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Document 62014CJ0417

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2015.
    Livio Missir Mamachi di Lusignano contro Commissione europea.
    Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) – Funzione pubblica – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari – Funzionario deceduto – Danno morale subito dal funzionario prima del suo decesso – Danni materiali e morali subiti dai familiari del funzionario – Competenza – Tribunale – Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea – Pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione.
    Causa C-417/14 RX-II.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:588

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    10 settembre 2015 ( *1 )

    «Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) — Funzione pubblica — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari — Funzionario deceduto — Danno morale subito dal funzionario prima del suo decesso — Danni materiali e morali subiti dai familiari del funzionario — Competenza — Tribunale — Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea — Pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione»

    Nella causa C‑417/14 RX-II,

    avente ad oggetto il riesame, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), pronunciata nella causa

    Livio Missir Mamachi di Lusignano, residente in Kerkhove Avelgem (Belgio),

    contro

    Commissione europea,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby, giudici,

    avvocato generale: M. Wathelet

    cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2015,

    considerate le osservazioni presentate:

    per L. Missir Mamachi di Lusignano, da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati;

    per la Commissione europea, da J. Curral, G. Gattinara e D. Martin, in qualità di agenti,

    visti gli articoli 62 bis e 62 ter, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

    sentito l’avvocato generale,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Il presente procedimento ha ad oggetto il riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso per risarcimento proposto dal sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 3 febbraio 2009, con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall’assassinio di suo figlio Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, funzionario dell’Unione europea (in prosieguo: il «funzionario deceduto»), e, dall’altro, alla condanna della Commissione a versare a lui ed agli aventi causa di suo figlio diversi importi a risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da detto assassinio.

    2

    Il riesame verte sul problema se la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il Tribunale ha considerato con tale sentenza, nella sua qualità di giudice dell’impugnazione, di essere competente per pronunciarsi, in quanto giudice di primo grado, su un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione

    fondato su un inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari,

    proposto da terzi nella loro qualità di aventi causa del funzionario nonché nella loro qualità di familiari del funzionario e

    diretto al risarcimento del danno sofferto dal funzionario stesso nonché dei danni materiali e morali subiti da tali terzi.

    Contesto normativo

    Lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

    3

    L’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia ha il seguente tenore letterale:

    «Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in seguito denominato “Tribunale della funzione pubblica”, è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea».

    4

    L’articolo 8 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia prevede quanto segue:

    «1.   Se un’istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un’istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.

    2.   Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l’organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

    3.   Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.

    Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause».

    Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea

    5

    L’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723 /2004 del Consiglio del 22 marzo 2004, (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), recita:

    «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona e i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

    Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

    6

    L’articolo 73 di tale Statuto prevede quanto segue:

    «1.   (...) il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

    I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

    2.   Le prestazioni garantite sono le seguenti:

    a)

    in caso di decesso:

    versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all’interessato nei dodici mesi precedenti l’infortunio:

    al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario; l’ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25% del capitale;

    in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

    in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;

    in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all’istituzione;

    (...)».

    7

    L’articolo 90 del medesimo Statuto prevede quanto segue:

    «1.   Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

    2.   Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. (...)».

    8

    L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari recita:

    «1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.

    2.   Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

    l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

    tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

    3.   Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. (...)».

    Gli antecedenti della causa sottoposta a riesame

    I fatti

    9

    Il funzionario deceduto è stato assassinato il 18 settembre 2006 con la sua coniuge a Rabat (Marocco), dove svolgeva funzioni di consigliere politico e diplomatico alla delegazione della Commissione. L’assassinio è stato commesso in una casa ammobiliata presa in locazione dalla suddetta delegazione per il funzionario, sua moglie e i loro quattro figli.

    10

    In seguito a tale evento, i figli sono stati posti sotto la tutela del loro nonno paterno, il ricorrente, e della loro nonna paterna.

    11

    La Commissione ha versato ai figli del funzionario deceduto, nella loro qualità di eredi di quest’ultimo, in particolare, le prestazioni previste dall’articolo 73 dello Statuto dei funzionari e ha riconosciuto agli stessi il diritto ad altre prestazioni previste da tale Statuto.

    12

    Con lettera del 25 febbraio 2008 indirizzata alla Commissione il ricorrente ha espresso il proprio dissenso sull’importo delle somme versate ai suoi nipoti. Avendo ritenuto insoddisfacente la decisione adottata dalla Commissione in risposta a tale lettera, il ricorrente ha presentato un reclamo, con nota del 10 settembre 2008, avverso tale decisione sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, facendo valere che la responsabilità della Commissione era sorta per colpa, a causa di inadempimenti del suo obbligo di protezione del suo personale. Egli ha altresì fatto valere la responsabilità senza colpa della Commissione, nonché, in via subordinata, la violazione, da parte di quest’ultima, dell’articolo 24 del suddetto Statuto, in forza del quale le Comunità sono tenute a risarcire in solido il danno causato da un terzo a uno dei propri agenti. Tale reclamo è stato respinto dalla Commissione con una decisione del 3 febbraio 2009.

    La sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55)

    13

    Ritenendo che la Commissione fosse venuta meno al suo obbligo di protezione del suo personale, il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 3 febbraio 2009, con cui è stato respinto il suo reclamo, e, dall’altro, al risarcimento, in primo luogo, del danno materiale subito dai figli del funzionario deceduto, in nome proprio, in secondo luogo del danno morale subito da tali figli, in nome proprio, in terzo luogo del danno morale subito dallo stesso in quanto padre del funzionario deceduto, in nome proprio, in quarto luogo del danno morale subito dal funzionario deceduto in nome dei suoi figli, subentrati nei diritti del loro padre.

