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Document 62014CN0597

Causa C-597/14 P: Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2014 , causa T-543/12, Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

GU C 89 del 16.3.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/5


Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2014, causa T-543/12, Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

(Causa C-597/14 P)

(2015/C 089/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altre parti nel procedimento: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa, respingendo il ricorso avverso la decisione impugnata, o rinviare la causa al Tribunale;

condannare alle spese la ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (1) e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 (2) avendoli ritenuti applicabili alla fattispecie in base a criteri di valutazione erronei.

2.

Il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 essendosi basato su un’erronea interpretazione della portata del potere discrezionale che deriva da tali disposizioni, ritenendo, in particolare, che la commissione di ricorso disponga di tale potere a prescindere dal fatto che i documenti presentati per la prima volta dinanzi ad essa siano o meno addizionali. La questione di stabilire se il potere discrezionale riconosciuto alle commissioni di ricorso dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 sussista in ogni caso, vale a dire anche qualora i documenti presentati estemporaneamente dinanzi alla commissione di ricorso siano nuovi, è una questione di diritto che dev’essere chiarita dalla Corte.

3.

Il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 40/94 nel concludere che il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato sotto una forma che si differenzia in elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio come registrato.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


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