/13; e

    condannare il convenuto alla spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base (2) nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto in violazione dei diritti dei ricorrenti ad un equo processo e del principio di corretta amministrazione, nonché in violazione del diritto di difesa dei ricorrenti e degli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

    2.

    Secondo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto illegittimo.

    3.

    Terzo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui concede a taluni produttori cinesi l’esenzione dalle misure di cui trattasi sulla base di un’offerta di impegno, accettata e confermata dalla decisione 2013/707/UE (3)nonché dalla decisione 2013/423/UE (4) della Commissione, laddove si tratta invece di un’intesa orizzontale sui prezzi.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

    (3)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 14).

    (4)  Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26).


    Top