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Document 62014CJ0369

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015.
Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH contro Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln.
Rinvio pregiudiziale – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Direttiva 2002/96/CE – Articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché allegato I A e I B – Direttiva 2012/19/UE – Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera b), e 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché allegati I e II – Nozione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche” e di “strumenti elettrici ed elettronici” – Automazioni per porte di garage.
Causa C-369/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:491

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 luglio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — Direttiva 2002/96/CE — Articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché allegato I A e I B — Direttiva 2012/19/UE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera b), e 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché allegati I e II — Nozione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche” e di “strumenti elettrici ed elettronici” — Automazioni per porte di garage»

Nella causa C‑369/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (Germania), con decisione del 23 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2014, nel procedimento

Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

contro

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH, da J. Stock, Rechtsanwältin;

per la Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG, da S. Pietzcker, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e A. Lippstreu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz, C. Hermes e D. Loma-Osorio Lerena, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché degli allegati I A e I B della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37, pag. 24) e, dall’altro, dell’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché degli allegati I e II della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197, pag. 38).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH (in prosieguo: la «Sommer») e la Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Rademacher») in merito alla mancata iscrizione di quest’ultima presso la Stiftung elektro-altgeräte register (registro nazionale tedesco per i rifiuti di apparecchiature elettriche; in prosieguo: la «Stiftung ear») in qualità di produttrice di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: le «AEE»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2002/96

3

In base all’articolo 25 della direttiva 2012/19, la direttiva 2002/96 è stata abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.

4

I considerando 10, 15 e 16 della direttiva 2002/96 recitavano:

(10)

L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. (...)

(...)

(15)

La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei [rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: i “RAEE”)] ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell’ambiente nella Comunità. (...)

16)

Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta separata dei RAEE. (...)».

5

L’articolo 1 della direttiva in parola, intitolato «Scopo», era redatto nei seguenti termini:

«La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di (...) (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse collegati al trattamento dei [RAEE].»

6

L’articolo 2, paragrafo 1, della predetta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così disponeva:

«La presente direttiva si applica alle [AEE] che rientrano nelle categorie dell’allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. L’allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell’allegato I A».

7

L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», prevedeva quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

[“AEE”]: le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

(...)».

8

L’allegato I A della direttiva 2002/96 elencava le categorie di AEE coperte da quest’ultima. Il punto 6 di tale allegato contemplava quindi gli «[s]trumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)».

9

Il punto 6 dell’allegato I B della direttiva in parola, intitolato «Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell’allegato I A», era redatto nei seguenti termini:

«Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio».

La direttiva 2012/19

10

I considerando 6, 9, 14 e 15 della direttiva 2012/19 sono così formulati:

(6)

La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l’efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello di Unione e dovrebbero essere elaborate norme minime per il trattamento dei RAEE.

(...)

(9)

L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale. (...) Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d’applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti, e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Ciò riguarda, ad esempio, le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici.

(...)

(14)

La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell’ambiente nell’Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere i RAEE. (...)

(15)

Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. (...)».

11

L’articolo 1 della direttiva in parola, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei (...) (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della [direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3)], contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile».

12

L’articolo 2 della citata direttiva, intitolato «Ambito di applicazione» prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica alle (...) (AEE) nel modo seguente:

a)

dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I. L’allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I;

(...)

3.   La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:

(...)

b)

apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

(...)».

13

L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

[“AEE”]: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b)

“utensili industriali fissi di grandi dimensioni”: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

(...)».

14

Il punto 6 dell’allegato I della direttiva 2012/19, intitolato «Categorie di AEE oggetto della presente direttiva durante il periodo transitorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a)», è identico al punto 6 dell’allegato I A della direttiva 2002/96.

15

Il punto 6 dell’allegato II della direttiva 2012/19, intitolato «Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I», è del seguente tenore:

«Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio».

Il diritto tedesco

16

L’articolo 3, paragrafo 1, della legge contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 2010 I, pag. 254), come modificata dalla legge del 1o ottobre 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3714; in prosieguo: l’«UWG»), intitolato «Divieto di pratiche commerciali sleali», prevede quanto segue:

«Sono illecite le pratiche commerciali sleali qualora risultino idonee a ledere in misura apprezzabile gli interessi dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato. (...)».

