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Document 62014CJ0371

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015.
APEX GmbH Internationale Spedition contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Finanzgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dumping – Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 11, paragrafo 2 – Scadenza – Articolo 13 – Elusione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 – Validità – Estensione di un dazio antidumping disposta a una data in cui il regolamento istitutivo di quest’ultimo non è più in vigore – Modificazione della configurazione degli scambi.
Causa C-371/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:828

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 dicembre 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dumping — Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 11, paragrafo 2 — Scadenza — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 — Validità — Estensione di un dazio antidumping disposta a una data in cui il regolamento istitutivo di quest’ultimo non è più in vigore — Modificazione della configurazione degli scambi»

Nella causa C‑371/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo, Germania), con decisione del 17 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 1o agosto 2014, nel procedimento

APEX GmbH Internationale Spedition

contro

Hauptzollamt Hamburg-Stadt,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe (relatore) giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la APEX GmbH Internationale Spedition, da M. Hackert, Rechtsanwalt, nonché da R. Etehad;

per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita inizialmente da D. Geradin e N. Tuominen, successivamente da N. Tuominen, avocats;

per la Commissione europea, da F. Erlbacher, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka‑Kuik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam (GU L 82, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la APEX GmbH Internationale Spedition (in prosieguo: la «APEX») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Stadt (Ufficio principale delle dogane di Amburgo‑Città, Germania), vertente su una decisione di tale ufficio di imporre alla APEX il pagamento di dazi antidumping.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1225/2009

3

Le disposizioni disciplinanti l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, erano contenute nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, e, per rettifica, GU 2010, L 7, pag. 22), nella sua versione originale nonché nella versione introdotta dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 (GU L 237, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»).

4

Il considerando 19 del regolamento di base enuncia quanto segue:

«(...) è necessario che la legislazione comunitaria preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping».

5

L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Retroattività», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento».

6

L’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del citato regolamento recita:

«Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame».

7

L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Elusione», è formulato nei seguenti termini:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti e, nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo.

2.   Operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e

(…)

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi [sono] elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

(…)».

8

L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base così dispone:

«La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non [possono essere] soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi».

9

L’articolo 18 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1.   Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. (…)

(…)

6.   L’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato».

I regolamenti antidumping relativi agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili

10

A seguito di una denuncia presentata alla Commissione europea, nel corso dell’anno 1989, dalla Federazione europea dei fabbricanti di accendini, è stato adottato il regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 326, pag. 1).

11

Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, veniva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari segnatamente della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «RPC»).

12

In esito ad un’inchiesta relativa ad una possibile elusione del dazio antidumping, è stato adottato il regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che estende il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 3433/91 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan o originari di Taiwan, e che chiude il procedimento rispetto alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Hong Kong e da Macao (GU L 22, pag. 1).

13

L’articolo 1 di tale regolamento prevedeva l’estensione del dazio antidumping istituito dal regolamento n. 3433/91 alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti da od originari di Taiwan, nonché alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia e a gas, ricaricabili, originari della RPC ovvero provenienti da od originari di Taiwan.

14

Il dazio antidumping istituito dal regolamento n. 3433/91 ed esteso dal regolamento n. 192/1999 è stato mantenuto dal regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio, del 12 settembre 2001, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan (GU L 248, pag. 1), nonché dal regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio, del 10 dicembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan (GU L 326, pag. 1).

15

Mediante un «avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping», pubblicato il 1o maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 127, pag. 3), la Commissione ha fatto sapere che, a meno che non fosse stato avviato un riesame secondo la procedura definita all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping gravanti, in particolare, sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della RPC e provenienti da od originari di Taiwan sarebbero scadute il 13 dicembre 2012. Non essendo stata depositata, a seguito della pubblicazione di tale avviso, alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione ha annunciato, mediante un «avviso di scadenza di alcune misure antidumping», pubblicato il 12 dicembre 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 382, pag. 12), che tali misure antidumping sarebbero scadute effettivamente il 13 dicembre 2012.

16

Nel frattempo, mediante l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 548/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 165, pag. 37), la Commissione aveva aperto un’inchiesta al fine di stabilire se le importazioni, nell’Unione, di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam eludessero le misure antidumping istituite dal regolamento n. 1458/2007.

