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Document 62014CJ0506

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2016.
Yara Suomi Oy e a. contro Työ-ja elinkeinoministeriö.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Korkein hallinto-oikeus.
Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Metodo di assegnazione gratuita delle quote – Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme – Decisione 2013/448/UE – Articolo 4 – Allegato II – Validità – Applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme agli impianti dei settori esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio – Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida – Decisione 2011/278/UE – Articolo 10, paragrafo 9 – Allegato I – Validità.
Causa C-506/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:799

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

26 ottobre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Metodo di assegnazione gratuita delle quote — Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme — Decisione 2013/448/UE — Articolo 4 — Allegato II — Validità — Applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme agli impianti dei settori esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio — Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida — Decisione 2011/278/UE — Articolo 10, paragrafo 9 — Allegato I — Validità»

Nella causa C‑506/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 7 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2014, nel procedimento

Yara Suomi Oy,

Borealis Polymers Oy,

Neste Oil Oyj,

SSAB Europe Oy

contro

Työ- ja elinkeinoministeriö,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot (relatore), facente funzione di presidente di sezione, A. Arabadjiev e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Yara Suomi Oy e la SSAB Europe Oy, da K. Marttinen e T. Ukkonen, asianajajat;

per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis e L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da C. Schillemans e M. Bulterman, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Mifsud-Bonnici, I. Koskinen e E. White, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità dell’articolo 10, paragrafo 9, primo comma, dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’allegato I della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1), e, dall’altro, sulla validità dell’articolo 4 nonché dell’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 240, pag. 27).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede opposti quattro diversi gestori di impianti che emettono gas a effetto serra, ovvero la Yara Suomi Oy, la Borealis Polymers Oy, la Neste Oil Oyj e la SSAB Europe Oy, al Työ- ja elinkeinoministeriö (Ministro del lavoro e dell’economia, Finlandia) in merito alla legittimità della decisione da quest’ultimo adottata l’8 gennaio 2014 in merito all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito (in prosieguo: le «quote»), per il periodo intercorrente tra il 2013 e il 2020, successivamente all’applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme (in prosieguo: il «fattore di correzione») previsto all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).

Contesto normativo

La direttiva 2003/87

3

L’articolo 3 della direttiva 2003/87 così recita:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“quota di emissioni”, il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;

(...)

e)

“impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

(...)

t)

“combustione”, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

u)

“impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla “combustione di carburanti”».

4

L’articolo 10 bis della direttiva medesima, intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», così dispone:

«1.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi (…) 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un’applicazione armonizzata del paragrafo 19.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.

(...)

2.   Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.

I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote.

4.   Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

5.   Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devo[e] superare la somma:

a)

del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e

b)

del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.

(...)

11.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.

12.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1.

(...)».

La decisione 2011/278

5

A termini del punto 8 della decisione 2011/278:

«Per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Inoltre, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione per tutti i settori per i quali all’allegato I è stabilito un parametro di riferimento di prodotto (sulla base di informazioni complementari ottenute da varie fonti e di uno studio specifico che analizza le tecniche più efficienti e i potenziali di riduzione a livello europeo e internazionale) ha valutato se questi punti di partenza rispecchiano sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l’utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili. I dati utilizzati per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono stati ottenuti da un’ampia gamma di fonti per coprire il numero più elevato possibile di impianti che nel 2007 e nel 2008 producevano prodotti per i quali sono stati fissati parametri di riferimento. Innanzitutto i dati relativi alla prestazione in materia di gas a effetto serra degli impianti ETS che producono prodotti oggetto di parametri di riferimento sono stati rilevati da o a nome delle rispettive associazioni europee di settore sulla base di regole precise dette “manuali di settore”. Come riferimento per questi manuali la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica concernenti i dati su cui si basano i parametri di riferimento nell’ambito del sistema [per lo scambio di quote di emissione]. In secondo luogo, per completare la rilevazione dei dati delle associazioni europee di settore, a nome della Commissione europea alcuni consulenti hanno rilevato dati riguardanti gli impianti non considerati dai dati di settore e anche le autorità competenti degli Stati membri hanno fornito dati e analisi».

6

Il successivo punto 11 così recita:

«Nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [(GU 2008, L 24, pag.8)]. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589/CE della Commissione del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva [2003/87 (GU 2007, L 229, pag. 1)]. (...)».