17

Ai sensi dell’articolo 4 dell’UWG, intitolato «Esempi di pratiche commerciali sleali»:

«Pone in essere pratiche sleali chi, in particolare,

(...)

11.

viola una disposizione di legge diretta altresì a disciplinare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori di mercato».

18

La legge sull’immissione in commercio, il ritiro e lo smaltimento compatibile dal punto di vista ambientale di apparecchiature elettriche ed elettroniche [Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz), BGBl. 2005 I, pag. 762; in prosieguo: l’«ElektroG»], del 16 marzo 2005, contiene un articolo 2, intitolato «Ambito di applicazione» e redatto nei seguenti termini:

«(1)   La presente legge si applica alle [AEE] che rientrano nelle seguenti categorie purché non si tratti di parti di un’altra apparecchiatura che non rientra nell’ambito di applicazione della presente legge:

(...)

6

Strumenti elettrici ed elettronici ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.

(...)».

19

L’articolo 3 dell’ElektroG, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«(1)   Sono [“AEE”] ai sensi della presente legge

1.

le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici,

2.

le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi,

progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

(...)

(11)   Per “produttore” ai sensi della presente legge si intende chi, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 312b, paragrafo 2, del Bürgerliches Gesetzbuch [(codice civile)], a titolo professionale

1.

fabbrica [AEE] recanti il suo marchio e le immette in commercio per la prima volta nell’ambito di applicazione della presente legge.

(...)».

20

L’articolo 6, paragrafo 2, di tale legge, intitolato «Istituzione dell’ente comune, registrazione, garanzia di finanziamento», è del seguente tenore:

«Ogni produttore è tenuto a registrarsi presso l’autorità competente (articolo 16) ai sensi del secondo e del terzo periodo prima di immettere in commercio apparecchiature elettriche od elettroniche (...)».

21

Il punto 6 dell’allegato I dell’ElektroG, intitolato «Elenco delle categorie e delle apparecchiature», è identico al punto 6 dell’allegato II della direttiva 2012/19.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’ElektroG, la Sommer, che fabbrica automazioni per porte di garage e altri prodotti, è registrata presso la Stiftung ear quale produttrice di AEE.

23

La Rademacher produce, a sua volta, automazioni per porte di garage. Tali automazioni dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, sono progettate per essere integrate, congiuntamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte in qualsiasi momento al suddetto equipaggiamento (in prosieguo: le «automazioni di cui trattasi»). La Rademacher non è registrata presso la Stiftung ear quale produttrice di AEE.

24

Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, nel luglio 2013, la Sommer ha citato in giudizio la Rademacher dinanzi al Landgericht Köln (tribunale regionale di Colonia) per concorrenza sleale, adducendo che quest’ultima non aveva provveduto alla propria registrazione presso la Stiftung ear quale produttrice di AEE. Tale ricorso proposto dalla Sommer mira, in particolare, a vietare alla Rademacher di commercializzare le automazioni di cui trattasi fino a quando non si sia registrata presso la Stiftung ear, nonché a condannare tale società a risarcire ogni pregiudizio eventualmente causato alla Sommer dalla commercializzazione di siffatte automazioni.

25

La Sommer ritiene che la Rademacher sia un «produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 11, dell’ElektroG, e che, di conseguenza, tale società fosse tenuta a registrarsi presso la Stiftung ear prima di commercializzare AEE. A tal riguardo, la Sommer fa valere che le automazioni di cui trattasi non costituiscono «utensili industriali fissi di grandi dimensioni», bensì «strumenti elettrici ed elettronici» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della legge in parola, in quanto si tratta di apparecchiature destinate ad essere usate dalle famiglie, tali automazioni dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici, sono progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua e non sono inamovibili. A giudizio della Sommer, dette automazioni hanno una propria funzione e non fanno parte di un’apparecchiatura non rientrante nell’ambito di applicazione dell’ElektroG.

