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Document 62014TA0574

Causa T-574/14: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — EAEPC/Commissione [«Concorrenza — Intese — Commercio parallelo di medicinali — Accordo che opera una distinzione tra i prezzi applicati in caso di rivendita in Spagna e i prezzi applicati in caso di esportazione verso altri Stati membri — Richiesta di riesame di una denuncia a seguito delle sentenze della Corte e del Tribunale — Articolo 266 TFUE — Rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse dell’Unione — Cessazione della pratica anticoncorrenziale — Assenza di effetti anticoncorrenziali persistenti — Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro — Obblighi nell’istruzione di una denuncia — Articolo 105 TFUE — Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Diritti procedurali del denunciante — Obbligo di motivazione»]

GU C 427 del 26.11.2018, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/37


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — EAEPC/Commissione

(Causa T-574/14) (1)

(«Concorrenza - Intese - Commercio parallelo di medicinali - Accordo che opera una distinzione tra i prezzi applicati in caso di rivendita in Spagna e i prezzi applicati in caso di esportazione verso altri Stati membri - Richiesta di riesame di una denuncia a seguito delle sentenze della Corte e del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Rigetto di una denuncia - Mancanza di interesse dell’Unione - Cessazione della pratica anticoncorrenziale - Assenza di effetti anticoncorrenziali persistenti - Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro - Obblighi nell’istruzione di una denuncia - Articolo 105 TFUE - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 - Diritti procedurali del denunciante - Obbligo di motivazione»)

(2018/C 427/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz e M. Araujo Boyd, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández e C. Vollrath, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: GlaxoSmithKline plc (Brentford, Regno Unito) e GlaxoSmithKline SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente I. S. Forrester, QC, e A. Komninos, avocat, successivamente A. Komninos)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 3654 final della Commissione, del 27 maggio 2014, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa a una violazione dell’articolo 101 TFUE asseritamente commessa dalla Glaxo Wellcome SA (caso COMP/AT.36957-Glaxo Wellcome).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014


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