Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0681

    Causa T-681/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

    GU C 78 del 15.3.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 78/13


    Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Colomer Italy/UAMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

    (Causa T-681/13)

    2014/C 78/26

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italia) (rappresentanti: M. Ricolfi, F. Tarocco e C. Mezzetti, avocati)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmaca International SpA (Torino, Italia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Accogliere il presente ricorso, con il conseguente annullamento della decisione della prima Commissione di ricorso del 3 ottobre 2013, notificata il 17 ottobre 2013, resa nel procedimento R 1186/2012-1;

    Rigettare l’opposizione di Farmaca International SpA. alla registrazione del marchio «INTERCOSMO ESTRO», così che la medesima registrazione sia concessa;

    Disporre la rifusione integrale delle spese del presente procedimento a favore della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elemento verbale «INTERCOSMO ESTRO» per prodotti nella classe 3

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Farmaca International SpA

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo non registrato «ESTRO» per prodotti di «cosmetici per capelli»

    Decisione della divisione d'opposizione: L’opposizione è accolta

    Decisione della commissione di ricorso: Il ricorso è rigettato

    Motivi dedotti: Violazione e incorretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 75 del Regolamento (CE) n. 207/2009.


    Top