26

La Rademacher contesta tale posizione. Essa ritiene che le automazioni di cui trattasi non costituiscano «strumenti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della legge in parola. Infatti, tale disposizione sarebbe specificata dal punto 6 dell’allegato I dell’ElektroG, il quale contiene un elenco di prodotti. Sebbene tale elenco non sia esaustivo, i prodotti in esso inclusi avrebbero però tutti come caratteristica comune di agire sui materiali, ossia le materie e le sostanze da trasformare, e di modificarli fisicamente. Orbene, poiché le automazioni di cui trattasi avrebbero unicamente la funzione di fornire energia al sistema e di comandarlo e l’uso di tali prodotti non comporterebbe alcuna trasformazione diretta o azione su materie o sostanze, esse non potrebbero essere considerate come «strumenti elettrici ed elettronici», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, dell’ElektroG. La Rademacher ritiene che, ad ogni modo, le automazioni di cui trattasi non abbiano una propria funzione e costituiscano un componente di un prodotto principale non rientrante nell’ambito di applicazione dell’ElektroG.

27

Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che se la Rademacher dovesse essere considerata quale produttrice soggetta all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dell’ElektroG, la commercializzazione ad opera di tale società delle automazioni di cui trattasi sarebbe contraria agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, punto 11, dell’UWG, in combinato disposto con gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, dell’ElektroG, fino a quando detta società non sia registrata presso la Stiftung ear.

28

Poiché l’ElektroG mira al recepimento della direttiva 2002/96 nell’ordinamento giuridico tedesco, tale giudice si chiede se le automazioni di cui trattasi rientrino nella nozione di «strumenti elettrici ed elettronici», ai sensi della direttiva citata e della direttiva 2012/19. Infatti, secondo detto giudice, l’intenzione del legislatore dell’Unione di evitare per quanto possibile che materiali utili e sostanze tossiche provenienti dai componenti elettrici ed elettronici finiscano tra i rifiuti ordinari nonché la definizione data dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) alla nozione di «strumento», ossia «un mezzo che consente di agire meccanicamente sugli oggetti», depongono a favore di una risposta affermativa a tale questione. Per contro, la circostanza che i prodotti menzionati ai rispettivi punti 6 dell’allegato I B della direttiva 2002/96 e dell’allegato II della direttiva 2012/19 agiscano meccanicamente su oggetti o pezzi in modo da trasformare e quindi modificare oggetti o materiali, mentre le automazioni di cui trattasi non trasformano né modificano gli oggetti o i materiali, ma azionano semplicemente la porta di garage, deporrebbe a favore di una risposta negativa.

29

Ad avviso del giudice del rinvio, qualora si dovesse considerare che le automazioni di cui trattasi rientrino nella nozione di «strumenti elettrici ed elettronici», sarebbe inoltre necessario verificare se tali automazioni non siano escluse dai rispettivi ambiti di applicazione delle direttive 2002/96 e 2012/19 in quanto costituiscono componenti di «utensili industriali fissi di grandi dimensioni» oppure si tratta di parti di «altri tipi di apparecchiature» non rientranti nei loro ambiti di applicazione. A tal riguardo, il giudice del rinvio considera che la circostanza che dette automazioni siano montate unitamente alla porta di garage all’edificio e servano al comando della medesima, indurrebbe a ritenere che siano prive di una funzione autonoma e costituiscano un componente di un dispositivo globale fisso, mentre la circostanza che queste stesse automazioni possano essere, in qualsiasi momento, smontate, rimontate o aggiunte all’equipaggiamento dell’edificio consentirebbe di considerarle come svolgenti una funzione propria che le distinguerebbe da un’apparecchiatura elettrica fissa.