7

Ai sensi del punto 32 di detta decisione:

«È opportuno inoltre che i parametri di riferimento di prodotto tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas. (...)».

8

L’articolo 10 della decisione medesima, intitolato «Assegnazione a livello di impianto», così dispone:

«1.   Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.

2.   Ai fini questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente (...):

(...)

4.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87/CE, i fattori di cui all’allegato VI sono applicati al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito determinato per ogni sottoimpianto per l’anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo quando i processi svolti in questi sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai sensi della decisione 2010/2/UE [della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e sottosettori ritenuti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10)].

Quando i processi messi in atto in questi sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE, il fattore da applicare per il 2013 e il 2014 è 1. I settori o sottosettori per i quali il fattore è 1 per gli anni dal 2015 al 2020 sono determinati ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE.

(...)

7.   Il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

(...)

9.   Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

Per gli impianti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che soddisfano le condizioni per l’assegnazione di quote a titolo gratuito, il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, utilizzando come riferimento il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013».

9

Il successivo articolo 15 dispone quanto segue:

«1.   Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell’ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell’articolo 5.

(...)

3.   Non appena ricevuto l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l’inclusione di ogni impianto nell’elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.

Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Questo fattore è stabilito confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite assegnate ad impianti che non sono produttori di elettricità ogni anno nel periodo 2013-2020 senza applicare i fattori di cui all’allegato VI al quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, per gli impianti che non sono produttori di elettricità né nuovi entranti, tenendo conto della parte pertinente del quantitativo annuo totale per l’insieme dell’Unione, stabilita ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva, e la quantità di emissioni che sono integrate nel sistema di scambio dell’Unione solo a partire dal 2013.

4.   Se la Commissione non rifiuta l’iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, della presente decisione.

(...)».

10

L’allegato VI alla decisione medesima, intitolato «Coefficiente applicato ai fini del sistema transitorio per diminuire le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87/CE», così dispone:

«AnnoValore del coefficiente20130,800020140,728620150,657120160,585720170,514320180,442920190,371420200,3000».

La decisione 2013/448

11

A termini del punto 22 della decisione 2013/448:

«L’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87] limita il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote a titolo gratuito da assegnare [a]gli impianti che non sono contemplati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva suddetta. Questo limite è composto da due elementi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva [2003/87], ognuno dei quali è stato determinato dalla Commissione sulla base delle quantità stabilite ai sensi degli articoli 9 e 9 bis [di detta direttiva], dei dati messi a disposizione del pubblico nel registro dell’Unione e delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la quota di emissioni derivanti dai generatori elettrici e altri impianti che non beneficiano dell’assegnazione gratuita di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87] (...)».

12

Il successivo punto 25 così recita:

«Il limite stabilito dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE è pari a 809315756 quote per il 2013. Per determinare questo limite, la Commissione ha raccolto dagli Stati membri [dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA)] e dai paesi [membri dello Spazio economico europeo (SEE)] informazioni per stabilire se gli impianti sono impianti di produzione di elettricità o altri impianti disciplinati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Successivamente ha stabilito la quota di emissioni per il periodo 2005-2007 provenienti dagli impianti non disciplinati da questa disposizione, ma inclusi nel [sistema di scambio di quote di emissioni (ETS)] dell’UE nel periodo 2008-2012. La Commissione ha applicato questa quota di 34,78289436% alla quantità determinata sulla base dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE (1976784044 quote). (…)».

13

L’articolo 4 della decisione medesima dispone quanto segue:

«Il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, stabilito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, è riportato all’allegato II della presente decisione».

14

L’allegato II della decisione 2013/448 prevede quanto segue:

«Anno

Fattore di correzione transettoriale

2013

94,272151%

2014

92,634731%

2015

90,978052%

2016

89,304105%

2017

87,612124%

2018

85,903685%

2019

84,173950%

2020

82,438204%».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Con decisione dell’8 gennaio 2014, il Ministro del lavoro e dell’economia determinava il quantitativo definitivo delle quote da assegnare a titolo gratuito per il periodo di scambi che va dalla fine del 2013 al 2020, fondandosi a tal fine sui parametri di riferimento fissati dalla decisione 2011/278 e applicando il fattore di correzione risultante dall’articolo 4 e dall’allegato II della decisione 2013/448.

