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Document 62014CN0306

Causa C-306/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 25 giugno 2014 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi» / «Biovet» AD

GU C 303 del 8.9.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 25 giugno 2014 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi»/«Biovet» AD

(Causa C-306/14)

2014/C 303/33

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente per cassazione: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Resistente nel giudizio di cassazione:«Biovet» AD

Questioni pregiudiziali

1.

Quale significato abbia la nozione di «processo di fabbricazione» di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche (1), e se la suddetta nozione comprenda la pulizia e/o la disinfezione come processi finalizzati a conseguire determinati livelli di nettezza, prescritti dalle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.

2.

Se l’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83 consenta che gli Stati membri, dopo aver stabilito per via legislativa l’esenzione dell’alcol dall’accisa armonizzata, a condizione che esso sia impiegato in un processo di fabbricazione e che il prodotto finale non contenga alcol, introducano una norma in base alla quale, ai fini dell’applicazione della suddetta esenzione, l’alcol utilizzato a scopi di pulizia non si considera impiegato nel processo di fabbricazione.

3.

Se, con riguardo ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia legittimo introdurre, con effetto immediato (ossia senza un adeguato lasso di tempo che consenta un adeguamento del comportamento degli operatori economici), una finzione come quella di cui all’articolo 22, paragrafo 7, dello ZADS, la quale, nel caso di un’esenzione dall’accisa introdotta discrezionalmente da uno Stato membro, limiti il rimborso dell’imposta sull’alcol utilizzato come prodotto per pulizia.


(1)  GU L 316, pag. 21.


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