30

Alla luce di quanto sopra, il Landgericht Köln ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), e gli allegati I A e I B della direttiva 2002/96 e/o gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera a), e gli allegati I e II della direttiva 2012/19 debbano essere interpretati nel senso che le automazioni per porte (di garage), alimentate a tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt e destinate ad essere integrate unitamente alla porta (di garage) nell’equipaggiamento dell’edificio, rientrino nella nozione di “AEE”, in particolare nella nozione di “strumenti elettrici ed elettronici”.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96 e/o l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19 debbano essere interpretati nel senso che le automazioni (per porte di garage) di cui alla prima questione sono da considerare quali componenti di “utensili industriali fissi di grandi dimensioni” ai sensi delle suddette disposizioni.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96 e/o l’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19 debbano essere interpretati nel senso che le automazioni (per porte di garage) di cui alla prima questione siano da considerare come parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applicazione della rispettiva direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

31

La Commissione europea ritiene che il riferimento alla direttiva 2002/96 sia irrilevante ai fini dell’esame della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, della direttiva 2012/19, tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.

32

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenze Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché Idrodinamica Spurgo Velox e a., C‑161/13, EU:C:2014:307, punto 29).

33

Nella specie, sebbene il giudice del rinvio non precisi le ragioni per cui chiede l’interpretazione della direttiva 2002/96 «e/o» della direttiva 2012/19, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge nondimeno, da un lato, che tale primo giudice è stato investito del ricorso della Sommer nel luglio 2013, ovvero prima della data in cui la direttiva 2002/96 ha cessato di produrre i suoi effetti, ovvero il 15 febbraio 2014, e, dall’altro, che, con il proprio ricorso, la Sommer mira segnatamente ad ottenere la condanna della Rademacher a risarcire qualsiasi pregiudizio che la ricorrente nel procedimento principale avrebbe subito a causa del comportamento asseritamente sleale della Rademacher, il quale è manifestamente iniziato nella vigenza della direttiva 2002/96 ed è continuato in quella della direttiva 2012/19.

34

Di conseguenza, non risulta in modo evidente che l’interpretazione richiesta della direttiva 2002/96 e della direttiva 2012/19 non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale.

35

Pertanto, le questioni sono ricevibili nel loro complesso.

Nel merito

36

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96, da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere in qualsiasi momento smontate, rimontate e/o aggiunte, rientrino nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96 e della direttiva 2012/19 durante il periodo transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima direttiva (in prosieguo: il «periodo transitorio»).

37

Dall’articolo 2 della direttiva 2002/96 risulta che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima i prodotti che soddisfano tre condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, quella di costituire AEE, in secondo luogo, di rientrare nelle categorie elencate nell’allegato I A della medesima direttiva e, in terzo luogo, di non fare parte di altri tipi di apparecchiature escluse dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva e di non costituire una siffatta apparecchiatura. Queste stesse condizioni sono sostanzialmente riprese all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19, in combinato disposto con il paragrafo 3 dello stesso articolo, dal quale emerge che, durante il periodo transitorio, la direttiva 2012/19 si applica alle AEE rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della direttiva in parola e che non sono contemplate al suo articolo 2, paragrafo 3.

38

Per quanto concerne, anzitutto, la prima condizione di cui al punto precedente della presente sentenza, va rilevato che l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/96 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19 definiscono la nozione di «AEE» in modo quasi identico, ossia nel senso che essa ricomprende le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. L’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/96 aggiunge a tale definizione il requisito che le apparecchiature rientrino nelle categorie elencata all’allegato I A di quest’ultima direttiva.

39

Nella specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che le automazioni di cui trattasi dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche con una tensione compresa all’incirca tra 220 e 240 volt, ovvero inferiore a 1000 volt per la corrente alternata o a 1500 volt per la corrente continua. Ne consegue che tali automazioni possono costituire AEE ai sensi della direttiva 2002/96 e che sono AEE ai sensi della direttiva 2012/19.

40

Per quanto concerne, poi, la seconda condizione di cui al punto 37 della presente sentenza, il giudice del rinvio desidera sapere se le automazioni di cui trattasi rientrino nel punto 6 «Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)» dell’allegato I A della direttiva 2002/96 «e/o» del punto 6 dell’allegato I della direttiva 2012/19, il quale è redatto in termini identici.

41

Va osservato, da un lato, che il secondo periodo dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96 precisa che l’allegato I B della medesima «contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell’allegato I A», mentre il secondo periodo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19 dispone che l’allegato II della medesima «contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I». Dall’altro, va constatato che le automazioni per porte di garage non figurano, in quanto tali, tra i prodotti elencati al punto 6 «Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)» dell’allegato I B della direttiva 2002/96 né tra quelli menzionati al punto 6 dell’allegato II della direttiva 2012/19, avente il medesimo titolo.