17

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sopra citato, le autorità doganali degli Stati membri erano tenute a prendere le misure appropriate per registrare le importazioni contemplate dall’articolo 1 del medesimo regolamento, a norma degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

18

Il regolamento controverso è stato adottato a seguito dell’inchiesta avviata mediante il regolamento n. 548/2012, la quale ha preso in esame il periodo dal 1o aprile 2011 al 31 marzo 2012, ossia il cosiddetto «periodo di riferimento» (in prosieguo: il «PR»).

19

I considerando da 28 a 30 e 36 del regolamento controverso, che riguardano il grado di collaborazione dei produttori esportatori vietnamiti, sono così formulati:

«(28)

Come indicato nel considerando 18, hanno risposto al questionario sette società. Nel PR il volume totale di accendini venduti all’Unione secondo queste risposte ha rappresentato più del 100% del volume totale di accendini importati nell’Unione secondo la base di dati Comext di Eurostat. Anche se le informazioni sui volumi delle vendite fornite nelle risposte sono state considerate inattendibili, come spiegato al successivo considerando 29, esse indicano tuttavia che sussisteva una stretta collaborazione e che le società esaminate erano rappresentative.

(29)

Durante le visite di verifica nelle sedi dei sette produttori esportatori vietnamiti è stato constatato che ciascuno aveva fornito informazioni che non potevano essere considerate attendibili e non consentivano di elaborare conclusioni valide per l’inchiesta. In particolare, è emerso che le sette società hanno fornito dati inesatti sui volumi di produzione, sulle importazioni delle parti di accendini e sulle vendite complessive. È stato inoltre constatato che una parte delle attività riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta non era stata inclusa nella contabilità e che alcune operazioni di assemblaggio erano state effettuate da subcontraenti ufficiosi. Inoltre, non erano stati dichiarati o erano indicati in modo errato i quantitativi delle importazioni di parti dalla RPC e una parte delle vendite non figurava nei libri contabili delle società. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire con esattezza, in particolare, la produzione totale e il volume totale delle vendite delle società interessate, o conciliare con i dati forniti nelle risposte al questionario i prezzi di vendita effettivi del prodotto oggetto dell’inchiesta e i costi dei principali fattori produttivi, come il gas.

(30)

Vista la situazione descritta al considerando 29, i produttori esportatori sono stati informati che, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, è stato deciso di basare i risultati e le conclusioni dell’inchiesta sui dati disponibili più attendibili. (…)

(...)

(36)

Alla luce di questi fatti, le conclusioni relative alle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dal Vietnam nell’Unione hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per evitare che la mancanza di informazioni fornite dalle parti ostacolasse l’inchiesta, la Commissione ha quindi sostituito i dati non verificabili forniti dai produttori vietnamiti con altri dati disponibili, come i dati Comext di Eurostat, per stabilire i volumi totali delle importazioni dal Vietnam verso l’Unione, e i dati relativi ai costi forniti nella richiesta per stabilire la quota delle parti cinesi (cfr. considerando 50)».

20

Il considerando 37 del medesimo regolamento, che riguarda il grado di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, enuncia quanto segue:

«I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni sulle importazioni del prodotto in esame nell’Unione e sulle esportazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dalla RPC verso il Vietnam hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso il Vietnam sono state utilizzate le statistiche ONU‑Comtrade fornite nella richiesta».

21

I considerando da 38 a 44 del citato regolamento, relativi alla modifica della configurazione degli scambi, così stabiliscono:

«2.4. Cambiamento della configurazione degli scambi

Importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nell’Unione

(38)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono diminuite nel 1991, quando le misure sono state istituite per la prima volta. Sono rimaste ridotte anche nel corso delle successive modifiche ed estensioni delle misure, avvenute nel 1995, 1999, 2001 e 2007.

(39)

Tra il 1o gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 le importazioni di accendini dalla RPC sono rimaste relativamente stabili in termini di volume: circa 50 milioni di unità nel 2008 e nel 2009, 70 milioni nel 2010 e 60 milioni nel 2011 e nel PR. Si trattava tuttavia solo di modelli ricaricabili e di accendini piezoelettrici non soggetti alle misure.

(40)

Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal Vietnam verso l’Unione sono aumentate nel corso del tempo. Mentre nel 1997 erano praticamente inesistenti, a partire dal 2007 il loro volume è aumentato rapidamente.