16

La decisione di assegnazione dell’8 gennaio 2014 veniva impugnata dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), da quattro gestori di impianti che emettono gas a effetto serra, ovvero la Yara Suomi, la Borealis Polymers, la Neste Oil e la SSAB Europe. A sostegno dei propri ricorsi, detti gestori deducevano una serie di motivi relativi a errori di diritto che vizierebbero le decisioni 2011/278 e 2013/448.

17

A loro avviso, segnatamente, la decisione 2013/448 è illegittima nella parte in cui determina il fattore di correzione. Inoltre, l’applicazione del fattore di correzione ai settori esposti a un rischio di rilocalizzazione sarebbe contraria alla direttiva 2003/87. La decisione 2011/278, dal canto suo, sarebbe illegittima per aver fissato il parametro di riferimento per la ghisa liquida in violazione delle prescrizioni della direttiva 2003/87.

18

Il giudice del rinvio dubita della legittimità della decisione 2013/448. Oltre all’eventuale violazione delle norme procedurali in sede di emanazione, la decisione sarebbe viziata da varie irregolarità nella parte in cui fissa il fattore di correzione in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87. Infatti, la Commissione avrebbe, da un lato, utilizzato dati incompleti e, dall’altro, omesso di tenere conto di talune emissioni derivanti dalla produzione di calore e di energia elettrica, in particolare mediante cogenerazione e combustione di gas di scarico.

19

Per quanto riguarda gli impianti dei settori o dei sottosettori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dall’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87 deriverebbe che questi devono beneficiare di un quantitativo di quote gratuite corrispondente al 100% del quantitativo determinato ai sensi delle decisioni della Commissione. Tuttavia, tali impianti non beneficerebbero del 100% di quote, poiché il fattore di correzione si applica anche alla quantità di quote che deve essere loro assegnata.

20

Inoltre, il giudice del rinvio rileva che, in uno dei ricorsi dinanzi ad esso pendenti, è stato sostenuto che la Commissione, nel fissare i parametri di riferimento per la ghisa liquida nella decisione 2011/278, non avrebbe tenuto conto dell’effettivo tenore in carbonio dei gas di scarico, ma avrebbe erroneamente assimilato il gas di scarico al gas naturale. Tale assimilazione non incoraggerebbe il ricorso a misure quali la cogenerazione o il recupero efficiente dei gas di scarico. Inoltre, tale parametro di riferimento sarebbe stato determinato non sulla base dei dati trasmessi dall’industria alla Commissione, ma, erroneamente, sulla base dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche di riferimento ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17)

21

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione sia nulla nella parte in cui si fonda sull’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni e violi l’articolo 23, paragrafo 3, di detta direttiva, non essendo stata emanata secondo la procedura di regolamentazione con controllo prescritta all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio[ ,del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23)] e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13)]. In caso di risposta affermativa, non occorrerà procedere alla risposta alle ulteriori questioni.

2)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione violi l’articolo10 bis, paragrafo 5, lettera a), della direttiva [2003/87], per non aver la Commissione preso in considerazione, nella determinazione del massimale per l’industria:

a)

una parte delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007, prodotte da attività e impianti inclusi per il periodo 2008-2012 nell’ambito di applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, in ordine alle quali non sussisteva tuttavia alcun obbligo di verifica per il periodo 2005-2007 e che, pertanto, non erano registrati nel sistema CITL [Community independent transaction log (catalogo comunitario indipendente delle operazioni)];

b)

le nuove attività incluse nell’ambito di applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissioni per gli anni dal 2008 al 2012 e dal 2013 al 2020, nella misura in cui esse non erano incluse, negli anni dal 2005 al 2007, nella sfera di applicazione di detta direttiva e venissero svolte in impianti ivi già ricompresi negli anni dal 2005 al 2007;

c)

le emissioni prodotte da impianti dismessi prima del 30 giugno 2011, pur in presenza di effettive emissioni verificate provenienti da tali impianti negli anni dal 2005 al 2007 e, in parte, anche negli anni dal 2008 al 2012.

Nel caso di soluzione affermativa quantomeno di uno dei quesiti di cui alle lettere da a) a c) della seconda questione, se la decisione 2013/448 sia nulla nella parte attinente all’applicazione del [fattore di correzione], con obbligo di sua conseguente disapplicazione.

