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Document 62014CJ0532

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016.
Toorank Productions BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce tariffaria 2206 – Voce tariffaria 2208 – Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206.
Cause riunite C-532/14 e C-533/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:337

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 maggio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce tariffaria 2206 — Voce tariffaria 2208 — Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione — Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione — Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206»

Nelle cause riunite C‑532/14 e C‑533/14,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi, Paesi Bassi), con decisione del 24 ottobre 2014, pervenute in cancelleria il 24 novembre 2014, nei procedimenti

Toorank Productions BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund, S. Rodin (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni presentate:

per la Toorank Productions BV, da G. van Slooten, belastingadviseur;

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman, M. Bulterman e H. Stergiou, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da K. Nasopoulou, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle versioni di cui al regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, (GU 2005, L 286, pag. 1) e al regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU 2007, L 286, pag. 1).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono la Toorank Productions BV allo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) relativamente alla classificazione doganale di bevande alcoliche.

Contesto normativo

Il SA

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale convenzione internazionale, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note delle sezioni, dei capitoli e delle sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della medesima convenzione, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

La voce 22.06 del SA è così formulata: «Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove». La nota esplicativa del SA relativa a tale voce, al secondo comma, enuncia quanto segue:

«Tutte queste bevande possono essere naturalmente spumanti oppure essere rese gassate artificialmente mediante aggiunta di anidride carbonica. Queste restano classificate qui anche se sono state addizionate di alcol o se il loro tenore alcolico è stato accresciuto da una seconda fermentazione, purché conservino il carattere di prodotti classificati nella presente voce».

7

La voce 22.08 del SA è così formulata: «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione». La nota esplicativa del SA relativa a tale voce enuncia quanto segue:

«Questa voce comprende, da una parte, e qualunque sia il loro grado alcolico:

(…)

B)

I liquori, che sono bevande spiritose addizionate di zucchero, di miele o di altri dolcificanti naturali e di estratti o di essenze (per esempio le bevande alcoliche ottenute per distillazione oppure tramite il miscuglio d’alcole etilico o di alcolici distillati, con uno o più dei prodotti seguenti: frutta, fiori o altre parti di piante, estratti, essenze, oli essenziali, succhi e loro concentrati). Tra questi prodotti si possono menzionare i liquori che contengono dei cristalli di zucchero, i liquori ai succhi di frutta, i liquori a base di uova, di erbe, di bacche e di aromi, i liquori di tè, di cioccolato, di latte e di miele.

(…)».

La NC

8

La NC è basata sul SA, di cui riprende le voci e sottovoci a sei cifre; solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.

9

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

10

I testi delle voci 2206 e 2208 e delle regole generali per l’interpretazione della NC che si trovano nella parte prima, titolo I, sezione A, della stessa, nelle versioni della NC derivanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, sono identici.

11

Detta sezione dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2, b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

(…)

b)

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

(…)».

12

Le voci 2206 e 2208 della NC riprendono il testo delle voci 22.06 e 22.08 del SA.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑532/14

13

La Toorank Productions ha presentato all’amministrazione finanziaria una richiesta di informazione tariffaria vincolante per una bevanda denominata «Petrikov Creamy Green», con la quale essa chiedeva che la stessa fosse classificata alla sottovoce 2206 00 59 della NC. Con decisione, confermata in seguito ad opposizione, detta amministrazione ha classificato tale bevanda nella sottovoce tariffaria 2208 70 10 della NC.

14

Detta bevanda è ottenuta mescolando una bevanda fermentata, denominata «Ferm fruit», con alcol distillato, sciroppo di zucchero, latte scremato, grasso vegetale e aromi. Essa ha un titolo alcolometrico volumico del 13,4% e almeno il 51% dell’alcol da essa contenuto proviene da una fermentazione. La Ferm fruit, che ha un titolo alcolometrico volumico del 16%, è prodotta con alcol derivante da fermentazione di frutta successivamente purificato mediante filtrazione. Essa è neutra quanto a odore, colore e sapore. Usata per la produzione di prodotti finiti, la Ferm Fruit è altresì idonea, in quanto tale, al consumo umano.