    14

    Con la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suddetto ricorso in quanto parzialmente infondato, per quanto riguarda i danni materiali fatti valere, e parzialmente irricevibile per quanto riguarda i danni morali dedotti. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza.

    La sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625)

    15

    Nella sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale ha esaminato d’ufficio la competenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere del ricorso in primo grado. A tal fine, il Tribunale ha distinto, ai punti 20 e da 39 a 42 della suddetta sentenza, i diversi capi di danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento ed ha precisato la qualità in cui esso agisce nei confronti di ciascuno di essi. Il Tribunale ha constatato che il ricorrente chiede:

    in nome dei figli del funzionario deceduto, il risarcimento del danno patrimoniale da essi subito, costituito dal «mancato guadagno del funzionario assassinato che sarebbe stato destinato ai medesimi dal momento della sua morte fino a quello del suo presumibile pensionamento»;

    in nome dei figli del funzionario deceduto, il risarcimento del danno morale da essi subito, costituito dal dolore per aver perso entrambi i genitori, nonché dal trauma causato dall’essere stati testimoni dell’agonia di questi ultimi;

    in nome proprio, il risarcimento del danno morale da esso subito in quanto padre del funzionario deceduto, danno costituito dal dolore per aver perso il figlio, nonché

    in nome dei figli del funzionario deceduto, subentrati nei diritti del loro padre, il risarcimento del danno morale subito da quest’ultimo, costituito dalla sofferenza fisica patita fra il momento dell’aggressione e quello della morte, nonché dalla sofferenza psichica derivante, in particolare, dalla consapevolezza della propria imminente morte.

    16

    Dopo essersi dichiarato competente a statuire sull’insieme di tali domande, il Tribunale ha proceduto, in particolare, a una distinzione tra il danno subito dal funzionario deceduto, da un lato, e i danni subiti dai figli di quest’ultimo, nonché dal ricorrente, dall’altro.

    17

    Per quanto riguarda i danni materiali e morali subiti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto dichiarandosi competente a conoscere del ricorso per la parte in cui quest’ultimo riguardava il risarcimento di tali danni e ha concluso che la causa doveva essere rinviata dinanzi a sé stesso, affinché potesse statuire su tali domande in qualità di giudice di primo grado.

    18

    A tal proposito, per quanto riguarda la delimitazione delle rispettive competenze del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale ha dichiarato quanto segue, ai punti da 47 a 53 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625):

    «47

    Allo stato attuale del diritto dell’Unione, tale delimitazione è incentrata sullo statuto personale del ricorrente e sull’origine della controversia, conformemente alla giurisprudenza costante secondo la quale una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio e vertente sul risarcimento di un danno, allorché trovi origine nel rapporto di impiego che vincola o vincolava l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE (già articolo 236 CE) e degli articoli 90 e 91 dello Statuto [dei funzionari] e si situa, di conseguenza, al di fuori dell’ambito di applicazione degli articoli 268 TFUE (già articolo 235 CE) e 340 TFUE (già articolo 288 CE), i quali disciplinano il regime generale della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ([sentenze Meyer-Burckhardt/Commissione, 9/75, EU:C:1975:131, punto 7; Reinarz/Commissione e Consiglio, 48/76, EU:C:1977:30, punto 10, nonché Allo e a./Commissione, 176/83, EU:C:1985:290, punto 18; ordinanza Pomar/Commissione, 317/85, EU:C:1987:267, punto 7; sentenza Polinsky/Corte di giustizia, T‑1/02, EU:T:2004:298, punto 47]).

    48

    Ciò detto, la giurisprudenza citata non consente di determinare se i familiari [del funzionario deceduto] avrebbero dovuto proporre la loro domanda di risarcimento del danno personale, tanto materiale quanto morale, che essi ritengono di aver subito, dinanzi al Tribunale o dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, infatti, tale giurisprudenza riguarda specificamente soltanto il caso di una controversia i) tra un funzionario o un ex funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio e ii) che trovi origine nel rapporto di impiego che li vincola o li vincolava, e, pertanto, essa è applicabile solo parzialmente al caso di una controversia che trova, certamente, la propria origine nel rapporto di impiego, ma che non oppone un funzionario o un ex funzionario, bensì un familiare prossimo, membro della famiglia di quest’ultimo o che subentra nei suoi diritti, all’istituzione presso cui tale funzionario presta o prestava servizio.

    49

    Se tale terzo subentra nei diritti del funzionario o dell’ex funzionario in questione e agisce quindi in qualità di avente causa di quest’ultimo, chiedendo in tale qualità, per farne beneficiare la massa ereditaria, il risarcimento di un danno proprio al funzionario stesso, una siffatta trasposizione si impone, atteso che la controversia, malgrado la devoluzione ereditaria, resta una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui prestava servizio, che trova la propria origine nel rapporto di impiego che li vincolava.

    50

    Nel caso di specie, tale considerazione vale per quanto riguarda il secondo capo di danno fatto valere dal ricorrente, come citato al punto 20 supra, ossia il danno morale ex haerede, subito da[l funzionario deceduto] tra il momento della sua aggressione e quello del suo decesso. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente rilevato, all’ultima frase del punto 116 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza citata al punto 47 supra era applicabile ad una controversia tra gli aventi causa di un funzionario deceduto o i loro legali rappresentanti e l’istituzione presso cui prestava servizio detto funzionario.

