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Document 62014CA0317

    Causa C-317/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Articolo 45 TFUE — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Libera circolazione dei lavoratori — Accesso al lavoro — Servizio pubblico locale — Conoscenze linguistiche — Modalità di prova)

    GU C 107 del 30.3.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 107/14


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno del Belgio

    (Causa C-317/14) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Libera circolazione dei lavoratori - Accesso al lavoro - Servizio pubblico locale - Conoscenze linguistiche - Modalità di prova))

    (2015/C 107/18)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Martin, agenti)

    Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, J. Van Holm e M. Jacobs, agenti)

    Dispositivo

    1)

    Il Regno del Belgio, esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali delle regioni di lingua francese o di lingua tedesca, dai cui diplomi o certificati richiesti non risulti che abbiano svolto i loro studi nella lingua di cui trattasi, di dimostrare le proprie conoscenze linguistiche per mezzo di un unico tipo di certificato, rilasciato esclusivamente da un solo ente ufficiale belga a seguito di un esame organizzato da tale ente sul territorio belga, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

    2)

    Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


    (1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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