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Document 62013TN0622

    Causa T-622/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

    GU C 39 del 8.2.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/23


    Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

    (Causa T-622/13)

    2014/C 39/41

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Germania) (rappresentante: M. Koch, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Norwood Promotional Products Europe, SL (Tarragona, Spagna)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1244/2012-2) nel senso di rigettare l’opposizione B 1 796 807;

    condannare l’opponente alle spese del procedimento di opposizione e il convenuto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nel corso di tale procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NORTHWOOD professional forest equipment» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 20, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 412 776.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Norwood Promotional Products Europe, SL.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «NORWOOD» per prodotti della classe 35.

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.


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