3)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione sia nulla e contraria all’articolo 10 bis, paragrafo 5, nonché agli obiettivi della direttiva [2003/87], per il fatto di non prendere in considerazione, nel calcolo del massimale per l’industria previsto dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva medesima, le emissioni derivanti i) dalla produzione di elettricità ricavata da gas di scarico negli impianti contemplati nell’allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, che non siano “impianti di produzione di elettricità” e ii) dalla produzione di energia termica negli impianti contemplati nell’allegato I della direttiva [2003/87], che non siano “impianti di produzione di elettricità” e ai quali possono essere assegnate quote a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e della decisione 2011/278/UE.

4)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione – singolarmente considerata ovvero in combinato disposto con l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87] – sia nulla e in contrasto con l’articolo 3, lettere e) e u), della direttiva [2003/87], nella parte in cui, ai fini del calcolo del massimale per l’industria di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, [della direttiva 2003/87], non prende in considerazione le emissioni menzionate supra nella terza questione.

5)

Se la decisione 2013/448 sia in contrasto con l’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva [2003/87], nella parte in cui il [fattore di correzione] viene esteso ad un settore indicato nella decisione 2010/2/UE come esposto ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

6)

Se la decisione 2011/278 sia in contrasto con l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva [2003/87], nella parte in cui le misure adottate dalla Commissione, nel definire i parametri di riferimento, dovrebbero tener conto degli incentivi per le tecniche efficienti sotto il profilo energetico, le tecniche più efficienti, la cogenerazione ad alto rendimento e il recupero energetico efficiente dei gas di scarico.

7)

Se la decisione 2011/278 sia in contrasto con l’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva [2003/87], nella parte in cui i principi di determinazione dei parametri di riferimento dovrebbero basarsi sul livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278

Sulle questioni terza e quarta

22

Con le questioni terza e quarta, che è opportuno esaminare congiuntamente e per prime, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla validità della decisione 2013/448 nella parte in cui, nel determinare il fattore di correzione, le emissioni prodotte dagli impianti di cui all’allegato I alla direttiva 2003/87, che non sono produttori di elettricità, non sono state incluse nel quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: «quantitativo massimo annuo di quote»), laddove tali emissioni provengono, da un lato, dalla combustione dei gas di scarico al fine di produrre elettricità e, dall’altro, dalla produzione di energia termica per cogenerazione.

23

Dall’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 risulta che un impianto di produzione di elettricità destinata alla vendita a terzi e nel quale non venga effettuata alcuna attività elencata all’allegato I di tale direttiva, diversa dalla combustione di carburanti, deve essere qualificato come «impianto di produzione di elettricità».

24

Nei limiti in cui i gas di scarico sono stati bruciati da impianti di produzione di elettricità, le corrispondenti emissioni non sono state prese in considerazione nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 74).

25

Parimenti, dall’articolo 10 bis, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2003/87 risulta che le emissioni generate dalla produzione di energia termica per cogenerazione non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote laddove provenienti da impianti di produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 75).

26

Infatti, l’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278, adottato per dare attuazione all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, non consente di tenere conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 68).

27

Per contro, dal combinato disposto della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278, non emerge che la Commissione, nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote, abbia escluso emissioni diverse da quelle prodotte dagli impianti di produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punti 67, 70, da 72 a 76), circostanza confermata dai punti 22 e 25 della decisione 2013/448, dai quali, in particolare, emerge che la Commissione ha raccolto dagli Stati membri e dai paesi dell’EFTA aderenti al SEE, informazioni per stabilire se gli impianti siano impianti di produzione di elettricità o altri impianti disciplinati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87.

28

Ne consegue che le questioni terza e quarta poste dal giudice del rinvio si basano su una premessa errata. Infatti, né dal combinato disposto della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278, né dalla decisione 2013/448, deriva che la Commissione, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, avrebbe escluso emissioni diverse da quelle prodotte dagli impianti di produzione di elettricità.

29

Tuttavia, si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nelle questioni pregiudiziali (sentenza dell’11 febbraio 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e a., C‑531/13, EU:C:2015:79, punto 37).

30

Alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti da 23 a 28, le questioni terza e quarta possono essere intese nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla validità dell’articolo 15, paragrafo 3. della decisione 2011/278 nella parte in cui tale disposizione esclude la presa in considerazione delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità per la determinazione del quantitativo massimo annuo di quote.

31

A tale proposito si deve rilevare che, nella sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311), la Corte ha già statuito su una questione in sostanza identica e la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alla presente causa.

32

La Corte ha dichiarato in tale sentenza che, non consentendo di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, l’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 è conforme al tenore letterale dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, letto in combinato disposto con il paragrafo 3 di quest’ultimo articolo (v., sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 68).