15

Adito del ricorso della Toorank Productions avverso la decisione dell’amministrazione fiscale, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha annullato tale ultima decisione, ritenendo che la Petrikov Creamy Green dovesse essere classificata alla sottovoce 2206 00 59 della NC.

16

Adito dell’impugnazione del Segretario di Stato alle Finanze, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte di appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha ritenuto che la Petrikov Creamy Green dovesse essere classificata come un liquore, rientrante nella sottovoce 2208 70 10 della NC, sulla base del suo elevato tenore di zucchero, dell’aggiunta di alcol distillato, di aromi e di una base di panna, nonché del colore verde.

17

La Toorank Productions ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

18

Detto giudice rileva, da un lato, che la voce 2206 della NC comprende anche i miscugli di bevande fermentate e bevande non alcoliche e che, in forza della nota esplicativa del SA, relativa alla voce 22.06 del SA, bevande del genere restano classificate a tale voce anche se sono state addizionate di alcol o se il loro tenore alcolico è stato accresciuto da una seconda fermentazione, purché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale ultima voce. Dall’altro lato, la voce 2208 della NC copre anche liquori che hanno un titolo alcolometrico volumico generalmente superiore a 13,4%. Orbene, l’aggiunta di alcol distillato ad una bevanda che rientra nella voce 2206 della NC non comporta la sua automatica esclusione dalla stessa. Tuttavia, qualora le quantità di alcol fermentato e di alcol distillato in un prodotto come la Petrikov Creamy Green non siano determinanti ai fini della classificazione di tale prodotto e che la bevanda alla quale l’alcol distillato è stato aggiunto abbia le proprietà e le caratteristiche dei prodotti che rientrano nella voce 2208 della NC, il prodotto in parola dovrebbe essere classificato, secondo tale giudice, a detta voce.

19

Il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione che occorre attribuire alla sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294). In particolare, esso si chiede se tale sentenza, segnatamente il punto 35 della stessa, debba essere interpretata nel senso che la quantità aggiunta di alcol distillato, valutata tanto in termini di volume quanto di tenore alcolico, costituisca l’elemento che determina la classificazione alla voce 2208 della NC, a prescindere dalle altre eventuali caratteristiche e proprietà del prodotto considerato, o se occorra, in ogni caso, verificare se le caratteristiche organolettiche e la destinazione del prodotto corrispondano a quelle delle bevande che sono classificate alla voce 2208 della NC.

20

Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 13,4%, ottenuta mescolando una bevanda (di base) denominata “Ferm fruit”, ricavata mediante la fermentazione di concentrato di mele, purificata e alcolica, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti, conservanti, ed alcol distillato – in modo che detto alcol con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico non superi il 49 per cento dell’alcol presente nella bevanda, mentre il 51 per cento del medesimo consiste in alcol ottenuto da fermentazione – debba essere classificata nella voce menzionata.

2)

In caso di risposta negativa, se la sottovoce 2208 70 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba esservi compresa come liquore».

Causa C‑533/14

21

Alla Toorank Productions è stato notificato un avviso di rettifica relativo alle accise per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 31 ottobre 2008, dovute in seguito all’uscita di diverse bevande alcoliche dal suo deposito autorizzato. Tale avviso, dopo essere stato oggetto di opposizione, è stato confermato con decisione dell’amministrazione fiscale.

22

I prodotti ai quali è applicata l’accisa sono, da un lato, la Ferm fruit e, dall’altro, le bevande ottenute da una base di Ferm fruit alla quale sono aggiunti diversi ingredienti (in prosieguo: le «bevande a base di Ferm fruit»).

23

La Ferm fruit è una bevanda il cui titolo alcolometrico volumico è del 16%. Un litro di tale prodotto è preparato con 275 ml di sciroppo di zucchero, 711 ml di acqua demineralizzata, 10 ml di concentrato di mele e 4 ml di minerali e vitamine. Tali ingredienti vengono miscelati, poi il miscuglio è pastorizzato e ad esso è aggiunto lievito per vinificazione, il che ne provoca la fermentazione. Il liquido così ottenuto viene purificato mediante diversi processi di filtrazione, quali l’ultrafiltrazione, l’utilizzo di un filtro Kieselguhr, la microfiltrazione e l’utilizzo di un filtro a carbone. Esso non contiene alcol distillato e non è stato sottoposto ad alcun processo destinato ad aumentare la concentrazione alcolica dell’alcol in esso contenuto. Esso è neutro quanto ad odore, colore e sapore. Idoneo al consumo umano, non è esclusivamente destinato alla preparazione di altri prodotti.