(41)

Nel PR le importazioni dal Vietnam hanno rappresentato l’84% di tutte le importazioni nell’Unione.

Importazioni di accendini non ricaricabili dal Vietnam nell’Unione, in % di tutte le importazioni

 

2008

2009

2010

2011

PR

Quota di mercato

80%

84%

83%

84%

84%

Fonte: statistiche fornite nella richiesta.

Esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam

(42)

Nel [corso del periodo dell’inchiesta,] sono state esportate parti di accendini a pietra focaia dalla RPC verso il Vietnam, la destinazione più importante delle esportazioni di accendini a pietra focaia dalla RPC. Secondo le statistiche fornite nella richiesta, le esportazioni di parti di accendini dalla RPC nel Vietnam sono aumentate considerevolmente dal 1999. Mentre nel 1999 le esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam costituivano meno del 3% del totale delle esportazioni, nel 2010 il Vietnam è diventato il principale paese di esportazione di parti di accendini, raggiungendo una quota del 26% delle importazioni. In termini di volume, ciò corrisponde a un aumento da meno di 50 milioni a 200 milioni di accendini finiti.

Volumi di produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nel Vietnam

(43)

Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non hanno potuto essere accettate, non è stato possibile ottenere informazioni verificabili sui possibili livelli della produzione effettiva di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia.

2.5. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(44)

Il calo generale nelle esportazioni dalla RPC verso l’Unione, l’aumento delle esportazioni dal Vietnam nell’Unione dal 2007 e il notevole aumento nelle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam dal 1999 hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC ed il Vietnam, da un lato, e l’Unione, dall’altro».

22

L’articolo 1 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, [del] regolamento [n. 1458/2007] sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della [RPC], è esteso alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari del Vietnam, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dal Vietnam dal 27 giugno 2012 al 13 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie del Vietnam, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento [n. 548/2012] nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del [regolamento di base].

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23

Nel periodo compreso tra l’agosto e il dicembre 2012, la APEX, una società di trasporti internazionali, ha immesso in libera pratica nell’Unione 4024080 accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam.

24

Mediante un avviso di accertamento in data 26 marzo 2013, l’Ufficio principale delle dogane di Amburgo‑Città ha chiesto alla APEX, in virtù della suddetta immissione in libera pratica, il pagamento di dazi antidumping per un importo complessivo di EUR 261565,20, sulla base del regolamento controverso.

25

Il 15 aprile 2013 la APEX ha proposto un ricorso amministrativo contro detto avviso di accertamento. Avendo l’Ufficio principale delle dogane di Amburgo‑Città respinto tale ricorso mediante decisione in data 5 giugno 2013, la APEX ha adito il Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo) il 5 luglio 2013.

26

In primo luogo, tale giudice formula dei dubbi quanto alla possibilità che aveva il Consiglio di estendere il dazio antidumping istituito dal regolamento n. 1458/2007, in quanto tale regolamento non era più in vigore alla data di adozione del regolamento controverso. Infatti, risulterebbe dai termini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e in particolare dall’espressione «se le misure in vigore vengono eluse», che le misure antidumping possono essere estese soltanto se sono in vigore e dunque se non sono scadute. La ratio e la finalità delle misure antidumping deporrebbero anch’esse a favore di tale interpretazione. Infatti, l’imposizione di dazi antidumping non costituirebbe la sanzione di un comportamento antecedente, bensì una misura di difesa e di protezione contro la concorrenza sleale risultante dalle pratiche di dumping, mirante a impedire o a rendere economicamente prive di interesse, per il futuro, eventuali importazioni in dumping.

27

Il Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo) ammette nondimeno che l’espressione «se le misure in vigore vengono eluse» potrebbe essere intesa nel senso che essa riguarda il periodo di applicazione dell’estensione del dazio antidumping, e non la data di adozione del regolamento che estende tale dazio antidumping. A questo proposito, detto giudice sottolinea che l’articolo 13, paragrafo 3, sesta frase, del regolamento di base prevede esplicitamente l’estensione retroattiva di un dazio antidumping a partire dalla data in cui la registrazione delle importazioni è stata resa obbligatoria a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del citato regolamento di base. Inoltre, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo) rileva che, in base alla finalità e all’economia sistematica del citato regolamento di base, un regolamento recante estensione di misure antidumping ha come unico scopo di garantire l’efficacia di queste ultime e di evitare che esse vengano eluse. Un regolamento siffatto avrebbe dunque carattere meramente accessorio rispetto alle misure antidumping iniziali, il che potrebbe significare che l’articolo 13 del regolamento di base non prevede alcuna data limite per l’adozione di un regolamento recante estensione di un dazio antidumping.

