Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0052

    Causa C-52/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

    GU C 142 del 12.5.2014, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 142/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

    (Causa C-52/14)

    2014/C 142/15

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

    Parti

    Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

    Convenuto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, in relazione all’interruzione della prescrizione, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 (1) sia quella competente per gli atti aventi natura istruttoria o volti a perseguire l’irregolarità, a prescindere dal fatto che essa abbia erogato le risorse finanziarie. Se l’atto avente natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità debba essere diretto all’adozione di una misura o di una sanzione amministrativa.

    2)

    Se la «persona interessata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere anche un impiegato di un’impresa che è stato sentito come testimone.

    3)

    Se, con riferimento a «qualsiasi atto (...) portato a conoscenza (...) che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità» [articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (EG, EURATOM) n. 2988/95], tali atti debbano avere per oggetto specifici errori nel rilevamento della produzione di zucchero (fattispecie) da parte del fabbricante di zucchero, che di norma vengono ipotizzati o accertati soltanto nell’ambito di un’indagine regolarmente condotta riguardante l’organizzazione del mercato. Se anche una relazione conclusiva dell’indagine o una relazione di valutazione dei risultati dell’indagine, in cui non siano sollevati ulteriori quesiti su determinate fattispecie, possa integrare un «atto di natura istruttoria» portato a conoscenza.

    4)

    Se la fattispecie delle «irregolarità ripetute» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 presupponga che le azioni o le omissioni qualificate come irregolarità siano tra loro temporalmente vicine per poter continuare a essere valutate come «ripetizione». In caso di risposta affermativa: se tale prossimità temporale venga meno per il fatto che l’irregolarità, in sede di rilevamento dei quantitativi di zucchero, è compiuta soltanto una volta nell’arco di una campagna saccarifera e non si ripete fino alla campagna saccarifera successiva o a una delle seguenti.

    5)

    Se la fattispecie della ripetizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa cessare per il fatto che l’autorità competente, a conoscenza della complessità della fattispecie, non abbia controllato l’impresa o, eventualmente, non l’abbia controllata con regolarità o accuratezza.

    6)

    Da quando decorra il termine di prescrizione doppio di otto anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 nel caso di irregolarità permanenti o ripetute. Se tale termine inizi a decorrere dalla cessazione di ciascuna azione qualificabile come irregolarità (articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento) o dalla cessazione dell’ultima azione ripetuta (articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento).

    7)

    Se il termine di prescrizione doppio di otto anni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere interrotto da un atto della competente autorità che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità.

    8)

    Se, in presenza di fattispecie diverse che incidono sull’entità delle sovvenzioni, i termini di prescrizione da calcolare in base alla disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 debbano essere stabiliti separatamente a seconda della fattispecie (irregolarità).

    9)

    Se, ai fini del decorso del termine di prescrizione doppio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, rilevi il fatto che l’irregolarità era nota all’autorità.


    (1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


    Top