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Document 62014CO0170

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 novembre 2014.
Big Line Sas di Graziani Lorenzo contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “DEMON” – Domanda di dichiarazione di nullità presentata dal titolare del marchio denominativo internazionale DEMON – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso.
Causa C‑170/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2361

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C‑170/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 aprile 2014,

Big Line Sas di Graziani Lorenzo, con sede a Thiene (Italia), rappresentata da B. Osti, avvocatessa,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Demon International LC, con sede a Orem (Stati Uniti),

convenuta in primo grado,

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),

convenuto in primo grado

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Motivazione della sentenza

Ordinanza

1. Con la sua impugnazione la Big Line Sas di Graziani Lorenzo (in prosieguo: la «Big Line») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Demon International/UAMI – Big Line (DEMON) (T‑380/12, EU:T:2014:76; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato in parte la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 20 giugno 2012 (procedimento R 1845/2011-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Demon International LC (in prosieguo: la «Demon International») e la Big Line (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2. Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, in considerazione della data di deposito della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004 (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

3. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», così prevede:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

4. L’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, rubricato «Cause di nullità relativa», così dispone:

«Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:

a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo».

Fatti

5. Il 18 ottobre 2007 la Big Line presentava presso l’UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario.

6. Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:

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7. I prodotti oggetto della domanda di registrazione rientrano nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Occhiali; montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard; astucci per occhiali».

8. Il 24 novembre 2008 detto segno veniva registrato come marchio comunitario con il numero 6 375 398 (in prosieguo: il «marchio controverso»).

9. Il 3 marzo 2010 la Demon International presentava all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso sul fondamento del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94.

10. Il marchio dedotto a sostegno di tale domanda di dichiarazione di nullità è il marchio denominativo DEMON (in prosieguo: il «marchio anteriore»), che era stato oggetto di una registrazione internazionale il 21 febbraio 2005, con il numero 850 334, per il Benelux, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Austria e il Portogallo, per prodotti della classe 28 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Tavole da neve, attacchi per tavola da neve, adattatori e accessori per gli attacchi, in particolare attacchi per tavola da neve, basi per gli attacchi, dischi per gli attacchi, viti per il montaggio degli attacchi della tavola da neve, fibbie, custodie da trasporto per tavola da neve, strisce adesive antiscivolo per tavola da neve, cavi per tavola da neve, borse da viaggio per tavola da neve».

11. La domanda di dichiarazione di nullità era diretta contro tutti i prodotti appartenenti alla classe 9 riportati al punto 7 della presente ordinanza.

12. Con decisione del 13 luglio 2011, la divisione di annullamento dell’UAMI accoglieva parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità depositata dalla Demon International e annullava la registrazione del marchio controverso per i prodotti seguenti: «Occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard». La domanda di dichiarazione di nullità veniva respinta per quanto concerne gli «occhiali, montature di occhiali; occhiali da sole, astucci per occhiali».

13. L’8 settembre 2011, sul fondamento degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94, la Big Line proponeva ricorso contro tale decisione dinanzi all’UAMI.

14. Con la decisione controversa la quarta commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva il ricorso della Big Line e annullava la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui aveva accolto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2012 la Demon International ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

16. A sostegno del suo ricorso la Demon International ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94.

17. Per quanto attiene al pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l’esistenza di un rischio di confusione, al punto 30 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che esso corrispondeva al consumatore medio, normalmente attento e avveduto, per tutti i prodotti di cui è causa.

18. Per quanto concerne la somiglianza tra i prodotti, al punto 39 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che nonostante la differenza di natura e di funzione tra le «tavole da neve», da un lato, e le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard», dall’altro, questi ultimi due prodotti avevano uno scopo comune, poiché costituivano gli accessori principali nella pratica di una medesima attività sportiva, ossia lo snowboard. Al punto 40 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che, a causa del fatto che le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard» erano specialmente ideate per la pratica degli sport di scivolamento sulla neve, i consumatori avrebbero considerato usuale che tali prodotti fossero commercializzati con lo stesso marchio e avrebbero agevolmente ricondotto la loro produzione allo stesso fabbricante. Pertanto, secondo il Tribunale, le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard», da un lato, e le «tavole da neve», dall’altro, dovevano essere considerate prodotti complementari.