24

Le bevande a base di Ferm fruit sono bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14% che sono prodotte aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e/o conservanti, e del pari, nel caso di una di esse, panna. L’alcol presente in tali bevande deriva esclusivamente dalla fermentazione senza aggiunta di alcol distillato. Dette bevande sono costituite dall’80% al 90% dalla Ferm fruit.

25

Nella decisione di cui al procedimento principale, l’amministrazione fiscale ha considerato che la Ferm fruit e le bevande a base di Ferm fruit rientrassero nella voce 2208 della NC.

26

La Toorank Productions ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank te Breda (Tribunale di Breda, Paesi Bassi), che l’ha annullata e ha ridotto l’importo della rettifica.

27

Adito dalla Toorank Productions e dal Segretario di Stato alle Finanze, il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi) ha confermato la decisione del Rechtbank te Breda (Tribunale di Breda), considerando al contempo che la Ferm fruit rientrasse nella voce 2206 della NC e che le bevande a base di Ferm fruit rientrassero nella voce 2208 della NC.

28

La Toorank Productions ha proposto ricorso per cassazione, e il Segretario di Stato alle Finanze ha proposto ricorso incidentale dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

29

Il giudice del rinvio ritiene che la Ferm fruit possa essere classificata tanto alla voce 2206 della NC, giacché l’alcol che contiene è ottenuto mediante fermentazione, quanto alla voce 2208 della NC, poiché, senza colore né odore né sapore, appare simile, per le sue proprietà organolettiche, ad un prodotto alcolico derivato dalla distillazione. Tuttavia, sembrerebbe che le note esplicative del SA escludano da quest’ultima voce le bevande ottenute mediante fermentazione.

30

Per contro, tale giudice rileva che dalla sentenza del 14 luglio 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer (C‑196/10, EU:C:2011:487), risulta che i prodotti derivati da processi di fermentazione, e poi di ultrafiltrazione, possono rientrare nella voce 2208 della NC, poiché hanno acquisito le proprietà dei prodotti che rientrano in tale voce.

31

Per quanto riguarda le bevande a base di Ferm fruit, il giudice del rinvio considera che, nell’ipotesi in cui si debba classificare la Ferm fruit alla voce 2206 della NC, le stesse non possano rientrare nella voce 2208 della NC. Detto giudice deduce dal testo della voce 2008 della NC e dalle note esplicative ad essa relative, che tale voce comprende unicamente le bevande, inclusi i liquori, contenenti alcol distillato. Esso rileva, altresì, che le bevande a base di Ferm fruit hanno un titolo alcolometrico volumico relativamente basso, del 14%, paragonato a quello, di norma elevato, dei liquori e delle altre bevande spiritose. Tuttavia, poiché le bevande a base di Ferm fruit hanno perso le caratteristiche dei prodotti che rientrano nella voce 2206 della NC, il giudice del rinvio ammette che la classificazione di tali bevande in quest’ultima voce possa costituire oggetto di discussione.

32

In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, denominata “Ferm fruit”, che viene utilizzata anche come bevanda di base per la produzione di diverse altre bevande, che ha un titolo alcolometrico volumico di 16%, che grazie alla purificazione (tra cui ultrafiltrazione) è neutra quanto a colore, odore e sapore, e alla quale non viene aggiunto alcol distillato, debba essere classificata nella voce in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba essere classificata nella voce medesima.

2)

Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 14%, ottenuta mescolando la bevanda (di base), descritta alla precedente prima questione, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti e conservanti, e non contenente alcol distillato, debba essere classificata nella voce in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba essere classificata nella voce medesima».