    51

    Al contrario, se il suddetto terzo agisce al fine di ottenere il risarcimento di un danno, materiale o morale che sia, che gli è personale, una siffatta applicazione della giurisprudenza in questione non è giustificata né dal contenuto di quest’ultima, né dalle considerazioni di principio che l’hanno ispirata. Anche ammettendo che una siffatta controversia trovi la propria origine nel rapporto di impiego tra il funzionario di cui trattasi e l’istituzione, manca comunque la condizione soggettiva personale, legata allo statuto di funzionario titolare dei diritti in questione, ed il Tribunale della funzione pubblica è quindi, in linea di principio, incompetente ratione personae per conoscerne ai sensi dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto.

    52

    Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la sentenza [Commissione/Petrilli, (T‑143/09 P, EU:T:2010:531)], conferma tale analisi e ne espone la ragion d’essere. Al punto 46 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il contenzioso in materia di funzione pubblica ai sensi dell’articolo 236 CE (divenuto articolo 270 TFUE) e degli articoli 90 e 91 dello Statuto, compreso quello diretto al risarcimento di un danno causato ad un funzionario o ad un agente, obbedisce a regole particolari e speciali rispetto a quelle derivanti dai principi generali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nell’ambito dell’articolo 235 CE (divenuto articolo 268 TFUE) e dell’articolo 288 CE (divenuto articolo 340 TFUE). Secondo il Tribunale, infatti, quando agisce in qualità di datore di lavoro, l’Unione è soggetta ad una maggiore responsabilità, che si manifesta con l’obbligo di risarcire i danni causati al suo personale con qualsiasi atto illecito commesso in tale qualità mentre, secondo il diritto comune, essa è tenuta a risarcire soltanto i danni causati da una violazione “sufficientemente caratterizzata” di una norma giuridica (giurisprudenza costante fin dalla sentenza [Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361]).

    53

    Orbene, proprio tali considerazioni, riguardanti il regime particolare e speciale della maggiore responsabilità dell’Unione nei confronti del suo personale, giustificato segnatamente dal rapporto di impiego, con i suoi diritti ed obblighi specifici, come il dovere di sollecitudine, e dal rapporto di fiducia che deve esistere tra le istituzioni ed i loro funzionari, nell’interesse generale, non sussistono nel caso di terzi non funzionari. Anche qualora si tratti di familiari prossimi di un funzionario, e salvo le prestazioni sociali come quelle previste all’articolo 76 dello Statuto [dei funzionari], la giurisprudenza non riconosce l’esistenza di un dovere di sollecitudine delle istituzioni nei confronti di questi ultimi (sentenza [Leussink/Commissione, 169/83 e 136/84, EU:C:1986:371], punti da 21 a 23)».

    19

    Il Tribunale ha considerato che tale orientamento giurisprudenziale era confermato da altre decisioni della Corte. A tal riguardo, ai punti da 55 a 59 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:

    «55

    Infatti, nell’ordinanza Fournier/Commissione [(da 114/79 a 117/79, EU:C:1980:124)], la Corte ha convalidato, in linea di principio, quanto meno implicitamente, il fatto che i familiari di un funzionario che agiscono “per proprio conto” e chiedono il risarcimento di un danno subito “personalmente”, devono ricorrere ai sensi dell’articolo 178 [del Trattato CEE] (divenuto articolo 268 TFUE) e non ai sensi dell’articolo 179 [del Trattato CEE] (divenuto articolo 270 TFUE).

    56

    La Corte ha confermato tale scelta nella sentenza [Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371)], in un contesto in cui i ricorrenti avevano espressamente fondato il loro ricorso di indennizzo su una base giuridica diversa a seconda che fossero o meno funzionari, vale a dire l’articolo 179 [del Trattato CEE] per il sig. Leussink e gli articoli 178 [del Trattato CEE] e 215, secondo comma, [del Trattato CEE], per sua moglie ed i suoi figli.

    57

    Nelle conclusioni della causa [Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371)], l’avvocato generale Sir Gordon Slynn ha riconosciuto che il ricorso della famiglia era stato giustamente basato sugli articoli 178 [del Trattato CEE] e 215 [del Trattato CEE], poiché esso riguardava i danni autonomi subiti da quest’ultima e non una controversia tra un funzionario e la sua istituzione.

    58

    Senza pronunciarsi formalmente su tale questione, la Corte ha tuttavia implicitamente convalidato la scelta del ricorso ex articolo 178[del Trattato CEE] piuttosto che quello ex articolo 179[del Trattato CEE], per quanto riguarda la famiglia del funzionario, al punto 25 della sentenza [Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371)], sebbene essa considerasse che la controversia trovava “origine dal rapporto tra il dipendente e l’istituzione”. Inoltre, la Corte ha espressamente fondato la sua decisione relativa alle spese sull’articolo 69 del suo regolamento di procedura, ovvero la disposizione applicabile ai ricorsi di singoli che non sono funzionari.

    59

    Infine, con la sentenza Vainker/Parlamento [T‑48/01, EU:T:2004:61], il Tribunale ha respinto il ricorso della sig.ra Vainker, in quanto infondato, basandosi sul precedente della sentenza Leussink e a./Commissione [169/83 e 136/84, EU:C:1986:371], e convalidando implicitamente la scelta dell’articolo 235 CE come base giuridica adeguata di tale ricorso».