19. Inoltre, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il fatto che tali prodotti siano spesso commercializzati negli stessi punti vendita specializzati e che la loro pubblicità compaia nelle medesime riviste specializzate rafforza nel consumatore l’impressione che la responsabilità della loro fabbricazione sia riconducibile alla medesima impresa. Al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha concluso che le «maschere da sci», le «maschere da snowboard» e le «tavole da neve» presentavano un grado di somiglianza medio.

20. Tuttavia, per quanto riguarda gli altri prodotti indicati al punto 12 della presente ordinanza, ai punti da 44 a 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che essi presentavano soltanto un tenue grado di somiglianza con le «tavole da neve» e nessuna somiglianza con gli altri prodotti indicati al punto 10 della presente ordinanza.

21. Per quanto concerne la comparazione tra i segni in conflitto, al punto 55 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che il marchio controverso era composto dall’elemento denominativo «demon» e da un elemento figurativo che riproduce un demone, e che occorreva di conseguenza esaminare la rilevanza di ciascuno di questi elementi sotto il profilo visivo al fine di determinare quello predominante. Dopo avere constatato, al punto 56 della sentenza impugnata, che l’elemento denominativo «demon» occupava la prima posizione tra gli elementi visivi, oltre a occupare più spazio rispetto all’elemento figurativo situato alla sua destra, il Tribunale ha considerato, al punto 57 di tale sentenza, che l’elemento figurativo aveva il solo effetto di rappresentare l’elemento denominativo riproducendo l’immagine di un demone, svolgendo quindi un ruolo soltanto accessorio e trascurabile. Al punto 58 della predetta sentenza il Tribunale ha concluso che l’elemento denominativo «demon» dominava l’impressione visiva del marchio controverso e che, poiché il marchio anteriore era costituito da tale medesimo elemento denominativo, esisteva un grado elevato di somiglianza visiva tra i marchi in conflitto.

22. In considerazione dell’identità sia fonetica sia concettuale dei segni in conflitto, nonché dell’esistenza di un grado elevato di somiglianza visiva tra di essi, al punto 59 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato l’esistenza di una forte somiglianza tra i segni in confitto.

23. Tenuto conto del fatto che le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard» presentavano un grado di somiglianza medio con le «tavole da neve» e che i segni in conflitto erano fortemente simili, al punto 66 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che esisteva un rischio di confusione per quanto riguarda tali prodotti.

24. Al contrario, per quanto attiene agli altri prodotti del marchio controverso, indicati al punto 12 della presente ordinanza, al punto 67 della sentenza impugnata il Tribunale ha negato l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.

25. Di conseguenza, al punto 68 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che occorreva accogliere in parte il motivo unico della Demon International e annullare la decisione controversa nella parte in cui aveva negato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per quanto concerne le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard». Il ricorso è stato respinto quanto al resto.

Le conclusioni dinanzi alla Corte

26. Con la sua impugnazione, la Big Line chiede alla Corte:

– di riformare la sentenza impugnata, e

– di condannare la Demon International alle spese sostenute sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale sia nell’ambito del procedimento d’impugnazione.

Sull’impugnazione

27. In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito della presente impugnazione.

28. A sostegno della sua impugnazione, la Big Line deduce due motivi vertenti sulla violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo

29. Il primo motivo d’impugnazione si articola in tre parti.

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomentazione

30. Con la prima parte del primo motivo d’impugnazione la Big Line critica il Tribunale per avere considerato, al punto 40 della sentenza impugnata, che le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard» erano state specialmente ideate per garantire la corretta pratica degli sport di scivolamento sulla neve. Secondo la Big Line, poiché tali prodotti possono essere utilizzati in diverse discipline sportive, il Tribunale ha commesso un errore di valutazione ritenendole complementari alle «tavole da neve». Al fine di valutare l’esistenza di tale nesso di complementarità, il Tribunale avrebbe dato un peso eccessivo allo scopo e alla modalità d’uso dei prodotti e avrebbe giudicato a torto, al punto 43 della sentenza impugnata, che tali prodotti presentano un grado di somiglianza medio, mentre secondo la Big Line tale complementarità è tenue o di grado basso.