33

Con decisione del presidente della Corte del 7 gennaio 2015, le cause C‑532/14 e C‑533/14 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

34

Innanzitutto, secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v. sentenza dell’11 giugno 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

35

È poi pacifico che la destinazione dei prodotti può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché essa sia inerente a detti prodotti, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive degli stessi (v., sentenza del 30 aprile 2014, Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (v., sentenza del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

36

In ultimo, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139 punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

Sulla prima questione nella causa C‑533/14

37

Con la prima questione nella causa C‑533/14 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2206 di tale nomenclatura una bevanda, come la Ferm fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16%, o se essa debba essere interpretata nel senso che la bevanda in parola è compresa alla voce 2208 di tale nomenclatura.

38

Si deve ricordare, da un lato, che dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 22.06 del SA, che è identica alla voce 2206 della NC, risulta che i prodotti ottenuti mediante fermentazione mantengono detta classificazione, purché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce, ossia quelli delle bevande fermentate (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08, EU:C:2009:294, punto 26, nonché del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

39

Occorre rilevare, dall’altro lato, che i prodotti ottenuti non solo mediante fermentazione, ma altresì mediante un processo di purificazione che comporta che tali prodotti perdano le proprietà e le caratteristiche delle bevande fermentate e acquistino quelle dell’alcol etilico, che è classificato alla voce 2208 della NC, rientrano in quest’ultima voce (v. in tal senso, sentenza del 14 luglio 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer, C‑196/10, EU:C:2011:487, punto 37).

40

Risulta dalla decisione di rinvio che la Ferm fruit, il cui tenore alcolico è del 16%, è ricavata mediante la fermentazione di concentrato di mele, seguita da diversi processi di filtrazione. Per quanto riguarda le caratteristiche e le proprietà della Ferm fruit, risulta altresì dalle decisioni di rinvio che essa è neutra quanto a colore, odore e sapore e risulta, quindi, simile a un prodotto alcolico derivante dalla distillazione.

41

Innanzitutto, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 34 della presente sentenza, la classificazione di un prodotto dipende, principalmente, dalla sue caratteristiche e proprietà oggettive.

42

In seguito, dal testo della voce 2208 della NC risulta, in primo luogo, che essa comprende sia le bevande sia i prodotti intermedi che sono usati per la preparazione di altri prodotti, in secondo luogo, che, per quanto riguarda il tenore alcolico, l’unico criterio previsto è il titolo alcolometrico volumico massimo dell’80% e, in terzo luogo, che non è stabilito un criterio relativo al metodo di preparazione dei prodotti rientranti in tale voce.

43

In ultimo, dalla giurisprudenza citata ai punti 38 e 39 della presente sentenza, risulta che un prodotto ottenuto mediante fermentazione, e poi mediante un processo di purificazione, rientra nella voce 2208 della NC, quando ha perso le proprietà delle bevande fermentate di cui alla voce 2206 della NC e ha acquisito quelle dell’alcol etilico coperto dalla voce 2208 della NC.

44

Di conseguenza, poiché la Ferm fruit ha acquisito, in seguito a diversi processi di purificazione, le proprietà oggettive dell’alcol etilico che rientra nella voce 2208 della NC, vale a dire colore, odore e sapore neutri, essa rientra nella voce 2208 della NC.

45

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione nella causa C‑533/14 dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 di tale nomenclatura una bevanda, come la Ferm fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16%.

Sulla seconda questione nella causa C‑533/14

46

Con la seconda questione nella causa C‑533/14, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14%, che sono prodotte aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol distillato, rientrino nella voce 2206 o se la NC debba essere interpretata nel senso che dette bevande rientrano nella voce 2208 della NC.

47

Si deve constatare, innanzitutto, che dalla decisione di rinvio nella causa C‑533/14 risulta che alla Ferm fruit, che rientra nella voce 2208 della NC, è stato aggiunto un certo numero di additivi, quali zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna.

48

Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, dal testo della nota esplicativa del SA relativa alla voce 22.08 del SA, che è identica alla voce 2208 della NC, risulta che essa comprende prodotti che contengono diversi additivi, quali, ad esempio, zucchero e aromi.