28

In secondo luogo, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo) reputa poco probabile che le condizioni relative all’esistenza di un’elusione, previste dall’articolo 13, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento di base, siano soddisfatte nel caso di specie.

29

In primis, la modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi interessati – ossia la RPC e il Vietnam – e l’Unione, contemplata dall’articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base, non sarebbe stata dimostrata. Infatti, i dati numerici relativi alle importazioni del prodotto in questione in provenienza dalla RPC non sarebbero sufficientemente precisi ovvero, per quanto riguarda i dati di cui al considerando 39 del regolamento controverso, sarebbero privi di pertinenza. Oltre a ciò, i dati riguardanti le importazioni in provenienza dal Vietnam, riportati nel considerando 40 di tale regolamento, non riguarderebbero né l’anno 2007 né gli anni precedenti e potrebbero essere messi in relazione soltanto in modo incompleto con le affermazioni di cui al considerando 42 del medesimo regolamento riguardanti le esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam.

30

Per giunta, esisterebbe uno stacco temporale tra il calo delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dalla RPC, nel corso dell’anno 1991, l’aumento delle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam, a partire dall’anno 1999, e l’aumento delle importazioni nell’Unione del prodotto in questione in provenienza dal Vietnam, nel corso dell’anno 2007. Il Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo) precisa di essere consapevole del fatto che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base non contiene prescrizioni di ordine temporale riguardanti la modificazione della configurazione degli scambi. Tuttavia, esso rileva che è necessaria una spiegazione specifica nel caso in cui la configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione abbia subito modifiche soltanto molti anni dopo l’introduzione delle misure antidumping.

31

Inoltre, il regolamento controverso non indicherebbe né per quale motivo l’aumento delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dal Vietnam non è stato immediatamente preceduto da un aumento delle esportazioni di parti per accendini dalla RPC verso il Vietnam, né se l’aumento delle importazioni di accendini in provenienza dal Vietnam a partire dall’anno 2007 corrisponda ad un calo di portata paragonabile delle importazioni di accendini provenienti dalla RPC.

32

In secundis, il giudice del rinvio dubita che le condizioni enunciate all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base siano soddisfatte. Da un lato, le operazioni di assemblaggio in questione nel procedimento principale non potrebbero essere «iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente [tale apertura]». Dall’altro lato, sarebbe poco probabile che dette operazioni fossero prive di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre a quella di evitare le misure antidumping istituite dal regolamento n. 1458/2007. Le suddette operazioni avrebbero in particolare potuto essere giustificate da considerazioni attinenti al basso costo della manodopera.

33

Sulla scorta di tali circostanze, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il regolamento controverso sia invalido per il fatto che, al momento della sua adozione, il dazio antidumping istituito dal regolamento n. 1458/2007, di cui si trattava di disporre l’estensione, non era già più in vigore.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se il regolamento controverso sia invalido per il fatto che non è dato constatare alcuna elusione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, delle misure imposte dal regolamento n. 1458/2007».

Sulle questioni pregiudiziali

34

Mediante le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento controverso sia invalido per il fatto che, da un lato, è stato adottato sebbene il regolamento n. 1458/2007 non fosse più in vigore e, dall’altro, il Consiglio non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Osservazioni preliminari

35

Occorre rilevare che, nelle osservazioni scritte da essa presentate alla Corte, la APEX ha sollevato un profilo di invalidità del regolamento controverso che non è stato fatto proprio dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Detta società ha in particolare fatto valere che, già nell’autunno 2012, era chiaro che le misure istituite dal regolamento n. 1458/2007 non sarebbero state prorogate in quanto le importazioni del prodotto in questione in provenienza dalla RPC non presentavano più alcun rischio di dumping. In tale contesto, secondo la APEX, gli effetti riparatori del dazio antidumping in questione non potevano considerarsi indeboliti, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

36

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito all’articolo 267 TFUE si fonda su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, di modo che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 26).

