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Document 62014CC0283

Conclusioni dell’avvocato generale N. Jääskinen, presentate il 24 settembre 2015.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:628

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 24 settembre 2015 ( 1 )

Cause riunite C‑283/14 e C‑284/14

CM Eurologistik GmbH (C‑283/14)

contro

Hauptzollamt Duisburg

e

Grünwald Logistik Service GmbH (C‑284/14)

contro

Hauptzollamt Hamburg‑Stadt

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) e dal Finanzgericht Hamburg (Germania)]

«Rinvio pregiudiziale — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Reistituzione di un dazio antidumping inizialmente istituito da un regolamento giudicato invalido dalla Corte — Riapertura dell’inchiesta iniziale relativa alla determinazione del valore normale — Reistituzione del dazio antidumping sulla base degli stessi dati»

I – Premessa

1.

Con le proprie domande di pronuncia pregiudiziale i due organi giurisdizionali nazionali interrogano la Corte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ). In sostanza, dette domande illustrano la dialettica della legislazione antidumping tra sistema di misure di salvaguardia nel quadro della politica commerciale, da una parte, ed espressione del potere decisionale amministrativo soggetto al controllo giudiziario, dall’altra.

2.

Le questioni sono state sollevate nell’ambito di controversie tra, rispettivamente, la CM Eurologistik GmbH (in prosieguo: «Eurologistik») e lo Hauptzollamt Duisburg (Ufficio principale delle dogane di Duisburg) e la Grünwald Logistik Service GmbH (in prosieguo: «GLS») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Stadt (Ufficio principale delle dogane della città di Amburgo), con riferimento alla riscossione, da parte di tali autorità doganali, di un dazio antidumping sull’importazione di conserve di mandarini in provenienza dalla Repubblica popolare cinese.

3.

I giudici remittenti sollevano diversi motivi di invalidità del regolamento di esecuzione controverso. Tuttavia, in conformità alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno alla questione se, in caso di riapertura parziale del procedimento antidumping a seguito di una pronuncia della Corte che dichiari l’invalidità di un precedente regolamento che istituiva un dazio antidumping definitivo, le istituzioni possano tener fermo il periodo d’inchiesta iniziale ai fini della determinazione del valore normale dei prodotti considerati nel regolamento di esecuzione successivamente adottato.

II – Il contesto giuridico

4.

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 3 ), dispone, al considerando 20, quanto segue:

«Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un’inchiesta di riesame risulti che esse devono essere lasciate in vigore. È inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento di circostanze, devono essere svolti riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping».

5.

L’articolo 2 del regolamento di base, intitolato «Determinazione del dumping», enuncia che «[i]l valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

6.

L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), così dispone:

«Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta (…)».

7.

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di base, intitolato «Inchiesta»:

«1.   Dopo l’apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

(…)».

8.

L’articolo 11 del regolamento di base, intitolato «Durata, riesame e restituzioni», prevede, ai paragrafi 2 e 3, quanto segue:

«2.   Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio (…).

(...)

3.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione (...).

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo (…)».

III – I fatti precedenti l’adozione del regolamento di esecuzione controverso

9.

Il punto decisivo per rispondere alle questioni di cui la Corte è stata investita risiede nella portata della sentenza GLS ( 4 ), con la quale la Corte ha dichiarato l’invalidità del regolamento (CE) n. 1355/2008, che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi ( 5 ). Dal considerando 3 di detto regolamento si apprende che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio si riferiva al periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 ( 6 ).

10.

Nella sentenza GLS la Corte ha dichiarato, accogliendo il parere dell’avvocato generale ( 7 ), che, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza da un paese terzo non retto da un’economia di mercato, le istituzioni europee devono esaminare tutte le informazioni attendibili a loro disposizione al fine di individuare un paese analogo ad economia di mercato ( 8 ).

11.

La Corte ha pertanto precisato che «la Commissione e il Consiglio, nei limiti in cui [avevano] determinato il valore normale del prodotto di cui tratta[va]si sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per un prodotto simile, senza aver dato prova di tutta la necessaria diligenza al fine di fissare tale valore a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo retto da un’economia di mercato, [avevano] violato gli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base» ( 9 ).