33

Tale interpretazione risulta parimenti conforme alla ratio della direttiva 2003/87 nonché agli obiettivi da essa perseguiti (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 69).

34

In tali circostanze, per motivi identici a quelli esposti ai punti da 62 a 83 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311), l’analisi delle questioni terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278.

Sulla validità dell’allegato I alla decisione 2011/278

Sulle questioni sesta e settima

35

Con le questioni sesta e settima il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla validità dell’allegato I alla decisione 2011/278, in quanto il parametro di riferimento del prodotto per la ghisa liquida sarebbe stato determinato in violazione dei requisiti che derivano dall’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87.

36

La SSAB Europe ritiene che da tali disposizioni deriva che i parametri di riferimento devono essere fissati in base alla produzione del 10% degli impianti più efficienti del settore interessato dal parametro di riferimento. Nell’attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che i gas di scarico generati durante la produzione della ghisa liquida possano sostituirsi come combustibile al gas naturale usato nel medesimo procedimento. Inoltre, il parametro di riferimento fissato dalla Commissione non incoraggerebbe nemmeno la cogenerazione o il recupero più efficiente di gas di scarico, poiché ridurrebbe il vantaggio per i gestori che ricorrono a tali processi.

37

A tale proposito, si deve rilevare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i parametri di riferimento per settore o sottosettore, in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Infatti, ciò implica, per la Commissione, scelte e valutazioni tecniche ed economiche complesse. Solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità della misura stessa (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 45).

38

Dal punto 8 della decisione 2011/278 emerge che per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come base di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Essa ha verificato che tali valori di base rispecchiassero sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l’utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili. La Commissione ha poi integrato tali dati facendo ricorso, in particolare, ai dati rilevati dalle varie associazioni europee di settore o per loro conto, sulla base di norme definite nei manuali di settore. A titolo di riferimento per questi manuali la Commissione ha fornito orientamenti relativi ai criteri di qualità e di verifica (sentenza dell’ 8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 46).

39

Inoltre, dal punto 11 della decisione 2011/278, emerge che, laddove nessun dato era disponibile o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, sono state utilizzate, per stabilire i valori dei parametri di riferimento, le informazioni relative ai livelli attuali di emissioni e di consumi e alle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589 (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 47).

40

Per quanto riguarda i gas di scarico generati durante la produzione della ghisa liquida, dal punto 32 della decisione 2011/278 risulta che i parametri di riferimento dei prodotti tengono conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 48).

41

Ciò detto, non risulta che la Commissione, nel determinare i parametri di riferimento in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 49).

42

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’esame delle questioni sesta e settima non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’allegato I alla decisione 2011/278.

Sulla validità dell’articolo 10, paragrafo 9, primo comma, della decisione 2011/278

Sulla quinta questione

43

Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità della decisione 2013/448, nella parte in cui il fattore di correzione è stato esteso ad un settore esposto ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

44

Ad avviso della Yara Suomi, della Borealis Polymers, della Neste Oil e della SSAB Europe, l’applicazione del fattore di correzione impedisce agli impianti appartenenti ad un settore esposto a rischi di rilocalizzazione di carbonio di ricevere il 100% delle quote di cui hanno bisogno. Applicando tale fattore ai settori esposti a rischio di rilocalizzazione di carbonio, la Commissione avrebbe modificato elementi essenziali della direttiva 2003/87 in senso contrario a quello dell’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva stessa.

45

Come già ricordato supra al punto 29, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta, se del caso, alla Corte riformulare le questioni ad essa sottoposte e prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nelle questioni pregiudiziali.

46

A tale proposito si deve rilevare che, in forza dell’articolo 10 bis. paragrafo 11, della direttiva 2003/87, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito per il 2013, conformemente ai paragrafi da 4 a 7 di tale articolo, corrisponde all’80% del quantitativo fissato in conformità alle misure di cui al paragrafo 1 di detto articolo. Successivamente, le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono di anno in anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.