37

Risulta parimenti da una giurisprudenza ben consolidata della Corte che l’articolo 267 TFUE non consente l’esperimento di mezzi di ricorso alle parti di una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, cosicché la Corte non può essere tenuta a valutare la validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che tale questione sia stata sollevata dinanzi ad essa da una delle parti suddette nelle proprie osservazioni scritte (v. sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

38

Date tali circostanze, non vi è luogo per estendere l’esame della validità del regolamento controverso in riferimento ai profili non presi in considerazione dal giudice del rinvio.

Sul profilo di invalidità attinente al fatto che il regolamento controverso è stato adottato sebbene il regolamento n. 1458/2007 non fosse più in vigore

39

Il giudice del rinvio adduce, in primo luogo, l’invalidità del regolamento controverso, il quale ha esteso le misure antidumping istituite dal regolamento n. 1458/2007, all’esito di un’inchiesta riguardante una possibile elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, in ragione del fatto che il suddetto regolamento controverso è stato adottato sebbene il regolamento n. 1458/2007 non fosse più in vigore e che esso ha dato luogo ad una riscossione esclusivamente retroattiva del dazio antidumping esteso, avente ad oggetto il periodo compreso tra la data in cui la registrazione delle importazioni è stata resa obbligatoria e la data di scadenza delle suddette misure.

40

A questo proposito, occorre ricordare che l’articolo 13 del regolamento di base prevede la possibilità per le istituzioni dell’Unione, nel caso in cui esse constatino un’elusione di misure antidumping, di estendere queste ultime alle importazioni di prodotti simili, leggermente modificati o no, provenienti da paesi terzi diversi da quello assoggettato a tali misure.

41

Ai fini dell’esame del primo profilo di invalidità prospettato dal giudice del rinvio, occorre stabilire se l’articolo 13 del regolamento di base consenta l’adozione di una decisione di estensione di misure antidumping malgrado che queste ultime siano scadute.

42

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione – nella specie l’articolo 13 del regolamento di base – occorre tener conto, al contempo, della sua formulazione, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

43

Quanto al tenore letterale dell’articolo 13 del regolamento di base, occorre rilevare che tale articolo, tranne l’obbligo, enunciato al suo paragrafo 3, di concludere l’inchiesta entro un termine di nove mesi dalla data di apertura di quest’ultima, non contiene alcuna indicazione riguardo al momento in cui un’eventuale decisione di estendere misure antidumping dovrebbe essere adottata.

44

Certo, a termini dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, i dazi antidumping possono essere estesi «se le misure in vigore vengono eluse». Nondimeno, tale frase mira a circoscrivere le ipotesi in cui una decisione di estensione di dazi antidumping può essere adottata. Non può dunque ritenersi che, riferendosi alle «misure in vigore», il legislatore abbia inteso pronunciarsi sul momento in cui una siffatta decisione di estensione deve essere adottata ed abbia voluto così vietare la sua adozione nel caso in cui le misure antidumping oggetto di elusione siano scadute.

45

Per contro, il riferimento alle «misure in vigore», contenuto nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, implica che il periodo di applicazione delle misure antidumping estese non può eccedere il periodo durante il quale sono in vigore le misure antidumping che le prime misure menzionate estendono.

46

Ne consegue, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, che l’analisi della formulazione dell’articolo 13 del regolamento di base non consente di escludere la possibilità di adottare un regolamento che disponga l’estensione di misure antidumping scadute.

47

L’analisi del contesto nel quale si inscrive l’articolo 13 del regolamento di base, nonché degli obiettivi di tale articolo e, più in generale, di tale regolamento, conferma che un regolamento di estensione di misure antidumping può essere adottato dopo la scadenza di tali misure, fermo restando però che le misure possono essere estese soltanto per il periodo antecedente a tale scadenza, di modo che le misure estese presentano un carattere esclusivamente retroattivo.