49

Di conseguenza, le bevande a base di Ferm fruit, alle quali sono stati aggiunti, in particolare, zucchero e aromi, hanno le caratteristiche oggettive di un liquore e rientrano nella voce 2208 della NC.

50

Si deve, quindi, rispondere alla seconda questione nella causa C‑533/14 dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientrano nella voce 2208 di tale nomenclatura bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14%, che sono preparate aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol distillato.

Sulla questione pregiudiziale relativa alla causa C‑532/14

51

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49% dell’alcol presente nella bevanda in parola, mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione, rientra nella voce 2206 di tale nomenclatura o se quest’ultima debba essere interpretata nel senso che detta bevanda rientra nella voce 2208 della NC.

52

Si deve rilevare, innanzitutto, che dalla decisione di rinvio risulta che detto giudice ritiene che la bevanda di cui al procedimento principale nella causa C‑532/14 abbia le caratteristiche e le proprietà dei prodotti che rientrano nella voce 2208 della NC.

53

Tuttavia, il medesimo giudice nutre dubbi sull’interpretazione dei criteri fissati dalla sentenza del 7 maggio, Siebrand, (C‑150/08, EU:C:2009:294), riguardo alla classificazione tariffaria di bevande preparate aggiungendo ad una bevanda fermentata di base alcol distillato e altre sostanze.

54

Più precisamente, tale giudice si interroga sul punto se si tratti di un insieme di criteri che devono essere tutti riuniti per poter considerare una bevanda come rientrante nella voce NC 2208 o se debba accordarsi un’importanza maggiore alle quantità rispettive di alcol fermentato e di alcol distillato in confronto alle altre caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti.

55

A tale proposito, si deve rilevare che la Corte, al punto 35 della sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, (C‑150/08, EU:C:2009:294), ha chiaramente indicato che, al fine della determinazione del carattere essenziale nel senso della regola 3, b) della NC, possono essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive. Essa ha del pari esaminato il contributo dell’alcol distillato contenuto nei prodotti in discussione al volume e al tenore alcolico di tali prodotti. Poi, ai punti 36 e 37 della sentenza in parola, la Corte ha esaminato le caratteristiche organolettiche dei prodotti suddetti e, al punto 38, la loro destinazione, giungendo, al punto 39, a una soluzione in esito alla valutazione complessiva dei tre criteri enunciati.

56

Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, l’importanza data dalla Corte, al punto 35 della sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, (C‑150/08, EU:C:2009:294), al fatto che la percentuale di alcol distillato era superiore a quella di alcol fermentato, sarebbe spiegata dalla circostanza che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti in parola risultava in misura maggiore dall’alcol distillato rispetto all’alcol fermentato contenuto da tali prodotti.

57

Da quanto esposto risulta che l’eventuale percentuale superiore di un tipo di alcol rispetto a un altro tipo di alcol costituisce solo uno fra svariati criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione, conformemente alla regola 3 b), della NC, della sostanza che conferisce ai prodotti considerati il loro carattere essenziale.

58

Orbene, si deve rilevare che, a differenza dei prodotti di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, (C‑150/08, EU:C:2009:294), la regola 3 b) della NC non disciplina la classificazione della bevanda di cui al procedimento principale. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, la classificazione della bevanda Petrikov Creamy Green si fonda sul criterio delle proprietà e caratteristiche organolettiche della stessa.

59

Di conseguenza, poiché suddetta bevanda non possiede le proprietà e le caratteristiche organolettiche delle bevande che rientrano nella voce 2206 della NC, bensì quelle dei prodotti che rientrano nella voce 2208 della NC, essa rientra in tale ultima voce.

60

Dalle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione nella causa C‑532/14 dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 della stessa una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49% dell’alcol presente in tale bevanda, mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

La nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1978, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, e al regolamento n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 di tale nomenclatura una bevanda, come la Ferm fruit, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16%.

 

2)

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14%, che sono preparate aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol distillato, rientrano nella voce 2208 di tale nomenclatura.

 

3)

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 della stessa una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla Ferm fruit zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49% dell’alcol presente in tale bevanda, mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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