12.

A seguito della sentenza GLS, il 19 giugno 2012, la Commissione comunicava la riapertura del procedimento antidumping ( 10 ), annunciando che i dazi antidumping definitivi corrisposti ai sensi del regolamento n. 1355/2008 dovevano essere rimborsati o abbuonati. Precisava poi che, in forza di detta sentenza, «le importazioni nell’Unione europea di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) ( 11 ) (...) non erano più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1355/2008». Inoltre, in esecuzione della medesima sentenza della Corte, l’avviso parzialmente riapriva l’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Cina, precisando che la riapertura riguardava unicamente la scelta di un eventuale paese di riferimento e la determinazione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, del valore normale necessario per il calcolo di un eventuale margine di dumping.

13.

In seguito, il 18 febbraio 2013, veniva adottato il regolamento di esecuzione controverso, che reistituiva un dazio antidumping definitivo con effetto dal 23 febbraio 2013. La scadenza era prevista per il 31 dicembre 2013 ( 12 ). L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio sulla quale esso si fondava riguardava il periodo tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 ( 13 ).

IV – Le controversie principali, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

14.

Nella causa C‑283/14, Eurologistik, società di servizi di magazzinaggio e distribuzione, collocava, il 20 e il 25 marzo 2013, mandaranci originari della Cina in un deposito doganale debitamente autorizzato ( 14 ). Nell’aprile 2013, Eurologistik prelevava parte dei mandaranci di cui sopra dal deposito doganale, per poi presentare una dichiarazione di immissione in libera pratica. A tal fine, calcolava un dazio antidumping di EUR 9657,99. Con avviso datato 7 maggio 2013, lo Hauptzollamt Duisburg liquidava nei suoi confronti dazi antidumping per EUR 9657,99.

15.

Eurologistik presentava reclamo avverso il suddetto avviso deducendo l’invalidità del regolamento di esecuzione controverso. Con decisione del 17 maggio 2013, lo Hauptzollamt Duisburg rimborsava dazi antidumping per EUR 255,25, dopodiché, con decisione del 9 settembre 2013, respingeva il reclamo sostenendo di essere tenuto a rispettare il suddetto regolamento. Eurologistik ha pertanto proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf [Tribunale delle Finanze di Düsseldorf], deducendo nuovamente l’invalidità del regolamento di esecuzione controverso.

16.

Il Finanzgericht Düsseldorf decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento [di esecuzione controverso] sia valido».

17.

Nella causa C‑284/14, con avviso datato 3 aprile 2013, lo Hauptzollamt Hamburg‑Stadt liquidava dazi all’importazione nei confronti di GLS, un importatore di conserve di mandarini provenienti dalla Cina, di cui EUR 62983,52 a titolo di dazi antidumping, in applicazione del regolamento di esecuzione controverso.

18.

Sostenendo l’invalidità di tale regolamento, GLS presentava un reclamo avverso detto avviso, il 30 aprile 2013, dinanzi allo Hauptzollamt Hamburg‑Stadt. Il reclamo veniva respinto con decisione del 24 maggio 2013, che lo dichiarava privo di fondamento. Il 26 giugno 2013, GLS proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht Hamburg [Tribunale delle Finanze di Amburgo], che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento [di esecuzione controverso] sia valido, benché non si sia proceduto a una inchiesta antidumping autonoma e recente rispetto alla data della sua adozione, ma sia stata soltanto portata avanti l’inchiesta antidumping già svolta all’epoca tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, inchiesta tuttavia condotta, secondo quanto accertato dalla Corte nella [sentenza GLS], in violazione degli obblighi derivanti dal regolamento [n. 384/96], ciò che ha portato la Corte a constatare, in detta sentenza, l’invalidità del regolamento [n. 1355/2008], emanato in seguito a siffatta inchiesta».

V – Analisi

A – Sui motivi di invalidità sottoposti alla Corte

19.