– Giudizio della Corte

31. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta in quanto tale al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto 49; United States Polo Association/UAMI, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, punto 62, e Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, EU:C:2013:94, punto 79).

32. Orbene, costituisce appunto una valutazione dei fatti l’analisi svolta dal Tribunale ai punti 40 e 43 della sentenza impugnata, secondo la quale, da un lato, le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard» sono state specialmente ideate per garantire la corretta pratica degli sport di scivolamento sulla neve e sono quindi prodotti complementari alle «tavole da neve» e, dall’altro, i prodotti di cui trattasi presentano un grado di somiglianza medio.

33. Si deve necessariamente constatare che con la prima parte del primo motivo la Big Line intende in realtà rimettere in discussione tale valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, e tenta di ottenere dalla Corte che essa sostituisca la propria valutazione degli elementi di fatto e degli elementi di prova a tale riguardo, senza dedurre nessuno snaturamento di questi ultimi da parte del Tribunale.

34. Ne consegue che la prima parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomentazione

35. Con la seconda parte del primo motivo la Big Line sostiene che il Tribunale ha commesso un errore ampliando l’elenco dei prodotti protetti dal marchio anteriore. Tale elenco è formulato nei termini seguenti: «Tavole da neve, attacchi per tavola da neve, adattatori e accessori per gli attacchi, in particolare attacchi per tavola da neve, basi per gli attacchi, dischi per gli attacchi, viti per il montaggio degli attacchi della tavola da neve, fibbie, custodie da trasporto per tavola da neve, strisce adesive antiscivolo per tavola da neve, cavi per tavola da neve, borse da viaggio per tavola da neve». Secondo la Big Line, l’uso del termine «in particolare» (benché la Big Line utilizzi anche il termine «ovvero») comporterebbe la conseguenza che la protezione sarebbe conferita unicamente agli «accessori tecnici per tavole da neve», ad esclusione delle «tavole da neve» in quanto tali.

– Giudizio della Corte

36. Si deve constatare che la protezione di un marchio non può limitarsi soltanto ad alcuni dei prodotti elencati nella descrizione della classe corrispondente. Invero, il fatto che una domanda di marchio comunitario possa essere limitata a posteriori, per quanto concerne l’elenco dei prodotti o dei servizi che essa contiene, in forza dell’articolo 44 del regolamento n. 40/94, o che un marchio possa essere trasferito per una parte dei prodotti o dei servizi in forza dell’articolo 17 del medesimo regolamento, conferma che ogni prodotto dev’essere esaminato autonomamente.

37. Occorre rilevare che in lingua francese la congiunzione «à savoir», «in particolare» in lingua italiana, introduce una spiegazione o uno sviluppo, ed è sinonimo dell’espressione «c’est-à-dire» («ossia»).

38. Nella specie, tale espressione consente di definire e di precisare, a proposito delle «tavole da neve», i prodotti che possono essere considerati accessori di queste ultime e ammissibili a tale titolo alla protezione conferita al marchio anteriore, senza per questo comportare la conseguenza di escludere da tale protezione le «tavole da neve». Pertanto, e in ogni caso, non può dedursi dall’utilizzo dell’espressione «in particolare» che il titolare del marchio anteriore avrebbe inteso proteggere unicamente gli accessori tecnici per «tavole da neve».