    20

    Quanto alla possibilità, per gli aventi causa di un funzionario deceduto, di proporre un ricorso sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, ai punti da 61 a 65 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

    «61   Certo, la possibilità, o addirittura l’obbligo, per gli aventi causa di un funzionario deceduto, di proporre un ricorso sulla base dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto [dei funzionari], al fine di vedersi riconoscere il beneficio delle prestazioni previste all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, è già stato ammesso dal giudice dell’Unione, quanto meno implicitamente (sentenza [Bitha/Commissione, T‑23/95, EU:T:1996:3]; sentenza [Klein/Commissione, F‑32/08, EU:F:2009:3]; v. anche, in tal senso e per analogia, ordinanza [Hotzel-Wagenknecht/Commissione, T‑145/00, EU:T:2001:164], punto 17).

    62   Tuttavia, in primo luogo, tale argomentazione vale solo per gli aventi causa specificamente menzionati all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto [dei funzionari], vale a dire il coniuge e i figli o, in mancanza di questi, gli altri discendenti o, in mancanza di questi, gli ascendenti o infine, in mancanza di questi, l’istituzione stessa. Pertanto, nel caso di specie, anche supponendo che l’argomentazione della Commissione sia applicabile al caso dei quattro figli [del funzionario deceduto], essa non lo è al caso del ricorrente stesso, Livio Missir Mamachi di Lusignano, non avendo quest’ultimo la qualità di avente causa ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto [dei funzionari], in presenza dei figli. Essa non è applicabile neanche al caso della madre, del fratello e della sorella [del funzionario deceduto], ricorrenti nella causa parallela T‑494/11.

    63   In secondo luogo, tale argomentazione equivale a subordinare l’attuazione processuale del diritto comune della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a quella del diritto particolare della sicurezza sociale dei funzionari come previsto dallo Statuto. Orbene, non esistono ragioni valide per le quali la competenza di eccezione del Tribunale della funzione pubblica, nei confronti dei funzionari, debba così prevalere sulla competenza generale del Tribunale per conoscere di qualsiasi controversia vertente sulla responsabilità dell’Unione.

    64   In terzo luogo, infine, anche per quanto riguarda i quattro figli [del funzionario deceduto], il problema di cui si discute nel caso di specie non è l’obbligo della Commissione di corrispondere le prestazioni statutarie garantite, che d’altronde sono già state versate agli interessati, bensì il suo eventuale obbligo di risarcire l’integralità dei danni materiale e morale fatti valere. Il Tribunale rammenta, a tal riguardo, che il ricorrente sostiene specificamente, nell’ambito del suo terzo motivo di impugnazione, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto prendendo in considerazione, ai fini del risarcimento di tali danni, le suddette prestazioni statutarie riconosciute ai figli [del funzionario deceduto]. In tali circostanze non sembra possibile fondare una regola di competenza del Tribunale della funzione pubblica sulla disposizione dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto [dei funzionari], sebbene si faccia valere proprio che il suddetto articolo non costituisce il fondamento del ricorso proposto in nome dei quattro figli [del funzionario deceduto].

    65   Discende dall’insieme delle considerazioni precedenti che, in circostanze come quelle del caso di specie, il solo contesto giuridico delimitato dagli articoli 268 TFUE e 270 TFUE, dall’articolo 1 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia e dagli articoli 90 e 91 dello Statuto [dei funzionari], impone di concludere che i familiari di un funzionario deceduto sono necessariamente tenuti a proporre due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’altro dinanzi al Tribunale, a seconda che essi subentrino nei diritti del funzionario in questione o che essi chiedano il risarcimento di un loro danno personale, che sia materiale o morale».

    21

    Al fine di evitare uno «sdoppiamento del procedimento», ai punti 73 e 74 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale ha considerato, alla luce della giurisprudenza della Corte e in presenza di ragioni imperative riguardanti la certezza del diritto, la buona amministrazione della giustizia, l’economia processuale e la prevenzione delle decisioni giudiziarie contraddittorie, che, qualora gli aventi causa di un funzionario o di un agente deceduto chiedano il risarcimento di diversi danni causati da un medesimo atto, tanto in qualità di aventi causa quanto a proprio nome, gli stessi sono legittimati a riunire tali domande proponendo un solo ricorso. Il Tribunale ha aggiunto che tale «ricorso unico» deve essere proposto dinanzi al Tribunale stesso, il quale non solo rappresenta il giudice «generalista», che dispone a tale titolo della «piena giurisdizione», al contrario del Tribunale della funzione pubblica, che rappresenta il «giudice specializzato», ma anche il giudice di rango superiore rispetto a quest’ultimo.

    22

    A tal proposito, ai punti 75 e 76 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale ha rilevato segnatamente che se, in circostanze come quelle del caso di specie, i familiari di un funzionario deceduto fossero tenuti a proporre due ricorsi, ciò comporterebbe che il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica si troverebbero simultaneamente investiti di cause aventi lo stesso oggetto. In siffatte circostanze, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale della funzione pubblica dovrebbe immediatamente declinare la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause. Ai punti 77 e 78 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che, nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica era «incompetente ab initio» a conoscere del ricorso proposto dal ricorrente, salvo per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale subito dal funzionario deceduto. Di conseguenza, al punto 78 della suddetta sentenza, il Tribunale ha constatato d’ufficio l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere della domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto e ha annullato, entro tali limiti, la sentenza impugnata.

    23

    Alla luce di tali considerazioni, ai punti 102 e 103 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale ha concluso che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto constatare di non essere competente per pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto e che, di conseguenza, esso avrebbe dovuto rinviare tale domanda al Tribunale stesso, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia. Poiché, a tal riguardo, la controversia era matura per la decisione, il Tribunale ha considerato che occorreva rinviare dinanzi a sé stesso tale aspetto del ricorso affinché esso potesse giudicarne in qualità di giudice di primo grado.

