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Document 62014CN0066

    Causa C-66/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 febbraio 2014 — Finanzamt Linz /Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

    GU C 142 del 12.5.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 142/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 febbraio 2014 — Finanzamt Linz /Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

    (Causa C-66/14)

    2014/C 142/18

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Finanzamt Linz

    Convenuto: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

    Interveniente: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 107 TFUE (già articolo 87 CE), in combinato disposto con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 88, paragrafo 3, CE) osti a una misura nazionale secondo cui, nell’ambito dell’imposizione di gruppo, in caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente deve portarsi in ammortamento l’avviamento — con conseguente riduzione della base imponibile e quindi dell’onere fiscale -, mentre in caso di acquisizione di una partecipazione nelle altre ipotesi di tassazione dei redditi e delle società un siffatto ammortamento dell’avviamento non è ammesso.

    2)

    Se l’articolo 49 TFUE (già articolo 43 CE), in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE (già art. 48 CE), osti alle disposizioni di uno Stato membro secondo cui, nell’ambito dell’imposizione di gruppo, in caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente, deve portarsi in ammortamento l’avviamento, mentre in caso di acquisizione di una partecipazione in una società non residente (in particolare, in una società avente la propria sede in un altro Stato membro dell’Unione) un siffatto ammortamento dell’avviamento non è ammesso.


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