42

A tal riguardo, va rilevato che, sebbene il contenuto di tale punto corrisponda a quello del punto 6 dell’allegato I B della direttiva 2002/96, risulta chiaramente dal secondo periodo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19, nonché dal titolo dell’allegato II della medesima, che l’elenco delle AEE stilato in tale allegato è indicativo, mentre la direttiva 2002/96 non prevede espressamente che l’elenco previsto nel suo allegato I B abbia siffatto carattere indicativo.

43

Tuttavia, quest’unica circostanza non è atta a conferire carattere esaustivo all’elenco di cui all’allegato I B della direttiva 2002/96. Infatti, si evince che tale elenco è indicativo dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della summenzionata direttiva, in particolare dal fatto che tale disposizione non prevede che l’allegato I B della suddetta direttiva comprenda «l’»elenco «dei» prodotti rientranti nelle categorie elencate al suo allegato I A, bensì «un» elenco «di» siffatti prodotti.

44

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96 e l’allegato I B della medesima devono essere intesi nel senso che quest’ultima contiene un elenco indicativo di prodotti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I A della direttiva in parola.

45

Di conseguenza, occorre verificare se le automazioni di cui trattasi possano rientrare nella categoria «strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)», ai sensi delle direttive 2002/96 e 2012/19.

46

A tal riguardo, in mancanza di una definizione del termine «strumenti» in tali direttive, occorre fare riferimento, per determinarne la portata, al suo senso generale e comunemente ammesso (v., per analogia, sentenza Endendijk, C‑187/07, EU:C:2008:197, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, tale termine designa abitualmente qualsiasi oggetto utilizzato per realizzare un’operazione o un lavoro determinato.

47

Di conseguenza, nei limiti in cui, una volta alimentati ad energia elettrica, le automazioni di cui trattasi, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, permettono di azionare e comandare porte di garage, esse costituiscono strumenti elettrici o elettronici ai sensi delle suddette direttive.

48

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della Rademacher secondo cui, qualora le automazioni di cui trattasi servano solo alla movimentazione di oggetti quali le porte di garage, esse non possono essere annoverate tra i prodotti menzionati ai rispettivi punti 6 dell’allegato I B della direttiva 2002/96 e dell’allegato II della direttiva 2012/19, poiché tali prodotti hanno come caratteristica comune di servire alla trasformazione degli oggetti. Infatti, come sottolineato dalla Sommer nelle sue osservazioni scritte, tale caratteristica non può essere qualificata come comune a tutti i prodotti elencati ai suddetti punti 6, dal momento che alcuni di tali prodotti, come gli strumenti per avvitare o rimuovere viti, non trasformano gli oggetti sui quali agiscono direttamente ma si limitano alla loro movimentazione.

49

Quanto alla questione se le automazioni di cui trattasi costituiscano «utensili industriali fissi di grandi dimensioni» esclusi dalla categoria «strumenti elettrici ed elettronici», ai sensi delle direttive 2002/96 e 2012/19, va sottolineato, da una parte, che la prima direttiva non definisce la nozione di «utensili industriali fissi di grandi dimensioni». Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 46 supra, va rilevato che tale nozione riguarda comunemente gli strumenti o i macchinari di grandi dimensioni utilizzati nell’ambito di un processo di fabbricazione o di trasformazione industriale dei prodotti, installati in posizione statica e che, normalmente, non possono essere spostati o rimossi. Ne deriva che, ad ogni modo, le automazioni di cui trattasi non possono essere qualificate come «utensili industriali», in quanto tali automazioni non sono utilizzate nell’ambito di un processo di fabbricazione o di trasformazione industriale dei prodotti. D’altra parte, dette automazioni non corrispondono neppure alla definizione di «utensili industriali fissi di grandi dimensioni» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19, giacché non sono principalmente «utilizzat[e] e gestit[e] da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo».

50

Dalle considerazioni che precedono risulta che le automazioni di cui trattasi rientrano nella categoria di «Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)», ai sensi delle direttive 2002/96 e 2012/19.

