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Document 62014CN0052
Case C-52/14: Request for a preliminary ruling from the Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germany) lodged on 4 February 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG v Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Causa C-52/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Causa C-52/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
GU C 142 del 12.5.2014, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (Germania) il 4 febbraio 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(Causa C-52/14)
2014/C 142/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Convenuto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in relazione all’interruzione della prescrizione, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 (1) sia quella competente per gli atti aventi natura istruttoria o volti a perseguire l’irregolarità, a prescindere dal fatto che essa abbia erogato le risorse finanziarie. Se l’atto avente natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità debba essere diretto all’adozione di una misura o di una sanzione amministrativa. |
2) |
Se la «persona interessata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere anche un impiegato di un’impresa che è stato sentito come testimone. |
3) |
Se, con riferimento a «qualsiasi atto (...) portato a conoscenza (...) che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità» [articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (EG, EURATOM) n. 2988/95], tali atti debbano avere per oggetto specifici errori nel rilevamento della produzione di zucchero (fattispecie) da parte del fabbricante di zucchero, che di norma vengono ipotizzati o accertati soltanto nell’ambito di un’indagine regolarmente condotta riguardante l’organizzazione del mercato. Se anche una relazione conclusiva dell’indagine o una relazione di valutazione dei risultati dell’indagine, in cui non siano sollevati ulteriori quesiti su determinate fattispecie, possa integrare un «atto di natura istruttoria» portato a conoscenza. |
4) |
Se la fattispecie delle «irregolarità ripetute» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 presupponga che le azioni o le omissioni qualificate come irregolarità siano tra loro temporalmente vicine per poter continuare a essere valutate come «ripetizione». In caso di risposta affermativa: se tale prossimità temporale venga meno per il fatto che l’irregolarità, in sede di rilevamento dei quantitativi di zucchero, è compiuta soltanto una volta nell’arco di una campagna saccarifera e non si ripete fino alla campagna saccarifera successiva o a una delle seguenti. |
5) |
Se la fattispecie della ripetizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa cessare per il fatto che l’autorità competente, a conoscenza della complessità della fattispecie, non abbia controllato l’impresa o, eventualmente, non l’abbia controllata con regolarità o accuratezza. |
6) |
Da quando decorra il termine di prescrizione doppio di otto anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 nel caso di irregolarità permanenti o ripetute. Se tale termine inizi a decorrere dalla cessazione di ciascuna azione qualificabile come irregolarità (articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento) o dalla cessazione dell’ultima azione ripetuta (articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento). |
7) |
Se il termine di prescrizione doppio di otto anni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 possa essere interrotto da un atto della competente autorità che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. |
8) |
Se, in presenza di fattispecie diverse che incidono sull’entità delle sovvenzioni, i termini di prescrizione da calcolare in base alla disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 debbano essere stabiliti separatamente a seconda della fattispecie (irregolarità). |
9) |
Se, ai fini del decorso del termine di prescrizione doppio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, rilevi il fatto che l’irregolarità era nota all’autorità. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).