39. Non si può quindi criticare il Tribunale per avere esteso la protezione del marchio anteriore alle «tavole da neve».

40. Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomentazione

41. Con la terza parte del primo motivo la Big Line sostiene che, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le «tavole da neve», le maschere da sci e le maschere da snowboard si rivolgano agli stessi consumatori, dopo avere considerato, al punto 30, che il consumatore di riferimento è un consumatore medio con un grado di attenzione normale. Infatti, secondo la Big Line, lo «snowboard» è una disciplina sportiva poco diffusa e di origine recente, che si rivolge a un pubblico attento, dotato di un livello di attenzione elevato. Del pari, le maschere da sci e le maschere da snowboard non sarebbero prodotti acquistati periodicamente dal consumatore, ragione per la quale il pubblico di riferimento sarebbe un pubblico attento.

– Giudizio della Corte

42. Secondo una giurisprudenza costante, le affermazioni relative alle caratteristiche del pubblico di riferimento e all’attenzione, alla percezione o alle attitudini dello stesso rientrano nell’ambito delle valutazioni di fatto (v., in tal senso, in particolare, sentenza Henkel/UAMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, punto 51, e ordinanza Longevity Health Products/UAMI, C‑84/10 P, EU:C:2010:628, punto 29).

43. Occorre altresì rammentare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 31 della presente ordinanza, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

44. Orbene, nel caso di specie si deve necessariamente constatare che, con la terza parte del primo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione, per quanto riguarda la definizione del pubblico di riferimento e del grado di attenzione di quest’ultimo, la Big Line tenta di ottenere un nuovo esame da parte della Corte delle valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale ai punti 30 e 42 della sentenza impugnata, secondo le quali il pubblico di riferimento corrisponde al consumatore medio, normalmente attento e avveduto.

45. Poiché la Big Line non ha dedotto nessuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova presentati al Tribunale a tale riguardo, occorre respingere la terza parte del primo motivo in quanto manifestamente irricevibile.

46. Di conseguenza, si deve respingere il primo motivo d’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

Sul secondo motivo

Argomentazione

47. Con il secondo motivo d’impugnazione, la Big Line contesta la valutazione che il Tribunale ha effettuato ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, secondo la quale, per quanto riguarda il marchio controverso, l’elemento denominativo «demon» occupa più spazio rispetto all’elemento figurativo. Secondo la Big Line, quando un segno è composto sia da elementi figurativi sia da elementi denominativi, l’elemento denominativo non costituisce automaticamente l’elemento dominante. Inoltre, l’elemento denominativo non occuperebbe più spazio rispetto all’elemento figurativo e quest’ultimo rivestirebbe un ruolo non trascurabile rispetto all’elemento denominativo, sia sotto il profilo dell’originalità sia per la posizione.

Giudizio della Corte

48. Al punto 55 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che occorreva esaminare la rispettiva rilevanza, sotto il profilo visivo, dei due elementi che costituiscono il marchio controverso, ossia l’elemento denominativo «demon» e l’elemento figurativo che rappresenta un demone, al fine di determinare l’elemento dominante. Il Tribunale ha dichiarato, da un lato, al punto 56 della sentenza impugnata, che l’elemento denominativo svolgeva un ruolo importante in quanto occupa la prima posizione tra gli elementi visivi e più spazio rispetto all’elemento figurativo situato alla sua destra. Dall’altro, al punto 57 di tale sentenza, ha considerato che l’elemento figurativo si limitava a rappresentare l’elemento denominativo riproducendo l’immagine di un demone, sicché non costituiva un elemento di differenziazione rispetto all’idea evocata dal termine «demon», e che svolgeva quindi un ruolo soltanto accessorio.

49. Si deve necessariamente constatare che, con il secondo motivo, la Big Line si limita a rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata per quanto attiene all’elemento dominante sotto il profilo visivo, e tende quindi a ottenere una nuova valutazione da parte della Corte di tali elementi di fatto, senza dedurre nessuno snaturamento dei fatti a tale riguardo.

50. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza rammentata al punto 31 della presente ordinanza, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

51. Di conseguenza, il secondo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

52. Dalle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione dev’essere respinta integralmente, in quanto in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.

Sulle spese

53. Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.

54. La Big Line è rimasta soccombente e dev’essere pertanto condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1) L’impugnazione è respinta.

2) La Big Line Sas di Graziani Lorenzo è condannata alle spese.

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