    24

    Per quanto riguarda il danno morale subito dal funzionario deceduto e per il quale il ricorrente chiede il risarcimento a nome dei figli del funzionario stesso, dopo aver ricordato, al punto 80 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), che il Tribunale della funzione pubblica era competente a conoscere di tale domanda, il Tribunale ha esaminato l’impugnazione ai punti da 81 a 98 di tale sentenza. A tal proposito, il Tribunale ha constatato che il Tribunale della funzione pubblica, accogliendo un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione al fine di contestare la ricevibilità della suddetta domanda, aveva commesso un errore di diritto e, di conseguenza, ha annullato, entro tali limiti, la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55).

    25

    Ai punti da 113 a 117 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale ha considerato, per quanto riguarda tale stessa domanda, che la causa non era matura per la decisione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non aveva preso posizione sulle altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, e che entro tali limiti, in linea di principio, la suddetta causa avrebbe dovuto essere rinviata a tale giudice. Tuttavia, il Tribunale ha osservato che, a seguito di un siffatto rinvio, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe stato tenuto a constatare che il Tribunale ed esso stesso erano investiti di controversie aventi il medesimo oggetto, vale a dire, per il primo, la causa T‑494/11 e, per il secondo, la presente causa, e sarebbe stato costretto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, a declinare la propria competenza affinché il Tribunale potesse statuire su tali due cause.

    26

    Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che la causa F‑50/09 doveva essere rinviata nel suo complesso dinanzi a sé stesso, affinché esso ne potesse conoscere in qualità di giudice di primo grado.

    Procedimento dinanzi alla Corte

    27

    A seguito della proposta del primo avvocato generale di riesaminare la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), la Sezione del riesame ha considerato, nella decisione Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX, EU:C:2014:2219), adottata ai sensi degli articoli 62, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura di quest’ultima, che occorreva procedere al riesame di tale sentenza al fine di determinare se essa pregiudicasse l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

    28

    La questione che ai sensi di detta decisione, deve essere sottoposta a riesame è riprodotta al punto 2 della presente sentenza.

    Sulla questione oggetto del riesame

    29

    Conformemente all’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale della funzione pubblica è tenuto ad esercitare, nell’ambito della Corte di giustizia, in primo grado, la competenza attribuita a quest’ultima per pronunciarsi sulle controversie rientranti nel contenzioso della funzione pubblica dell’Unione ai sensi dell’articolo 270 TFUE. In forza di tale articolo, tale competenza riguarda «qualsiasi controversia» tra l’Unione e i suoi agenti «nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione».

    30

    Alla luce di un siffatto rinvio allo Statuto dei funzionari, occorre quindi, per determinare la competenza del Tribunale della funzione pubblica, prendere in considerazione tale Statuto, in particolare i suoi articoli 90 e 91, i quali danno esecuzione all’articolo 270 TFUE (v., in tal senso, sentenza Syndicat général du personnel des organismes européens/Commissione, 18/74, EU:C:1974:96, punto 14).

    31

    Lo Statuto dei funzionari ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzione europee e i loro funzionari, ponendo in essere una serie di diritti e di doveri reciproci e riconoscendo, a favore di determinati familiari del funzionario, taluni diritti che essi possono far valere dinanzi all’Unione europea (sentenza Johannes, C‑430/97, EU:C:1999:293, punto 19).

    32

    Così, l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari precisa la competenza della Corte di giustizia in materia di contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, disponendo che quest’ultima è competente a dirimere «ogni controversia» tra l’Unione e «una delle persone indicate [nello] statuto» circa la legalità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale Statuto. Conformemente a tale ultima disposizione, «[q]ualsiasi persona cui si applica [lo] statuto» può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio.

    33

    Per quanto riguarda la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica, occorre rilevare che tali disposizioni, che fanno riferimento, in termini generali, a «qualsiasi persona cui si applica [lo] statuto [dei funzionari]», non consentono, in quanto tali, di stabilire una distinzione a seconda che un ricorso sia proposto da un funzionario o da una qualsiasi altra persona cui si applica il suddetto Statuto. Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 51 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione personae per conoscere non solo dei ricorsi proposti dai funzionari, ma anche di quelli proposti da qualsiasi altra persona cui si applica il suddetto Statuto.

    34

    L’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto dei funzionari menziona espressamente i «discendenti» nonché gli «ascendenti» del funzionario come persone idonee a beneficiare di una prestazione, in caso di decesso di quest’ultimo. Ne deriva che tanto il ricorrente quanto i figli del funzionario deceduto sono persone cui si applica tale disposizione.

    35

    Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 62 e 64 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il problema di sapere se il ricorrente e i figli del funzionario deceduto dispongano effettivamente nel caso di specie di un diritto alle prestazioni garantite dallo Statuto dei funzionari, in particolare quelle previste dall’articolo 73 di quest’ultimo, non può essere preso in considerazione, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 35 della sua presa di posizione, al fine di determinare la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica sul fondamento dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari. In caso contrario, per statuire sulla competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica a conoscere di un ricorso proposto dinanzi ad esso, sarebbe necessario esaminare anzitutto la fondatezza di tale ricorso.

    36

    Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione personae per conoscere della domanda di risarcimento proposta dal ricorrente tanto in nome proprio quanto in nome dei figli del funzionario deceduto.