48

Anzitutto, occorre rilevare in proposito che, se certo l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base sancisce il principio di non retroattività delle misure antidumping, potendo queste ultime in linea di principio applicarsi soltanto a prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento che le istituisce, nondimeno varie disposizioni del regolamento di base derogano a tale principio. Queste disposizioni autorizzano infatti l’applicazione di misure antidumping a prodotti immessi in libera pratica prima dell’entrata in vigore del regolamento che istituisce le misure stesse, a condizione che le importazioni in questione siano state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

49

In particolare, per quanto riguarda le norme concernenti l’elusione, l’articolo 13, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento di base dispone che l’inchiesta viene avviata mediante un regolamento della Commissione, il quale può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento oppure chiedere la costituzione di garanzie. Quanto all’articolo 13, paragrafo 3, sesta frase, del regolamento di base, esso stabilisce che l’estensione delle misure antidumping entra in vigore a partire dalla data in cui è stata imposta la registrazione delle importazioni, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del citato regolamento. Pertanto, la riscossione retroattiva di dazi antidumping estesi da un regolamento di estensione adottato a norma dell’articolo 13 del regolamento di base è autorizzata da quest’ultimo.

50

Poi, secondo la giurisprudenza della Corte, risulta in particolare dal considerando 19 e dall’articolo 13 del regolamento di base che un regolamento che estende un dazio antidumping persegue il solo obiettivo di garantire l’efficacia di tale dazio e di evitarne l’elusione. Inoltre, l’obbligo di registrazione delle importazioni di cui trattasi, nel contesto specifico di un’elusione siffatta, mira parimenti a conferire efficacia alle misure definitive estese, rendendo possibile l’applicazione retroattiva dei dazi al fine di evitare che le misure definitive da applicare vengano private del loro effetto utile (sentenza Paltrade, C‑667/11, EU:C:2013:368, punti 2829).

51

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, l’obiettivo di efficacia perseguito dalle misure intese a contrastare l’elusione sarebbe compromesso qualora si ritenesse che un regolamento recante estensione di misure antidumping non possa essere adottato successivamente alla scadenza di tali misure. Infatti, ove non fosse possibile adottare un regolamento siffatto dopo tale scadenza, la tutela dell’effetto riparatore delle misure antidumping, mediante la procedura prevista dall’articolo 13 del regolamento di base, potrebbe essere messa in discussione in conseguenza delle importazioni effettuate durante il periodo dell’inchiesta relativa all’elusione. In pratica, ciò si tradurrebbe nell’impossibilità di garantire l’effetto utile delle misure antidumping fino al termine del loro periodo di applicazione, che è, in linea di principio, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, di cinque anni.

52

Per giunta, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la tesi secondo cui un regolamento recante estensione di misure antidumping, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, non può essere adottato dopo la scadenza di tali misure avrebbe l’effetto di imporre, eventualmente, alla Commissione di concludere la propria inchiesta entro un termine inferiore a quello di nove mesi previsto dalla norma suddetta. Allo stesso modo, una tesi siffatta avrebbe come conseguenza di permettere l’adozione di un regolamento di tal genere immediatamente prima della scadenza delle misure che esso estende, ma di vietarla immediatamente dopo questa stessa scadenza, senza alcuna giustificazione giuridica o logica.

53

Infine, occorre osservare che la Corte ha statuito che una misura recante estensione di un dazio antidumping definitivo ha carattere meramente accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio (sentenza Paltrade, C‑667/11, EU:C:2013:368, punto 28).

54

Se invero da tale constatazione discende che le misure estese non possono sopravvivere alla scadenza delle misure che esse estendono, nondimeno dal legame che unisce le une alle altre non è consentito inferire che la decisione di istituire le prime debba intervenire prima della scadenza delle seconde.

55

Alla luce dell’analisi che precede, occorre constatare che l’articolo 13 del regolamento di base non osta all’adozione di un regolamento che disponga l’estensione di misure antidumping malgrado che queste ultime non siano più in vigore, a condizione, da un lato, che l’estensione riguardi esclusivamente il periodo antecedente alla scadenza di queste misure e, dall’altro, che sia stata ordinata la registrazione delle importazioni di cui trattasi, in conformità degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ovvero, eventualmente, che sia stata chiesta la costituzione di garanzie, al momento dell’avvio dell’inchiesta riguardante l’elusione, al fine di permettere l’applicazione retroattiva delle misure estese a partire dalla data di detta registrazione.

