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Document 62014FN0047

    Causa F-47/14: Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — ZZ e ZZ/Commissione

    GU C 212 del 7.7.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 212/47


    Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — ZZ e ZZ/Commissione

    (Causa F-47/14)

    2014/C 212/62

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Oggetto e descrizione della controversia

    Annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti nel regime pensionistico dell’Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari e condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti il pregiudizio causato loro dal trattamento tardivo delle loro domande di trasferimento dei loro diritti a pensione derivante dall’applicazione delle DGE dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto del 2 marzo 2011 invece di quelle del 28 aprile 2004;

    Conclusioni dei ricorrenti

    Dichiarare illegittimo e inapplicabile l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

    annullare le decisioni del 15 e 24 ottobre 2013 di liquidare i diritti a pensione maturati dai ricorrenti anteriormente alla loro entrata in servizio, nell’ambito del trasferimento di tali diritti nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, facendo applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

    condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti il pregiudizio loro causato dal trattamento tardivo delle loro domande di trasferimento dei diritti a pensione, derivante dall’applicazione delle DGE dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto del 2 marzo 2011 invece di quelle del 28 aprile 2004;

    condannare la Commissione alle spese.


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