Il primo dei motivi di invalidità sollevati dinanzi alla Corte nella presente causa richiede di stabilire se il regolamento di esecuzione controverso sia in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, dato che si fonda su un periodo d’inchiesta risalente a oltre cinque anni prima, dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007. I giudici remittenti chiedono alla Corte se sia legittimo tenere conto del periodo d’inchiesta iniziale ai fini della verifica dell’esistenza di un paese di riferimento nel quadro della reistituzione del dazio antidumping per cui è causa.

20.

Secondo il Finanzgericht Düsseldorf, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento di base, la verifica deve necessariamente rapportarsi a un periodo d’inchiesta attuale e ciò vale anche in caso di reistituzione di un dazio antidumping. Il Finanzgericht Hamburg aggiunge che, anche se fosse possibile, in linea di principio, tener conto del periodo d’inchiesta iniziale, nella specie vi osterebbe il fatto di non poter escludere con sufficiente certezza, così procedendo, la violazione dell’obbligo (di diligenza) constatata dalla Corte nella sentenza GLS. Esso rileva che le imprese di paesi terzi sono tanto più restie a rispondere a domande quanto più il relativo periodo d’inchiesta è lontano nel tempo.

21.

A loro volta, Eurologistik e GLS propongono di esaminare gli articoli 6, paragrafo 1, e 6, paragrafo 9, del regolamento di base, dai quali emergerebbe che le misure antidumping possono essere introdotte solo sulla base di un periodo d’inchiesta il più attuale possibile. Esse sostengono che, dopo la sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio ( 15 ), le istituzioni avrebbero l’obbligo di scegliere un periodo d’inchiesta temporalmente vicino. Infine, relativamente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che disciplina l’inchiesta intermedia, le parti sostengono che anche tale disposizione proverebbe che i dazi antidumping in vigore non ostano a un esame fondato su dati attuali.

B – Se sia legittimo tener conto del periodo d’inchiesta in questione

22.

Al fine di rispondere al motivo d’invalidità relativo alla scelta del periodo d’inchiesta, andrò ora a ricordare alcuni principi che regolano l’imposizione dei dazi antidumping, nonché le norme classiche in materia di adozione delle decisioni amministrative, per soffermarmi poi più in dettaglio sull’osservanza che ne è assicurata nel contesto dell’adozione del regolamento di esecuzione controverso.

1. Osservazioni relative alla legislazione antidumping come sistema di misure di salvaguardia nel quadro della politica commerciale comune

23.

È pacifico che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base non stabilisce tassativamente il periodo d’inchiesta di cui le istituzioni debbano tener conto. Indica soltanto che il periodo d’inchiesta copre di norma un periodo non inferiore a sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento.

24.

Va detto subito che i dazi antidumping hanno lo scopo di neutralizzare il margine di dumping che risulta dalla differenza tra il prezzo di esportazione nell’Unione e il normale valore del prodotto, rimuovendo così gli effetti dannosi dell’importazione delle merci di cui trattasi nell’Unione ( 16 ). Il procedimento antidumping è finalizzato a salvaguardare l’industria dell’Unione, la quale ha diritto a tale salvaguardia allorché tutte le condizioni previste dal regolamento di base siano soddisfatte (articolo 5, paragrafo 9, e articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base) ( 17 ).

25.

La Corte ha così precisato, nella sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio ( 18 ), che l’istituzione di dazi antidumping non costituisce la sanzione di un comportamento precedente ( 19 ), ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. Per tale ragione, di regola, i dazi antidumping non possono essere istituiti né maggiorati con effetto retroattivo. La Corte ha quindi concluso che le istituzioni devono condurre l’inchiesta ai fini dell’accertamento del pregiudizio«sulla base di informazioni il più possibile attuali» ( 20 ).

26.

Peraltro, le istituzioni dell’Unione godono, specificamente nell’ambito delle misure antidumping, di un ampio potere discrezionale in ragione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Ne consegue che il sindacato del giudice deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere ( 21 ).

27.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il paese di riferimento dev’essere scelto in maniera non irragionevole ( 22 ). In particolare, la scelta di tale paese rientra nel potere discrezionale di cui le istituzioni godono nella valutazione di situazioni economiche complesse. Benché l’esercizio di tale potere discrezionale non sia sottratto al controllo giurisdizionale della Corte, la portata di quest’ultimo è relativamente limitata ( 23 ). Di conseguenza, la portata dell’errore rilevato nella sentenza GLS deve essere interpretata in senso stretto.