    37

    Quanto al problema di sapere se la competenza ratione materiae del Tribunale della funzione pubblica si estenda ai ricorsi per risarcimento fondati su un inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari, occorre rilevare che tanto l’articolo 270 TFUE quanto l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, che menzionano «qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa», si astengono dal definire la natura del ricorso avviato in caso di rigetto di un reclamo amministrativo. Di conseguenza, allorché una controversia riguarda la legittimità di un atto che arreca pregiudizio ad un ricorrente, ai sensi dell’articolo 90 di tale Statuto, il Tribunale della funzione pubblica è competente a conoscerne, quale che sia la natura del ricorso di cui trattasi (v., per quanto riguarda la competenza della Corte prima dell’istituzione del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, sentenza Meyer-Burckhardt/Commissione, 9/75, EU:C:1975:131, punto 10).

    38

    La Corte ha infatti dichiarato che una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui presta servizio, allorché trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, anche qualora si tratti di un ricorso per risarcimento (v. sentenze Meyer-Burckhardt/Commissione, 9/75, EU:C:1975:131, punto 10; Reinarz/Commissione e Consiglio, 48/76, EU:C:1977:30, punti 10 e 11, nonché Allo e a./Commissione, 176/83, EU:C:1985:290, punto 18; ordinanza Pomar/Commissione, 317/85,EU:C:1987:267, punto 7; sentenza Schina/Commissione, 401/85, EU:C:1987:425, punto 9).

    39

    Inoltre, la competenza estesa al merito che l’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto dei funzionari, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e con l’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, conferisce al Tribunale della funzione pubblica consente a quest’ultimo, relativamente alle controversie di carattere pecuniario, di condannare d’ufficio la convenuta, se necessario, a versare un risarcimento per il danno causato dal suo illecito e, in tal caso, tenuto conto di tutte le circostanze, di valutare equitativamente il danno subito (v., in tal senso, sentenze Reinarz/Commissione e Consiglio, 48/76, EU:C:1977:30, punto 11; Houyoux e Guery/Commissione, 176/86 e 177/86, EU:C:1987:461, punto 16; Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 58, nonché Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 44). Costituiscono, in particolare, «controversie di carattere pecuniario», ai sensi della prima di tali disposizioni, i ricorsi per responsabilità avviati da un dipendente contro un’istituzione (sentenza Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 45).

    40

    La Corte ne ha concluso che spetta al giudice dell’Unione pronunciare, se del caso, la condanna di un’istituzione al pagamento di un importo al quale il ricorrente ha diritto in forza dello Statuto dei funzionari o di un altro atto giuridico (sentenza Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 68).

    41

    Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione materiae a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario nei confronti dell’istituzione presso cui presta servizio, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione.

    42

    Lo stesso vale per il ricorso per risarcimento proposto da qualsiasi persona, anche se non è un funzionario, cui si applica lo Statuto dei funzionari in ragione dei vincoli familiari che la legano a un funzionario, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola tale funzionario all’istituzione di cui trattasi, alla luce del fatto che l’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, attribuisce al Tribunale della funzione pubblica, come constatato ai punti 32, 33 e 37 della presente sentenza, la competenza per pronunciarsi su «qualsiasi controversia» tra l’Unione e «qualsiasi persona cui si applica [lo] statuto [dei funzionari]».

    43

    A tal proposito, e contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale, segnatamente ai punti da 54 a 56 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), né l’ordinanza Fournier/Commissione (da 114/79 a 117/79, EU:C:1980:124) né la sentenza Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371) consentono di concludere che una controversia come quella di cui trattasi nel caso di specie rientra nella sfera di competenza del Tribunale e non in quella del Tribunale della funzione pubblica.

    44

    Anzitutto, tali decisioni sono state pronunciate dalla Corte in un periodo in cui non erano ancora stati istituiti né il Tribunale, né il Tribunale della funzione pubblica e in cui, di conseguenza, non si poneva alcun problema relativo alla delimitazione della competenza giudiziaria.

    45

    Per quanto riguarda, poi, più in particolare la sentenza Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), la Corte vi ha riconosciuto che un ricorso per risarcimento proposto dai familiari di un funzionario in forza dell’articolo 178 del Trattato CEE (divenuto articolo 178 del Trattato CE, divenuto a sua volta articolo 235 CE, divenuto a sua volta articolo 268 TFUE), e diretto al risarcimento del danno morale da essi sofferto a seguito di un infortunio del lavoro di cui è stato vittima tale funzionario, rientra nel contenzioso della funzione pubblica. Infatti, al punto 25 di tale sentenza, relativo alle spese della causa, la Corte ha applicato l’articolo 70 del suo regolamento di procedura, nella versione allora applicabile, secondo il quale nelle cause promosse da dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, atteso che il ricorso in questione, sebbene proposto in forza dell’articolo 178 del Trattato CEE, trovava origine nel rapporto tra il funzionario interessato e l’istituzione di cui faceva parte.

    46

    Infine, quanto all’ordinanza Fournier/Commissione (da 114/79 a 117/79, EU:C:1980:124), essa non consente di dedurre alcuna conclusione sul problema di sapere se un ricorso proposto dai familiari di un funzionario e diretto ad ottenere il risarcimento del loro personale danno rientri nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione e quindi nella sfera di competenza del Tribunale della funzione pubblica. Infatti, la Corte, in tale ordinanza, si è limitata a precisare che sarebbe incompatibile con il sistema dei ricorsi ammessi dal diritto dell’Unione contro le irregolarità delle condizioni di lavoro ammettere che, con uno sviamento della procedura, i familiari di un funzionario o di un agente possano, agendo per proprio conto, intentare un’azione di responsabilità sulla base degli stessi fatti, quand’anche essi sostengano di avere subito personalmente un danno a tale titolo.

