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Document 62013TN0681
Case T-681/13: Action brought on 20 December 2013 — Colomer Italy v OHIM — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)
Causa T-681/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)
Causa T-681/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)
GU C 78 del 15.3.2014, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/13 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)
(Causa T-681/13)
2014/C 78/26
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italia) (rappresentanti: M. Ricolfi, F. Tarocco e C. Mezzetti, avocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmaca International SpA (Torino, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Accogliere il presente ricorso, con il conseguente annullamento della decisione della prima Commissione di ricorso del 3 ottobre 2013, notificata il 17 ottobre 2013, resa nel procedimento R 1186/2012-1; |
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Rigettare l’opposizione di Farmaca International SpA. alla registrazione del marchio «INTERCOSMO ESTRO», così che la medesima registrazione sia concessa; |
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Disporre la rifusione integrale delle spese del presente procedimento a favore della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elemento verbale «INTERCOSMO ESTRO» per prodotti nella classe 3
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Farmaca International SpA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo non registrato «ESTRO» per prodotti di «cosmetici per capelli»
Decisione della divisione d'opposizione: L’opposizione è accolta
Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è rigettato
Motivi dedotti: Violazione e incorretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 75 del Regolamento (CE) n. 207/2009.