47

L’articolo 10, paragrafo 12, della direttiva 2003/87 prevede una deroga a tale norma. Infatti, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio vengono assegnate, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, di tale direttiva, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

48

Al fine di dare attuazione ai paragrafi 11 e 12 dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, la Commissione ha previsto, all’articolo 10, paragrafo 4, della decisione 2011/278, due regole distinte, da un lato, per gli impianti operanti nei settori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione e, dall’altro, per quelli appartenenti ai settori non esposti a tale rischio. Per quanto riguarda questi ultimi, dal primo comma di tale disposizione risulta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87, i fattori indicati nell’allegato VI sono applicati al quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. In tal modo, per il 2013 dev’essere applicato un fattore di 0,8 che diminuisce poi annualmente fino a raggiungere il valore di 0,3 nell’anno 2020. Per quanto riguarda gli impianti dei settori o dei sottosettori ritenuti esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, emerge dall’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, della decisione 2011/278, che il fattore da applicare al quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito è pari a 1.

49

Per quanto riguarda il fattore di correzione, se è vero che è fissato all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448, le modalità di applicazione sono state determinate dalla Commissione all’articolo 10, paragrafo 9, primo comma, della decisione 2011/278.

50

Ai sensi di quest’ultima disposizione, il quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote assegnate a titolo gratuito, determinato conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, della decisione 2011/278, moltiplicato per il fattore di correzione di cui all’articolo 15, paragrafo 3 della medesima decisione. L’applicazione del fattore di correzione è quindi prevista, senza distinzione alcuna, tra gli impianti dei settori esposti a rischio elevato di rilocalizzazione di carbonio e quelli appartenenti ai settori non esposti a tale rischio.

51

Ne deriva che, con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla validità dell’articolo 10, paragrafo 9, primo comma, della decisione 2011/278, laddove detta disposizione prevede l’applicazione del fattore di correzione al quantitativo preliminare di quote assegnate a tutti gli impianti non rientranti nell’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, senza esentare gli impianti dei settori o dei sottosettori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione di carbonio.

52

Dal tenore stesso dell’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, risulta che, per determinare il quantitativo definitivo di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti dei settori o dei sottosettori ritenuti esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione di carbonio, occorre determinare il volume di quote corrispondente al «100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1 [di tale articolo]».

53

Ai sensi di quest’ultima disposizione, la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, ivi incluse le disposizioni necessarie per un’applicazione armonizzata del paragrafo 19 dell’articolo medesimo. Tra le misure di cui al paragrafo 1 di detto articolo rientra, quindi, l’applicazione del fattore di correzione prevista al successivo paragrafo 5.

54

Un’interpretazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87, che escluda l’applicazione del fattore di correzione sarebbe non soltanto contraria al testo di tali disposizioni, ma altresì all’economia generale di tale direttiva. Infatti, alla stregua del paragrafo 12 di tale articolo, il precedente paragrafo 11, ai sensi del quale, in linea di principio, il volume delle quote gratuite viene gradualmente ridotto, si riferisce altresì al «quantitativo [di quote] fissato in conformità alle misure di cui al paragrafo 1 di detto articolo». Di conseguenza, se tali misure non comprendessero il fattore di correzione, quest’ultimo non potrebbe essere applicato né agli impianti dei settori e dei sottosettori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, né agli impianti dei settori non esposti a un tale rischio.

55

Correttamente, quindi, all’articolo 10, paragrafo 9, primo comma della decisione 2011/278, la Commissione non ha escluso l’applicazione del fattore di correzione agli impianti dei settori o dei sottosettori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione di carbonio.

56

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’esame della quinta questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 10, paragrafo 9, primo comma, della decisione 2011/278.

Sulla validità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448

Sulle questioni prima e seconda

57

Con le questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione.

58

A tal riguardo, va rilevato che la Corte ha già avuto modo di affermare che, dal momento che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87, il fattore di correzione stabilito all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448 risulta parimenti in contrasto con tale disposizione (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 98).

59

Ciò premesso, si deve rispondere alle questioni prima e seconda nel senso che l’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione, sono invalidi (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 99).

Sulla limitazione degli effetti nel tempo

60

Dal punto 111 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311) emerge che la Corte ha limitato nel tempo gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi decorrente dalla data di pronuncia di tale sentenza al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni dichiarate invalide non potranno essere rimesse in discussione.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’esame delle questioni terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

2)

L’esame delle questioni sesta e settima non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’allegato I della decisione 2011/278.

 

3)

L’esame della quinta questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 10, paragrafo 9 della decisione 2011/278.

 

4)

L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi.

 

5)

Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi decorrente dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311) al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni dichiarate invalide non potranno essere rimesse in discussione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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