    47

    Peraltro, la Corte ha considerato che un ricorso per risarcimento proposto da un familiare di un funzionario che beneficia della copertura del regime comune di assicurazione malattia rientra nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione (v. ordinanza Lenz/Commissione, C‑277/95, EU:C:1996:456, punto 55).

    48

    Nel caso di specie, tutte le diverse domande risarcitorie riportate al punto 15 della presente sentenza riguardano danni derivanti dal decesso del funzionario deceduto e sono fondate su un asserito inadempimento, da parte della Commissione, del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari. A tal proposito, il ricorrente fa valere che la controversia in esame trova origine, non solo per quanto riguarda il danno morale sofferto dal funzionario deceduto, ma anche nella parte in cui riguarda il risarcimento del danno materiale e morale sofferto dai figli di tale funzionario nonché del danno morale sofferto dal ricorrente, nel rapporto di impiego che vincolava il funzionario deceduto all’istituzione. Pertanto, e conformemente alla soluzione accolta nella sentenza Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), occorre considerare che tutta la controversia in esame trova origine nel suddetto rapporto di impiego.

    49

    Il fatto che, secondo il Tribunale, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nei confronti dei familiari del funzionario cui si applica lo Statuto dei funzionari, è soggetta alle condizioni di merito derivanti dall’articolo 340 TFUE, mentre la responsabilità nei confronti del funzionario obbedisce a regole particolari e speciali rispetto a tali condizioni, non può escludere a tal riguardo, contrariamente a quanto emerge segnatamente dai punti da 52 a 59 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), la competenza ratione materiae del Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.

    50

    Infatti, come constatato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, un ricorso per risarcimento proposto da una persona cui si applica lo Statuto dei funzionari rientra nella sfera di competenza del Tribunale della funzione pubblica, allorché trovi origine nel rapporto di impiego che vincola il funzionario all’istituzione, mentre la natura della controversia è irrilevante a tal riguardo. Una controversia riguardante un diritto al risarcimento, come anche una controversia riguardante un diritto espressamente previsto da tale Statuto, può esigere, in linea di principio, dal giudice dell’Unione lo svolgimento di considerazioni relative a tale rapporto di impiego, il che giustifica la competenza del Tribunale della funzione pubblica a pronunciarsi su tale tipo di controversia, nella sua qualità di giudice specializzato in materia di contenzioso della funzione pubblica dell’Unione. Infatti, la competenza ratione materiae di tale giudice deriva dall’origine della controversia di cui trattasi e non dal fondamento giuridico su cui può basarsi il diritto al risarcimento, il che è confermato dalla sentenza Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371) menzionata al punto 45 della presente sentenza.

    51

    Infine, come risulta dal punto 2 della presente sentenza, la determinazione delle condizioni di merito cui sarebbe subordinato, nel caso di specie, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non forma oggetto del presente procedimento di riesame.

    52

    Alla luce delle considerazioni precedenti, si deve constatare che il Tribunale della funzione pubblica è competente a pronunciarsi, sul fondamento dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, sull’insieme del ricorso proposto dal ricorrente.

    53

    Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, nella sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625),

    al punto 65, che «i familiari di un funzionario deceduto sono necessariamente tenuti a proporre due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’altro dinanzi al Tribunale, a seconda che essi subentrino nei diritti del funzionario in questione o che essi chiedano il risarcimento di un loro danno personale, che sia materiale o morale»;

    ai punti 77, 78, 102 e 103, che il Tribunale della funzione pubblica era incompetente ab initio a conoscere del presente ricorso nella parte in cui esso riguarda le domande di risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto, e che, poiché tali domande rientravano nella competenza del Tribunale, il ricorso doveva essere rinviato dinanzi ad esso affinché si pronunciasse in qualità di giudice di primo grado;

    ai punti da 113 a 117, che occorreva rinviare dinanzi a esso altresì, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso per quanto riguarda il danno morale sofferto, prima del suo decesso, dal funzionario deceduto e di cui il ricorrente chiede il risarcimento in nome dei figli del suddetto funzionario, poiché questi ultimi subentrano nei diritti di loro padre.

    Sull’esistenza di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione

    54

    Il Tribunale della funzione pubblica, istituito sul fondamento dell’articolo 225 A CE (divenuto articolo 257 TFUE), è un tribunale specializzato ai sensi dell’articolo 256 TFUE, il quale esercita, conformemente al combinato disposto degli articoli 270 TFUE, 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, la competenza a pronunciarsi sul contenzioso della funzione pubblica dell’Unione. Pertanto, e contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 63 e 74 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), il Tribunale della funzione pubblica non è dotato solo di una «competenza di eccezione».

    55

    Rinviando il ricorso in esame dinanzi a sé stesso affinché potesse pronunciarsi in quanto giudice di primo grado, il Tribunale ha privato il Tribunale della funzione pubblica della sua competenza originaria e introdotto una regola di competenza a proprio vantaggio, il che è idoneo a comportare delle conseguenze sulla determinazione del giudice competente in materia di impugnazione e, pertanto, sulla struttura dei gradi di giudizio all’interno della Corte di giustizia.