28.

Vorrei poi aggiungere una precisazione riguardo alla durata delle misure antidumping, che ha creato confusione nelle parti del procedimento principale. Di fatto, in base all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, letto alla luce del considerando 20 dello stesso regolamento, una misura antidumping resta in vigore unicamente per il tempo necessario. Le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla relativa istituzione, a meno che un riesame indichi che debbano essere mantenute.

29.

Il riesame (delle misure in scadenza) di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base implica quindi la necessità per la Commissione di fissare un nuovo periodo d’inchiesta. Inoltre, la ratio del riesame intermedio previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo 11 è di rispondere a un mutamento nelle circostanze. Ciò implica naturalmente la determinazione di un nuovo periodo d’inchiesta. D’altro lato, l’efficacia e l’attualità del periodo d’inchiesta rivestono particolare importanza nel quadro del rimborso dei dazi antidumping, in conformità all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base ( 24 ), dal momento che detto procedimento dà luogo a un’inchiesta riguardante le esportazioni del produttore‑esportatore nel territorio dell’Unione, nonché al calcolo del nuovo margine di dumping. In questo quadro, la Commissione potrebbe ritenere di istruire due periodi d’inchiesta ( 25 ). Orbene, osservo che il procedimento seguito alla sentenza GLS, nonché l’adozione del regolamento di esecuzione controverso, non rientrano in alcuna di tali ipotesi.

30.

Infine, è opportuno ricordare che il regolamento di base va interpretato alla luce dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) ( 26 ), che figura nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) ( 27 ).

31.

Ebbene, come si evince dalle dichiarazioni esplicative relative all’accordo antidumping, l’osservanza dei limiti temporali non è più obbligatoria se i prodotti per cui è causa sono oggetto di procedimenti giudiziari ( 28 ). È vero che questo chiarimento si applica alle disposizioni di detto accordo relative all’apertura dell’inchiesta e al suo successivo svolgimento, limitato a 18 mesi dalle disposizioni dell’OMC ovvero a 15 mesi, nel diritto dell’Unione, dall’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento n. 384/96. Detta regola discende, a mio parere, dal principio generale per cui il prolungamento di un procedimento antidumping dovuto a un successivo procedimento giudiziario non obbliga a riesaminare le condizioni materiali dell’imposizione dei dazi antidumping unicamente in ragione del tempo trascorso. Tuttavia, è evidente che la contestazione in sede giudiziaria di una misura antidumping non deve fare del procedimento amministrativo un «perpetuum mobile». Detto principio vale, a mio avviso, anche per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Osservazioni relative al controllo di legittimità del procedimento amministrativo

32.

Per quanto riguarda il controllo di legittimità e le regole applicabili a ogni procedimento amministrativo, il fondamento degli obblighi che incombono alle istituzioni nel caso di specie è dato dall’articolo 266 TFUE, il quale dispone che l’istituzione da cui proviene l’atto annullato è tenuta ad adottare le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza della Corte.

33.

È opportuno ricordare a questo proposito che l’annullamento di un atto che ponga termine a un procedimento amministrativo comprendente diverse fasi, quale è un procedimento antidumping, non comporta necessariamente l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato ( 29 ).

34.

Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di un regolamento che istituisca un dazio antidumping non può implicare l’annullamento automatico dell’intero procedimento precedente l’adozione di tale regolamento. Ne deriva che, come rilevato dal Consiglio nelle proprie osservazioni scritte, le istituzioni procedono sistematicamente a una parziale riapertura dell’inchiesta iniziale al fine di rimediare all’illegittimità del regolamento iniziale. La portata di detta riapertura è pertanto limitata all’attuazione delle sentenza del giudice dell’Unione che ha annullato il regolamento iniziale ( 30 ).

35.