56

Nel procedimento principale, è vero che le misure antidumping istituite dal regolamento n. 1458/2007 sono scadute il 13 dicembre 2012, mentre il regolamento controverso, mediante il quale tali misure sono state estese alle importazioni provenienti dal Vietnam, è stato adottato soltanto il 18 marzo 2013. Tuttavia, è pacifico che, sin dal 25 giugno 2012, la Commissione aveva avviato, mediante il regolamento n. 548/2012, un’inchiesta intesa a stabilire se queste ultime importazioni eludessero le misure antidumping di cui sopra ed aveva imposto alle autorità doganali di adottare le misure appropriate per registrare tali importazioni.

57

Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento controverso ha limitato la riscossione del dazio oggetto di tale estensione alle sole importazioni provenienti dal Vietnam nel periodo dal 27 giugno 2012, data di entrata in vigore del regolamento n. 548/2012, fino al 13 dicembre 2012, data di scadenza delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1458/2007.

58

Date tali circostanze, si deve constatare, alla luce delle conclusioni esposte al punto 55 della presente sentenza, che, adottando il regolamento controverso ad una data in cui le misure antidumping istituite dal regolamento n. 1458/2007 erano scadute, il Consiglio non ha violato le prescrizioni risultanti dall’articolo 13 del regolamento di base, dal momento che, da un lato, l’estensione di tali misure antidumping riguardava esclusivamente il periodo antecedente alla loro scadenza e che, dall’altro, alla data di avvio dell’inchiesta concernente l’elusione, era stata ordinata la registrazione delle importazioni in questione, in conformità degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del citato regolamento, al fine di permettere l’applicazione retroattiva delle misure estese.

59

Pertanto, la circostanza che il regolamento controverso sia stato adottato sebbene il regolamento n. 1458/2007 non fosse più in vigore, non è idonea a determinare l’invalidità di tale regolamento controverso.

Sul profilo di invalidità attinente al fatto che l’esistenza di un’elusione non è stata provata in modo giuridicamente sufficiente

60

Il giudice del rinvio adduce, in secondo luogo, l’invalidità del regolamento controverso per il fatto che il Consiglio non ha provato in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, avendo omesso di dimostrare, da un lato, una modificazione della configurazione degli scambi e, dall’altro, l’esistenza di operazioni di assemblaggio iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e prive di una giustificazione economica diversa da quella di evitare le misure antidumping istituite dal regolamento n. 1458/2007.

61

Occorre ricordare come la Corte abbia statuito che, nel settore della politica commerciale comune, e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Ne consegue che il controllo giurisdizionale di tale valutazione discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti posti a fondamento della scelta oggetto di contestazione, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’insussistenza di uno sviamento di potere (v. sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

62

Per quanto concerne più in particolare l’elusione delle misure antidumping, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che tale elusione consiste in una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili.

63

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del citato regolamento, spetta alla Commissione avviare un’inchiesta sulla base di elementi di prova che mostrino prima facie l’esistenza di pratiche di elusione. Se i fatti accertati nel corso di tale inchiesta consentono di concludere per l’esistenza di tale elusione, la Commissione propone al Consiglio l’estensione delle misure antidumping (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 31).

64

Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento di base conferisce alla Commissione, nell’ambito di un’inchiesta sull’esistenza di un’elusione, il potere di obbligare i produttori o gli esportatori oggetto di una denuncia a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni. La Commissione dipende pertanto dalla cooperazione volontaria delle parti interessate affinché le forniscano le informazioni necessarie (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 32).

65

È il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha previsto all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base che, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 33).

66

Inoltre, l’articolo 18, paragrafo 6, dello stesso regolamento precisa che, qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole rispetto all’ipotesi in cui essa avesse collaborato (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 34).

67

Per quanto il regolamento di base, e in particolare il suo articolo 13, paragrafo 3, stabilisca il principio secondo cui l’onere della prova di un’elusione grava sulle istituzioni dell’Unione, ciò non toglie che, stabilendo, nell’ipotesi di un difetto di cooperazione delle parti interessate, che tali istituzioni possono basare le conclusioni di un’inchiesta circa l’esistenza di un’elusione sui dati disponibili, e che le parti che non vi abbiano cooperato rischiano di trovarsi in una situazione meno favorevole, i paragrafi 1 e 6 dell’articolo 18 del regolamento di base mirano visibilmente ad attenuare il succitato onere della prova (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 35).

