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Document 62013TN0368
Case T-368/13: Action brought on 16 July 2013 — Boehringer Ingelheim International/OHIM — Lehning entreprise (ANGIPAX)
Causa T-368/13: Ricorso proposto il 16 luglio 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)
Causa T-368/13: Ricorso proposto il 16 luglio 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 37–38
(HR)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/48 |
Ricorso proposto il 16 luglio 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)
(Causa T-368/13)
2013/C 260/85
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2013, procedimento R 571/2012-5 nella parte in cui ha consentito la registrazione del marchio ANGIPAX in relazione a prodotti farmaceutici e veterinari e preparazioni per la salute e la cura medica; fungicidi; sostanze dietetiche per uso medico; disinfettanti; garze chirurgiche e materiali per medicazioni, materiali per otturazioni dentarie, preparazioni per la distruzione degli animali nocivi; alimenti per bambini (neonati); e |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento, o — qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno del convenuto — condannare il convenuto e l’interveniente a sopportare in solido le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANGIPAX» per prodotti della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8 952 401
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ANTISTAX» — Registrazione di marchio comunitario n. 2 498 343 per prodotti delle classi 3, 5, 28 e 30
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto in toto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.