Condivido quindi la tesi delle istituzioni laddove sostengono che, al fine di dare esecuzione a una sentenza che abbia accertato l’invalidità, è sufficiente tornare indietro e rimediare al singolo vizio constatato dalla Corte.

36.

Occorre però distinguere il motivo dell’annullamento in se stesso, nella specie la violazione dell’obbligo di diligenza nella determinazione del valore normale, dalla portata materiale di tale motivo di annullamento, vale a dire gli effetti («spread‑effects») che esso esplica sull’atto annullato dalla Corte nel suo complesso. La portata di un vizio di procedura deve essere valutata sulla base dell’errore rilevato ( 31 ). Mi pare evidente che possono sussistere casi nei quali l’inchiesta sia stata condotta nel suo complesso in maniera così inadeguata da rendere opportuno ricominciare il procedimento. Tuttavia, ciò dovrebbe risultare univocamente dalla sentenza della Corte che dichiara invalido il regolamento di esecuzione. Vorrei precisare in proposito che la sentenza GLS non ha contestato gli altri accertamenti del regolamento n. 1355/2008 concernenti, ad esempio, il pregiudizio, l’interesse della Comunità e il prezzo all’esportazione. In particolare, il valore probatorio dell’inchiesta in sé non è stato posto in dubbio. Il difetto procedurale concerneva, invece, l’incertezza relativa all’insufficienza del dati utilizzati per la scelta del paese di riferimento.

3. Sulla scelta del periodo d’inchiesta

37.

Alla luce delle considerazioni testé svolte, la questione s’incentra sul rispetto dei limiti del potere di valutazione di cui godono le istituzioni nel procedere all’attuazione di una sentenza della Corte che abbia rilevato l’invalidità di un regolamento antidumping. Detto potere non può essere esercitato al di fuori dei limiti degli obiettivi perseguiti dal regolamento di base ( 32 ).

38.

Infatti, il periodo d’inchiesta previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base è volto, segnatamente, a garantire che gli elementi su cui si fonda l’accertamento del dumping e del pregiudizio non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati successivo all’avvio del procedimento antidumping e, dunque, che il dazio definitivo imposto in esito al procedimento sia idoneo a porre rimedio effettivo al pregiudizio risultante dal dumping ( 33 ).

39.

Nel caso di specie, la valutazione degli effetti di un motivo di annullamento deve pertanto rispondere al quesito se, avuto riguardo a tale funzione del periodo d’inchiesta, sia possibile porre rimedio al difetto individuato dalla Corte nella sentenza GLS senza procedere a un’inchiesta fondata su un periodo e su dati più attuali. In altre parole, si tratta di determinare in quale misura l’errore di determinazione del valore normale abbia potuto riflettersi sulla valutazione del dumping ( 34 ).

40.

Risulta dalla sentenza GLS che la Commissione è incorsa in un errore procedurale e non in un errore di merito. Nell’avviso è precisato che la riapertura riguardava «unicamente la scelta di un eventuale paese di riferimento e la determinazione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, del valore normale necessario per il calcolo di un eventuale margine di dumping» ( 35 ).

41.

I considerando 43 e 86 del regolamento di esecuzione controverso danno atto di due motivi che hanno condotto le istituzioni a fare la scelta contestata. Da una parte, «essendo i dazi antidumping in vigore, i dati raccolti nel corso di un nuovo periodo d’inchiesta sarebbero stati distorti proprio da tali dazi»; dall’altra, «le questioni sollevate dalle parti sulla presunta assenza di dumping in questa fase poss[o]no essere affrontate in modo più adeguato nel quadro di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base».

42.

A propria volta, il considerando 54 del regolamento di esecuzione controverso ribadisce che, «tenuto conto delle osservazioni delle parti e della relativa analisi nonché della mancanza di cooperazione da parte di potenziali produttori di paesi terzi, nonostante i notevoli sforzi compiuti dai servizi della Commissione, si è concluso che non si poteva determinare un valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base».

43.

