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Document 62013TN0333
Case T-333/13: Action brought on 17 June 2013 — Westermann Lernspielverlag/OHIM — Diset (bambinoLÜK)
Causa T-333/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)
Causa T-333/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)
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(HR)
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/36 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)
(Causa T-333/13)
2013/C 252/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Westermann Lernspielverlag (Braunschweig, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diset, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 aprile 2013, pratica R 1323/2012-2, relativa al procedimento d’opposizione n. B 1 724 593 [domanda di marchio comunitario 009080359] tra la DISET, S.A. e la Westermann Lernspielverlag GmbH; |
— |
condannare il convenuto le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bambinoLÜK» per prodotti delle classi 9, 16 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 9 080 359
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario consistente nel segno figurativo «BAMBINO» per prodotti delle classi 16, 28 41
Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e autorizzazione di procedere alla registrazione della domanda di marchio comunitario per taluni prodotti della classe 9
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.