68

Certo, dall’articolo 18 del regolamento di base risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso stabilire una presunzione legale che consenta di dedurre direttamente dal difetto di cooperazione delle parti interessate o coinvolte l’esistenza di un’elusione e che dispensi quindi le istituzioni dell’Unione da qualsiasi esigenza di prova. Tuttavia, tenuto conto della possibilità di trarre conclusioni, anche definitive, sulla base dei dati disponibili e di trattare la parte che non coopera o che coopera solo parzialmente in modo meno favorevole che se avesse cooperato, è altrettanto evidente che le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a basarsi su un insieme di indizi concordanti che consentano di concludere per l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 36).

69

Qualsiasi altra soluzione rischierebbe di compromettere l’efficacia delle misure di difesa commerciale dell’Unione tutte le volte che le istituzioni dell’Unione devono confrontarsi con il rifiuto di cooperazione nell’ambito di un’inchiesta diretta ad accertare un’elusione (sentenza Simon, Evers & Co.,C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 37).

70

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il secondo profilo di invalidità sollevato dal giudice del rinvio.

71

A questo proposito, risulta dai considerando da 28 a 36 del regolamento controverso che sette produttori esportatori vietnamiti hanno collaborato all’inchiesta vertente sull’elusione oggetto del procedimento principale. Tuttavia, la Commissione ha constatato, in occasione delle visite di ispezione effettuate nei locali di tali produttori esportatori, che le informazioni che essi le avevano trasmesso non potevano essere considerate affidabili. Inoltre, a mente del considerando 37 del suddetto regolamento, i produttori esportatori cinesi non hanno cooperato.

72

Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni, nell’Unione, di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, in provenienza dal Vietnam e dalla RPC, nonché quelle relative alle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam, hanno dovuto essere stabilite ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. A tale titolo, la Commissione si è fondata in particolare sui dati Comext di Eurostat, sulle statistiche Comtrade delle Nazioni Unite contenute nella richiesta che aveva portato all’apertura dell’inchiesta sull’elusione, nonché su altri dati contenuti in tale richiesta.

73

Tali informazioni hanno permesso alla Commissione, che ha condotto l’inchiesta sulla cui base il regolamento controverso è stato adottato, e al Consiglio, che ha adottato tale regolamento, di accertare, in primo luogo, come risulta dal considerando 38 del regolamento controverso, che le importazioni del prodotto in questione dalla RPC erano diminuite nel corso dell’anno 1991, allorché erano state istituite per la prima volta misure antidumping, e che dopo di allora esse erano rimaste su livelli ridotti. In secondo luogo, nei considerando 40 e 41 di detto regolamento è stato menzionato il fatto che il volume delle importazioni del prodotto in questione dal Vietnam nell’Unione era rapidamente aumentato a partire dall’anno 2007 e che tali importazioni, le quali nel 2008 rappresentavano l’80% del totale delle importazioni di questo prodotto nell’Unione, avevano raggiunto nel PR l’84% di questo totale. In terzo luogo, al considerando 42 del citato regolamento è stato indicato che le esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam erano considerevolmente aumentate a partire dall’anno 1999 e che esse rappresentavano, per l’anno 2010, il 26% del totale delle esportazioni di parti di accendini dalla RPC.

74

Su tale base si è concluso, al considerando 44 del regolamento controverso, che il calo generale delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione e l’aumento delle esportazioni dal Vietnam verso l’Unione a partire dal 2007, nonché il notevole aumento delle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam a partire dal 1999, avevano costituito una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC ed il Vietnam, da un lato, e l’Unione, dall’altro.

75

Se invero il regolamento controverso indica che il volume delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dalla RPC nell’Unione era ridotto nel corso dell’anno 2007 e che il volume delle importazioni di tale prodotto in provenienza dal Vietnam nell’Unione è fortemente aumentato a partire da questo stesso anno, risulta invece da detto regolamento che le esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam sono aumentate sin dall’anno 1999.

76

Ne consegue che non può validamente concludersi per l’esistenza di un nesso tra, da un lato, l’aumento delle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam e, dall’altro, l’aumento delle importazioni del prodotto in questione nell’Unione in provenienza dal Vietnam.

77

Date tali circostanze, non può ritenersi che il Consiglio e la Commissione si siano basati su un insieme di indizi sufficientemente concordanti, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 68 della presente sentenza, tali da permettere a dette istituzioni di concludere per l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

78

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dichiarando che il regolamento controverso è invalido.

Sulle spese

79

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam, è invalido.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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