D’altro lato, come fa osservare il Consiglio, i dazi istituiti dal regolamento di esecuzione controverso producono effetti unicamente per la durata residua del regolamento n. 1355/2008, e non per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione controverso medesimo. La presente causa non verte, pertanto, su un’inchiesta aperta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. Sulla stessa linea, la Commissione aggiunge che il nuovo esame ha messo in evidenza che l’errore procedurale non aveva di fatto avuto alcuna incidenza sul risultato dell’esame. Ne deriva che i risultati dell’inchiesta iniziale sono integrati nella massima misura possibile nel risultato dell’esame come espresso nel regolamento di esecuzione controverso. Lo svolgimento di un’inchiesta totalmente nuova nel corso di un rinnovato periodo d’inchiesta si tradurrebbe in considerevoli ritardi, ingiustificati rispetto al diritto dell’industria dell’Unione a tale salvaguardia e al fatto che l’errore procedurale era limitato a un aspetto parziale.

44.

Di conseguenza, sono del parere che, nella specie, l’errore nell’individuazione di un paese di riferimento non abbia inciso su altri elementi del calcolo del dazio antidumping. Dunque, anche se la logica delle regole di politica commerciale sembra a prima vista avallare l’utilizzo dei dati più recenti, ritengo che – nel caso di specie – sia la logica amministrativa, secondo la quale la legittimità di un atto amministrativo non può essere rimessa in discussione da una successiva evoluzione della situazione di fatto, a dover prevalere nel confronto tra i due approcci. Ne deriva che le istituzioni non hanno oltrepassato i limiti del loro potere di valutazione.

45.

Alla luce di quanto precede, l’esame del regolamento di esecuzione controverso non può portare a constatarne l’invalidità.

VI – Conclusione

46.

Fermo l’esame degli altri motivi di invalidità dedotti, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Finanzgericht Düsseldorf e dal Finanzgericht Hamburg dichiarando che l’esame del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, non ha evidenziato elementi nel senso dell’invalidità di quest’ultimo.


( 1 )   Lingua originale: il francese.

( 2 )   GU L 49, pag. 29; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione controverso».

( 3 )   GU L 343, pag. 51. Il regolamento di base, entrato in vigore l’11 gennaio 2010, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 340, pag. 17) (in prosieguo: il «regolamento n. 384/96»).

( 4 )   Sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158).

( 5 )   Regolamento del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento n. 1355/2008»). Ricordo che, con la sentenza Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio (T‑122/09, EU:T:2011:46), il Tribunale dell’Unione ha annullato il regolamento n. 1355/2008 nella parte riguardante le ricorrenti Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd per violazione dei diritti della difesa e difetto di motivazione.

( 6 )   Come risulta del considerando 12 del regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 178, pag. 19).

( 7 )   V. le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa GLS (C‑338/10, EU:C:2011:636, paragrafo 10), dove si legge che «il regolamento n. 1355/2008 è inficiato da illegittimità in quanto da tale regolamento non risulta che le istituzioni comunitarie abbiano sostenuto sforzi seri e sufficienti al fine di determinare il valore normale delle conserve di mandarini e di altri agrumi simili sulla base dei prezzi praticati in o a partire da uno dei paesi terzi a economia di mercato, citati nelle statistiche dell’Eurostat come paesi in provenienza dei quali prodotti rientranti sotto la medesima voce doganale del prodotto di cui trattasi sono stati importati nella Comunità nel 2006 o nel 2007 in quantitativi non manifestamente insignificanti».

( 8 )   Esse devono pertanto accertarsi che non sia possibile determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, prima di determinare il valore normale con riferimento ad un’altra base equa.

( 9 )   Sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 36).

( 10 )   Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese e a una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, C 175, pag. 19; in prosieguo: l’«avviso di riapertura»).

( 11 )   I prodotti in questione sono mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Cina.

( 12 )   È importante sottolineare il campo di applicazione ratione temporis del nuovo dazio antidumping, che si riferiva al periodo iniziale di cinque anni, calcolato dunque a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 1355/2008. Gli effetti del regolamento di esecuzione controverso, che dava attuazione alla sentenza GLS, sarebbero pertanto cessati cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1355/2008, ossia il 31 dicembre 2013.

( 13 )   V. nota 6 delle presenti conclusioni.