    56

    Orbene, il sistema giurisdizionale, come attualmente previsto dal Trattato FUE, dallo Statuto della Corte di giustizia e dalla decisione n. 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), comporta un’esatta delimitazione delle rispettive competenze dei tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia, vale a dire la Corte, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica, di modo che la competenza di uno di tali tre organi a statuire su un ricorso esclude necessariamente la competenza degli altri due (v., in tal senso, ordinanza Commissione/IAMA Consulting, C‑517/03, EU:C:2004:326, punto 15).

    57

    Le regole di competenza dei giudici dell’Unione così previste dal Trattato FUE come dallo Statuto della Corte di giustizia e dal suo allegato fanno parte del diritto primario e occupano una posizione centrale nell’ordinamento giuridico dell’Unione. L’osservanza di tali regole, al di là delle problematiche del solo contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, rappresenta un’esigenza fondamentale in tale ordinamento giuridico e una condizione indispensabile per garantire l’unità del diritto dell’Unione.

    58

    Di conseguenza, gli errori di diritto che viziano la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), come constatati al punto 53 della presente sentenza, pregiudicano l’unità del diritto dell’Unione.

    Sulle conseguenze da trarre dal riesame

    59

    L’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Nel rinviare la causa, la Corte può inoltre indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. In via eccezionale, la Corte può essa stessa statuire in via definitiva se la soluzione della controversia emerga, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale.

    60

    Ne consegue che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione senza trarre conseguenze da tale constatazione rispetto alla controversia di cui trattasi (sentenza Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

    61

    Per quanto riguarda la controversia in esame occorre quindi, in primo luogo, annullare la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), nella parte in cui il Tribunale ha constatato d’ufficio l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a statuire sulla domanda di risarcimento dei danni personali sofferti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto e in cui ha concluso, ai punti 102 e 103 della suddetta sentenza, che tale domanda rientrava nella propria sfera di competenza e che occorreva rinviare tale aspetto del ricorso dinanzi a sé stesso, affinché esso si pronunciasse in qualità di giudice di primo grado.

    62

    In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale sofferto dal funzionario deceduto, la sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) deve essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato, al punto 117 di tale sentenza, che anche tale aspetto della causa doveva essere rinviato dinanzi a sé stesso affinché potesse pronunciarsi in quanto giudice di primo grado.

    63

    Quanto all’esito dell’impugnazione proposta dal ricorrente, occorre anzitutto rilevare che con il primo motivo di tale impugnazione, l’interessato ha contestato al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto, dichiarando fondata un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e giudicando irricevibile, al punto 91 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), la domanda di risarcimento dei danni morali sofferti dal ricorrente, dal funzionario deceduto nonché dai figli di quest’ultimo. Orbene, tale primo motivo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno sofferto dal funzionario deceduto, è stato accolto dal Tribunale ai punti 98 e da 104 a 112 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). L’annullamento, entro tali limiti, della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55) deve essere considerato definitivo in assenza di riesame su tale punto.

    64

    Tuttavia, dal momento che il Tribunale non ha esaminato il suddetto primo motivo, nella parte in cui riguardava il rigetto, da parte del Tribunale della funzione pubblica, al punto 91 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), della domanda di risarcimento dei danni morali sofferti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto, occorre rinviare tale aspetto della causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci su di esso in qualità di giudice dell’impugnazione.

    65

    Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo dell’impugnazione, con i quali si contestava il rifiuto del Tribunale della funzione pubblica di accogliere la domanda di risarcimento del danno materiale sofferto dai figli del funzionario deceduto, il Tribunale ha limitato l’esame di tale impugnazione alla sola questione della competenza giudiziaria. Di conseguenza, occorre rinviare tale aspetto della causa dinanzi al Tribunale affinché possa pronunciarsi su quest’ultimo in qualità di giudice dell’impugnazione.

    Sulle spese

    66

    Ai sensi dell’articolo 195, paragrafo 6, del regolamento di procedura, quando la decisione del Tribunale oggetto di riesame è stata adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

    67

    In assenza di norme specifiche che disciplinino la ripartizione delle spese nell’ambito di un riesame, si deve stabilire che le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale che hanno depositato dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame devono sopportare le loro spese relative al procedimento di riesame.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) pregiudica l’unità del diritto dell’Unione europea nella parte in cui il Tribunale dell’Unione europea, in quanto giudice dell’impugnazione, ha dichiarato con tale sentenza che:

    i familiari di un funzionario deceduto sono tenuti a proporre due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, l’altro dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, a seconda che essi siano subentrati nei diritti del funzionario in questione o che chiedano il risarcimento di un loro danno personale, che sia materiale o morale;

    il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea era incompetente ab initio a conoscere del presente ricorso nella parte in cui esso riguarda le domande di risarcimento dei danni sofferti dal sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano e dai figli del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, e che, poiché tali domande rientravano nella sua competenza, il ricorso doveva essere rinviato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso si pronunciasse in qualità di giudice di primo grado;

    occorreva rinviare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorso per quanto riguarda il danno morale sofferto dal sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano prima del suo decesso e di cui il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano chiede il risarcimento in nome dei figli del suddetto funzionario, poiché questi ultimi subentrano nei diritti di loro padre.

     

    2)

    La sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) deve essere considerata definitiva nella parte in cui, con quest’ultima, il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, nella sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), ha commesso un errore di diritto accogliendo la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea e respingendo, per tale motivo, in quanto irricevibile, la domanda di risarcimento del danno morale sofferto dal sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano.

     

    3)

    La suddetta sentenza è annullata per il resto.

     

    4)

    La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

     

    5)

    Il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di riesame.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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