51

Infine, per quanto riguarda la terza condizione di cui al punto 37 della presente sentenza, il giudice del rinvio si chiede se non si debba comunque considerare che le automazioni di cui trattasi facciano parte di altri tipi di apparecchiature non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/96, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della medesima «e/o» che tali automazioni costituiscano apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19 e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di quest’ultima direttiva.

52

A tal riguardo, va rilevato che, a norma del suo articolo 1, la direttiva 2002/96 si prefigge come obiettivi la prevenzioni per quanto concerne i rifiuti di AEE, il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero di predetti rifiuti, in modo da ridurre il volume di rifiuti da smaltire, nonché il miglioramento delle prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE. In base ai suoi considerando 10, 15 e 16, tale direttiva mira a includere tutte le AEE usate dai consumatori nonché quelle ad uso professionale e a raggiungere un livello elevato di raccolta differenziata dei RAEE, al fine di garantire il livello stabilito di protezione della salute umana e dell’ambiente. Peraltro, dai considerando 6, 9, 14 e 15 della direttiva 2012/19 emerge che essa persegue sostanzialmente gli stessi obiettivi.

53

Alla luce di tali obiettivi, le eccezioni all’applicazione delle predette direttive, previste rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96 e all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19, devono essere interpretate restrittivamente.

54

La Rademacher fa valere, in sostanza, che le automazioni in questione si sottraggono all’applicazione delle suddette direttive in quanto non hanno una funzione autonoma ma fanno parte delle componenti integrate stabilmente nelle dotazioni domotiche dell’edificio interessato.

55

Tuttavia, per quanto concerne l’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96, un’AEE, ai sensi della direttiva citata, che, al pari delle automazioni di cui trattasi, può essere smontata o rimontata e/o aggiunta in qualsiasi momento all’equipaggiamento dell’edificio, non può essere sottratta all’ambito di applicazione della medesima per la sola ragione che è «progettat[a] per essere integrat[a] nel [suddetto] equipaggiamento». Infatti, un’interpretazione del genere comporterebbe l’esclusione di un ampio numero di AEE rientranti espressamente nelle categorie elencate nell’allegato I A della direttiva 2002/96 unicamente in quanto sono fissate a un edificio o collegate alla sua rete elettrica e, pertanto, essa sarebbe contraria agli obiettivi della direttiva.

56

Quanto all’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19, quest’ultima ha una portata ancora meno ampia di quella prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96, poiché tale eccezione mira ad escludere unicamente le apparecchiature «progettate e installate specificamente» come parti di un’altra apparecchiatura e che «possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura». A tal riguardo, ai sensi del considerando 9 della direttiva 2012/19, gli obiettivi della medesima possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d’applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali le piattaforme petrolifere, i sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o gli ascensori. Tuttavia, lo stesso considerando fornisce due esempi di AEE, ossia le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici, i quali, pur essendo normalmente installati in impianti fissi di grandi dimensioni, come gli edifici, non si considerano tuttavia «specificamente» destinati ad essere integrati in siffatti impianti e si considerano idonei a svolgere le proprie funzioni anche ove non ne siano parte integrante.

57

Orbene, tenuto conto di tali esempi e nei limiti in cui le automazioni di cui trattasi possono essere in qualsiasi momento smontate, rimontate e/o aggiunte all’equipaggiamento dell’edificio e conseguentemente non sono progettate per funzionare esclusivamente con determinate porte, tali automazioni, ad ogni modo, non possono essere considerate «progettate e installate specificamente» per essere integrate nel suddetto equipaggiamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19.

58

Di conseguenza, automazioni per porte di garage, come quelle in esame nel procedimento principale, non possono rientrare nelle eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96 e dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19.

59

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96, da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage, come quelle in esame nel procedimento principale, che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte in qualsiasi momento, rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96 e della direttiva 2012/19 durante il periodo transitorio.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage, come quelle in esame nel procedimento principale, che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte al suddetto equipaggiamento in qualsiasi momento, rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2012/19/UE durante il periodo transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di quest’ultima direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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