( 14 )   Più precisamente, si trattava di 48000 confezioni contenenti, ciascuna, 24 barattoli (da 312 g) di conserva di mandaranci senza aggiunta di alcol e con aggiunta di zucchero (13,95%) della sottovoce 2008 30 75 90 della tariffa integrata comunitaria (TARIC). In tale occasione, essa indicava un valore in dogana di EUR 5,91 per confezione.

( 15 )   C‑458/98 P, EU:C:2000:531.

( 16 )   Sentenza Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128, punti da 39 a 41).

( 17 )   V. sentenze FEDIOL/Commissione (191/82, EU:C:1983:259, punti da 15 a 25), e Eurocoton/Consiglio (C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punti da 54 a 74).

( 18 )   C‑458/98 P, EU:C:2000:531.

( 19 )   Fermo restando che le misure antidumping non possono avere durata illimitata, a norma dell’articolo 11 del regolamento di base, vale osservare che, in considerazione della loro natura di misure di tutela, e non di sanzioni penali o amministrative, non si applica loro il principio del ne bis in idem.

( 20 )   C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punti 9192.

( 21 )   V. sentenza Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 29).

( 22 )   Sentenze Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402, punti 1112); Rotexchemie,C‑26/96, (EU:C:1997:261, punti 1011), e GLS, C‑338/10 (EU:C:2012:158, punto 22).

( 23 )   Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Fliesen‑Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:349, paragrafo 35).

( 24 )   V. punto 3.6 dell’avviso della Commissione riguardante il rimborso dei dazi antidumping (GU 2014, C 164, pag. 9).

( 25 )   V. la decisione di esecuzione della Commissione relativa alle domande di restituzione di dazi antidumping riscossi su importazioni di ferrosilicio dalla Russia [C(2014) 9807 final].

( 26 )   GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping».

( 27 )   GU 1994, L 336, pag. 1. V. sentenza BEUC/Commissione (T‑256/97, EU:T:2000:21, punti 6667).

( 28 )   L’articolo 9.3.1 dell’accordo antidumping è così formulato: «Nei casi in cui il dazio antidumping è applicato retroattivamente, la determinazione dell’obbligo tassativo di pagamento deve avvenire al più presto, di norma entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data dell’accertamento definitivo dell’importo del dazio antidumping da applicare. Eventuali rimborsi devono essere effettuati con tempestività, di norma non oltre 90 giorni dalla determinazione dell’obbligo tassativo di pagamento effettuata a norme del presente comma. Ove il rimborso non avvenga entro 90 giorni, le autorità devono comunque fornire, su richiesta, una spiegazione».

( 29 )   V. sentenze Asteris e a./Commissione (97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 30), nonché Fedesa e a. (C‑331/88, EU:C:1990:391, punto 34).

( 30 )   V. sentenze Consiglio/Parlamento (34/86, EU:C:1986:291, punto 47); Spagna/Commissione (C‑415/96, EU:C:1998:533, punto 31), e Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531).

( 31 )   Ad esempio, nell’ipotesi di un vizio di procedura che non vada contro gli interessi dell’impresa coinvolta nel procedimento antidumping. È il caso dell’imposizione di un dazio antidumping quando le istituzioni, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’impresa interessata, abbiano tuttavia omesso di notificarle tempestivamente tale decisione di imposizione.

( 32 )   Sentenza Eurocoton e a./Consiglio (C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 70).

( 33 )   Sentenza Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio (T‑192/08, EU:T:2011:619, punti da 221 a 224).

( 34 )   Condivido, del resto, la posizione espressa dall’avvocato generale Sharpston nella causa Bricmate (C‑569/13, EU:C:2015:342, paragrafo 61), riguardo alle conseguenze degli errori di fatto, laddove quest’ultima argomenta che la mera esistenza di errori materiali – per quanto manifesti – non dovrebbe di per sé stessa comportare l’automatica invalidità di un regolamento antidumping. Ciò che conta non è il carattere manifesto degli errori, bensì se questi siano tali da rendere incerto il fatto che il Consiglio avrebbe raggiunto le medesime conclusioni se avesse avuto a disposizione dati corretti.

( 35 )   Avviso di riapertura, punto 3.

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