This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TN0141
Case T-141/14: Action brought on 28 February 2014 — SolarWorld and Others v Council
Causa T-141/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio
Causa T-141/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio
GU C 142 del 12.5.2014, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/41 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — SolarWorld e a./Consiglio
(Causa T-141/14)
2014/C 142/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (1); |
— |
disporre la riunione della presente causa alla causa T-507/13; e |
— |
condannare il convenuto alla spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base (2) nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto in violazione dei diritti dei ricorrenti ad un equo processo e del principio di corretta amministrazione, nonché in violazione del diritto di difesa dei ricorrenti e degli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. |
2. |
Secondo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato costituisce errore manifesto di valutazione e viola l’articolo 8 del regolamento antidumping di base nella parte in cui esenta dalle misure i produttori cinesi per i quali la Commissione ha accettato un impegno congiunto illegittimo. |
3. |
Terzo motivo, secondo cui l’articolo 3 del regolamento impugnato viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui concede a taluni produttori cinesi l’esenzione dalle misure di cui trattasi sulla base di un’offerta di impegno, accettata e confermata dalla decisione 2013/707/UE (3)nonché dalla decisione 2013/423/UE (4) della Commissione, laddove si tratta invece di un’intesa orizzontale sui prezzi. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
(3) Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 14).
(4) Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26).